Regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione del 13 dicembre 2012 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l’estensione dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, metossifenozide, milbemectin, phenmedipham, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, quinoxifen, S-metolachlor, tepraloxydim, thiacloprid, tiram e ziram (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE1, in particolare l’articolo 17, primo comma,
La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate2 elenca le sostanze attive che si ritengono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Le approvazioni delle sostanze attive acetamiprid, alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, metossifenozide, milbemectin, phenmedipham, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, quinoxifen, S-metolachlor, tepraloxydim, thiacloprid, tiram e ziram scadranno tra il 31 luglio 2014 e il 30 novembre 2015. Sono state presentate domande di rinnovo dell’approvazione delle suddette sostanze attive. Dato che, a tali sostanze attive, si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari3, è necessario disporre di tempo sufficiente per completare la procedura di rinnovo nel rispetto del suddetto regolamento. L’approvazione delle suddette sostanze attive potrebbe infatti scadere prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto necessario prorogare la scadenza dei periodi di approvazione delle sostanze in questione.
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Considerate le finalità del primo comma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengono presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza di cui all’allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data fissata prima della pubblicazione del presente regolamento o alla prima data possibile successiva alla sua pubblicazione.
Considerate le finalità del primo comma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotterà un regolamento che stabilisce che l’approvazione di una delle sostanze attive di cui all’allegato del presente regolamento non sia rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data fissata prima del presente regolamento oppure alla data di adozione del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata laddove quest’ultima data sia posteriore.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso