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Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione del 26 luglio 2012 che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE1, in particolare l’articolo 19,

Per le sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 è opportuno ripartire la valutazione delle procedure di rinnovo tra gli Stati membri, designando un relatore e un correlatore per ogni sostanza attiva. Tale ripartizione va effettuata in modo tale da raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione di ciascuna sostanza attiva di cui alla prima colonna dell'allegato è assegnata o a uno Stato membro relatore, indicato nella seconda colonna di tale allegato, e a uno Stato membro correlatore, indicato nella terza colonna di tale allegato, o a un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore, indicati se del caso nella quarta colonna di tale allegato. In quest'ultimo caso non è nominato alcun correlatore.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso