Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione del 29 giugno 2012 che stabilisce norme tecniche di attuazione relative al metodo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari, al formato delle informazioni da fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette, ai tipi di accordi, alle modalità d'intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o debito sovrano siano disponibili per il regolamento nonché alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Capo III. Formato delle informazioni che le autorità competenti devono fornire all'aesfem in relazione alle posizioni corte nette [articolo 11 del regolamento (ue) n. 236/2012]
Art. 3 Formato delle informazioni periodiche
1. Le informazioni da trasmettere su base trimestrale all'AESFEM sulle posizioni corte nette in titoli azionari, debito sovrano e credit default swap a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012 sono fornite dalle autorità competenti interessate nel formato specificato all'allegato II del presente regolamento.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'AESFEM elettronicamente attraverso un sistema istituito dall'AESFEM stessa in grado di garantire il mantenimento, durante la trasmissione, della completezza, dell'integrità e della riservatezza delle informazioni.
Art. 4 Formato delle informazioni da fornire su richiesta
1. L'autorità competente interessata trasmette le informazioni sulle posizioni corte nette in titoli azionari e debito sovrano o sulle posizioni scoperte relative a credit default swap su emittenti sovrani a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 236/2012 nel formato specificato dall'AESFEM nella richiesta.
2. Le informazioni richieste, qualora si riferiscano alle informazioni contenute nella notifica ricevuta dall'autorità competente a norma degli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 236/2012, sono fornite secondo le norme stabilite nell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione3.
3. Le informazioni richieste sono trasmesse dall'autorità competente in formato elettronico, utilizzando un sistema di scambio di informazioni istituito dall'AESFEM in grado di garantire il mantenimento, durante la trasmissione, della completezza, dell'integrità e della riservatezza delle informazioni.
Capo IV. Accordi, modalità d'intesa e misure che garantiscono adeguatamente la disponibilità per il regolamento [articoli 12 e 13 del regolamento (ue) n. 236/2012]
Art. 5 Accordi di prestito e altri titoli esecutivi che producono un effetto analogo
1. Gli accordi di prestito e gli altri titoli esecutivi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 236/2012 sono posti in essere attraverso i seguenti tipi di accordi, contratti o diritti giuridicamente vincolanti per la durata della vendita allo scoperto:
(a) future e swap: contratti future (contratti finanziari a termine standardizzati) e swap che comportano il regolamento dei titoli azionari o del debito sovrano pertinente mediante consegna fisica, che comprendono almeno il numero di titoli azionari o la quota di debito sovrano per i quali si propone la vendita allo scoperto da parte della persona fisica o giuridica, che sono sottoscritti prima della vendita allo scoperto o contemporaneamente ad essa e che specificano una data di consegna o scadenza che garantisca la possibilità di effettuare il regolamento della vendita allo scoperto alla scadenza prevista;
(b) contratti di opzione: contratti di opzione che comportano il regolamento dei titoli azionari o debito sovrano mediante consegna fisica, che comprendono almeno il numero di titoli azionari o la quota di debito sovrano per i quali si propone la vendita allo scoperto da parte della persona fisica o giuridica, che sono sottoscritti prima della vendita allo scoperto o contemporaneamente ad essa e che specificano una data di scadenza che garantisca la possibilità di effettuare il regolamento della vendita allo scoperto alla scadenza prevista;
(c) contratti pronti contro termine: contratti pronti contro termine che comprendono almeno il numero di titoli azionari o la quota di debito sovrano per i quali si propone la vendita allo scoperto da parte della persona fisica o giuridica, che sono sottoscritti prima della vendita allo scoperto o contemporaneamente ad essa e che specificano una data di riacquisto che garantisca la possibilità di effettuare il regolamento della vendita allo scoperto alla scadenza prevista;
(d) accordi permanenti o meccanismi rinnovabili: accordi o meccanismi sottoscritti prima della vendita allo scoperto, o contemporaneamente ad essa, di un importo predeterminato di titoli azionari o debito sovrano specificamente individuati, che per la durata della vendita allo scoperto comprendono almeno il numero di titoli azionari o la quota di debito sovrano per i quali si propone la vendita allo scoperto da parte della persona fisica o giuridica e che specificano una data di consegna o esecuzione che garantisca la possibilità di effettuare il regolamento della vendita allo scoperto alla scadenza prevista;
(e) accordi relativi a diritti di sottoscrizione: accordi relativi a diritti di sottoscrizione in virtù dei quali la persona fisica o giuridica è in possesso di diritti per sottoscrivere nuovi titoli azionari dello stesso emittente e della stessa categoria e che comprendono almeno il numero di titoli azionari per i quali si propone la vendita allo scoperto, a condizione che la persona fisica o giuridica abbia il diritto di ricevere i titoli azionari al regolamento della vendita allo scoperto o precedentemente ad essa;
(f) altri diritti o accordi che comportano la consegna dei titoli azionari o del debito sovrano: accordi o crediti che comprendono almeno il numero di titoli azionari o la quota di debito sovrano per i quali si propone la vendita allo scoperto da parte della persona fisica o giuridica, che sono sottoscritti prima della vendita allo scoperto o contemporaneamente ad essa e che specificano una data di consegna o di esecuzione che garantisca la possibilità di effettuare il regolamento alla scadenza prevista.
2. Gli accordi, contratti o diritti sono comunicati su supporto durevole dalla controparte alla persona fisica o giuridica come prova dell'esistenza dell'accordo di prestito o altro titolo esecutivo.
Art. 6 Intese e misure da adottare in relazione alla vendita allo scoperto di un titolo azionario ammesso alla negoziazione in una sede di negoziazione [articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 236/2012]
1. I paragrafi 2, 3 e 4 stabiliscono le intese e le misure da adottare in relazione alla vendita allo scoperto di un titolo azionario ammesso alla negoziazione in una sede di negoziazione ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 236/2012.
2. Per intese e misure standard di localizzazione si intendono intese, conferme e misure che comprendono tutti i seguenti elementi:
(a) conferma di localizzazione: conferma ricevuta dal terzo, prima che la persona fisica o giuridica effettui la vendita allo scoperto, attestante che il terzo ritiene di poter avere la disponibilità dei titoli azionari per il regolamento alla scadenza prevista, tenuto conto dell'importo della vendita prevista e delle condizioni di mercato, e indicante il periodo per il quale il titolo azionario è localizzato;
(b) conferma di messa in attesa dei titoli azionari (put on hold confirmation): conferma ricevuta dal terzo, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, attestante che il terzo ha messo in attesa per la persona in questione almeno il numero di titoli azionari richiesti.
3. Per intese e misure standard di localizzazione infragiornaliera (same day locate) si intendono intese, conferme e misure che comprendono tutti i seguenti elementi:
(a) richiesta di conferma: il terzo chiede alla persona fisica o giuridica di confermare che la vendita allo scoperto sarà coperta da acquisti effettuati il giorno della vendita allo scoperto;
(b) conferma di localizzazione: conferma ricevuta dal terzo, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, attestante che il terzo ritiene di poter avere la disponibilità dei titoli azionari per il regolamento alla scadenza prevista, tenuto conto dell'importo della vendita prevista e delle condizioni di mercato, e indicante il periodo per il quale i titoli azionari sono localizzati;
(c) conferma della facilità di prestito o di acquisto: conferma ricevuta dal terzo, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, attestante che il titolo azionario è facilmente ottenibile per il prestito o l'acquisto nella quantità necessaria, tenuto conto delle condizioni di mercato e di altre informazioni disponibili al terzo sull'offerta dei titoli azionari oppure, in assenza di tale conferma da parte del terzo, attestante che esso ha almeno messo in attesa il numero richiesto di titoli azionari per la persona fisica o giuridica;
(d) monitoraggio: impegno, da parte della persona fisica o giuridica, a monitorare l'importo delle vendite allo scoperto non coperte da acquisti;
(e) istruzioni in caso di mancata copertura: impegno, da parte della persona fisica o giuridica, ad inviare prontamente istruzioni al terzo, nel caso in cui la vendita allo scoperto eseguita non venga coperta da acquisti effettuati lo stesso giorno, affinché esso provveda a procurare i titoli azionari necessari per coprire la vendita allo scoperto, al fine di garantire il regolamento alla scadenza prevista.
4. Per intese e misure relative alla facilità di prestito o di acquisto si intendono intese, conferme e misure che, quando la persona fisica o giuridica sottoscrive una vendita allo scoperto di titoli azionari rispondenti ai requisiti di liquidità di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione4, o di altri titoli azionari che compongono il principale indice di borsa nazionale così come determinato dall'autorità competente interessata di ciascuno Stato membro e costituiscono lo strumento finanziario sottostante di un contratto derivato ammesso alla negoziazione in una sede di negoziazione, includono i seguenti elementi:
(a) conferma di localizzazione: conferma ricevuta dal terzo, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, attestante che il terzo ritiene di poter avere la disponibilità dei titoli azionari per il regolamento alla scadenza prevista, tenuto conto dell'importo della vendita prevista e delle condizioni di mercato, e indicante il periodo per il quale il titolo azionario è localizzato;
(b) conferma della facilità di prestito o di acquisto: conferma ricevuta dal terzo, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, attestante che il titolo azionario è facilmente ottenibile per il prestito o l'acquisto nella quantità necessaria, tenuto conto delle condizioni di mercato e di altre informazioni disponibili al terzo sull'offerta dei titoli azionari oppure, in assenza di tale conferma da parte del terzo, attestante che esso ha almeno messo in attesa il numero richiesto di titoli azionari per la persona fisica o giuridica; e
(c) istruzioni di copertura: nel caso in cui la vendita allo scoperto eseguita non venga coperta da acquisti o prestiti, impegno della persona fisica o giuridica ad inviare prontamente istruzioni al terzo affinché esso provveda a procurare i titoli azionari necessari per coprire la vendita allo scoperto, al fine di garantire il regolamento alla scadenza prevista.
5. Le intese, le conferme e le istruzioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono fornite su supporto durevole dal terzo alla persona fisica o giuridica come prova dell'esistenza delle intese, delle conferme e delle istruzioni.
Art. 7 Intese da concludere con terzi in relazione al debito sovrano [articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 236/2012]
1. I paragrafi da 2 a 5 stabiliscono le intese da concludere con terzi in relazione al debito sovrano ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 236/2012.
2. Per intesa standard di localizzazione del debito sovrano si intende la conferma ricevuta dal terzo, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, attestante che il terzo ritiene di poter avere la disponibilità del debito sovrano per il regolamento alla scadenza prevista e nell'importo richiesto dalla persona fisica o giuridica, tenuto conto delle condizioni di mercato, e indicante il periodo per il quale il debito sovrano è localizzato.
3. Per intesa di conferma a tempo determinato si intende l'intesa in base alla quale la persona fisica o giuridica dichiara al terzo che la vendita allo scoperto sarà coperta da acquisti lo stesso giorno della vendita allo scoperto e il terzo conferma, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, di avere la ragionevole aspettativa che il debito sovrano possa essere acquistato nella quantità necessaria, tenuto conto delle condizioni di mercato e di altre informazioni disponibili al terzo sull'offerta del debito sovrano il giorno in cui la vendita allo scoperto viene effettuata.
4. Per conferma di pronti contro termine incondizionata si intende la conferma con la quale il terzo attesta, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, la sua ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza, sulla base della sua partecipazione ad un meccanismo strutturale che sia organizzato o gestito da una banca centrale, ad un organismo di gestione del debito o ad un sistema di regolamento titoli in grado di garantire l'accesso incondizionato al debito sovrano in questione per un importo coerente con l'importo della vendita allo scoperto.
5. Per conferma della facilità di prestito o di acquisto del debito sovrano si intende la conferma ricevuta dal terzo, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, attestante la sua ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza, sulla base del fatto che il debito sovrano in questione è facilmente ottenibile per il prestito o l'acquisto nella quantità necessaria, tenuto conto delle condizioni di mercato e di altre informazioni disponibili al terzo sull'offerta di debito sovrano.
6. Le intese, le conferme e le istruzioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 sono fornite su supporto durevole dal terzo alla persona fisica o giuridica come prova dell'esistenza delle intese, delle conferme e delle istruzioni.
Art. 8 Terzi con i quali vengono concluse le intese
1. I terzi con i quali vengono concluse le intese di cui agli articoli 6 e 7 fanno parte delle seguenti categorie:
(a) imprese di investimento che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2;
(b) controparti centrali che compensano i titoli azionari o il debito sovrano interessati;
(c) sistemi di regolamento titoli definiti a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5, che provvedono al regolamento dei pagamenti relativi ai titoli azionari o al debito sovrano interessati;
(d) banche centrali che accettano in garanzia i titoli azionari o il debito sovrano interessati oppure che conducono operazioni di mercato aperto o di pronti contro termine in relazione a detti titoli azionari o debito sovrano;
(e) organismi nazionali di gestione del debito dell'emittente di debito sovrano interessato;
(f) qualsiasi altra persona soggetta a requisiti di autorizzazione o registrazione da parte di un membro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria in conformità della legislazione dell'Unione e che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2;
(g) una persona stabilita in un paese terzo che è autorizzata o registrata, è soggetta alla vigilanza di un'autorità in detto paese terzo e soddisfa il requisito di cui al paragrafo 2, a condizione che l'autorità del paese terzo abbia sottoscritto un opportuno accordo di cooperazione relativo allo scambio di informazioni con l'autorità competente interessata.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a), f) e g), il terzo deve soddisfare i seguenti requisiti:
(a) partecipa alla gestione dell'assunzione in prestito o dell'acquisto dei titoli azionari o del debito sovrano interessati;
(b) fornisce una prova di tale partecipazione;
(c) è in grado, su richiesta, di produrre prove, anche di tipo statistico, della sua capacità di fornire o di assicurare la fornitura alle sue controparti di titoli azionari o debito sovrano alle date alle quali si impegna a farlo.
Capo V. Determinazione della sede principale di negoziazione a fini di esenzione [articolo 16 del regolamento (ue) n. 236/2012]
Art. 9 Data e periodo relativi ai calcoli la determinazione della sede principale di negoziazione
1. Per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, le autorità competenti interessate procedono ai calcoli per la determinazione della sede principale di negoziazione di un titolo azionario almeno 35 giorni di calendario prima del termine iniziale di applicazione del regolamento (UE) n. 236/2012.
2. Successivamente, i calcoli sono effettuati prima del 22 febbraio 2014 per il periodo tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, e ogni due anni per i successivi periodi biennali.
3. Se il titolo azionario interessato non è stato ammesso alla negoziazione nella sede ubicata nell'Unione e in quella ubicata nel paese terzo per tutto il periodo biennale, il periodo di calcolo coincide con il periodo nel corso del quale il titolo azionario è stato ammesso alla negoziazione in entrambe le sedi contemporaneamente.
Art. 10 Data di notifica all'AESFEM
Le autorità competenti interessate notificano all'AESFEM i titoli azionari per i quali la sede principale di negoziazione è ubicata al di fuori dell'Unione almeno 35 giorni di calendario prima del termine iniziale d'applicazione del regolamento (UE) n. 236/2012 e successivamente, a partire dal marzo 2014, ogni due anni, il giorno precedente il primo giorno di negoziazione del mese di marzo.
Art. 11 Data alla quale l'elenco dei titoli azionari esentati produce effetti
L'elenco dei titoli azionari per i quali la sede principale di negoziazione è ubicata al di fuori dell'Unione ha effetto dal 1° di aprile successivo alla sua pubblicazione da parte dell'AESFEM, ad eccezione del primo elenco pubblicato dall'AESFEM, che ha effetto dal termine iniziale di applicazione del regolamento (UE) n. 236/2012.
Art. 12 Casi specifici di riesame dei titoli azionari esentati
1.
L'autorità competente interessata che determina se la sede principale di negoziazione di un titolo azionario è ubicata al di fuori dall'Unione a seguito di una delle circostanze di cui al paragrafo 2:
(a) assicura che i calcoli per la determinazione della sede principale di negoziazione vengano effettuati appena possibile dopo il verificarsi della circostanza in questione e riguardino il periodo di due anni che precede la data del calcolo;
(b) notifica all'AESFEM i risultati dei calcoli appena possibile e, se del caso, prima della data di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione ubicata nell'Unione.
L'elenco sottoposto a riesame ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione da parte dell'AESFEM.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano quando:
(a) i titoli azionari di una società sono revocati dalla negoziazione in via permanente nella sede principale di negoziazione ubicata al di fuori dell'Unione;
(b) i titoli azionari di una società sono revocati dalla negoziazione in via permanente in una sede di negoziazione ubicata nell'Unione;
(c) i titoli azionari di una società precedentemente ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione ubicata al di fuori dell'Unione sono ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione ubicata nell'Unione.
Capo VI. Disposizioni finali
Art. 13 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2012, fatta eccezione per gli articoli 9, 10 e 11, i quali si applicano dalla data di cui al primo comma.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso