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Regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione del 6 novembre 2012 che integra il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla domanda di deroga rispetto agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri1, in particolare l’articolo 11, paragrafo 7,

L’articolo 11 del regolamento (UE) n. 510/2011 prevede che i piccoli costruttori (di seguito «richiedenti») possano chiedere obiettivi di riduzione delle emissioni alternativi che devono essere coerenti con il loro potenziale di riduzione, compreso il potenziale economico e tecnologico di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 e devono tener conto delle caratteristiche del mercato per i tipi di nuovi veicoli commerciali leggeri prodotti.

Per determinare il potenziale di riduzione di ciascun richiedente occorre valutare il suo potenziale di riduzione economico e tecnologico. A tal fine è necessario che il richiedente fornisca informazioni dettagliate sulle proprie attività economiche, nonché sulle tecnologie di riduzione di CO2 impiegate per i veicoli commerciali leggeri. Tra le informazioni richieste figurano dati che il richiedente può facilmente reperire e che non devono comportare alcun onere amministrativo aggiuntivo.

Al fine di indicare ai richiedenti un quadro di riferimento chiaro da usare per fissare obiettivi per le emissioni specifiche, è opportuno avvalersi dei più recenti dati disponibili riguardanti le emissioni specifiche medie di CO2 nel 2010. Se i dati sulle emissioni di tale anno non esistono, l’obiettivo deve essere determinato rispetto ai dati delle emissioni specifiche medie di CO2 del primo anno civile successivo al 2010.

Al fine di agevolare le domande è necessario prevedere un elenco dei costruttori e delle loro emissioni specifiche medie di CO2 nell’Unione nel 2010. L’elenco è stato compilato in seguito a una consultazione ufficiale con gli Stati membri e con i principali soggetti interessati nel gruppo di esperti per lo sviluppo e l’attuazione delle politiche in materia di CO2 dei veicoli stradali, il 9 luglio 2012.

Per tenere conto della quantità limitata di prodotti offerti da alcuni richiedenti e del conseguente margine ristretto di manovra per ripartire sul parco veicoli lo sforzo di ridurre le emissioni specifiche medie di CO2, è opportuno che i richiedenti possano scegliere tra un unico obiettivo annuale per le emissioni specifiche per il periodo di deroga e diversi obiettivi annuali, che alla fine del periodo di deroga diano luogo a una riduzione rispetto al valore di riferimento del 2010.

Conformemente all’eccezione al diritto di accesso del pubblico ai documenti, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione2, alcune informazioni contenute nella domanda di deroga non dovrebbero essere accessibili al pubblico nel caso in cui la loro divulgazione pregiudichi la tutela degli interessi commerciali, in particolare le informazioni sulla pianificazione della produzione del richiedente, i costi previsti e gli effetti sulla redditività dell’impresa. Le decisioni che autorizzano le deroghe saranno pubblicate dalla Commissione su Internet,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 510/2011, si applicano le definizioni seguenti:

  1. (1) «richiedente», il costruttore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011;

  2. (2) «caratteristiche del veicolo», gli elementi che contraddistinguono il veicolo, tra cui la massa, le emissioni specifiche di CO2, il numero di sedili, le prestazioni del motore, il rapporto potenza/massa e la velocità massima;

  3. (3) «caratteristiche del mercato», le informazioni sulle caratteristiche dei veicoli e i nomi e le gamme di prezzo dei veicoli commerciali leggeri in diretta concorrenza con i veicoli per i quali è chiesta una deroga;

  4. (4) «impianto di produzione proprio», lo stabilimento di costruzione o montaggio usato esclusivamente dal richiedente al fine di costruire o montare per proprio conto veicoli commerciali leggeri nuovi, tra cui, eventualmente, quelli destinati all’esportazione;

  5. (5) «centro di progettazione proprio», lo stabilimento, che dipende ed è utilizzato esclusivamente dal richiedente, in cui è progettato e sviluppato tutto il veicolo.

Art. 3 Domanda di deroga a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011

La domanda di deroga a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011 è presentata dal richiedente secondo il modello indicato nell’allegato I del presente regolamento e contiene le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 4 Informazioni sui criteri di ammissibilità

Il richiedente fornisce le seguenti informazioni sui criteri di ammissibilità:

  1. a) informazioni sull’assetto proprietario del costruttore o del gruppo di costruttori collegati, insieme alla relativa dichiarazione di cui all’allegato II;

  2. b) il numero di veicoli commerciali leggeri nuovi, ufficialmente immatricolati nell’Unione nei tre anni civili precedenti la data della domanda, per i quali il richiedente è responsabile, oppure, qualora tale informazione non sia disponibile, uno dei seguenti dati:

    1. i) la stima, basata su dati verificabili, del numero di veicoli commerciali leggeri nuovi, immatricolati nel periodo indicato nella frase introduttiva, per i quali il richiedente è responsabile;

    2. ii) se, nel periodo indicato nella frase introduttiva, non è stato immatricolato nessun veicolo commerciale leggero, il numero di veicoli commerciali leggeri nuovi, immatricolati nell’ultimo anno civile per il quale tale informazione è disponibile.

Art. 5 Obiettivo per le emissioni specifiche e potenziale di riduzione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011

1. Il richiedente fornisce le emissioni specifiche medie di CO2 dei suoi veicoli commerciali leggeri nuovi, immatricolati nel 2010, a meno che tale dato non figuri nell’allegato III. Qualora tale dato non sia disponibile, il richiedente fornisce le emissioni specifiche medie di CO2 dei suoi veicoli commerciali leggeri nuovi, immatricolati nel primo anno civile successivo al 2010.

2.

Nella domanda il richiedente fornisce le seguenti informazioni sulle proprie attività:

  1. a) per l’anno civile precedente la data della domanda, il numero di dipendenti e le dimensioni dell’impianto di produzione in metri quadrati;

  2. b) il modello di esercizio dell’impianto di produzione, specificando quali attività di progettazione e produzione sono svolte dal richiedente e quali sono esternalizzate;

  3. c) nel caso di un’impresa collegata, se la tecnologia è condivisa dai costruttori e quali attività sono esternalizzate;

  4. d) per i cinque anni precedenti la data della domanda, i volumi di vendita, il fatturato annuo, l’utile di esercizio e la spesa di ricerca e sviluppo per le tecnologie di riduzione di CO2 e, nel caso di un’impresa collegata, i trasferimenti netti all’impresa madre;

  5. e) le caratteristiche del suo mercato;

  6. f) il listino prezzi per tutte le versioni di veicoli commerciali leggeri per le quali s’intende ottenere la deroga nell’anno precedente la data della domanda, e il listino prezzi previsto per i veicoli commerciali leggeri di cui è in programma il lancio e per i quali s’intende ottenere la deroga.

Le informazioni di cui alla lettera d) del primo comma sono corredate dal bilancio certificato ufficiale oppure sono certificate da un revisore indipendente.

3. Il richiedente fornisce le seguenti informazioni sul proprio potenziale tecnologico di riduzione delle emissioni specifiche di CO2:

  1. a) l’elenco delle tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 impiegate nei suoi veicoli commerciali leggeri, commercializzati nel 2010 oppure, se tali dati non sono disponibili, nel primo anno successivo al 2010, oppure, nel caso dei costruttori che prevedono di entrare nel mercato, nell’anno in cui inizia ad applicarsi la deroga;

  2. b) l’elenco delle tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 impiegate nei veicoli commerciali leggeri, nell’ambito del programma di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 e i costi aggiuntivi di tali tecnologie per ogni versione di veicolo contemplata nella domanda.

4. Il richiedente, in base al proprio potenziale di riduzione, propone uno dei seguenti obiettivi:

  1. a) un obiettivo per le emissioni specifiche che garantisca che le emissioni specifiche medie di CO2, allo scadere del periodo di deroga, siano diminuite rispetto alle emissioni specifiche medie di CO2 di cui al paragrafo 1;

  2. b) un obiettivo annuale, per le emissioni specifiche di ogni anno del periodo di deroga, determinato in modo che le emissioni specifiche medie di CO2 dell’intero periodo di deroga siano diminuite rispetto alle emissioni specifiche medie di CO2 di cui al paragrafo 1.

5.

L’obiettivo per le emissioni specifiche o gli obiettivi annuali per le emissioni specifiche proposti dal richiedente sono accompagnati da un programma di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 del nuovo parco veicoli.

Nel programma di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 è specificato quanto segue:

  1. a) il calendario in base al quale sono introdotte le tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 nel parco veicoli del richiedente;

  2. b) la stima annuale delle immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi nell’Unione per il periodo di deroga, la media prevista delle emissioni specifiche di CO2 e la massa media attesa;

  3. c) nel caso si opti per obiettivi annuali, il miglioramento annuale, in termini di emissioni specifiche di CO2, delle versioni dei veicoli per i quali sono introdotte tecnologie di riduzione di CO2.

6. Durante il periodo di deroga il rispetto, da parte del richiedente, dell’obiettivo per le emissioni specifiche, o degli obiettivi annuali per le emissioni specifiche, è valutato ogni anno, in conformità all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 510/2011.

Art. 6 Valutazione della Commissione

1.

Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dal ricevimento ufficiale della domanda completa a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011, si ritengono soddisfatte le condizioni per chiedere una deroga.

Se la Commissione reputa incompleta la domanda, può richiedere informazioni supplementari. Se, entro il periodo indicato nella richiesta, non sono trasmesse informazioni supplementari, la Commissione può respingere la domanda.

Qualora la domanda sia respinta perché incompleta o perché la Commissione ritiene l’obiettivo proposto per le emissioni specifiche incompatibile con il potenziale di riduzione del richiedente, quest’ultimo può presentare una domanda di deroga completa o modificata.

2. Le domande sono presentate in formato cartaceo ed elettronico. La versione cartacea è inviata al segretariato generale della Commissione europea, 1049 Bruxelles, Belgio, e reca la dicitura «Deroga a norma del regolamento (UE) n. 510/2011». La versione elettronica è inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’allegato I.

3. Se le informazioni contenute nella domanda risultano errate o imprecise, la decisione che autorizza la deroga è revocata.

Art. 7 Accesso del pubblico alle informazioni

1. Se il richiedente ritiene inopportuno che le informazioni contenute nella domanda siano rese pubbliche a norma dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 510/2011, lo indica nella domanda precisando i motivi per cui la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la tutela dei propri interessi commerciali, ivi compresa la proprietà intellettuale.

2. L’eccezione al diritto di accesso del pubblico ai documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 si considera riferita al seguente tipo di informazioni:

  1. a) particolari relativi al programma di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 di cui all’articolo 5, in particolare sullo sviluppo del portafoglio prodotti dei richiedenti;

  2. b) ripercussioni previste delle tecnologie di riduzione di CO2 sui costi di produzione, sul prezzo di acquisto dei veicoli e sulla redditività dell’impresa.

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso