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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1224/2011 della Commissione del 28 novembre 2011 relativo agli articoli da 66 a 73 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (codificazione)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali1,

Il regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni d’applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali2, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese3. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Applicazione

Titolo II. Disposizioni applicabili alle importazioni effettuate da istituti od organismi

Capo I. Disposizioni generali

Sezione 1. Obbligazioni dell’istituto od organismo destinatario

Art. 2

1. L’ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all’importazione degli oggetti di cui all’articolo 67 e all’articolo 68, del regolamento (CE) n. 1186/2009 comporta l’obbligo per l’istituto o l’organismo destinatario di:

  1. a) avviare direttamente detti oggetti al luogo di destinazione dichiarato;

  2. b) prenderli a carico nel proprio inventario;

  3. c) utilizzarli esclusivamente ai fini previsti dai suddetti articoli;

  4. d) facilitare tutti i controlli che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare che le condizioni per la concessione della franchigia siano e permangano soddisfatte.

2.

Il direttore dell’istituto o dell’organismo destinatario o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a presentare alle autorità competenti una dichiarazione attestante che ha preso conoscenza dei diversi obblighi enumerati al paragrafo 1 e comportante l’impegno di conformarvisi.

Le autorità competenti possono prevedere che la dichiarazione di cui al primo capoverso sia presentata per ogni singola importazione, oppure cumulativamente per varie importazioni, oppure ancora per tutte le importazioni che effettuerà l’istituto o l’organismo destinatario.

Sezione 2. Disposizioni applicabili in caso di prestito, locazione o cessione

Art. 3

1. Qualora sia applicato l’articolo 72, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009, l’istituto o l’organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto destinato ai disabili è tenuto, a decorrere dalla data di ricevimento del medesimo, a rispettare gli obblighi enumerati all’articolo 2 del presente regolamento.

2.

Quando l’istituto o l’organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituto o l’organismo che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto a destinazione del primo Stato membro dà luogo al rilascio, da parte dell’ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T 5 ai sensi degli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione4, al fine di garantire che detto oggetto sarà adibito a uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia.

A tal fine, l’esemplare di controllo T 5 contiene, nella casella 104, alla voce «altri», una delle menzioni elencate all’allegato I.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, per quanto di ragione, al prestito, alla locazione o alla cessione di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli oggetti destinati ai disabili e agli strumenti da impiegare per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti oggetti ammessi in franchigia ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, e dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009.

Capo II. Disposizioni particolari relative all’ammissione in franchigia degli oggetti di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009

Art. 4

1.

Per ottenere l’ammissione in franchigia di un oggetto destinato ai ciechi ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell’istituto o dell’organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, presenta domanda all’autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

La domanda è corredata di tutti gli elementi informativi ritenuti necessari dall’autorità competente al fine di stabilire se siano soddisfatte le condizioni prescritte per la concessione della franchigia.

2. L’autorità competente dello Stato membro in cui è situato l’istituto o l’organismo destinatario decide direttamente sulla domanda di cui al paragrafo 1.

Capo III. Disposizioni particolari relative all’ammissione in franchigia degli oggetti di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009

Art. 5

1. Per ottenere l’ammissione in franchigia di un oggetto destinato ai disabili ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell’istituto o dell’organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, presenta domanda all’autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

2.

La domanda di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni relative all’oggetto considerato:

  1. a) l’esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per l’oggetto, la presunta classificazione di questo nella nomenclatura combinata, nonché le caratteristiche tecniche oggettive che permettano di considerarlo come appositamente ideato per l’istruzione, l’occupazione o la promozione sociale delle persone disabili;

  2. b) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante ed, eventualmente, del fornitore;

  3. c) il paese d’origine dell’oggetto;

  4. d) il luogo di destinazione dell’oggetto;

  5. e) l’uso specifico cui è destinato l’oggetto;

  6. f) il prezzo dell’oggetto o il suo valore in dogana;

  7. g) il numero di esemplari dell’oggetto.

La domanda è corredata della documentazione contenente tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dell’oggetto.

Art. 6

L’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l’istituto o l’organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all’articolo 5.

Art. 7

Il termine di validità delle autorizzazioni di ammissione in franchigia è di sei mesi.

Le autorità competenti possono nondimeno fissare un termine superiore, tenuto conto delle circostanze specifiche di ciascuna operazione.

Capo IV. Disposizioni particolari relative all’ammissione in franchigia di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici e strumenti ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2 e dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009

Art. 9

Per ottenere l’ammissione in franchigia dei pezzi di ricambio, degli elementi o accessori specifici e strumenti ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, o dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell’istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, presenta domanda all’autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto od organismo.

Tale domanda è corredata di tutti gli elementi di informazione ritenuti necessari dall’autorità competente al fine di determinare se sono soddisfatte le condizioni prescritte dall’articolo 67, paragrafo 2, o dall’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009.

Art. 10

L’autorità competente dello Stato membro in cui è situato l’istituto o l’organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all’articolo 9.

Titolo III. Disposizioni applicabili alle importazioni effettuate da ciechi e altre persone disabili

Art. 11

Per l’ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all’importazione degli oggetti di cui all’articolo 67, del regolamento (CE) n. 1186/2009, importati dai non vedenti stessi e per loro proprio uso, si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni degli articoli 4, 8, 9 e 10 rispettivamente.