Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione del 1o giugno 2011 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE1, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2,
È opportuno elencare in parti separate dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione2 le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e le sostanze attive approvate a norma di tale regolamento.
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 540/2011.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (UE) n. 540/2011 è così modificato:
(1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Le sostanze attive indicate nella parte A dell'allegato sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte B dell'allegato.»
(2) L'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è modificato secondo l'allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 giugno 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2011. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso