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Regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,

A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli investimenti diretti esteri figurano nell’elenco delle questioni attinenti alla politica commerciale comune. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), l’Unione europea ha competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune. Di conseguenza, soltanto l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, TFUE.

Inoltre, la parte terza, titolo IV, capo 4, TFUE definisce norme comuni in materia di circolazione dei capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi, inclusi movimenti di capitali in relazione ad investimenti. Gli accordi internazionali in materia di investimenti esteri conclusi dagli Stati membri possono interferire con tali norme.

Il presente regolamento lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri conformemente al TFUE.

All’entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli Stati membri hanno mantenuto in vigore numerosi accordi bilaterali conclusi con paesi terzi in materia di investimenti. Il TFUE non contiene disposizioni transitorie esplicite per tali accordi, che rientrano ora nella competenza esclusiva dell’Unione. Inoltre, alcuni di tali accordi possono comprendere disposizioni che interferiscono con le norme comuni relative alla circolazione dei capitali di cui alla parte terza, titolo IV, capo 4, TFUE.

Anche se, secondo il diritto internazionale pubblico, gli accordi bilaterali in materia di investimenti restano vincolanti per gli Stati membri e anche se saranno sostituiti progressivamente dagli accordi che saranno conclusi dall’Unione nella stessa materia, è opportuno gestire in maniera appropriata le condizioni alle quali possono essere mantenuti in vigore e i loro rapporti con la politica dell’Unione attinente agli investimenti. Tali rapporti sono destinati ad evolvere via via che l’Unione eserciterà la propria competenza.

Nell’interesse degli investitori dell’Unione e dei loro investimenti nei paesi terzi, nonché nell’interesse degli Stati membri che ospitano investitori e investimenti esteri, dovrebbero essere mantenuti in vigore gli accordi bilaterali che definiscono e garantiscono le condizioni d’investimento e sostituiti progressivamente da accordi in materia di investimenti dell’Unione con un elevato livello di tutela degli investimenti.

Il presente regolamento dovrebbe riguardare lo status, secondo il diritto dell’Unione, degli accordi bilaterali degli Stati membri in materia di investimenti, firmati prima del 1o dicembre 2009. Tali accordi possono essere mantenuti in vigore, o entrare in vigore, conformemente al presente regolamento.

Il presente regolamento dovrebbe altresì stabilire le condizioni alle quali agli Stati membri è conferito il potere di concludere e/o mantenere in vigore accordi bilaterali in materia di investimenti, firmati tra il 1o dicembre 2009 e il 9 gennaio 2013.

Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire le condizioni alle quali agli Stati membri è conferito il potere di modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi successivamente al 9 gennaio 2013.

Ove accordi bilaterali con paesi terzi in materia di investimenti siano mantenuti in vigore da parte degli Stati membri a norma del presente regolamento, o siano state concesse le autorizzazioni ad avviare negoziati o a concludere tali accordi con paesi terzi, ciò non dovrebbe ostare a che l’Unione proceda alla negoziazione o alla conclusione di accordi in materia di investimenti.

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per eliminare eventuali incompatibilità con il diritto dell’Unione contenute negli accordi bilaterali in materia di investimenti da essi conclusi con paesi terzi. L’attuazione del presente regolamento non pregiudica l’applicazione dell’articolo 258 TFUE relativamente agli inadempimenti degli Stati membri con riguardo agli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell’Unione.

L’autorizzazione a modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti prevista dal presente regolamento dovrebbe permettere, in particolare, agli Stati membri di affrontare eventuali incompatibilità tra i rispettivi accordi bilaterali in materia di investimenti e il diritto dell’Unione, diverse dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri, che sono disciplinate dal presente regolamento.

La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione dovrebbe, tra l’altro, verificare la necessità di continuare ad applicare il capo III. Se la relazione dovesse raccomandare la sospensione dell’applicazione delle disposizioni del capo III o ne dovesse proporre la modifica, essa può essere corredata, se del caso, da una proposta legislativa.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero provvedere affinché le informazioni indicate come riservate siano trattate in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione2.

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli accordi in materia di investimenti conclusi tra gli Stati membri.

È necessario prevedere talune disposizioni per garantire che gli accordi bilaterali in materia di investimenti mantenuti in vigore in virtù del presente regolamento rimangano applicabili, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, nel rispetto della competenza esclusiva dell’Unione.

Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione3.

In particolare, tali competenze dovrebbero essere conferite alla Commissione dato che le procedure previste agli articoli 9, 11 e 12 conferiscono agli Stati membri il potere di agire in settori di competenza esclusiva dell’Unione e le decisioni in materia devono essere adottate a livello dell’Unione.

Ai fini dell’adozione delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 9, 11 e 12 dovrebbe applicarsi la procedura consultiva, dato che tali autorizzazioni devono essere concesse sulla base di criteri chiaramente definiti nel presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Ambito di applicazione

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Fatta salva la ripartizione delle competenze stabilita dal TFUE, il presente regolamento riguarda lo status degli accordi bilaterali degli Stati membri in materia di investimenti conformemente al diritto dell’Unione e stabilisce i termini, le condizioni e le procedure secondo cui gli Stati membri sono autorizzati a modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti.

2. Ai fini del presente regolamento per «accordi bilaterali in materia di investimenti» si intende qualsiasi accordo concluso con un paese terzo che contiene disposizioni sulla protezione degli investimenti. Il presente regolamento riguarda soltanto le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di investimenti relative alla protezione degli investimenti.

Capo II. Mantenimento in vigore degli accordi bilaterali esistenti in materia di investimenti

Art. 2 Notifica alla Commissione

Entro l'8 febbraio 2013 o entro trenta giorni dalla data della loro adesione all’Unione, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi bilaterali in materia di investimenti conclusi con paesi terzi firmati prima del 1o dicembre 2009 o prima della data di adesione, se posteriore, che desiderano mantenere o fare entrare in vigore in conformità a quanto disposto dal presente capo. La notifica contiene una copia di tali accordi bilaterali in materia di investimenti. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione qualsiasi successiva modifica allo status di tali accordi.

Art. 3 Mantenimento in vigore

Fatti salvi gli altri obblighi incombenti agli Stati membri in forza del diritto dell’Unione, gli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’articolo 2 del presente regolamento possono essere mantenuti in vigore, o entrare in vigore, a norma del TFUE e del presente regolamento, fino a quando non entri in vigore un accordo bilaterale in materia di investimenti tra l’Unione e lo stesso paese terzo.

Art. 4 Pubblicazione

1. Ogni dodici mesi la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’articolo 2, dell’articolo 11, paragrafo 6, o dell’articolo 12, paragrafo 6.

2. La prima pubblicazione dell’elenco di accordi bilaterali in materia di investimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha luogo entro i tre mesi successivi al termine fissato per le notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 2.

Art. 5 Valutazione

La Commissione può valutare se una o più delle disposizioni degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’articolo 2 costituiscano un grave ostacolo alla negoziazione o alla conclusione, da parte dell’Unione, di accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi in vista della progressiva sostituzione degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’articolo 2.

Art. 6 Obbligo di cooperare

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per assicurare che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’articolo 2 non costituiscano un grave ostacolo alla negoziazione o alla conclusione, da parte dell’Unione, di accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi, in vista della progressiva sostituzione degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’articolo 2.

2. Se la Commissione constata che una o più delle disposizioni di un accordo bilaterale in materia di investimenti notificato a norma dell’articolo 2 costituisce un grave ostacolo alla negoziazione o alla conclusione, da parte dell’Unione, di accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi, in vista della progressiva sostituzione degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’articolo 2, la Commissione e lo Stato membro interessato procedono rapidamente a consultazioni e cooperano al fine di individuare le azioni appropriate per risolvere la questione. La durata di tali consultazioni non supera i novanta giorni.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione può, entro sessanta giorni dal termine delle consultazioni, indicare le misure appropriate che lo Stato membro interessato deve adottare per rimuovere gli ostacoli di cui al paragrafo 2.

Capo III. Autorizzazione a modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti

Art. 7 Autorizzazione a modificare o concludere un accordo bilaterale in materia di investimenti

Alle condizioni di cui agli articoli da 8 a 11, uno Stato membro è autorizzato ad avviare negoziati con un paese terzo al fine di modificare un accordo bilaterale in materia di investimenti esistente o di concluderne uno nuovo.

Art. 8 Notifica alla Commissione

1. Ove uno Stato membro intenda avviare negoziati con un paese terzo al fine di modificare o concludere un accordo bilaterale in materia di investimenti, ne dà notifica per iscritto alla Commissione.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 è corredata dalla documentazione pertinente nonché da un’indicazione delle disposizioni che devono essere negoziate o rinegoziate, dagli obiettivi dei negoziati e da ogni altra informazione pertinente.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 è trasmessa almeno cinque mesi prima dell’inizio dei negoziati formali.

4. Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti ai fini dell’autorizzazione all’avvio di negoziati formali conformemente all’articolo 9, la Commissione può richiedere informazioni supplementari.

5. La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, su richiesta, la documentazione accompagnatoria, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 14.

Art. 9 Autorizzazione ad aprire negoziati formali

1. La Commissione autorizza gli Stati membri ad aprire i negoziati formali con un paese terzo al fine di modificare o concludere un accordo bilaterale in materia di investimenti, salvo nel caso in cui concluda che l’apertura di siffatti negoziati:

  1. a) presenterebbe incompatibilità con il diritto dell’Unione diverse dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri;

  2. b) sarebbe superflua, in quanto la Commissione ha presentato o ha deciso di presentare una raccomandazione per avviare negoziati con il paese terzo interessato a norma dell’articolo 218, paragrafo 3, TFUE;

  3. c) sarebbe in contrasto con i principi e gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione elaborati in conformità alle disposizioni generali del titolo V, capo 1, del trattato sull’Unione europea; o

  4. d) costituirebbe un grave ostacolo alla negoziazione o alla conclusione di accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi da parte dell’Unione.

2. Nel quadro dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere allo Stato membro di includere in tali negoziati e nel futuro accordo bilaterale in materia di investimenti o di eliminare da essi qualsiasi clausola qualora ciò sia necessario al fine di assicurare la coerenza con la politica in materia di investimenti dell’Unione o la compatibilità con il diritto dell’Unione.

3. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concessa secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 16, paragrafo 2. La Commissione adotta la sua decisione entro un termine di novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 8. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di novanta giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni.

4. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alle decisioni adottate ai sensi del paragrafo 3.

5. Qualora non conceda un’autorizzazione a norma del paragrafo 1, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato e ne indica i motivi.

Art. 10 Partecipazione della Commissione ai negoziati

Nella misura in cui riguardi gli investimenti, la Commissione è tenuta al corrente dell’andamento e dei risultati delle varie fasi dei negoziati finalizzati a modificare o a concludere un accordo bilaterale esistente in materia di investimenti e può chiedere di prendere parte ai negoziati in materia di investimenti tra lo Stato membro e il paese terzo.

Art. 11 Autorizzazione a firmare e concludere un accordo bilaterale in materia di investimenti

1. Prima di firmare un accordo bilaterale in materia di investimenti, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione i risultati dei negoziati e le trasmette il testo di siffatto accordo.

2. Il presente articolo si applica altresì agli accordi bilaterali in materia di investimenti che sono stati negoziati prima del 9 gennaio 2013, ma che non sono soggetti all’obbligo di notifica a norma dell’articolo 2 o dell’articolo 12.

3. Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l’accordo bilaterale in materia di investimenti negoziato è incompatibile con i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2.

4. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo bilaterale in materia di investimenti che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, autorizza lo Stato membro a firmare e a concludere tale accordo. Gli articoli 3, 5 e 6 si applicano a siffatti accordi come se fossero stati notificati a norma dell’articolo 2.

5. Le decisioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 16, paragrafo 2. La Commissione adotta la sua decisione entro novanta giorni dal ricevimento delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare la decisione, il termine di novanta giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni.

6. Qualora la Commissione conceda un’autorizzazione a norma del paragrafo 4, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la conclusione e l’entrata in vigore dell’accordo bilaterale in materia di investimenti, nonché ogni successiva modifica allo status di tale accordo.

7. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio ogni decisione adottata a norma del paragrafo 4.

8. Qualora la Commissione non conceda l’autorizzazione a norma del paragrafo 4, essa ne informa lo Stato membro interessato e ne indica i motivi.