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Regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione del 5 luglio 2012 che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Capo II. SPECIFICAZIONI SUPPLEMENTARI DELLE DEFINIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, E ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 7, LETTERA a)

Art. 3 Specificazione del termine «proprietà» e definizione di vendita allo scoperto

1. Ai fini della definizione di vendita allo scoperto, il fatto che una persona fisica o giuridica sia considerata, se del caso, proprietaria di uno strumento finanziario, quando tale strumento è oggetto di diritti di proprietà legale o abbia un beneficiario effettivo, è determinato in forza della legge applicabile alla vendita allo scoperto del titolo azionario o dello strumento di debito. Quando la persona fisica o giuridica è beneficiaria effettiva di un titolo azionario o di uno strumento di debito, il titolo azionario o lo strumento di debito è considerato di proprietà del suo beneficiario effettivo ultimo anche nei casi in cui il titolo azionario o lo strumento di debito è detenuto da un prestanome. Ai fini del presente articolo, il beneficiario effettivo è l’investitore che assume il rischio economico legato all’acquisizione dello strumento finanziario.

2. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 236/2012, la «vendita allo scoperto» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 236/2012, non comprende:

  1. a) la vendita di strumenti finanziari che sono stati trasferiti nel quadro di un contratto di pronti contro termine o di un accordo di prestito di titoli, purché i titoli vengano restituiti o il cedente richiami gli strumenti finanziari in modo che il regolamento possa essere effettuato quando dovuto;

  2. b) la vendita dello strumento finanziario da parte di una persona fisica o giuridica che ha acquistato lo strumento finanziario prima della vendita ma non lo ha ancora preso in consegna al momento della vendita, purché lo strumento finanziario sia consegnato al momento opportuno per consentire che il regolamento sia effettuato quando dovuto;

  3. c) la vendita di uno strumento finanziario da parte di una persona fisica o giuridica che ha esercitato un’opzione o un diritto analogo sullo strumento finanziario, purché lo strumento finanziario venga consegnato al momento opportuno per consentire che il regolamento sia effettuato quando dovuto.

Art. 4 Detenzione

Si considera che una persona fisica o giuridica detiene un titolo azionario o uno strumento di debito ai fini dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 236/2012, nei seguenti casi:

  1. a) la persona fisica o giuridica è proprietaria del titolo azionario o dello strumento di debito ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1;

  2. b) la persona fisica o giuridica ha un titolo esecutivo che le riconosce il diritto di farsi trasferire la proprietà del titolo azionario o dello strumento di debito conformemente al diritto che regola la vendita in questione.

Capo III. POSIZIONI CORTE NETTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 7, LETTERA b)

Art. 5 Posizioni corte nette in titoli azionari — posizioni lunghe

1. È anche presa in considerazione la detenzione di un titolo azionario mediante una posizione lunga in un paniere di titoli azionari, in relazione al titolo, nella misura in cui esso è rappresentato nel paniere.

2.

Per esposizioni tramite strumenti finanziari diversi dai titoli azionari che conferiscono un vantaggio finanziario in caso di aumento del prezzo del titolo azionario, come previsto all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 236/2012 si intendono le esposizioni in capitale azionario mediante uno o più degli strumenti di cui all’allegato I, parte 1.

L’esposizione di cui al primo comma dipende dal valore del titolo azionario per il quale deve essere calcolata una posizione corta netta e che conferisce un vantaggio finanziario in caso di aumento del prezzo o del valore del titolo azionario.

Art. 6 Posizioni corte nette in titoli azionari — posizioni corte

1. È anche presa in considerazione la vendita allo scoperto di un titolo azionario mediante la vendita allo scoperto di un paniere di titoli azionari, in relazione al titolo, nella misura in cui esso è rappresentato nel paniere.

2. Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2012 se una posizione in uno strumento finanziario, compresi quelli elencati nell’allegato I, parte 1, conferisce un vantaggio finanziario in caso di diminuzione del prezzo o del valore del titolo azionario, questa posizione è presa in considerazione per il calcolo della posizione corta.

Art. 7 Posizioni corte nette in titoli azionari — disposizioni generali

Ai fini delle posizioni corte nette di cui agli articoli 5 e 6 si tiene conto dei seguenti criteri:

  1. a) è irrilevante se è stato concordato il regolamento in contanti o la consegna fisica delle attività sottostanti;

  2. b) le posizioni corte in strumenti finanziari che danno diritto a titoli azionari non emessi e a diritti di sottoscrizione, obbligazioni convertibili e altri strumenti analoghi non sono prese in considerazione come posizioni corte nel calcolo della posizione corta netta.

Art. 8 Posizioni corte nette in debito sovrano — posizioni lunghe

1. Ai fini del presente articolo e dell’allegato II, per prezzo si intende il rendimento, ovvero nel caso in cui non vi sia rendimento per una delle pertinenti attività o passività o qualora il rendimento costituisca un elemento di confronto inappropriato tra le pertinenti attività o passività, si intende il prezzo. La detenzione di uno strumento di debito sovrano mediante una posizione lunga in un paniere di strumenti di debito sovrano di diversi emittenti sovrani è, in relazione a detto debito sovrano, altresì presa in considerazione nella misura in cui il debito sovrano è rappresentato nel paniere.

2. Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 236/2012, per esposizione mediante uno strumento finanziario diverso dal debito sovrano che conferisce un vantaggio finanziario in caso di aumento del prezzo del debito sovrano si intende un’esposizione mediante uno o più degli strumenti di cui all’allegato I, parte 2, purché il loro valore dipenda sempre dal valore del debito sovrano per il quale deve essere calcolata la posizione corta netta e che conferisce un vantaggio finanziario in caso di un aumento del prezzo o del valore del debito sovrano.

3. Sempre che siano strettamente correlate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 236/2012 e dei paragrafi 4 e 5, tutte le detenzioni nette di debito sovrano di un emittente sovrano che è strettamente correlato al prezzo del debito sovrano in qualsiasi posizione corta sono incluse nel calcolo della posizione lunga. Non sono inclusi gli strumenti di debito sovrano di emittenti situati al di fuori dell’Unione.

4. Per le attività che hanno un prezzo su un mercato liquido, la stretta correlazione tra il prezzo dello strumento di debito di un altro emittente sovrano e il prezzo del debito dell’emittente sovrano in questione è misurata su base storica utilizzando dati quotidiani ponderati accumulati nel periodo di 12 mesi precedente la posizione sul debito sovrano. Per le attività che non hanno un mercato liquido o per le quali la cronologia del prezzo è inferiore a 12 mesi, si utilizza un appropriato parametro sostitutivo di durata analoga.

5. Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 236/2012, uno strumento di debito e un debito sovrano emesso sono considerati strettamente correlati se il coefficiente di correlazione di Pearson tra il prezzo dello strumento di debito di un altro emittente sovrano e il prezzo del debito sovrano in questione per il pertinente periodo è pari almeno all’80 %.

6. Se in seguito, in un periodo di tempo di 12 mesi, la posizione cessa di essere strettamente correlata, il debito sovrano dell’emittente sovrano in precedenza strettamente correlato non è più preso in considerazione ai fini del calcolo della posizione lunga. Tuttavia, in caso di diminuzione temporanea del livello di correlazione del debito sovrano al di sotto del livello di cui al paragrafo 4 per un periodo inferiore a tre mesi si ritiene che le posizioni non cessino di essere strettamente correlate, purché il coefficiente di correlazione sia almeno pari al 60 % per tutto il periodo di tre mesi.

7. Per il calcolo delle posizioni corte nette è irrilevante se è stato concordato il regolamento in contanti o la consegna fisica delle attività sottostanti.

Art. 9 Posizioni corte nette in debito sovrano — posizioni corte

1. È anche presa in considerazione la vendita allo scoperto di un debito sovrano mediante la vendita di un paniere di debito sovrano, in relazione al debito sovrano, nella misura in cui esso è rappresentato nel paniere.

2. Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2012, se una posizione in uno strumento finanziario, compresi quelli elencati all’articolo 8, paragrafo 2, conferisce un vantaggio finanziario in caso di diminuzione del prezzo o del valore del debito sovrano, la posizione è presa in considerazione per il calcolo della posizione corta.

3. Tutti i credit default swap riferiti ad un emittente sovrano sono inclusi nel calcolo delle posizioni corte nette nel debito di detto emittente sovrano. Le vendite di credit default swap su emittenti sovrani sono considerate posizioni lunghe e gli acquisti di credit default swap su emittenti sovrani sono considerati posizioni corte.

4. Se la posizione in credit default swap su emittenti sovrani serve a coprire un rischio diverso dal debito sovrano di riferimento, il valore del rischio coperto non può essere considerato come una posizione lunga ai fini della determinazione se una persona fisica o giuridica detiene una posizione corta netta nel debito sovrano emesso di un emittente sovrano.

5. Per il calcolo delle posizioni corte nette è irrilevante se è stato concordato il regolamento in contanti o la consegna fisica delle attività sottostanti.

Art. 10 Metodo di calcolo delle posizioni corte nette in relazione a titoli azionari

1. Ai fini del calcolo della posizione corta netta in titoli azionari a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 236/2012 si utilizza il modello corretto per il delta per i titoli azionari di cui all’allegato II.

2. Per i calcoli effettuati da una persona fisica o giuridica di una posizione lunga e corta relativa agli stessi titoli azionari si utilizzano gli stessi metodi.

3. Il calcolo delle posizioni corte nette tiene conto delle operazioni effettuate su tutti gli strumenti finanziari, in una sede di negoziazione o al di fuori di dette sedi, che conferiscono un vantaggio finanziario in caso di variazione del prezzo o del valore del titolo azionario.

Art. 11 Calcolo delle posizioni corte nette in debito sovrano

1. Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 236/2012, le posizioni corte nette in debito sovrano sono calcolate tenendo conto delle operazioni effettuate su tutti gli strumenti finanziari che conferiscono un vantaggio finanziario in caso di variazione del prezzo o del rendimento del debito sovrano. Si utilizza il modello corretto per il delta per il debito sovrano di cui all’allegato II.

2. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 236/2012 le posizioni sono calcolate per ogni emittente sovrano sul quale la persona fisica o giuridica detiene una posizione corta.

Capo IV. POSIZIONI CORTE NETTE IN FONDI O GRUPPI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 7, LETTERA c)

Art. 12 Metodo di calcolo delle posizioni per le attività di gestione relative a vari fondi o portafogli gestiti

1. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 236/2012, il calcolo della posizione corta netta su un particolare emittente è effettuato per ogni singolo fondo, a prescindere dalla forma giuridica, e per ogni portafoglio gestito.

2. Ai fini dell’articolo 12 e dell’articolo 13 si applicano le seguenti definizioni:

  1. a) «strategia di investimento»: strategia seguita dall’entità di gestione, per quanto riguarda un particolare emittente, mirante all’assunzione di una posizione corta netta o di una posizione lunga netta mediante operazioni in vari strumenti finanziari emessi dall’emittente o ad esso relativi;

  2. b) «attività di gestione»: gestione di fondi, a prescindere dalla forma giuridica, e gestione di portafogli su base discrezionale e individualizzata, secondo il mandato conferito dalla clientela, quando tali portafogli includono uno o più strumenti finanziari;

  3. c) «entità di gestione»: persona giuridica o entità, tra cui divisioni, unità o servizi, che gestisce, su base discrezionale, fondi o portafogli secondo un mandato.

3. L’entità di gestione aggrega le posizioni corte nette dei fondi e dei portafogli che gestisce per i quali viene seguita la stessa strategia di investimento in relazione ad un particolare emittente.

4.

Se si applica il metodo sopra descritto, l’entità di gestione:

  1. a) tiene conto delle posizioni dei fondi e dei portafogli di cui un terzo le ha delegato la gestione;

  2. b) esclude le posizioni dei fondi e dei portafogli di cui ha delegato la gestione ad un terzo.

L’entità di gestione segnala, e rende pubblica su richiesta, la posizione corta netta risultante dai paragrafi 3 e 4 quando raggiunge o supera una determinata soglia di notifica o di comunicazione ai sensi degli articoli da 5 a 11 del regolamento (UE) n. 236/2012.

5. Se un’entità giuridica esercita attività di gestione accanto ad attività di altra natura, essa applica il metodo descritto ai paragrafi da 1 a 3 unicamente alle attività di gestione e notifica e comunica al pubblico le posizioni corte nette che ne risultano.

6. Per le sue attività di altra natura che portano alla detenzione di posizioni corte per conto proprio, l’entità giuridica esegue il calcolo della posizione corta netta su un particolare emittente conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 236/2012 e notifica e comunica al pubblico le posizioni corte nette che ne risultano.

Art. 13 Metodo di calcolo delle posizioni per le entità giuridiche di un gruppo che detengono posizioni lunghe o corte in relazione ad un particolare emittente

1. Il calcolo della posizione corta netta è effettuato a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 236/2012 per ogni entità giuridica che costituisce il gruppo. L’entità giuridica pertinente o, per suo conto, il gruppo cui appartiene notifica e comunica al pubblico la posizione corta netta su un particolare emittente quando essa raggiunge o supera la soglia di notifica o di comunicazione. Se una o più entità giuridiche che costituiscono il gruppo sono entità di gestione, esse applicano il metodo descritto all’articolo 12, paragrafi da 1 a 4 per le attività di gestione di fondi e di portafogli.

2. Le posizioni corte e lunghe nette di tutte le entità giuridiche che costituiscono il gruppo sono aggregate e compensate, ad eccezione delle posizioni delle entità di gestione che svolgono attività di gestione. Il gruppo notifica, e se del caso comunica al pubblico, la posizione corta netta su un particolare emittente quando essa raggiunge o supera una determinata soglia di notifica o di comunicazione.

3. Quando la posizione corta netta raggiunge o supera la soglia di notifica ai sensi degli articoli 5 e 7 o la soglia di comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 236/2012, un'entità giuridica di un gruppo notifica e comunica, ai sensi degli articoli da 5 a 11 del regolamento (UE) n. 236/2012, la posizione corta netta su un particolare emittente, calcolata ai sensi del paragrafo 1, purché nessuna posizione corta netta a livello di gruppo calcolata conformemente al paragrafo 2 raggiunga o superi la soglia di notifica o di comunicazione. L’entità giuridica designata a tal fine notifica e, se del caso, comunica al pubblico la posizione corta netta a livello di gruppo in un particolare emittente calcolata conformemente al paragrafo 2, quando:

  1. i) nessuna delle entità giuridiche del gruppo raggiunge o supera la soglia di notifica o la soglia di comunicazione;

  2. ii) sia il gruppo stesso che le entità giuridiche del gruppo raggiungono o superano simultaneamente la soglia di notifica o la soglia di comunicazione.

Capo V. Posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2

Art. 14 Casi che non configurano posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani

1. Una posizione in credit default swap su emittenti sovrani non è considerata una posizione scoperta, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012, nei seguenti casi:

  1. a) in relazione alla copertura, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 236/2012, il credit default swap su emittenti sovrani non è considerato una posizione scoperta ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012 e serve a coprire il rischio di diminuzione del valore delle attività e delle passività correlato con il rischio di diminuzione del valore del debito sovrano a cui il credit default swap si riferisce nei casi in cui le attività e passività si riferiscono a entità del settore pubblico o privato dello stesso Stato membro;

  2. b) la posizione in credit default swap su emittenti sovrani in cui le attività o passività si riferiscono a entità del settore pubblico o privato dello stesso Stato membro come debito sovrano di riferimento per il credit default swap non è considerata una posizione scoperta ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012, nei casi in cui detta posizione:

    1. i) si riferisce ad uno Stato membro, ivi compresi i relativi ministeri, agenzie o società veicolo, o, nel caso di Stati membri che sono Stati federali, a uno degli Stati che compongono la federazione;

    2. ii) è utilizzata a copertura di attività o passività che soddisfano il test di correlazione di cui all’articolo 18;

  3. c) la posizione in credit default swap su emittenti sovrani, quando le attività o passività si riferiscono ad un emittente sovrano in cui l’emittente sovrano di riferimento del credit default swap è un garante o un azionista, non è considerata una posizione scoperta ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012, nei casi in cui detta posizione:

    1. i) si riferisce ad uno Stato membro;

    2. ii) è utilizzata a copertura di attività o passività che soddisfano il test di correlazione di cui all’articolo 18.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), vi è una correlazione tra il valore dell’attività o della passività coperta e il valore del debito sovrano di riferimento come previsto all’articolo 18.

Art. 15 Casi che non configurano posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani quando il debitore è stabilito o le attività o passività sono situate in più di uno Stato membro

1. Se il debitore o la controparte di un’attività o di una passività è stabilito in più di uno Stato membro la posizione in credit default swap su emittenti sovrani non è considerata una posizione scoperta nei seguenti casi, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012, purché in ogni caso sia soddisfatto il test di correlazione di cui all’articolo 18 del presente regolamento:

  1. a) se l’impresa madre è situata in uno Stato membro e la filiazione in un altro Stato membro e la filiazione ha ricevuto un prestito. Se vi è un sostegno al credito esplicito o implicito da parte dell’impresa madre a favore della filiazione, è permesso acquistare credit default swap su emittenti sovrani nello Stato membro dell’impresa madre piuttosto che in quello della filiazione;

  2. b) se vi è una società di partecipazione madre che possiede o controlla una filiazione operativa in un altro Stato membro. Se l’impresa madre è l’emittente dell’obbligazione, ma le attività e i redditi coperti sono di proprietà della filiazione, è permesso acquistare credit default swap su emittenti sovrani riferiti allo Stato membro della filiazione;

  3. c) a copertura di un’esposizione verso un’impresa di uno Stato membro che ha investito nel debito sovrano di un altro Stato membro, nella misura in cui tale impresa risentirebbe in misura significativa di una diminuzione significativa del valore del debito sovrano dell’altro Stato membro, purché l’impresa sia stabilità in entrambi gli Stati membri. Se la correlazione tra tale rischio e il debito dell’altro Stato membro è superiore alla correlazione tra tale rischio e il debito dello Stato membro in cui l’impresa è stabilita, è permesso acquistare credit default swap su emittenti sovrani che si riferiscono all’altro Stato membro.

2. La posizione in credit default swap su emittenti sovrani non è considerata una posizione scoperta nei seguenti casi, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012, purché in ogni caso sia soddisfatto il test di correlazione di cui all’articolo 18 del presente regolamento:

  1. a) nei casi in cui il debitore o la controparte di un’attività o di una passività coperta è un’impresa operante in tutta l’Unione o nei casi in cui l’esposizione coperta si riferisce all’Unione o agli Stati membri la cui moneta è l’euro, è permesso provvedere alla copertura con un appropriato indice di credit default swap su titoli sovrani europeo o dell’area dell’euro;

  2. b) nei casi in cui la controparte di un’attività o di una passività coperta è un emittente sovranazionale, è permesso procedere alla copertura del rischio di controparte con un paniere di credit default swap su emittenti sovrani adeguatamente selezionato che si riferisce ai garanti o agli azionisti dell’entità.

Art. 16 Giustificazione delle posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani

Su richiesta dell’autorità competente le persone fisiche e giuridiche che assumono posizioni in credit default swap su emittenti sovrani

  1. a) riferiscono all’autorità competente quale delle condizioni di cui all’articolo 15 soddisfacevano al momento in cui hanno assunto la posizione;

  2. b) dimostrano all’autorità competente di rispettare il test di correlazione di cui all’articolo 18 e i requisiti di proporzionalità di cui all’articolo 19 per quanto riguarda la posizione in credit default swap su emittenti sovrani per tutto il periodo in cui detengono i credit default swap.

Art. 17 Attività e passività coperte

Si elencano di seguito i casi in cui le attività e le passività possono essere coperte mediante una posizione in credit default swap su emittenti sovrani, purché siano rispettate le condizioni di cui agli articoli 15 e 18 e al regolamento (UE) n. 236/2012:

  1. a) una posizione lunga nel debito sovrano dell’emittente in questione;

  2. b) le posizioni o i portafogli utilizzati per la copertura di esposizioni verso l’emittente sovrano a cui il credit default swap si riferisce;

  3. c) le attività o le passività che fanno riferimento a entità del settore pubblico nello Stato membro al cui debito sovrano il credit default swap fa riferimento. Vi rientrano le esposizioni verso l’amministrazione centrale, regionale e locale, gli enti del settore pubblico o le esposizioni garantite dall’entità cui fanno riferimento e possono comprendere i contratti finanziari, i portafogli di attività o obbligazioni finanziarie, le operazioni swap su tassi di interesse o valute per le quali il credit default swap su emittenti sovrani è utilizzato come strumento di gestione del rischio di controparte per coprire le esposizioni su contratti finanziari o su contratti commerciali internazionali;

  4. d) le esposizioni verso entità del settore privato stabilite nello Stato membro a cui si riferisce il credit default swap su emittenti sovrani. Le esposizioni in questione includono, tra l’altro, i prestiti, il rischio di credito di controparte (ivi inclusa l’esposizione potenziale quando vanno soddisfatti requisiti patrimoniali rispetto a tale esposizione), crediti esigibili e garanzie. Le attività e le passività comprendono, tra l’altro, i contratti finanziari, i portafogli di attività o di obbligazioni finanziarie, le operazioni swap su tassi di interesse o su valute per le quali il credit default swap su emittenti sovrani è utilizzato come strumento di gestione del rischio di controparte per coprire le esposizioni su contratti finanziari o su finanziamenti commerciali;

  5. e) le esposizioni indirette verso una delle summenzionate entità prodotte attraverso esposizioni verso indici, fondi o società veicolo.

Art. 18 Test di correlazione

1. Il test di correlazione di cui al presente capo è soddisfatto in entrambi i seguenti casi:

  1. a) il test di correlazione quantitativa è soddisfatto quando è pari ad almeno il 70 % il coefficiente di correlazione di Pearson tra il prezzo delle attività o delle passività e il prezzo del debito sovrano calcolato su base storica utilizzando dati relativi al periodo di almeno 12 mesi di negoziazione che precede immediatamente la data in cui è assunta la posizione in credit default swap su emittenti sovrani;

  2. b) la correlazione qualitativa è soddisfatta dimostrando una correlazione significativa, ossia una correlazione basata su dati appropriati e che non coincida con una semplice dipendenza temporanea. La correlazione è calcolata su base storica utilizzando dati relativi al periodo di 12 mesi di negoziazione precedenti l’assunzione della posizione in credit default swap su emittenti sovrani, ponderati per il periodo più recente. È utilizzato un periodo di tempo diverso se è dimostrato che le condizioni prevalenti in detto periodo sono simili a quelle esistenti alla data in cui deve essere assunta la posizione in credit default swap su emittenti sovrani o che potrebbero verificarsi nel periodo dell’esposizione da coprire. Per le attività che non hanno prezzo su un mercato liquido o per le quali la cronologia dei prezzi non è sufficientemente lunga, viene utilizzato un adeguato parametro sostitutivo.

2. Il test di correlazione di cui al paragrafo 1 è considerato soddisfatto quando si può dimostrare che:

  1. a) l’esposizione che viene coperta si riferisce ad un’impresa di proprietà dell’emittente sovrano o in cui l’emittente sovrano possiede la maggioranza del capitale con diritto di voto o i cui debiti sono garantiti dall’emittente sovrano;

  2. b) l’esposizione che viene coperta si riferisce ad un’amministrazione regionale, locale o comunale dello Stato membro;

  3. c) l’esposizione che viene coperta si riferisce ad un’impresa i cui flussi finanziari dipendono in misura significativa da contratti con un emittente sovrano o da un progetto finanziato per intero o in misura significativa o sottoscritto da un emittente sovrano, quale un progetto infrastrutturale.

3. Su richiesta dell’autorità competente interessata, la parte interessata illustra in che modo il test di correlazione era soddisfatto al momento dell’assunzione della posizione in credit default swap su emittenti sovrani.

Art. 19 Proporzionalità

1. Per determinare se le dimensioni della posizione in credit default swap su emittenti sovrani siano proporzionate alle dimensioni delle esposizioni coperte, qualora una copertura perfetta non sia possibile, non è necessaria una corrispondenza esatta ed è autorizzata un’eccedenza limitata ai sensi del paragrafo 2. Su richiesta, la parte interessata illustra all’autorità competente perché una corrispondenza esatta non è stata possibile.

2. Se giustificato dalla natura delle attività e delle passività da coprire e dal loro rapporto con il valore delle obbligazioni dell’emittente sovrano che rientrano nell’ambito del credit default swap, può essere detenuto un valore più elevato di credit default swap su emittenti sovrani a copertura di un determinato valore delle esposizioni. Tuttavia, ciò è consentito solo ove si dimostri che un valore più elevato di credit default swap su emittenti sovrani è necessario per coprire la misura corrispondente del rischio associato al portafoglio di riferimento, tenendo conto dei seguenti fattori:

  1. a) le dimensioni della posizione nominale;

  2. b) il rapporto di sensibilità delle esposizioni rispetto alle obbligazioni dell’emittente sovrano che rientrano nell’ambito del credit default swap;

  3. c) se la strategia di copertura in questione è dinamica o statica.

3. È responsabilità del titolare della posizione garantire che la sua posizione in credit default swap su emittenti sovrani rimanga sempre proporzionata e che la durata della posizione sia allineata il più possibile, tenendo conto delle convenzioni e della liquidità prevalenti sul mercato, con la durata delle esposizioni da coprire o con il periodo durante il quale la persona intende detenere l’esposizione. Se le esposizioni da coprire con la posizione in credit default swap sono liquidate o riscattate, esse devono essere sostituite da esposizioni equivalenti ovvero la posizione in credit default swap deve essere ridotta o altrimenti ceduta.

4. La posizione in credit default swap su emittenti sovrani che era coperta al momento in cui è stata assunta non viene considerata come una posizione che diventa scoperta se l’unica ragione di ciò è una fluttuazione del valore di mercato delle esposizioni coperte o del valore del credit default swap su emittenti sovrani.

5. In tutti i casi in cui le parti accettano una posizione in credit default swap su emittenti sovrani in conseguenza delle obbligazioni cui sono tenuti in quanto membri di una controparte centrale che si occupa della compensazione di operazioni in credit default swap su emittenti sovrani e in conseguenza dell’applicazione delle regole di detta controparte centrale, tale posizione è trattata come involontaria e non come una posizione che la parte ha assunto, e pertanto non è considerata scoperta ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012.

Art. 20 Metodo di calcolo delle posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani

1. La posizione in credit default swap su emittenti sovrani di una persona fisica o giuridica è la sua posizione netta.

2. Nel calcolo del valore dei rischi ammissibili coperti o da coprire con una posizione in credit default swap su emittenti sovrani si distingue tra strategie di copertura statiche e dinamiche. Per la copertura statica, come le esposizioni dirette verso emittenti sovrani o verso entità del settore pubblico dell’emittente sovrano, la misura utilizzata è la misura della perdita in caso di inadempimento inatteso e improvviso (jump to default) se l’entità verso la quale il titolare della posizione è esposto diventa inadempiente. Il valore che ne risulta è quindi confrontato al valore nozionale netto del credit default swap.

3. Il valore dei rischi aggiustati in funzione del valore di mercato per i quali è richiesta una strategia di copertura dinamica è calcolato su una base aggiustata per il rischio piuttosto che su una base nozionale, tenendo conto della misura in cui l’esposizione può aumentare o diminuire durante la sua durata e della relativa volatilità delle attività e delle passività da coprire o del debito sovrano di riferimento. Si usa l’aggiustamento al beta se l’attività o la passività coperta dalla posizione in credit default swap è diversa dall’attività di riferimento del credit default swap.

4. Le esposizioni indirette ai rischi, ad esempio attraverso indici, fondi, società veicolo, e alle posizioni in credit default swap sono prese in considerazione in proporzione al peso dell’attività, della passività o del credit default swap di riferimento nell’indice, nel fondo o in altro meccanismo.

5. Il valore del portafoglio ammissibile di attività o passività da coprire è detratto dal valore della posizione netta in credit default swap detenuta. Se il numero che ne risulta è positivo si considera che la posizione è una posizione in credit default swap scoperta ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012.

Capo VI. Soglie di notifica per le posizioni corte nette in debito sovrano ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3

Art. 21 Soglie di notifica per le posizioni corte nette in relazione al debito sovrano emesso

1. La misura pertinente per la soglia che fa scattare la notifica all’autorità competente pertinente di posizioni corte nette in debito sovrano emesso di un emittente sovrano è una percentuale dell’importo totale del debito sovrano emesso in essere per ogni emittente sovrano.

2. La soglia di notifica è un importo monetario. L’importo monetario è fissato applicando la soglia percentuale al debito sovrano in essere dell’emittente sovrano e arrotondando al milione di EUR più prossimo.

3. L’importo monetario derivante dall’applicazione della soglia percentuale è rivisto e aggiornato trimestralmente per tener conto delle variazioni dell’importo complessivo del debito sovrano emesso in essere di ogni emittente sovrano.

4. L’importo monetario derivante dall’applicazione della soglia percentuale e l’importo complessivo del debito sovrano emesso in essere sono calcolati secondo il metodo di calcolo delle posizioni corte nette in debito sovrano.

5. Gli importi iniziali e i livelli incrementali aggiuntivi per gli emittenti sovrani sono determinati tenendo conto dei seguenti fattori:

  1. a) il fatto che le soglie non devono determinare la notifica di posizioni corte nette in emittenti sovrani di valore minimo;

  2. b) l’importo complessivo del debito sovrano in essere per un emittente sovrano e la dimensione media delle posizioni detenute dai partecipanti al mercato relative al debito sovrano dell’emittente sovrano;

  3. c) la liquidità del mercato del debito sovrano di ciascun emittente sovrano, ivi compresa, se del caso, la liquidità del mercato dei future su tale debito sovrano.

6. Tenendo conto dei fattori di cui al paragrafo 5, le pertinenti soglie di notifica per l’importo iniziale da prendere in considerazione per ciascun emittente sovrano sono pari ad una percentuale dello 0,1 % o dello 0,5 % dell’importo complessivo del debito sovrano emesso in essere. La percentuale pertinente da applicare a ciascun emittente è determinata applicando i criteri descritti al paragrafo 5, per cui a ciascun emittente sovrano è assegnata una delle due soglie percentuali utilizzate per calcolare gli importi monetari che saranno pertinenti per la notifica.

7. Le due categorie di soglia iniziale alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono:

  1. a) una soglia iniziale dello 0,1 % applicabile se l’importo complessivo del debito sovrano emesso in essere è compreso tra 0 e 500 miliardi di euro;

  2. b) una soglia dello 0,5 % applicabile se l’importo complessivo del debito sovrano emesso in essere è superiore a 500 miliardi di euro, o se esiste un mercato liquido dei future sul debito sovrano.

8. I livelli incrementali aggiuntivi sono fissati al 50 % delle soglie iniziali e sono:

  1. a) ogni 0,05 % al di sopra della soglia iniziale di notifica dello 0,1 % a partire dallo 0,15 %;

  2. b) ogni 0,25 % al di sopra della soglia iniziale dello 0,5 % a partire dallo 0,75 %.

9. L’emittente sovrano si sposta verso il tipo di soglia appropriato se vi è stato un cambiamento nel mercato del debito sovrano dell’emittente sovrano e, applicando i fattori specificati al paragrafo 5, tale cambiamento sia perdurato per almeno un anno civile.

Capo VII. Parametri e metodi per il calcolo delle soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni alle vendite allo scoperto di debito sovrano ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4

Art. 22 Metodi di calcolo e di determinazione delle soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni alle vendite allo scoperto di debito sovrano

1. La misura della liquidità del debito sovrano emesso che le autorità competenti devono utilizzare è il volume degli scambi, definito come il valore nominale complessivo degli strumenti di debito negoziati, in relazione ad un paniere di titoli di riferimento con scadenze diverse.

2. La sospensione temporanea delle restrizioni alle vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli può essere concessa quando il volume degli scambi di un mese scende al di sotto del 5° percentile del volume mensile degli scambi nei dodici mesi precedenti.

3. Per effettuare i calcoli le autorità competenti utilizzano i dati rappresentativi immediatamente disponibili per una o più sedi di negoziazione, per gli scambi fuori borsa o per entrambi, e informa poi l’AESFEM sui dati utilizzati.

4. Prima di esercitare il potere di sospendere le restrizioni sulle vendite allo scoperto relative a debito sovrano, le autorità competenti si assicurano che la diminuzione significativa di liquidità non sia il risultato di effetti stagionali sulla liquidità.

Capo VIII. Diminuzione significativa di valore degli strumenti finanziari diversi dai titoli azionari liquidi ai sensi dell’articolo 23

Art. 23 Diminuzione significativa del valore degli strumenti finanziari diversi dai titoli azionari liquidi

1. Per i titoli azionari diversi dai titoli azionari liquidi, una diminuzione significativa del valore nel corso di un solo giorno di negoziazione rispetto al prezzo di chiusura del precedente giorno di negoziazione significa:

  1. a) una diminuzione del prezzo del titolo azionario pari o superiore al 10 %, se il titolo azionario è incluso nel principale indice azionario nazionale e costituisce lo strumento finanziario sottostante di un contratto derivato ammesso alla negoziazione in una sede di negoziazione;

  2. b) una diminuzione del prezzo del titolo pari o superiore al 20 %, se il prezzo del titolo è pari o superiore a 0,50 EUR o all’importo equivalente in moneta locale;

  3. c) una diminuzione del prezzo del titolo pari o superiore al 40 % in tutti gli altri casi.

2. Un aumento pari o superiore al 7 % del rendimento lungo la curva di rendimento nel corso di un solo giorno di negoziazione per l’emittente sovrano in questione è considerato una diminuzione significativa del valore dell’obbligazione sovrana.

3. Un aumento pari o superiore al 10 % del rendimento di un’obbligazione societaria nel corso di un solo giorno di negoziazione è considerato una diminuzione significativa di valore dell’obbligazione societaria.

4. Una diminuzione pari o superiore all’1,5 % del prezzo dello strumento del mercato monetario nel corso di un solo giorno di negoziazione è considerata una diminuzione significativa di valore dello strumento del mercato monetario.

5. Una diminuzione pari o superiore al 10 % del prezzo di un fondo negoziato in borsa [Exchange Traded Fund (ETF)] nel corso di un solo giorno di negoziazione è considerata una diminuzione significativa di valore di un ETF, compresi gli ETF che sono OICVM. Gli ETF con leva finanziaria sono corretti secondo il pertinente rapporto di leva finanziaria in modo da riflettere una diminuzione del 10 % del prezzo degli ETF diretti senza leva finanziaria equivalenti. Gli ETF reverse sono corretti secondo un fattore di - 1 in modo da riflettere una diminuzione del 10 % del prezzo di un ETF diretto equivalente senza leva finanziaria.

6. Se uno strumento derivato, tra cui i contratti finanziari differenziali, è negoziato in una sede di negoziazione e ha come unico strumento finanziario sottostante uno strumento finanziario per il quale una diminuzione significativa di valore è specificata nel presente articolo e all’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 236/2012, si considera che vi è stata una diminuzione significativa di valore dello strumento derivato quando vi è stata una diminuzione significativa dello strumento finanziario sottostante.