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Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

Al culmine della crisi finanziaria nel settembre 2008, le autorità competenti di diversi Stati membri e le autorità di vigilanza di paesi terzi quali gli Stati Uniti d’America e il Giappone hanno adottato provvedimenti di emergenza per restringere o vietare le vendite allo scoperto di alcune o di tutte le categorie di titoli. Tali autorità sono intervenute temendo che, in un momento di notevole instabilità finanziaria, le vendite allo scoperto avrebbero potuto aggravare la spirale in discesa dei prezzi delle azioni, in particolare degli istituti finanziari, in misura tale da minacciarne, in ultima analisi, la solidità finanziaria e creare rischi sistemici. I provvedimenti adottati dagli Stati membri sono diversi tra loro in quanto l’Unione manca di uno specifico quadro normativo comune che si occupi delle questioni collegate alle vendite allo scoperto.

Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e migliorare le condizioni del suo funzionamento, con particolare riguardo ai mercati finanziari, e per garantire un elevato livello di protezione degli investitori e dei consumatori, è pertanto opportuno stabilire un quadro regolamentare comune in materia di norme e poteri relativi alle vendite allo scoperto e ai contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) e assicurare un maggiore grado di coordinamento e di coerenza tra gli Stati membri nei quali devono essere adottate misure in circostanze eccezionali. È necessario armonizzare le norme relative alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei credit default swap, per impedire la creazione di ostacoli al buon funzionamento del mercato interno in quanto, diversamente, è probabile che gli Stati membri continuino ad adottare misure divergenti.

È opportuno e necessario che tali norme assumano la forma legislativa di un regolamento al fine di assicurare che le disposizioni che prevedono direttamente per i privati l’obbligo di notifica e comunicazione al pubblico delle proprie posizioni corte nette relative a determinati strumenti e relative alle vendite allo scoperto effettuate in assenza della disponibilità dei titoli siano applicate in modo uniforme in tutta l’Unione. Si rende inoltre necessario un regolamento per conferire all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (Aesfem), istituita con il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio4, i poteri per coordinare le misure adottate dalle autorità competenti o per adottare essa stessa delle misure.

L’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere il più ampio possibile per poter offrire un quadro normativo preventivo da utilizzare in circostanze eccezionali. Tale quadro dovrebbe avere ad oggetto tutti gli strumenti finanziari, ma prevedere una risposta proporzionata ai rischi che la vendita allo scoperto di diversi strumenti potrebbe rappresentare. Pertanto, solo in caso di circostanze eccezionali le autorità competenti e l’Aesfem dovrebbero avere il potere di adottare misure relative a tutti i tipi di strumenti finanziari, andando oltre le misure permanenti che si applicano soltanto a tipi particolari di strumenti, laddove sussistono dei rischi chiaramente individuati che devono essere affrontati.

Per porre fine all’attuale situazione di frammentazione nella quale alcuni Stati membri hanno adottato misure divergenti e per ridurre la possibilità che le autorità competenti adottino misure divergenti è importante affrontare in modo armonizzato i rischi potenziali derivanti dalle vendite allo scoperto e dai credit default swap. Gli obblighi da imporre dovrebbero affrontare i rischi individuati senza ridurre indebitamente i benefici che la pratica delle vendite allo scoperto comporta per la qualità e l’efficienza dei mercati. Se in determinate situazioni potrebbero esplicare effetti avversi, nelle normali condizioni di mercato le vendite allo scoperto svolgono un ruolo importante nell’assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, in particolare con riferimento alla liquidità di mercato e ad una formazione efficiente dei prezzi.

I riferimenti nel presente regolamento alle persone fisiche e giuridiche dovrebbero comprendere le associazioni di imprese registrate prive di personalità giuridica.

Una maggiore trasparenza in relazione a importanti posizioni corte nette in strumenti finanziari specifici è probabilmente utile sia all’autorità di regolamentazione che ai partecipanti al mercato. Per i titoli azionari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell’Unione, dovrebbe essere introdotto un modello a due livelli che offra una maggiore trasparenza per quanto riguarda importanti posizioni corte nette in titoli azionari al livello appropriato. Alla soglia più bassa, la notifica di una posizione alle autorità di regolamentazione interessate dovrebbe avvenire in via privata, per consentire a queste ultime di monitorare e, se necessario, effettuare indagini su una vendita allo scoperto capace di creare dei rischi sistemici, essere scorretta o turbare i mercati; alla soglia più alta, le posizioni dovrebbero essere pubblicamente comunicate al mercato al fine di fornire utili informazioni agli altri partecipanti al mercato in merito a importanti posizioni individuali corte di titoli azionari.

È opportuno introdurre un obbligo di notifica alle autorità di regolamentazione di importanti posizioni corte nette relative a titoli di debito sovrano nell’Unione, in quanto tale notifica offrirebbe informazioni importanti per aiutare le autorità di regolamentazione a verificare se tali posizioni di fatto creino rischi sistemici o siano utilizzate per finalità scorrette. Tale obbligo dovrebbe concernere solo la notifica in via privata alle autorità di regolamentazione, in quanto la comunicazione al mercato di informazioni relative a tali strumenti potrebbe avere un effetto negativo su quei mercati del debito sovrano dove già esistono problemi di liquidità.

Gli obblighi di notifica relativi al debito sovrano dovrebbero applicarsi agli strumenti di debito emessi da uno Stato membro e dall’Unione, ivi compresi la Banca europea per gli investimenti, un ministero di uno Stato membro, un’agenzia, una società veicolo o istituzione finanziaria internazionale creata da due o più Stati membri che emette debito per conto di uno o più Stati membri, come il Fondo europeo di stabilità finanziaria o il futuro Meccanismo europeo di stabilità. Nel caso di Stati membri federali, gli obblighi di notifica dovrebbero altresì riguardare gli strumenti di debito emessi da un membro della federazione. Tuttavia, essi non dovrebbero riguardare altri organi regionali, locali o semi-pubblici di uno Stato membro, che emettono strumenti di debito. L’obiettivo degli strumenti di debito emessi dall’Unione è, in particolare, di fornire sostegno alla bilancia dei pagamenti o alla stabilità finanziaria degli Stati membri o assistenza macrofinanziaria a paesi terzi.

Al fine di garantire una trasparenza completa ed efficace, è importante che gli obblighi di notifica abbiano ad oggetto non solo le posizioni corte create negoziando titoli azionari o di debito sovrano nelle sedi di negoziazione, ma anche le posizioni corte create negoziando al di fuori di tali sedi e le posizioni corte nette create con l’utilizzo di prodotti derivati, quali contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), strumenti collegati a indici, contratti finanziari differenziali e scommesse sul differenziale (spread bet) relativi a titoli azionari o al debito sovrano.

Per essere utili alle autorità di regolamentazione e ai mercati, le norme sulla trasparenza dovrebbero offrire informazioni complete ed accurate in merito alle posizioni di una persona fisica o giuridica. In particolare, le informazioni fornite alle autorità di regolamentazione o al mercato dovrebbero tener conto delle posizioni sia corte che lunghe in modo da offrire informazioni valide in merito alla posizione corta netta in titoli azionari, debito sovrano e credit default swap della persona fisica o giuridica.

Il calcolo delle posizioni corte o lunghe dovrebbe tener conto di qualsiasi tipo di interesse economico che una persona fisica o giuridica possieda in relazione al capitale azionario emesso da una società o al debito sovrano emesso da uno Stato membro o dall’Unione. In particolare, si dovrebbe tenere conto di detto interesse economico ottenuto direttamente o indirettamente attraverso l’uso di prodotti derivati come contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, contratti finanziari differenziali e scommesse sul differenziale relativi a titoli azionari o al debito sovrano, nonché indici, panieri di titoli e fondi negoziati in borsa (Exchange Traded Funds — ETF). Nel caso di posizioni relative al debito sovrano si dovrebbe tenere conto dei credit default swap su emittenti sovrani.

Oltre alle norme sulla trasparenza previste dal presente regolamento, la Commissione, nel quadro della sua revisione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari5, dovrebbe valutare se l’inclusione da parte delle imprese di investimento di informazioni sulle vendite allo scoperto nella relazione sulle transazioni destinata alle autorità competenti, fornisca utili informazioni aggiuntive che permettano alle autorità competenti di monitorare i livelli delle vendite allo scoperto.

Acquistare credit default swap senza avere una posizione lunga nel debito sovrano sottostante o altre posizioni, portafogli di attività, obbligazioni o contratti finanziari di valore correlato al valore del debito sovrano, può equivalere, da un punto di vista economico, ad assumere una posizione corta sullo strumento di debito sottostante. Il calcolo di una posizione corta netta in relazione al debito sovrano dovrebbe quindi comprendere i credit default swap relativi ad un’obbligazione di un emittente sovrano. Si dovrebbe tenere conto della posizione in credit default swap sia per stabilire se una persona fisica o giuridica detenga un’importante posizione corta netta in relazione a debito sovrano che deve essere notificata ad un’autorità competente, sia, quando un’autorità competente sospende le restrizioni su operazioni scoperte in credit default swap, per accertare l’importante posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani che deve essere notificata all’autorità competente.

Per consentire il monitoraggio costante delle posizioni, le norme sulla trasparenza dovrebbero altresì prevedere la notifica o la comunicazione al pubblico, quando una modifica di una posizione corta netta comporti un aumento o una diminuzione al di sopra o al di sotto determinate soglie.

Per essere efficaci, è importante che le norme sulla trasparenza trovino applicazione indipendentemente da dove la persona fisica o giuridica abbia la sede, anche in un paese terzo, laddove tale persona abbia un’importante posizione corta netta in una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione nell’Unione o una posizione corta netta in debito sovrano emesso da uno Stato membro o dall’Unione.

La definizione di vendita allo scoperto non dovrebbe includere né un contratto pronti contro termine tra due parti, in cui una parte vende all’altra un titolo ad un prezzo determinato con l’impegno di riacquistarlo ad una data successiva ad un altro prezzo determinato, né un contratto derivato in cui si conviene la vendita di titoli ad un prezzo stabilito ad una data futura. La definizione non dovrebbe includere il trasferimento di titoli in base ad un accordo di prestito di titoli.

Le vendite allo scoperto di titoli azionari o di debito sovrano effettuate in assenza della disponibilità dei titoli sono considerate talvolta un fattore di aumento del possibile rischio di mancato regolamento e di volatilità del mercato. Per ridurre tali rischi è opportuno imporre delle restrizioni proporzionate alle vendite allo scoperto di tali strumenti. Le restrizioni dettagliate dovrebbero tener conto dei diversi sistemi attualmente utilizzati per le vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli. Esse comprendono un contratto pronti contro termine distinto, in base al quale la persona che vende allo scoperto un titolo riacquista un titolo equivalente a tempo debito per consentire il regolamento dell’operazione di vendita allo scoperto e include contratti di garanzia collaterale se il beneficiario della garanzia può utilizzare il titolo per il regolamento dell’operazione di vendita allo scoperto. Altri esempi comprendono le emissioni di diritti (offerte) di società ad azionisti esistenti, i portafogli di prestiti e i servizi pronti contro termine forniti, per esempio, da sedi di negoziazione, sistemi di compensazione o banche centrali.

Per la vendita allo scoperto di titoli azionari in assenza della disponibilità dei titoli è necessario che una persona fisica o giuridica abbia concluso un accordo con un terzo a norma del quale quest’ultimo abbia confermato che il titolo azionario è stato localizzato, il che significa che il terzo conferma che ritiene di poter avere la disponibilità del titolo per il regolamento alla scadenza prevista. Ai fini di tale conferma è necessario che siano adottate misure nei confronti di terzi affinché la persona fisica o giuridica abbia la ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista. Ciò comprende misure quali l’assegnazione da parte del terzo di titoli azionari per il prestito o l’acquisto in modo che il regolamento possa avvenire alla scadenza prevista. Per le vendite allo scoperto da coprire con l’acquisto del titolo nella stessa giornata, ciò comprende la conferma da parte del terzo di considerare il titolo facilmente ottenibile per il prestito o l’acquisto. Nel determinare quali misure siano necessarie per avere una ragionevole aspettativa che il regolamento possa avvenire alla scadenza prevista, l’Aesfem dovrebbe tenere conto della liquidità dei titoli azionari, in particolare del livello di scambi e della facilità con cui l’acquisto, la vendita e il prestito possono essere effettuati con un impatto minimo sul mercato.

Per la vendita allo scoperto di debito sovrano in assenza della disponibilità dei titoli, il fatto che una vendita allo scoperto sarà coperta dall’acquisto del debito sovrano nella stessa giornata può essere considerato quale esempio che fornisce una ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista.

I credit default swap su emittenti sovrani dovrebbero basarsi sul principio dell’interesse assicurabile, riconoscendo comunque che possono esservi interessi in un emittente sovrano diversi dalla proprietà di obbligazioni. Tali interessi comprendono la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente sovrano, quando la persona fisica o giuridica detiene una posizione lunga nel debito sovrano di tale emittente, o la copertura del rischio di deprezzamento del valore del debito sovrano, quando la persona fisica o giuridica detiene posizioni attive o è esposta a passività afferenti al settore pubblico o privato nello Stato membro interessato il cui valore è correlato al valore del debito sovrano. Tali attivi dovrebbero comprendere contratti finanziari, un portafoglio di attività o obbligazioni finanziarie, nonché operazioni swap su tassi di interesse o sulle valute, per i quali il credit default swap su emittenti sovrani è utilizzato come strumento di gestione del rischio di controparte per coprire l’esposizione su contratti finanziari e contratti commerciali internazionali. Nessuna posizione o portafoglio di posizioni utilizzati per la copertura di esposizioni verso un debito sovrano dovrebbero essere considerati una posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani. Ciò comprende tutte le esposizioni verso le amministrazioni centrali, regionali e locali e soggetti del settore pubblico o tutte le esposizioni garantite da uno di tali soggetti. Dovrebbero inoltre essere altresì incluse le esposizioni verso soggetti del settore privato stabiliti nello Stato membro interessato. Tutte le esposizioni dovrebbero essere considerate in tale contesto, compresi i prestiti, il rischio di credito di controparte (ivi inclusa l’esposizione potenziale quando vanno soddisfatti requisiti patrimoniali rispetto a tale esposizione), crediti esigibili e garanzie. Ciò comprende altresì le esposizioni indirette verso uno dei soggetti suindicati prodotte, tra l’altro, attraverso esposizioni verso indici, fondi o società veicolo.

Poiché concludere un credit default swap su emittenti sovrani senza esposizione sottostante al rischio di diminuzione del valore del debito sovrano potrebbe avere un impatto negativo sulla stabilità dei mercati del debito sovrano, dovrebbe essere vietato alle persone fisiche o giuridiche di assumere tali posizioni scoperte nei credit default swap. Tuttavia, al primo segnale di funzionamento anomalo del mercato del debito sovrano, l’autorità competente dovrebbe poter sospendere tale restrizione temporaneamente. L’autorità competente dovrebbe fondare tale sospensione su motivi oggettivi derivanti da un’analisi degli indicatori descritti nel presente regolamento. Le autorità competenti dovrebbero inoltre poter utilizzare indicatori aggiuntivi.

È parimenti opportuno includere obblighi a carico delle controparti centrali in materia di procedure di esecuzione coattiva (buy-in) e di penali per mancato regolamento di operazioni in titoli azionari. Gli obblighi in materia di procedure di esecuzione coattiva e di regolamento tardivo dovrebbero stabilire norme di base per la disciplina in materia di regolamento. Gli obblighi in materia di esecuzione coattiva e di penali dovrebbero essere sufficientemente flessibili da permettere alla controparte centrale, incaricata di assicurare che dette procedure siano in atto, di poter fare affidamento su un altro partecipante al mercato per la realizzazione operativa dell’esecuzione coattiva o per l’imposizione della penale. Tuttavia, per il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è essenziale che gli aspetti più ampi della disciplina di regolamento siano trattati in una proposta legislativa orizzontale.

Le misure relative al debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani, tra cui le misure per una maggiore trasparenza e le restrizioni sulle vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli dovrebbero stabilire obblighi proporzionati e al tempo stesso evitare un impatto negativo sulla liquidità dei mercati delle obbligazioni sovrane nonché dei mercati dei pronti contro termine di obbligazioni sovrane.

I titoli azionari sono sempre più frequentemente ammessi alla negoziazione in diverse sedi di negoziazione all’interno dell’Unione e in paesi terzi. Molte grandi società con sede in un paese terzo possiedono anche titoli azionari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione all’interno dell’Unione. Per ragioni di efficienza, è opportuno esentare i titoli da determinati obblighi di notifica e comunicazione al pubblico, quando la sede principale di negoziazione di tale strumento si trova in un paese terzo.

Le attività di supporto agli scambi (market making) svolgono un ruolo fondamentale nel fornire liquidità ai mercati all’interno dell’Unione e i soggetti che svolgono attività (market maker) hanno necessità di assumere posizioni corte per poter svolgere questo ruolo. Imporre degli obblighi a tali attività potrebbe seriamente compromettere la loro capacità di fornire liquidità ed avere un impatto negativo significativo sull’efficienza dei mercati dell’Unione. Inoltre, normalmente i market maker assumono importanti posizioni corte solo per periodi molto brevi. È quindi opportuno esentare le persone fisiche o giuridiche che partecipano a tali attività da obblighi che potrebbero ridurre la loro capacità di svolgere tale funzione e, quindi, incidere negativamente sui mercati dell’Unione. Affinché tali obblighi si applichino a soggetti equivalenti di paesi terzi, è necessaria una procedura per valutare l’equivalenza dei mercati dei paesi terzi. L’esenzione dovrebbe applicarsi ai diversi tipi di attività di supporto agli scambi ma non alla negoziazione per conto proprio. È inoltre opportuno esentare determinate operazioni di mercato primario, come quelle relative al debito sovrano e ai piani di stabilizzazione, in quanto si tratta di attività importanti che contribuiscono all’efficiente funzionamento dei mercati. Le autorità competenti, alle quali dovrebbe essere notificato l’uso delle esenzioni, dovrebbero avere il potere di vietare a una persona fisica o giuridica di avvalersi di un’esenzione se non soddisfa i pertinenti criteri per l’esenzione. Le autorità competenti dovrebbero inoltre poter chiedere informazioni a persone fisiche o giuridiche per monitorare il loro uso dell’esenzione.

In caso di sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato in uno Stato membro o nell’Unione, le autorità competenti dovrebbero disporre di poteri di intervento per esigere una maggiore trasparenza o per imporre limitazioni temporanee alle vendite allo scoperto, alle operazioni sui credit default swap o di altro tipo, al fine di impedire una diminuzione incontrollata del prezzo di uno strumento finanziario. Tali misure potrebbero rendersi necessarie in conseguenza di vari eventi o sviluppi sfavorevoli, ivi inclusi non solo eventi di tipo finanziario o economico ma anche, ad esempio, calamità naturali o atti terroristici. Inoltre, alcuni eventi o sviluppi sfavorevoli che richiedono l’adozione di misure potrebbero verificarsi solo in uno Stato membro e non avere implicazioni di tipo transfrontaliero. Detti poteri devono essere sufficientemente flessibili, per consentire alle autorità competenti di affrontare una serie di circostanze eccezionali differenti. Nell’adottare tali misure, le autorità competenti dovrebbero tenere debitamente conto del principio di proporzionalità.

Poiché il presente regolamento ha ad oggetto solo le restrizioni alle vendite allo scoperto e ai credit default swap necessari ad impedire una diminuzione incontrollata del prezzo di uno strumento finanziario, è più opportuno considerare la necessità di altri tipi di restrizioni, come i limiti di posizione o le restrizioni sui prodotti, che possono causare serie preoccupazioni per la tutela degli investitori, nell’ambito della revisione della direttiva 2004/39/CE da parte della Commissione.

Se le autorità competenti sono solitamente nella posizione migliore per monitorare le condizioni di mercato e reagire inizialmente ad un evento o sviluppo sfavorevole decidendo se sia verificata una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato e se sia necessario adottare misure per affrontare tale situazione, i poteri in materia e le condizioni e procedure per il loro utilizzo dovrebbero essere armonizzati nella misura più ampia possibile.

Nel caso di una diminuzione significativa del prezzo di uno strumento finanziario in una sede di negoziazione, un’autorità competente dovrebbe essere anche in grado di limitare temporaneamente le vendite allo scoperto di quello strumento finanziario in quella sede entro la sua giurisdizione, o di chiedere che l’Aesfem limiti tale vendita allo scoperto in altre giurisdizioni, al fine di poter intervenire rapidamente, se opportuno, e per un periodo limitato, al fine di impedire una diminuzione incontrollata del prezzo dello strumento in questione. L’autorità competente dovrebbe inoltre essere tenuta a notificare tale decisione all’Aesfem, in modo che l’Aesfem possa informare immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri in cui vi sono sedi di negoziazione dello stesso strumento finanziario, coordinare l’adozione di misure di tali Stati membri e, se necessario, assisterli nel raggiungimento di un accordo oppure adottare essa stessa una decisione a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Quando un evento o uno sviluppo sfavorevole produce effetti su più di un singolo Stato membro o ha implicazioni transfrontaliere, ad esempio se uno strumento finanziario è ammesso alla negoziazione in diverse sedi di negoziazione in vari Stati membri, è essenziale una stretta consultazione e cooperazione tra autorità competenti. L’Aesfem dovrebbe svolgere un ruolo di coordinamento essenziale in una situazione di questo tipo e cercare di garantire la coerenza tra le autorità competenti. La composizione dell’Aesfem, che comprende rappresentanti delle autorità competenti, contribuirà allo svolgimento di tale ruolo. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero avere il potere di adottare misure quando hanno un interesse ad intervenire.

Oltre al coordinamento delle misure delle autorità competenti, l’Aesfem dovrebbe garantire che le misure siano adottate solo se necessarie e proporzionate. L’Aesfem dovrebbe essere in grado di rendere pareri alle autorità competenti sull’uso dei poteri di intervento.

Se le autorità competenti sono spesso nella posizione migliore per controllare e reagire rapidamente ad un evento o sviluppo sfavorevole, l’Aesfem dovrebbe poter adottare delle misure quando le vendite allo scoperto e le altre attività connesse minacciano l’ordinato funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità di tutto o parte del sistema finanziario dell’Unione, quando sussistono implicazioni transfrontaliere e le autorità competenti non hanno adottato misure sufficienti per affrontare tale minaccia. L’Aesfem dovrebbe consultare, ove possibile, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CESR), istituito con il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico6, e altre autorità pertinenti, qualora tale misura possa avere effetti che vanno oltre i mercati finanziari, come potrebbe verificarsi nel caso dei derivati sulle materie prime che sono utilizzati per la copertura di posizioni fisiche.

I poteri dell’Aesfem previsti dal presente regolamento per limitare le vendite allo scoperto e le altre attività collegate in circostanze eccezionali sono conformi all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali poteri non dovrebbero pregiudicare i poteri di cui dispone l’Aesfem in situazioni di emergenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1095/2010. In particolare, l’Aesfem dovrebbe epoter adottare decisioni individuali che impongono alle autorità competenti di adottare misure o decisioni individuali destinate ai partecipanti ai mercati finanziari a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

I riferimenti nel presente regolamento agli articoli 18 e 38 del regolamento (UE) n. 1095/2010 hanno carattere declaratorio. Tali articoli si applicano anche in mancanza di detti riferimenti.

I poteri di intervento delle autorità competenti e dell’Aesfem per limitare le vendite allo scoperto, le operazioni su credit default swap e altri tipi di operazioni dovrebbero essere solo di natura temporanea e venire esercitati solo per il periodo e nella misura necessaria ad affrontare la minaccia specifica.

A causa dei rischi specifici che possono sorgere dall’uso di credit default swap, tali operazioni rendono necessario uno stretto monitoraggio da parte delle autorità competenti. In particolare, le autorità competenti, in casi eccezionali, dovrebbero poter chiedere informazioni alle persone fisiche o giuridiche che effettuano tali operazioni circa le loro finalità.

L’Aesfem dovrebbe disporre del potere di condurre un’indagine su una questione o una pratica relativa alle vendite allo scoperto o all’uso di credit default swap per verificare se tale questione o pratica ponga una minaccia potenziale alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato. Quando conduce tale indagine l’Aesfem dovrebbe pubblicare una relazione contenente le sue conclusioni.

Dato che alcune disposizioni del presente regolamento si applicano a persone fisiche o giuridiche e ad azioni in paesi terzi, è necessaria in determinati casi una cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di vigilanza dei paesi terzi. Le autorità competenti dovrebbero, pertanto, concludere delle intese con le autorità di vigilanza dei paesi terzi. L’Aesfem dovrebbe coordinare l’elaborazione di tali intese di cooperazione e lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni ricevute dai paesi terzi.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta), in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 16 TFUE e all’articolo 8 della Carta. La trasparenza in merito a importanti posizioni corte nette, tra cui la comunicazione al pubblico al di sopra di una certa soglia, ove prevista dal presente regolamento, è necessaria per ragioni di stabilità dei mercati finanziari e ai fini della protezione degli investitori. Tale trasparenza consentirà alle autorità di regolamentazione di monitorare l’uso delle vendite allo scoperto in relazione a strategie abusive e alle implicazioni delle vendite allo scoperto sul buon funzionamento dei mercati. Inoltre, tale trasparenza potrebbe contribuire a ridurre asimmetrie informative, garantendo che tutti i partecipanti al mercato siano adeguatamente informati in merito alla misura in cui una vendita allo scoperto sta influenzando i prezzi. È opportuno che ogni scambio o trasmissione di informazioni da parte delle autorità competenti avvenga conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati7. È opportuno che ogni scambio o trasmissione di informazioni da parte dell’Aesfem avvenga conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati8, che dovrebbe essere pienamente applicabile al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.

Tenendo in considerazione i principi enunciati nella comunicazione della Commissione sul potenziamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e gli atti giuridici dell’Unione adottati in conseguenza di tale comunicazione, gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme in materia di sanzioni e le misure amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e dovrebbero garantirne l’applicazione. Tali sanzioni e misure amministrative dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse dovrebbero basarsi sulle linee guida adottate dall’Aesfem per promuovere la convergenza e la coerenza transfrontaliera dei regimi sanzionatori nel settore finanziario.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione9. La Commissione dovrebbe tenere il Parlamento europeo informato dei progressi compiuti riguardo alle decisioni volte a stabilire l’equivalenza dei regimi normativi e di vigilanza dei paesi terzi con gli obblighi previsti dal presente regolamento.

Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alle modalità di calcolo delle posizioni corte nel caso in cui una persona fisica o giuridica ha una posizione scoperta in un credit default swap, le soglie di notifica o comunicazione al pubblico e l’ulteriore specificazione di criteri e fattori per stabilire in quali casi un evento o sviluppo sfavorevole costituisca una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato in uno Stato membro o nell’Unione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti delle istituzioni, delle autorità e delle agenzie interessate, se del caso. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale valuta la correttezza delle soglie previste per la notifica e la comunicazione al pubblico, il funzionamento delle restrizioni e delle norme relative sulla trasparenza delle posizioni corte nette e l’opportunità di eventuali altre restrizioni o condizioni in merito alle vendite allo scoperto o ai credit default swap.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, sebbene le autorità competenti siano nella posizione migliore per monitorare gli sviluppi del mercato e abbiano una conoscenza migliore di tali sviluppi, l’impatto globale dei problemi relativi alle vendite allo scoperto e ai credit default swap può essere percepito pienamente solo nel contesto dell’Unione, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Poiché alcuni Stati membri hanno già introdotto delle restrizioni alle vendite allo scoperto e poiché il presente regolamento prevede atti delegati e norme tecniche vincolanti che dovrebbero essere adottate prima che lo stesso sia utilmente applicato, è necessario prevedere un sufficiente periodo di tempo a fini transitori. Poiché è necessario specificare, prima del 1o novembre 2012, elementi chiave non essenziali che faciliteranno la conformità al presente regolamento dei mercati partecipanti e l’attuazione da parte delle autorità competenti, è altresì necessario dotare la Commissione dei mezzi per adottare norme tecniche e atti delegati prima di tale data,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

  1. a) agli strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione all’interno dell’Unione, anche quando tali strumenti sono negoziati al di fuori di una sede di negoziazione;

  2. b) ai prodotti derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 della direttiva 2004/39/CE, relativi ad uno strumento finanziario di cui alla lettera a), o ad un emittente di tale uno strumento finanziario, anche quando tali prodotti derivati sono negoziati al di fuori di una sede di negoziazione;

  3. c) agli strumenti di debito emessi da uno Stato membro o dall’Unione e ai prodotti derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, relativi o riferiti agli strumenti di debito emessi da uno Stato membro o dall’Unione.

2. Gli articoli 18, 20 e dal 23 al 30 si applicano a tutti gli strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. a) «strumento finanziario», uno strumento elencato nell’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE;

  2. b) «vendita allo scoperto» con riferimento a un titolo azionario o a uno strumento di debito, una vendita del titolo azionario o dello strumento di debito che il venditore non possiede al momento della conclusione del contratto di vendita, incluso il caso in cui al momento della conclusione del contratto di vendita il venditore ha preso a prestito o si è accordato per prendere a prestito il titolo azionario o lo strumento di debito per consegnarlo al momento del regolamento, ad esclusione:

    1. i) di un contratto pronti contro termine in cui una delle parti ha convenuto di vendere all’altra parte un titolo ad un prezzo determinato con l’impegno dell’altra parte di rivenderglielo ad una data successiva ad un altro prezzo determinato;

    2. ii) di un trasferimento di titoli in base ad un accordo di prestito di titoli; ovvero

    3. iii) della conclusione di un contratto future o di altro contratto derivato con cui si convenga di vendere titoli ad un prezzo definito a una data futura;

  3. c) «contratto derivato avente ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap)», un contratto derivato con cui una parte versa un premio all’altra parte in cambio di un pagamento o di altra indennità, al verificarsi di un evento di credito relativo ad un soggetto di riferimento e di qualsiasi altro inadempimento relativo a detto contratto derivato che abbia un effetto economico equivalente;

  4. d) «emittente sovrano», uno dei seguenti emittenti di strumenti di debito:

    1. i) l’Unione;

    2. ii) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un’agenzia o una società veicolo di tale Stato membro;

    3. iii) in caso di Stato membro federale, un membro della federazione;

    4. iv) una società veicolo per conto di diversi Stati membri;

    5. v) un ente finanziario internazionale costituito da due o più Stati membri con l’obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi difficoltà di finanziamento; o

    6. vi) la Banca europea per gli investimenti;

  5. e) «credit default swap su emittenti sovrani», un contratto derivato su crediti aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento con cui un pagamento o altra indennità è effettuato al verificarsi di un evento di credito o dell’inadempimento di un emittente sovrano;

  6. f) «debito sovrano», uno strumento di debito emesso da un emittente sovrano;

  7. g) «debito sovrano emesso», il totale del debito sovrano emesso da un emittente sovrano che non è stato rimborsato;

  8. h) «capitale azionario emesso» con riferimento ad una società, il totale delle azioni ordinarie e privilegiate emesse dalla società escluse le obbligazioni convertibili;

  9. i) «Stato membro di origine»:

    1. i) con riferimento a un’impresa d’investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, o ad un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, lo Stato membro di origine ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2004/39/CE;

    2. ii) con riferimento a un ente creditizio, lo Stato membro di origine ai sensi dell’articolo 4, punto 7, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio10;

    3. iii) con riferimento a una persona giuridica diversa da quelle di cui ai punti i) o ii), lo Stato membro in cui è situata la sede legale o, se non ha sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sede centrale;

    4. iv) con riferimento ad una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la sede centrale o, in assenza di sede centrale, lo Stato membro in cui tale persona è domiciliata;

  10. j) «autorità competente interessata»:

    1. i) con riferimento al debito sovrano di uno Stato membro o, in caso di uno Stato membro federale, con riferimento al debito sovrano di un membro della federazione, ovvero a un credit default swap relativo a uno Stato membro o ad un membro della federazione, l’autorità competente di tale Stato membro;

    2. ii) con riferimento al debito sovrano dell’Unione o ad un credit default swap relativo all’Unione, l’autorità competente della giurisdizione nella quale si trova il servizio che emette il debito;

    3. iii) con riferimento al debito sovrano di diversi Stati membri che agiscono tramite una società veicolo o ad un credit default swap relativo a tale società veicolo, l’autorità competente della giurisdizione nella quale si trova la società veicolo;

    4. iv) con riferimento al debito sovrano di un ente finanziario internazionale costituito da due o più Stati membri con l’obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi difficoltà di finanziamento, l’autorità competente della giurisdizione nella quale si trova l’ente finanziario internazionale;

    5. v) con riferimento ad uno strumento finanziario diverso da uno strumento di cui ai punti da i) a iv), l’autorità competente per tale strumento finanziario, ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione11, e stabilita conformemente al capo III di tale regolamento;

    6. vi) con riferimento a uno strumento finanziario diverso da quelli di cui ai punti da i) a v), l’autorità competente dello Stato membro nel quale lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione in una sede di negoziazione;

    7. vii) con riferimento a uno strumento di debito emesso dalla Banca europea per gli investimenti, l’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede la Banca europea per gli investimenti;

  11. k) «attività di supporto agli scambi (market making)», le attività di un’impresa di investimento, di un ente creditizio, di un soggetto di un paese terzo o un’impresa di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2004/39/CE, che sia membro di una sede di negoziazione o di un mercato di un paese terzo il cui quadro giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato equivalente dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, quando agisce in qualità di operatore principale per uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione o fuori di essa, secondo una delle seguenti modalità:

    1. i) comunicando simultaneamente corsi di acquisto e di vendita fermi e a prezzi concorrenziali, di livello comparabile, fornendo così liquidità regolare e continua al mercato;

    2. ii) nell’ambito della sua attività abituale, eseguendo ordini avviati da clienti o rispondendo alle richieste di vendita o di acquisto dei clienti;

    3. iii) coprendo le posizioni derivanti dall’esecuzione dei compiti di cui ai punti i) e ii);

  12. l) «sede di negoziazione», un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, o un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE;

  13. m) «sede principale» con riferimento a un titolo azionario, la sede di negoziazione di tale titolo con il più elevato volume di contrattazione;

  14. n) «operatore principale autorizzato», una persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un accordo con un emittente sovrano o che è stato formalmente riconosciuto come operatore principale da o per conto di un emittente sovrano e che, conformemente a tale accordo o riconoscimento, si è impegnato ad effettuare, in qualità di operatore principale, operazioni sul mercato primario e secondario relative a titoli di debito emessi dal suddetto emittente;

  15. o) «controparte centrale», un soggetto giuridico che si interpone tra le controparti dei contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, agendo come compratore nei confronti di tutti i venditori e come venditore nei confronti di tutti i compratori e che è responsabile del funzionamento di un sistema di compensazione;

  16. p) «giorno di negoziazione», un giorno di negoziazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1287/2006;

  17. q) «controvalore degli scambi» di un titolo azionario, il controvalore ai sensi dell’articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 1287/2006.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42, per specificare le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ed in particolare in quali condizioni si possa ritenere che una persona fisica o giuridica possieda uno strumento finanziario ai fini della definizione di vendita allo scoperto di cui al paragrafo 1, lettera b).

Art. 3 Posizioni corte e lunghe

1. Ai fini del presente regolamento, una posizione derivante da una delle seguenti situazioni è considerata una posizione corta con riferimento al capitale azionario emesso o al debito sovrano emesso:

  1. a) vendita allo scoperto di un titolo azionario emesso da una società o di uno strumento di debito emesso da un emittente sovrano;

  2. b) la realizzazione di un’operazione che crea o fa riferimento ad uno strumento finanziario diverso dagli strumenti di cui alla lettera a), laddove l’effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica che effettua tale transazione in caso di diminuzione del prezzo o del valore del titolo azionario o del titolo di debito.

2. Ai fini del presente regolamento, una posizione derivante da una delle seguenti situazioni è considerata una posizione lunga con riferimento al capitale azionario emesso o al debito sovrano emesso:

  1. a) detenzione di un titolo azionario emesso da una società o di un titolo di debito emesso dall’emittente sovrano;

  2. b) la realizzazione di un’operazione che crea o fa riferimento ad uno strumento finanziario diverso dagli strumenti di cui alla lettera a), laddove l’effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica che effettua tale transazione in caso di aumento del prezzo o del valore del titolo azionario o del titolo di debito.

3.

Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il calcolo della posizione corta o della posizione lunga, per le posizioni detenute indirettamente dal soggetto interessato, anche sotto forma di indici, panieri di titoli o interessi in fondi negoziati in borsa (ETF) o entità simile, è effettuato dalla persona fisica o giuridica interessata secondo criteri ragionevoli, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili circa la composizione dei pertinenti indici o panieri di titoli o degli interessi detenuti dal pertinente fondo negoziato in borsa (ETF) o entità simile. Nel calcolo delle posizioni corte o lunghe, nessuno è obbligato a ottenere informazioni in tempo reale da qualsivoglia persona in merito a detta composizione.

Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il calcolo di una posizione corta o di una posizione lunga con riferimento al debito sovrano, comprende qualsiasi credit default swap su emittenti sovrani relativo all’emittente sovrano.

4. Ai fini del presente regolamento, la posizione che rimane dopo aver dedotto una posizione lunga che una persona fisica o giuridica detiene con riferimento al capitale azionario emesso da una posizione corta che tale persona fisica o giuridica detiene con riferimento a detto capitale è considerata una posizione corta netta con riferimento al capitale azionario emesso dalla società in questione.

5. Ai fini del presente regolamento, la posizione che rimane dopo aver dedotto ogni posizione lunga che una persona fisica o giuridica detenga con riferimento al debito sovrano emesso e ogni posizione lunga in titoli di debito di un emittente sovrano la cui quotazione sia strettamente correlata a quella del debito sovrano in questione da ogni posizione corta detenuta da tale persona fisica o giuridica con riferimento allo stesso debito sovrano, è considerata una posizione corta netta con riferimento al debito sovrano emesso dall’emittente sovrano in questione.

6. Il calcolo del debito sovrano a norma dei paragrafi da 1 a 5 è effettuato per ogni singolo emittente sovrano anche se i soggetti che emettono debito sovrano per conto dell’emittente sovrano sono soggetti separati.

7.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42, per specificare:

  1. a) i casi in cui si considera che una persona fisica o giuridica detenga un titolo azionario o uno strumento di debito ai fini del paragrafo 2;

  2. b) i casi in cui una persona fisica o giuridica detiene una posizione corta netta ai fini dei paragrafi 4 e 5 e il metodo di calcolo di tale posizione;

  3. c) il metodo di calcolo delle posizioni ai fini dei paragrafi 3, 4 e 5 quando soggetti diversi in un gruppo detengono posizioni lunghe o corte o per attività di gestione di fondi relative a fondi separati.

Ai fini del primo comma, lettera c), il metodo di calcolo tiene conto, specie nel caso in cui per un particolare emittente si perseguano differenti strategie di investimento con più fondi distinti gestiti dallo stesso soggetto, se in relazione a uno specifico emittente si persegua la stessa strategia di investimento con più di un fondo, e se nella stessa entità più di un portafoglio è gestito su base discrezionale con la stessa strategia di investimento in relazione a uno specifico emittente.

Art. 4 Posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani

1. Ai fini del presente regolamento, si considera che una persona fisica o giuridica detiene una posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani quando il credit default swap su emittenti sovrani non serve a coprire:

  1. a) dal rischio di inadempimento dell’emittente, quando la persona fisica o giuridica detiene una posizione lunga nel debito sovrano di tale emittente cui si riferisce il credit default swap su emittenti sovrani; o

  2. b) dal rischio di deprezzamento del valore del debito sovrano, quando la persona fisica o giuridica detiene posizioni attive o è esposto a passività, ivi compresi, ma non in via esaustiva, i contratti finanziari, un portafoglio di attività o obbligazioni finanziarie il cui valore è correlato al valore del debito sovrano.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42 per specificare, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo:

  1. a) i casi nei quali un’operazione su un credit default swap su emittenti sovrani è considerata a copertura di un rischio di inadempimento o di un rischio di deprezzamento del valore del debito sovrano e il metodo di calcolo di una posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani;

  2. b) il metodo di calcolo delle posizioni quando soggetti diversi in un gruppo detengono posizioni lunghe o corte, o per attività di gestione di fondi relative a fondi separati.

Capo II. Trasparenza delle posizioni corte nette

Art. 5 Notifica alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in titoli azionari

1. Una persona fisica o giuridica che ha una posizione corta netta in relazione al capitale azionario emesso da una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione notifica all’autorità competente interessata, conformemente all’articolo 9, se tale posizione raggiunge o scende al di sotto della pertinente soglia di notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. La soglia di notifica rilevante consiste nella percentuale pari allo 0,1 % del capitale azionario emesso dalla società interessata e ad ogni 0,1 % al di sopra di tale percentuale.

3. L’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (Aesfem) può inviare alla Commissione un parere in merito all’adeguamento delle soglie di cui al paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42, per modificare le soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.

Art. 6 Comunicazione al pubblico di importanti posizioni corte nette in titoli azionari

1. Una persona fisica o giuridica che ha una posizione corta netta in relazione al capitale azionario emesso da una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione comunica al pubblico, conformemente all’articolo 9, i dettagli di tale posizione, qualora tale posizione raggiunga o scenda al di sotto della pertinente soglia di comunicazione al pubblico di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. La soglia di comunicazione al pubblico rilevante consiste nella percentuale pari allo 0,5 % del capitale azionario emesso dalla società interessata e ad ogni 0,1 % al di sopra di tale percentuale.

3. L’Aesfem può inviare alla Commissione un parere in merito all’adeguamento delle soglie di cui al paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42, per modificare le soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.

5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento ad offerte pubbliche di acquisto, operazioni di concentrazione o altre operazioni che hanno conseguenze sulla proprietà o sul controllo delle società, disciplinate dalle autorità di vigilanza nominate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto12, che prescrivono la comunicazione delle posizioni corte al di là dei requisiti previsti dal presente articolo.

Art. 7 Notifica alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in debito sovrano

1. Una persona fisica o giuridica che detiene una posizione corta netta in relazione al debito sovrano emesso notifica all’autorità competente interessata, conformemente all’articolo 9, se tale posizione raggiunge o scende al di sotto delle soglie di notifica rilevanti per l’emittente sovrano in questione.

2. Le soglie di notifica rilevanti consistono nell’ammontare iniziale e nei successivi livelli incrementali in relazione ad ogni emittente sovrano, come specificato dalle misure adottate dalla Commissione conformemente al paragrafo 3. L’Aesfem pubblica sul proprio sito Internet le soglie di notifica per ciascuno Stato membro.

3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42, per precisare gli importi e i livelli incrementali di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

La Commissione:

  1. a) assicura che le soglie non siano stabilite ad un livello tale da richiedere la notifica di posizioni di valore minimo;

  2. b) tiene conto dell’importo totale del debito sovrano emesso in essere per ogni emittente sovrano e della dimensione media delle posizioni detenute dai partecipanti al mercato relative al debito sovrano di tale emittente sovrano; e

  3. c) tiene conto della liquidità di ciascun mercato di obbligazioni sovrane.

Art. 8 Notifica alle autorità competenti di posizioni scoperte nei credit default swap su emittenti sovrani

Se un’autorità competente sospende le restrizioni conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, la persona fisica o giuridica che detiene una posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani notifica all’autorità competente interessata se tale posizione raggiunge o scende al di sotto delle soglie di notifica rilevanti per l’emittente sovrano, specificate conformemente all’articolo 7.

Art. 9 Metodo di notifica e comunicazione al pubblico

1.

La notifica o la comunicazione al pubblico di cui agli articoli 5, 6, 7 o 8 contiene i dati relativi all’identità della persona fisica o giuridica che detiene la posizione in questione, la dimensione della posizione in questione, l’emittente nei cui confronti la posizione in questione è detenuta e la data alla quale la posizione in questione è stata creata, modificata o ha cessato di essere detenuta.

Ai fini degli articoli 5, 6, 7 e 8 le persone fisiche e giuridiche che detengono importanti posizioni corte nette conservano, per un periodo di cinque anni, i dati relativi alle posizioni lorde che costituiscono un’importante posizione corta netta.

2. L’ora pertinente per il calcolo di una posizione corta netta è la mezzanotte alla fine del giorno di negoziazione in cui la persona fisica o giuridica detiene la posizione in questione. Tale ora si applica a tutte le operazioni, indipendentemente dai mezzi di negoziazione utilizzati, comprese le operazioni eseguite con negoziazione manuale o automatica, e senza tener conto del fatto se le operazioni si siano svolte durante il normale orario di negoziazione. La notifica o comunicazione al pubblico è effettuata non oltre le ore 15:30 del giorno di negoziazione seguente. Gli orari indicati nel presente paragrafo sono calcolati secondo l’ora nello Stato membro dell’autorità competente interessata cui la posizione in questione dev’essere notificata.

3. La notifica delle informazioni all’autorità competente interessata garantisce la riservatezza delle informazioni e include i meccanismi di autentificazione della fonte della notifica.

4. La comunicazione al pubblico delle informazioni di cui all’articolo 6 è effettuata in modo da garantire un rapido accesso alle informazioni su base non discriminatoria. Dette informazioni sono inserite in un sito Internet centrale gestito o controllato dall’autorità competente interessata. Le autorità competenti comunicano l’indirizzo di tale sito Internet all’Aesfem che, a sua volta, inserisce nel proprio sito Internet un collegamento a tutti i siti Internet centrali di questo tipo.

5.

Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’Aesfem elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire ai fini del paragrafo 1.

L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.

Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 4, l’Aesfem elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni.

L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 10 Applicazione degli obblighi di notifica e comunicazione al pubblico

Gli obblighi di notifica e comunicazione al pubblico di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 si applicano alle persone fisiche o giuridiche domiciliate o stabilite all’interno dell’Unione o in un paese terzo.

Art. 11 Informazioni da fornire all’Aesfem

1. Le autorità competenti forniscono all’Aesfem, in forma di sintesi e su base trimestrale, le informazioni sulle posizioni corte nette relative al capitale azionario emesso e al debito sovrano emesso, nonché sulle posizioni scoperte relative a credit default swap su emittenti sovrani, per le quali esse sono l’autorità competente interessata e ricevono le notifiche di cui agli articoli 5, 7 e 8.

2.

Per l’espletamento delle sue funzioni a norma del presente regolamento, l’Aesfem può richiedere, in qualsiasi momento, all’autorità competente interessata informazioni supplementari in merito a posizioni corte nette relative al capitale azionario emesso e al debito sovrano emesso, o a posizioni scoperte relative a credit default swap su emittenti sovrani.

L’autorità competente trasmette le informazioni richieste all’Aesfem al più tardi entro sette giorni civili. Ove si verifichino eventi o sviluppi sfavorevoli tali da costituire una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro in questione o in un altro Stato membro, l’autorità competente fornisce all’Aesfem, entro ventiquattro ore, ogni informazione disponibile, basata sugli obblighi di notifica di cui agli articoli 5, 7 e 8.

3.

Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’Aesfem elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire conformemente ai paragrafi 1 e 2.

L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.

Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l’Aesfem sviluppa progetti di norme tecniche di attuazione per definire il formato delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 2.

L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.