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Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,

Le agenzie di credito all’esportazione («ACE») contribuiscono allo sviluppo del commercio mondiale sostenendo le esportazioni e gli investimenti delle società in modo complementare alle prestazioni del settore finanziario e assicurativo privato. L’Unione è parte dell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («OCSE»). L’accordo, quale concluso dai partecipanti, disciplina le condizioni e i termini finanziari che le ACE possono offrire, al fine di promuovere condizioni uniformi per i crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

Gli orientamenti che figurano nell’accordo e le norme specifiche in tema di finanza di progetto si applicano nell’Unione a norma della decisione 2001/76/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che sostituisce la decisione del 4 aprile 1978 relativa all’applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all’esportazione che beneficiano di pubblico sostegno2, e della decisione 2001/77/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa all’applicazione dei principi di un accordo quadro sul finanziamento di progetti nell’ambito dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico3.

L’accordo contribuisce indirettamente, per il tramite dell’attività delle ACE, al commercio libero ed equo e agli investimenti da parte di imprese che avrebbero altrimenti un minor accesso alle agevolazioni creditizie fornite dal settore privato.

È opportuno che, nell’istituire, sviluppare e applicare i propri sistemi nazionali di credito all’esportazione, così come nell’esercizio della propria vigilanza sulle attività di credito all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, gli Stati membri ottemperino alle disposizioni generali dell’Unione in materia di azione esterna, quali il consolidamento della democrazia, il rispetto dei diritti umani e la coerenza delle politiche per lo sviluppo, nonché la lotta contro il cambiamento climatico.

I partecipanti all’accordo sono coinvolti in un processo continuo inteso a ridurre al minimo le distorsioni del mercato e a creare condizioni di parità, in virtù delle quali i premi applicati dalle ACE sono basati sul rischio e risultino adeguati per coprire i costi e le perdite di esercizio a lungo termine, oltre a essere conformi agli obblighi nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. Per conseguire tale obiettivo, i sistemi di credito all’esportazione operano in modo trasparente e le agenzie presentano pertinenti relazioni all’OCSE.

La predisposizione di crediti all’esportazione mirati da parte delle ACE può contribuire a offrire possibilità di accesso al mercato alle imprese dell’Unione, comprese le piccole e medie imprese (PMI).

I partecipanti all’accordo e gli Stati membri dell’Unione hanno deciso di divulgare determinate informazioni sui crediti all’esportazione in conformità delle norme dell’OCSE e dell’Unione in materia di trasparenza, al fine di favorire la creazione di condizioni di parità per i partecipanti all’accordo e gli Stati membri.

L’Unione applica le misure in materia di trasparenza e comunicazione enunciate nell’allegato I.

Vista l’accresciuta concorrenza sui mercati mondiali e al fine di evitare svantaggi competitivi per le imprese dell’Unione, è opportuno che la Commissione, con riferimento all’autorizzazione a negoziare conferita dagli Stati membri, sostenga gli sforzi dell’OCSE per coinvolgere i paesi che non partecipano all’accordo. La Commissione dovrebbe ricorrere a negoziati bilaterali e multilaterali per stabilire norme valide a livello mondiale per i crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L’esistenza di norme valide a livello mondiale in tale settore è un requisito preliminare per creare condizioni di parità nel commercio mondiale.

Se è vero che i paesi OCSE sono guidati dall’accordo, i paesi che non sono membri dell’OCSE non partecipano all’accordo, il che potrebbe comportare un vantaggio competitivo per gli esportatori di questi ultimi. Detti paesi sono pertanto incoraggiati ad applicare l’accordo al fine di garantire condizioni di parità anche a livello mondiale.

Vista la politica dell’Unione sul miglioramento della legislazione, volta a semplificare e migliorare la normativa esistente, nelle future revisioni dell’accordo la Commissione e gli Stati membri dovrebbero appuntare la loro attenzione, ove opportuno, sulla riduzione degli oneri burocratici per le imprese e le amministrazioni nazionali, incluse le ACE.

I partecipanti all’accordo hanno deciso di modificare e razionalizzare l’accordo stesso. Le modifiche da essi concordate riguardano una maggiore facilità di consultazione, una migliore coerenza con gli obblighi internazionali esistenti nel settore e una maggiore trasparenza, soprattutto nei confronti dei non partecipanti all’accordo. I partecipanti all’accordo hanno inoltre convenuto di integrare nel testo dell’accordo stesso le norme in tema di finanza di progetto introdotte dalla decisione 2001/77/CE, nonché le norme sui crediti all’esportazione relativi alle navi, introdotte dalla decisione 2002/634/CE del Consiglio4, che ha modificato la decisione 2001/76/CE.

È opportuno che la decisione 2001/76/CE, quale modificata, sia abrogata e sostituita dal presente regolamento e dal testo consolidato e riveduto dell’accordo ad esso allegato, e che la decisione 2001/77/CE sia abrogata.

Per integrare agevolmente e prontamente nella legislazione dell’Unione le modifiche degli orientamenti figuranti nell’accordo convenute dai partecipanti all’accordo stesso, è opportuno che la Commissione, quando necessario, adotti atti delegati per modificare l’allegato II. Dovrebbe dunque essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle modifiche degli orientamenti convenute dai partecipanti all’accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Applicazione dell’accordo

Gli orientamenti che figurano nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») si applicano nell’Unione. Il testo dell’accordo è allegato al presente regolamento.

Art. 2 Delega di potere

La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 3 per modificare l’allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all’accordo.

Qualora, in caso di modifiche dell’allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all’accordo, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 4 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Art. 3 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 9 dicembre 2011.

3. La delega di potere di cui all’articolo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 4 Procedura d’urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura di urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Art. 5 Trasparenza e rendicontazione

Le misure in materia di trasparenza e rendicontazione da applicare nell’Unione figurano nell’allegato I.

Art. 6 Abrogazione

Le decisioni 2001/76/CE e 2001/77/CE sono abrogate.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011 Per il Parlamento europeo Il presidente J. Buzek Per il Consiglio Il presidente W. Szczuka