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Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione del 23 agosto 2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio1, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

Per applicare il regolamento (CE) n. 338/97 e garantire il pieno rispetto delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), di seguito «la convenzione», sono necessarie apposite disposizioni.

Al fine di garantire l’applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 338/97 e del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio2, è necessario stabilire i modelli cui devono corrispondere le licenze, i certificati e gli altri documenti previsti da tali regolamenti.

In occasione della quindicesima sessione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi a Doha (Qatar) dal 13 al 25 marzo 2010, sono state modificate varie risoluzioni riguardanti, tra l’altro, l’armonizzazione delle licenze e dei certificati e la modifica dei codici di origine. È quindi necessario tenere conto di tali risoluzioni e modificare opportunamente i modelli. Sono inoltre necessarie modifiche volte a rendere tali documenti più chiari per gli utilizzatori e per le amministrazioni nazionali.

Occorre pertanto definire condizioni uniformi per l’uso di tali formulari mediante modelli, istruzioni e spiegazioni, da utilizzare in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 865/2006.

Tali condizioni uniformi devono essere adottate in conformità con la procedura di esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione3. Occorre pertanto che esse siano incluse in un regolamento di esecuzione distinto dal regolamento (CE) n. 865/2006.

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 865/2006.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Disposizione generale

Il presente regolamento disciplina la struttura e le specifiche tecniche dei formulari per le licenze, i certificati e gli altri documenti di cui al regolamento (CE) n. 338/97 e al regolamento (CE) n. 865/2006. La struttura e le specifiche tecniche sono precisate per i seguenti documenti:

  1. 1) licenze di importazione;

  2. 2) licenze di esportazione;

  3. 3) certificati di riesportazione;

  4. 4) certificati di proprietà personale;

  5. 5) certificati di collezione di campioni;

  6. 5 bis) certificati di strumento musicale;

  7. 6) notifiche di importazione;

  8. 7) certificati per mostra itinerante;

  9. 8) fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale, ai certificati per mostra itinerante e ai certificati di strumento musicale;

  10. 9) i certificati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 5, paragrafo 3 e paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97;

  11. 10) le etichette di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97.

Art. 2 Formulari

1. I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione, i certificati di proprietà personale, i certificati di collezione di campioni, i certificati di strumento musicale e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi al modello riportato nell'allegato I, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali.

2.

I formulari sui quali sono redatte le notifiche di importazione sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell’allegato II. Essi possono contenere un numero di serie.

Fino all’19 gennaio 2023 le notifiche di importazione possono essere redatte utilizzando i formulari riportati nell’allegato II nella versione in vigore il 18 gennaio 2022.

3. I formulari sui quali sono redatti i certificati per mostra itinerante e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell’allegato III.

4. I formulari sui quali sono redatti i fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale, ai certificati per mostra itinerante e ai certificati di strumenti musicali sono conformi al modello riportato nell’allegato IV.

5.

I formulari sui quali sono redatti i certificati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 5, paragrafo 3 e paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, come pure le domande per il rilascio di tali certificati, sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell’allegato V del presente regolamento.

Tuttavia gli Stati membri possono decidere che, in luogo del testo prestampato, le caselle 18 e 19 contengano unicamente le pertinenti certificazioni o autorizzazioni oppure entrambe.

6. L’etichetta di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97, è conforme al modello riportato nell’allegato VI del presente regolamento.

Art. 3 Specifiche tecniche dei formulari

1. Per i formulari di cui all’articolo 2 è utilizzata carta da scrivere esente da tracce di pasta, di peso non inferiore a 55 g/m2.

2. Il formato dei formulari di cui all’articolo 2, paragrafi da 1 a 5, è di 210 mm × 297 mm (A4), con una tolleranza compresa tra – 18 mm e + 8 mm nel senso della lunghezza.

3. La carta utilizzata per i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è del colore seguente:

  1. a) bianco per il formulario n. 1, l’originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l’identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;

  2. b) giallo per il formulario n. 2, la copia per il titolare;

  3. c) verdino per il formulario n. 3, la copia per il paese di esportazione o di riesportazione, nel caso di una licenza di importazione, o la copia che gli uffici doganali restituiscono all’organo di gestione emittente, nel caso di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione;

  4. d) rosa per il formulario n. 4, la copia per l’organo di gestione emittente;

  5. e) bianco per il formulario n. 5, la domanda.

4. La carta utilizzata per i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è del colore seguente:

  1. a) bianco per il formulario n. 1, l’originale;

  2. b) giallo per il formulario n. 2, la copia per l’importatore.

5. La carta utilizzata per i formulari di cui all’articolo 2, paragrafi 3 e 5, è del colore seguente:

  1. a) giallo per il formulario n. 1, l’originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l’identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;

  2. b) rosa per il formulario n. 2, la copia per l’organo di gestione emittente;

  3. c) bianco per il formulario n. 3, la domanda.

6. La carta utilizzata per i fogli aggiuntivi e le etichette di cui all’articolo 2, rispettivamente paragrafi 4 e 6, è di colore bianco.

7. I formulari di cui all’articolo 2 sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione indicate dagli organi di gestione di ciascuno Stato membro. I formulari contengono, se necessario, una traduzione del loro contenuto in una delle lingue di lavoro ufficiali della convenzione.

8. Gli Stati membri provvedono a stampare i formulari di cui all’articolo 2; i formulari di cui all’articolo 2, paragrafi da 1 a 5, possono essere predisposti nell’ambito di una procedura informatizzata di rilascio delle licenze e dei certificati.

Art. 4

Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:

  1. 1) gli articoli 2 e 3 sono soppressi;

  2. 2) gli allegati da I a VI sono soppressi.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 27 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso