diritto.io

Regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione del 7 febbraio 2012 che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito1, in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,

L’articolo 62 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)2, dispone che le entrate dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) sono costituite anche da commissioni pagate all’Aesfem nei casi previsti nella legislazione dell’Unione, oltre che dai contributi delle autorità pubbliche nazionali competenti e da una sovvenzione dell’Unione.

Per garantire un uso efficiente del bilancio dell’Aesfem e, nel contempo, alleviare l’onere finanziario per gli Stati membri e l’Unione, è necessario garantire che le agenzie di rating del credito paghino almeno tutti i costi legati alla loro vigilanza. L’eventuale disavanzo che potrebbe verificarsi in un determinato esercizio viene recuperato dalle agenzie di rating del credito nell’anno successivo.

Una commissione annuale di vigilanza viene imposta alle agenzie di rating del credito il cui fatturato supera una determinata soglia allo scopo di dare certezza, a livello di bilancio, sia all’Aesfem che alle agenzie di rating interessate. Le commissioni annuali di vigilanza non devono diventare un onere per le nuove agenzie che entrano sul mercato del rating del credito. Inoltre, si stima che le piccole agenzie di rating del credito comportino costi di vigilanza nettamente inferiori rispetto a quelle più grandi. Sarebbe pertanto opportuno esentare completamente le piccole agenzie di rating del credito dal pagamento della commissione annuale di vigilanza nei casi in cui il fatturato dell’agenzia di rating o del gruppo di agenzie di rating al quale essa appartiene non superi una determinata soglia.

Per garantire una distribuzione delle commissioni che sia equa e chiara e che allo stesso tempo rifletta l’effettivo onere amministrativo per ciascuna entità vigilata, le commissioni di vigilanza saranno calcolate in funzione del fatturato delle agenzie di rating generato da attività di rating e da servizi accessori, dato che per le agenzie di rating più grandi il costo di vigilanza è superiore rispetto alle agenzie di rating più piccole. Inoltre, la prestazione di servizi accessori richiede uno sforzo di vigilanza supplementare, data la necessità di tenere sotto controllo i possibili conflitti di interessi derivanti dalla prestazione di servizi accessori. È necessario che le agenzie di rating del credito non eludano l’equa distribuzione delle commissioni effettuata in base al presente regolamento ridistribuendo le entrate ad altre entità all’interno del gruppo allo scopo di ridurre i loro contributi alle commissioni. Occorre che l’Aesfem tenga sotto controllo e segnali le criticità rilevate a questo proposito.

Alle agenzie di rating del credito stabilite nell’Unione europea viene imposta una commissione di registrazione che copre i costi sostenuti dall’Aesfem per elaborare la domanda di registrazione. La complessità di una domanda e i costi legati alla sua valutazione aumentano se un’agenzia di rating del credito chiede di emettere rating per strumenti finanziari strutturati, prevede di avallare rating emessi da agenzie di paesi terzi o possiede succursali. La commissione di registrazione, pertanto, verrà calcolata in funzione di questi fattori. I costi di elaborazione delle domande di registrazione sono anche fortemente dipendenti dalla dimensione dell’agenzia di rating del credito che presenta la domanda. Dato che il futuro fatturato di una nuova agenzia di rating non è noto al momento in cui essa presenta la domanda di registrazione, il numero di dipendenti sostituirà il fatturato come base comune di calcolo per tutte le agenzie di rating.

Il presente regolamento stabilisce di imporre commissioni alle agenzie di rating del credito di paesi terzi che presentano domanda di certificazione nell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 allo scopo di coprire i costi di certificazione e i costi annuali di vigilanza che esse generano. Quando si parla di spesa sostenuta dall’Aesfem a proposito di queste agenzie, ci si riferisce alla spesa sostenuta per la certificazione delle agenzie di rating dei paesi terzi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009, la quale segue una procedura simile a quella applicabile alla registrazione delle agenzie di rating del credito stabilite nell’Unione, e alla spesa sostenuta per la vigilanza delle agenzie di rating del credito certificate.

In caso di ritiro della domanda nel corso del processo di registrazione o di certificazione, alle agenzie di rating del credito verrà rimborsata una percentuale della commissione richiesta inizialmente per la registrazione o certificazione, dato che in questi casi i costi in cui l’Aesfem incorre per l’elaborazione della domanda sono ridotti.

In vista di possibili sviluppi futuri, è opportuno che le soglie stabilite affinché le agenzie di rating del credito possano essere esentate dal pagamento delle commissioni annuali di vigilanza nonché gli importi delle commissioni di registrazione e di certificazione vengano riveduti e aggiornati come ritenuto necessario. Occorre che la Commissione valuti la corretta applicazione di tali misure entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente regolamento e riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio circa l’eventuale necessità di rivederlo.

Le autorità nazionali competenti sostengono costi quando svolgono compiti che vengono loro delegati dall’Aesfem in conformità con l’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e quando prestano assistenza all’Aesfem negli altri casi specificati in detto regolamento. Le commissioni che l’Aesfem impone alle agenzie di rating del credito coprono anche questi costi. Per evitare che le autorità competenti subiscano perdite o realizzino profitti svolgendo compiti che vengono loro delegati o prestando assistenza all’Aesfem, l’Aesfem rimborsa all’autorità nazionale competente i costi effettivamente sostenuti.

Il presente regolamento costituisce la base su cui si fonda il diritto dell’Aesfem di imporre commissioni alle agenzie di rating del credito. Per rendere immediatamente più efficace e più efficiente l’attività di vigilanza e l’esecuzione, il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative alle commissioni che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) impone alle agenzie di rating del credito per la vigilanza, la registrazione e la certificazione.

Art. 2 Recupero integrale dei costi di vigilanza

Le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito coprono:

  1. a) tutti i costi diretti e indiretti connessi alla vigilanza esercitata dall’Autorità sulle agenzie di rating del credito ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009, compresi quelli derivanti dalla registrazione e dalla certificazione delle agenzie di rating del credito;

  2. b) tutti i costi legati al rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti dalle autorità competenti alle quali l’Autorità ha delegato compiti ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1060/2009;

  3. c) tutti i costi legati al rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti dalle autorità competenti che hanno prestato assistenza all’Autorità ai sensi dell’articolo 23 quater, paragrafo 4, e dell’articolo 23 quinquies, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Art. 3 Fatturato applicabile

1. Ai fini del calcolo delle commissioni di cui all’articolo 5, all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, il fatturato applicabile per un determinato esercizio (n) è costituito dalle entrate dell’agenzia di rating provenienti dalle attività di rating e da servizi accessori pubblicate nei suoi conti sottoposti a revisione dell’anno (n-2).

2. Se l’agenzia di rating non ha svolto attività nel corso dell’intero anno (n-2), le entrate applicabili sono stimate sulla base dell’estrapolazione di tale importo per l’intero esercizio.

3. Le agenzie di rating del credito forniscono annualmente all’Autorità i conti sottoposti a revisione di cui al paragrafo 1. Tali conti distinguono tra entrate provenienti dalle attività di rating e da servizi accessori, e sono trasmessi all’Autorità per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno (n-1).

4. Se le entrate di cui al paragrafo 1 sono segnalate in una valuta diversa dall’euro, l’Autorità converte dette entrate in euro utilizzando il tasso medio di cambio dell’euro applicabile al periodo nel quale sono state registrate tali entrate. A tal fine l’Autorità utilizza il tasso di cambio di riferimento dell’euro pubblicato dalla Banca centrale europea.

Capo II. Commissioni

Art. 4 Tipo di commissioni e modalità generali di pagamento

1. Alle agenzie di rating del credito stabilite nell’Unione che chiedono la registrazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009, vengono imposti i seguenti tipi di commissioni:

  1. a) commissioni annuali di vigilanza ai sensi dell’articolo 5;

  2. b) commissioni di registrazione ai sensi dell’articolo 6.

2. Alle agenzie di rating del credito stabilite in paesi terzi che chiedono la registrazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009, vengono imposti i seguenti tipi di commissioni:

  1. a) commissioni annuali di vigilanza fisse ai sensi dell’articolo 7;

  2. b) commissioni di certificazione ai sensi dell’articolo 8.

3.

Le commissioni sono pagate in euro. Le modalità sono specificate all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 6, paragrafo 6, all’articolo 7, paragrafo 2 e all’articolo 8, paragrafo 2.

I ritardi di pagamento sono maggiorati degli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio1.

Art. 5 Commissione annuale di vigilanza per le agenzie di rating del credito registrate

1.

Ad un’agenzia di rating del credito registrata viene imposta una commissione annuale di vigilanza.

In deroga al primo comma, un’agenzia di rating registrata è esentata dal pagamento di una commissione annuale di vigilanza nei casi in cui il suo fatturato totale, pubblicato nei suoi conti sottoposti a revisione più recenti, è inferiore a 10 milioni di EUR, o, se l’agenzia fa parte di un gruppo di agenzie di rating, nei casi in cui il fatturato totale aggregato del gruppo di agenzie di rating è inferiore a 10 milioni di EUR.

2. La commissione annuale di vigilanza per un determinato esercizio viene calcolata come segue:

  1. a) la base di calcolo della commissione annuale di vigilanza per un determinato esercizio è rappresentata dalla stima della spesa relativa alla vigilanza delle agenzie di rating del credito che figura nel bilancio dell’Aesfem per l’anno in esame, stabilito e approvato in conformità con l’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1095/2010;

  2. b) l’importo da prendere in considerazione per il calcolo della commissione annuale di vigilanza per un determinato esercizio è la stima della spesa di cui alla lettera a), al netto della commissione annuale di vigilanza di cui all’articolo 7;

  3. c) per un’agenzia di rating del credito registrata di cui al paragrafo 1 la commissione annuale di vigilanza è pari alla quota dell’importo da prendere in considerazione corrispondente al rapporto tra il fatturato applicabile dell’agenzia di rating e il fatturato totale applicabile di tutte le agenzie di rating del credito registrate alle quali è imposto il pagamento di una commissione annuale di vigilanza ai sensi del paragrafo 1.

3.

La commissione annuale di vigilanza è pagata in un’unica rata, da versare entro la fine del mese di marzo dell’anno al quale si riferisce.

L’Autorità invia alle agenzie di rating del credito interessate una nota di addebito che specifica l’importo della commissione annuale di vigilanza almeno 30 giorni di calendario prima del giorno in cui devono essere pagate le commissioni annuali.

La commissione annuale di vigilanza non è rimborsata.

Art. 6 Commissione di registrazione

1. L’importo della commissione di registrazione dovuta dalle singole agenzie di rating del credito che presentano domanda di registrazione è proporzionato alla complessità della domanda e alla dimensione dell’agenzia, come specificato ai paragrafi da 2 a 5.

2. Ai fini del calcolo dell’importo della commissione di registrazione, si tiene contro dei seguenti criteri:

  1. a) se un’agenzia di rating del credito intende emettere rating per strumenti finanziari strutturati;

  2. b) se un’agenzia di rating del credito ha una succursale in un altro Stato membro o in un paese terzo;

  3. c) se un’agenzia di rating del credito intende avallare rating.

3. Se nessuno dei criteri di cui al paragrafo 2 è applicabile, le commissioni di registrazione vengono calcolate in funzione del numero dei dipendenti, con le seguenti modalità:

  1. a) le agenzie di rating del credito con meno di 15 dipendenti pagano 2000 EUR;

  2. b) le agenzie di rating del credito con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 49 pagano 15000 EUR;

  3. c) le agenzie di rating del credito con almeno 50 dipendenti pagano 40000 EUR.

4. Se è applicabile soltanto uno dei criteri di cui al paragrafo 2, le commissioni di registrazione vengono calcolate in funzione del numero dei dipendenti, con le seguenti modalità:

  1. a) le agenzie di rating del credito con meno di 15 dipendenti pagano 10000 EUR;

  2. b) le agenzie di rating del credito con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 49 pagano 40000 EUR;

  3. c) le agenzie di rating del credito con almeno 50 dipendenti pagano 100000 EUR.

5. Se sono applicabili almeno due dei criteri di cui al paragrafo 2, le commissioni di registrazione vengono calcolate in funzione del numero dei dipendenti, con le seguenti modalità:

  1. a) le agenzie di rating del credito con meno di 15 dipendenti pagano 30000 EUR;

  2. b) le agenzie di rating del credito con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 49 pagano 85000 EUR;

  3. c) le agenzie di rating del credito con almeno 50 dipendenti pagano 125000 EUR.

6. La commissione di registrazione viene versata per intero nel momento in cui l’agenzia di rating presenta domanda di registrazione.

7. L’Autorità non rimborsa una commissione di registrazione già pagata se un’agenzia di rating del credito ritira la domanda di registrazione prima che l’Autorità abbia adottato la decisione di registrazione o di rifiuto della registrazione, debitamente motivata.

8.

In deroga all’articolo 5, un’agenzia di rating del credito registrata tenuta a pagare una commissione annuale di vigilanza ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, paga nell’anno della sua registrazione una commissione di vigilanza iniziale calcolata come segue: commissione di un’agenzia di rating del credito per il primo anno di registrazione = commissione di registrazione * coefficiente

Coefficiente = numero di giorni di calendario dalla data di registrazioneal 31 dicembre dell^'anno n/numero di giorni di calendario nell^'anno n.

Le agenzie di rating del credito pagano la commissione di vigilanza per il primo anno dopo aver ricevuto notifica dall’Autorità dell’esito positivo della registrazione ed entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della nota di addebito dell’Autorità.

Tuttavia un’agenzia di rating del credito registrata durante il mese di dicembre non è tenuta a pagare una commissione annuale di vigilanza per l’anno in cui è stata registrata.

Art. 7 Commissione annuale di vigilanza fissa per le agenzie di rating del credito certificate

1.

Ad un’agenzia di rating del credito certificata ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 viene imposta una commissione annuale di vigilanza pari a 6000 EUR.

In deroga al primo comma, un’agenzia di rating certificata è esentata dal pagamento di una commissione annuale di vigilanza nei casi in cui il suo fatturato totale, pubblicato nei suoi conti sottoposti a revisione più recenti, è inferiore a 10 milioni di EUR, o, se l’agenzia fa parte di un gruppo di agenzie di rating, nei casi in cui il fatturato totale aggregato del gruppo di agenzie di rating è inferiore a 10 milioni di EUR.

2. Le agenzie di rating del credito certificate sono tenute a versare la commissione annuale di vigilanza entro la fine del mese di marzo dell’anno al quale essa si riferisce. Almeno 30 giorni di calendario prima di tale data, l’Autorità invia alle agenzie di rating del credito certificate una fattura che specifica l’importo della commissione annuale di vigilanza.

Art. 8 Commissione di certificazione

1. Ad un’agenzia di rating del credito che presenta domanda di certificazione viene imposta una commissione di certificazione pari a 10000 EUR.

2. La commissione di certificazione viene versata per intero nel momento in cui l’agenzia di rating presenta domanda di certificazione.

3. Se un’agenzia di rating del credito ritira la domanda di certificazione prima che l’Autorità le abbia notificato che la domanda è completa ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l’Autorità rimborsa la metà della commissione di certificazione. Se la domanda è ritirata dopo tale data, ma prima che l’Autorità adotti la decisione di certificazione o di rifiuto della certificazione, debitamente motivata, l’Autorità non rimborsa la commissione di certificazione.

4.

In deroga all’articolo 7, un’agenzia di rating del credito certificata tenuta a pagare una commissione annuale di vigilanza ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, è esentata dal pagamento della commissione di vigilanza nell’anno in cui la sua certificazione diventa effettiva.

La commissione annuale di vigilanza deve essere corrisposta dall’agenzia di rating del credito certificata nell’anno successivo alla sua certificazione da parte dell’Autorità conformemente all’articolo 7.

Art. 9 Rimborso alle autorità competenti

1. Soltanto l’Aesfem può imporre alle agenzie di rating del credito commissioni di registrazione, certificazione e vigilanza. Le autorità competenti non impongono commissioni alle agenzie di rating, neanche nei casi in cui tali autorità svolgono compiti per conto dell’Aesfem conformemente all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1060/2009.

2. L’Aesfem rimborsa ad un’autorità competente i costi effettivamente sostenuti nello svolgimento di compiti delegatile ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1060/2009 o nell’assistenza prestata all’Aesfem ai sensi dell’articolo 23 quater, paragrafo 4, e dell’articolo 23 quinquies, paragrafo 5, di detto regolamento. I costi da rimborsare comprendono tutti i costi fissi e variabili relativi allo svolgimento di compiti delegati o alla prestazione di assistenza all’Aesfem.

Capo III. Disposizioni transitorie e finali

Art. 10 Commissioni per il 2011

1.

Le agenzie di rating del credito registrate nel 2011 pagano, per il 2011, una commissione di vigilanza iniziale pari a 500 EUR per ciascun mese completo compreso nel periodo di tempo intercorrente tra la data della registrazione, purché non antecedente al 1o luglio 2011, e il 31 dicembre 2011. Tale commissione viene versata per intero entro la fine di aprile 2012.

In deroga al primo comma, un’agenzia di rating registrata è esentata dal pagamento di una commissione di vigilanza per il 2011 nei casi in cui il suo fatturato totale, pubblicato nei suoi conti sottoposti a revisione più recenti, è inferiore a 10 milioni di EUR, o, se l’agenzia fa parte di un gruppo di agenzie di rating, nei casi in cui il fatturato totale aggregato del gruppo di agenzie di rating è inferiore a 10 milioni di EUR.

2.

Le agenzie di rating del credito certificate nel 2011 pagano, per il 2011, una commissione di vigilanza iniziale pari a 500 EUR per ciascun mese completo compreso nel periodo di tempo intercorrente tra la data della certificazione, purché non antecedente al 1o luglio 2011, e il 31 dicembre 2011. Tale commissione viene versata per intero entro la fine di aprile 2012.

In deroga al primo comma, un’agenzia di rating certificata è esentata dal pagamento di una commissione di vigilanza per il 2011 nei casi in cui il suo fatturato è inferiore a 10 milioni di EUR, o, se l’agenzia fa parte di un gruppo di agenzie di rating, nei casi in cui il fatturato aggregato del gruppo di agenzie di rating è inferiore a 10 milioni di EUR.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso