Regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione del 14 settembre 2012 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell’approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, acido benzoico, beta-ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, ciflutrin, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, etossisulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mecoprop, mecoprop-P, mesosulfuron, mesotrione, oxadiargil, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, propiconazolo, propineb, propoxycarbazone, propizamide, piraclostrobin, siltiofam, triflossistrobina, warfarin e zoxamide (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE1, in particolare l’articolo 17, secondo comma,
Per le sostanze attive elencate nella parte A dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 del 25 maggio 2011 in applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quando riguarda l’elenco di sostanze attive approvate2 per le quali le autorizzazioni scadono anteriormente al 14 giugno 2014, i richiedenti non hanno potuto dare il preavviso di tre anni di cui all’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda le domande di rinnovo.
È pertanto necessario prorogare il periodo di approvazione di tali sostanze attive tenendo conto degli elementi di cui al terzo comma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Considerate le finalità del secondo comma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i casi in cui la domanda sia presentata tre anni prima delle rispettive date di scadenza di cui all’articolo 1 del presente regolamento, la Commissione fisserà la data di scadenza alla stessa data fissata prima della pubblicazione del presente regolamento o alla prima data possibile successiva alla sua pubblicazione.
Considerate le finalità del secondo comma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i casi in cui la Commissione adotterà un regolamento che stabilisce che l’approvazione di una delle sostanze attive di cui all’articolo 1 del presente regolamento non sia rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fisserà la data di scadenza alla stessa data fissata prima del presente regolamento oppure alla data di adozione del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata laddove quest’ultima data sia posteriore.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Date di scadenza
In deroga alla parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, valgono le seguenti date di scadenza:
1) 31 luglio 2016, per quanto riguarda le sostanze attive: etofumesato (voce 29), imazamox (voce 41), oxasulfuron (voce 42), foramsulfuron (voce 44), ciazofamid (voce 46), linuron (voce 51), pendimetalin (voce 53), triflossistrobina (voce 59), carfentrazone etile (voce 60), mesotrione (voce 61), fenamidone (voce 62) e isoxaflutole (voce 63);
2) 31 ottobre 2016, per quanto riguarda le sostanze attive: deltametrina (voce 40), 2,4-DB (voce 47), beta-ciflutrin (voce 48), iprodione (voce 50), idrazide maleica (voce 52), flurtamone (voce 64), flufenacet (voce 65), iodosulfuron (voce 66), dimethenamid-P (voce 67), picoxystrobin (voce 68), fostiazato (voce 69), siltiofam (voce 70) e Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660) (voce 71);
3) 31 gennaio 2017, per quanto riguarda le sostanze attive: propineb (voce 54), propizamide (voce 55), mecoprop (voce 56), mecoprop-P (voce 57), propiconazolo (voce 58), mesosulfuron (voce 75), propoxycarbazone (voce 76), zoxamide (voce 77), acido benzoico (voce 79), flazasulfuron (voce 80) e piraclostrobin (voce 81).
4) 31 marzo 2014, per quanto riguarda le sostanze attive: etossisulfuron (voce 43), oxadiargil (voce 45) e warfarin (voce 120).
5) 30 aprile 2014, per quanto riguarda la sostanza attiva: ciflutrin (voce 49).
Art. 2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso