Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione del 23 agosto 2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II
Istruzioni e spiegazioni
1. Indicare nome e indirizzo completi dell’importatore o di un suo rappresentante autorizzato.
4. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
5. Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine.
6. La descrizione deve essere il più possibile precisa.
9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:
W Esemplari prelevati dall’ambiente naturale R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta D Esemplari di specie animali elencate nell’appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell’appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell’appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati A Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati I Esemplari confiscati o sequestrati O Esemplari pre-convenzione U Origine sconosciuta (deve essere motivata) X Esemplari prelevati nell’ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato Y Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.». 10. Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell’allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97.
11. Indicare III per le specie riportate nell’appendice III della CITES.
13. Indicare la lettera (C o D) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta.
14. L’importatore deve presentare all’ufficio doganale di introduzione nell’Unione l’originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l’importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell’appendice III CITES del paese di (ri)esportazione.
15. L’ufficio doganale trasmette l’originale (formulario n. 1) timbrato all’organo di gestione del proprio paese e restituisce la copia per l’importatore (formulario n. 2) debitamente timbrata all’importatore o al suo rappresentante autorizzato.
Istruzioni e spiegazioni
1. Indicare nome e indirizzo completi dell’importatore o di un suo rappresentante autorizzato.
4. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
5. Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine.
6. La descrizione deve essere il più possibile precisa.
9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:
| W | Esemplari prelevati dall’ambiente naturale |
| R | Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta |
| D | Esemplari di specie animali elencate nell’appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell’appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell’appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati |
| A | Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati |
| C | Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati |
| F | Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati |
| I | Esemplari confiscati o sequestrati |
| O | Esemplari pre-convenzione |
| U | Origine sconosciuta (deve essere motivata) |
| X | Esemplari prelevati nell’ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato |
| Y | Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.». |
10. Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell’allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97.
11. Indicare III per le specie riportate nell’appendice III della CITES.
13. Indicare la lettera (C o D) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta.
14. L’importatore deve presentare all’ufficio doganale di introduzione nell’Unione l’originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l’importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell’appendice III CITES del paese di (ri)esportazione.
15. L’ufficio doganale trasmette l’originale (formulario n. 1) timbrato all’organo di gestione del proprio paese e restituisce la copia per l’importatore (formulario n. 2) debitamente timbrata all’importatore o al suo rappresentante autorizzato.