Regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione del 4 maggio 2012 recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 2,
La direttiva 2006/126/CE prevede, per le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri, un modello comune dotato di un supporto di memorizzazione facoltativo (microchip).
L’inserimento di tale microchip nella patente di guida dovrebbe consentire agli Stati membri di migliorare ulteriormente il livello di protezione antifrode. È opportuno che il trattamento dei dati personali sia effettuato in conformità delle norme dell’Unione stabilite, inter alia, dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati2.
Qualora gli Stati membri scelgano di introdurre il microchip nella patente di guida, è necessario che la sua attuazione tecnica rispetti determinati requisiti e talune norme per garantire l’interoperabilità e una resistenza adeguata alla frode.
Per verificare il rispetto dei suddetti requisiti, occorre sottoporre le patenti di guida dotate di microchip a una procedura di omologazione a livello dell’Unione. Non è necessario che tale procedura si applichi alle patenti di guida sprovviste di microchip.
È opportuno che i requisiti tecnici applicabili alle patenti di guida dotate di microchip siano basati su norme tecniche concordate a livello internazionale, in particolare la norma 18013 dell’International Standardization Organization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC), che definisce un quadro per il formato e il contenuto della patente di guida conforme alla norma ISO.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Campo d’applicazione
Il presente regolamento si applica alle patenti di guida dotate di microchip rilasciate in conformità della direttiva 2006/126/CE.
Art. 2 Requisiti generali
1. Il microchip e i dati in esso contenuti, comprese eventuali informazioni facoltative o supplementari, sono conformi alle disposizioni dell’allegato I del presente regolamento.
2. Il microchip contiene i dati armonizzati relativi alla patente di guida di cui all’allegato I, punto I.2.1.
3. Gli Stati membri consultano la Commissione prima di introdurre nel microchip di una patente di guida uno o più dati supplementari di cui all’allegato I, punto I.2.2.
Art. 3 Norme applicabili
Nell’allegato II del presente regolamento sono elencate le norme applicabili alle patenti di guida dotate di microchip.
Art. 4 Procedura di omologazione UE
Le patenti di guida dotate di microchip sono sottoposte a una procedura di omologazione UE in conformità delle disposizioni di cui all’allegato III del presente regolamento.
Art. 5 Certificato di omologazione UE
1. Se sono state rispettate tutte le disposizioni applicabili all’omologazione UE per quanto attiene a una patente di guida dotata di microchip in conformità degli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento, gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo rappresentante un certificato di omologazione UE.
2. All’occorrenza, in particolare per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, uno Stato membro può ritirare l’omologazione UE da esso rilasciata.
3. I certificati di omologazione UE e la notifica del loro ritiro sono conformi al modello che figura nell’allegato IV del presente regolamento.
4.
La Commissione è informata di tutti i certificati di omologazione UE rilasciati o ritirati. In caso di ritiro si presenta una motivazione dettagliata.
La Commissione comunica agli Stati membri il ritiro di ogni omologazione UE.
5. I certificati di omologazione UE rilasciati dagli Stati membri sono riconosciuti reciprocamente dai medesimi.
Art. 6 Punti di contatto unici
1. Ciascuno Stato membro designa un’autorità o un organismo che funge da punto di contatto unico per le informazioni relative alle patenti di guida dotate di microchip. Il punto di contatto unico adotta le dovute misure in materia di protezione dei dati.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, il nome e il recapito del punto di contatto unico designato a norma del paragrafo 1, informandola tempestivamente di ogni eventuale cambiamento ad esso relativo.
3. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri l’elenco dei punti di contatto unici designati e lo mantiene aggiornato.
Art. 7 Clausola di salvaguardia
1. Se uno Stato membro constata che un numero significativo di patenti di guida dotate di microchip è risultato ripetutamente non conforme al presente regolamento, ne informa tutti i punti di contatto unici, l’autorità di controllo di cui alla direttiva 95/46/CE e la Commissione, indicando il numero di certificato di omologazione UE relativo alle patenti di guida interessate e il motivo della mancata conformità.
2. Gli Stati membri che hanno rilasciato dette patenti di guida esaminano prontamente il problema e intervengono con le opportune misure correttive, anche ritirando il certificato di omologazione UE, se del caso.
Art. 8 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso