diritto.io

Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 11 Regole di compensazione in base alla durata finanziaria

1. Le regole di compensazione in base alla durata finanziaria sono applicate dal GEFIA in sede di calcolo dell’esposizione dei FIA conformemente all’articolo 8, paragrafo 9.

2. Le regole di compensazione in base alla durata finanziaria non sono applicate se portano ad un’erronea rappresentazione del profilo di rischio del FIA. Il GEFIA che si avvale di tali regole di compensazione non include nella sua strategia di tassi di interesse altre fonti di rischio quali la volatilità. Di conseguenza le strategie di arbitraggio sui tassi di interesse non applicano tali regole di compensazione.

3. L’applicazione delle regole di compensazione in base alla durata finanziaria non determina un livello ingiustificato di leva finanziaria tramite investimenti in posizioni a breve termine. Gli strumenti derivati su tassi di interesse a breve non sono la fonte principale di rendimento per il FIA con durata finanziaria media che applica le regole di compensazione in base alla durata finanziaria.

4. Gli strumenti derivati su tassi di interesse sono convertiti nella posizione equivalente nelle attività sottostanti e compensati conformemente all’allegato III.

5. Il FIA che applica le regole di compensazione in base alla durata finanziaria può comunque avvalersi del quadro di copertura. Le regole di compensazione in base alla durata finanziaria possono essere applicate solo agli strumenti derivati su tassi di interesse che non sono inclusi nelle operazioni di copertura.

Sezione 3. Fondi propri aggiuntivi e assicurazione della responsabilità civile professionale (articoli 9, paragrafo 7 e 15 della direttiva 2011/61/UE)

Art. 12 Rischi connessi alla responsabilità professionale

1. I rischi di responsabilità professionale che devono essere coperti a norma dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2011/61/UE sono i rischi di perdite o danni causati da un soggetto rilevante a seguito di negligenza nell’esecuzione di attività di cui il GEFIA è legalmente responsabile.

2. I rischi di responsabilità professionale ai sensi del paragrafo 1 includono tra l’altro i rischi di:

  1. a) perdita di documenti attestanti la titolarità delle attività del FIA;

  2. b) dichiarazioni false o fuorvianti fatte al FIA o ai suoi investitori;

  3. c) atti, errori od omissioni che determinano la violazione:

    1. i) di obblighi legali e regolamentari;

    2. ii) dei doveri di competenza e cura nei confronti del FIA e dei suoi investitori;

    3. iii) dei doveri del fiduciario;

    4. iv) degli obblighi di riservatezza;

    5. v) del regolamento o dei documenti costitutivi del FIA;

    6. vi) del mandato dato al GEFIA dal FIA;

  4. d) omissione di istituire, attuare e mantenere procedure appropriate per impedire atti disonesti, fraudolenti o dolosi;

  5. e) valutazione di attività o calcolo dei prezzi delle quote/azioni effettuati in modo non corretto;

  6. f) perdite derivanti da perturbazioni dell’attività, disfunzioni del sistema, disfunzioni dell’elaborazione delle operazioni o della gestione dei processi.

3. I rischi di responsabilità professionale sono coperti costantemente tramite fondi propri aggiuntivi appropriati determinati conformemente all’articolo 14 o tramite l’adeguata copertura dell’assicurazione della responsabilità civile professionale determinata conformemente all’articolo 15.

Art. 13 Requisiti qualitativi intesi a far fronte ai rischi di responsabilità professionale

1. Il GEFIA attua politiche e procedure efficaci per la gestione del rischio operativo interno al fine di identificare, misurare, gestire e monitorare adeguatamente i rischi operativi, compresi i rischi di responsabilità professionale, ai quali il GEFIA è o potrebbe essere ragionevolmente esposto. Le attività di gestione del rischio operativo sono eseguite in modo indipendente nel quadro della politica di gestione del rischio.

2. Il GEFIA istituisce una banca dati sulle perdite storiche, nella quale sono registrati le disfunzioni operative, le perdite e i danni subiti. Nella banca dati sono registrati, tra l’altro, i rischi di responsabilità professionale, di cui all’articolo 12, paragrafo 2, che si sono materializzati.

3. Nell’ambito del quadro di gestione del rischio il GEFIA si avvale dei propri dati interni sulle perdite storiche e, laddove appropriato, di dati esterni, analisi di scenari e fattori che rispecchiano il quadro operativo e i sistemi di controllo interni.

4. Le esposizioni al rischio operativo e le perdite subite sono monitorate su base continuativa e sono soggette periodicamente a informativa interna.

5. Le politiche e procedure di gestione del rischio operativo del GEFIA sono ben documentate. Il GEFIA prende disposizioni per garantire l’osservanza delle sue politiche di gestione del rischio operativo e misure efficaci per contrastarne il mancato rispetto. Il GEFIA si dota di procedure per adottare misure correttive appropriate.

6. Le politiche e procedure per la gestione del rischio operativo e i sistemi di misurazione sono oggetto di revisione periodica, quanto meno su base annuale.

7. Il GEFIA mantiene risorse finanziarie adeguate in funzione della valutazione del suo profilo di rischio.

Art. 14 Fondi propri aggiuntivi

1. Il presente articolo si applica al GEFIA che sceglie di coprire i rischi di responsabilità professionale tramite fondi propri aggiuntivi.

2.

Per la copertura dei rischi di responsabilità derivanti da negligenza professionale, il GEFIA si dota di fondi propri aggiuntivi pari ad almeno lo 0,01 % del valore dei portafogli dei FIA gestiti.

Il valore dei portafogli dei FIA gestiti è pari alla somma del valore assoluto di tutte le attività di tutti i FIA gestiti dal GEFIA, comprese le attività acquisite mediante la leva finanziaria; gli strumenti derivati sono valutati al loro valore di mercato.

3.

I fondi propri aggiuntivi richiesti a norma del paragrafo 2 sono ricalcolati alla fine di ciascun esercizio finanziario e l’importo dei fondi propri aggiuntivi è adeguato di conseguenza.

Il GEFIA istituisce, attua ed applica procedure per monitorare su base continuativa il valore dei portafogli dei FIA gestiti, calcolato conformemente al paragrafo 2, secondo comma. Qualora, prima del ricalcolo annuale di cui al primo comma, il valore dei portafogli dei FIA gestiti aumenti significativamente, il GEFIA ricalcola i fondi propri aggiuntivi richiesti senza indebito ritardo e adegua i fondi propri aggiuntivi di conseguenza.

4. L’autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA può autorizzare il GEFIA a dotarsi di fondi propri aggiuntivi inferiori all’importo di cui al paragrafo 2 solo se è certa, sulla base dei dati sulle perdite storiche del GEFIA registrati lungo un periodo di osservazione di almeno tre anni precedente alla valutazione, che il GEFIA disponga di fondi propri aggiuntivi sufficienti ai fini di un’adeguata copertura dei rischi di responsabilità professionale. L’importo inferiore di fondi propri aggiuntivi autorizzato è almeno pari allo 0,008 % del valore dei portafogli dei FIA gestiti dal GEFIA.

5. L’autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA può chiedergli di dotarsi di fondi propri aggiuntivi superiori all’importo di cui al paragrafo 2 se non è certa che il GEFIA disponga di fondi propri aggiuntivi sufficienti ai fini dell’adeguata copertura dei rischi di responsabilità professionale. L’autorità competente indica le ragioni per le quali ritiene che i fondi propri aggiuntivi del GEFIA siano insufficienti.

Art. 15 Assicurazione della responsabilità civile professionale

1. Il presente articolo si applica al GEFIA che sceglie di coprire i rischi di responsabilità professionale tramite l’assicurazione della responsabilità civile professionale.

2.

Il GEFIA stipula e mantiene costantemente un’assicurazione della responsabilità civile professionale che:

  1. a) abbia una durata iniziale di almeno un anno;

  2. b) preveda un periodo di preavviso per la disdetta di almeno 90 giorni;

  3. c) copra i rischi di responsabilità professionale ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2;

  4. d) sia stipulata presso un’impresa UE o non UE autorizzata ad assicurare la responsabilità civile professionale a norma della normativa dell’Unione o nazionale;

  5. e) sia fornita da un terzo.

L’eventuale franchigia concordata è coperta pienamente con fondi propri che si aggiungono a quelli previsti all’articolo 9, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/61/UE.

3. La copertura assicurativa per singola richiesta di risarcimento è pari ad almeno lo 0,7 % del valore dei portafogli dei FIA gestiti dal GEFIA calcolato conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma.

4. La copertura assicurativa per richieste di risarcimento in aggregato annuo è pari ad almeno lo 0,9 % del valore dei portafogli dei FIA gestiti dal GEFIA calcolato conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma.

5. Il GEFIA riesamina la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale e la sua conformità ai requisiti di cui al presente articolo almeno una volta all’anno e in caso di modifiche che influiscano sulla conformità della polizza ai requisiti del presente articolo.

Capo III. Condizioni operative del gefia

Sezione 1. Principi generali (articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE)

Art. 16 Obblighi generali delle autorità competenti

In sede di valutazione dell’osservanza dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE da parte del GEFIA, le autorità competenti utilizzano almeno i criteri stabiliti nella presente sezione.

Art. 17 Dovere di agire nel miglior interesse dei FIA o degli investitori dei FIA e di preservare l’integrità del mercato

1. Il GEFIA applica politiche e procedure per prevenire gli abusi, in particolare quelli che secondo ragionevoli previsioni potrebbero mettere in pericolo la stabilità e l’integrità del mercato.

2. Il GEFIA assicura che non vengano imputati costi indebiti ai FIA da esso gestiti o agli investitori di tali FIA.

Art. 18 Diligenza dovuta

1. Il GEFIA applica un grado di diligenza elevato nella selezione e nel monitoraggio continuativo degli investimenti.

2. Il GEFIA assicura di possedere una conoscenza ed una comprensione adeguate delle attività in cui il FIA è investito.

3. Il GEFIA istituisce, attua e applica politiche e procedure scritte in materia di diligenza dovuta e mette in atto disposizioni efficaci per assicurare che le decisioni di investimento prese per conto dei FIA siano attuate conformemente agli obiettivi, alla strategia di investimento e, laddove applicabile, ai limiti di rischio dei FIA.

4. Le politiche e procedure in materia di diligenza dovuta di cui al paragrafo 3 sono riesaminate e aggiornate periodicamente.

5. Il GEFIA tiene conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3.

6. Nel conformarsi agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, il GEFIA tiene conto degli effetti negativi principali delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 4, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) 2019/2088.

Art. 19 Diligenza dovuta in caso di investimento in attività di liquidità limitata

1. Quando il GEFIA investe in attività di liquidità limitata e tali investimenti sono preceduti da una fase di negoziazione, oltre a rispettare gli obblighi di cui all’articolo 18 il GEFIA provvede a quanto segue in relazione a tale fase:

  1. a) elabora e aggiorna periodicamente un piano di attività coerente con la durata del FIA e le condizioni di mercato;

  2. b) ricerca e seleziona possibili operazioni coerenti con il piano di attività di cui alla lettera a);

  3. c) valuta le operazioni selezionate tenendo conto delle eventuali opportunità e dei rischi globali connessi, di tutti i fattori giuridici, fiscali, finanziari o di altro tipo che influiscono sul valore, delle risorse umane e materiali e delle strategie, comprese quelle di uscita;

  4. d) esegue le attività di diligenza dovuta relative alle operazioni prima di provvedere alla loro esecuzione;

  5. e) monitora il rendimento del FIA a fronte del piano di attività di cui alla lettera a).

2. Il GEFIA conserva le registrazioni inerenti alle attività svolte a norma del paragrafo 1 per almeno cinque anni.

Art. 20 Diligenza dovuta nella selezione e designazione delle controparti e degli intermediari principali

1. In sede di selezione e designazione delle controparti e degli intermediari principali, il GEFIA dà prova della competenza, della prudenza e della diligenza dovute prima di concludere accordi e, in seguito, su base continuativa, tenendo conto dell’intera gamma e della qualità dei loro servizi.

2. In sede di selezione degli intermediari principali o delle controparti del GEFIA o del FIA in operazioni su strumenti derivati OTC, in operazioni di concessione in prestito di titoli o in operazioni di vendita con patto di riacquisto, il GEFIA assicura che tali intermediari o controparti soddisfino tutte le condizioni seguenti:

  1. a) devono essere soggetti a vigilanza costante da parte di un’autorità pubblica;

  2. b) devono essere solidi sotto il profilo finanziario;

  3. c) devono avere la struttura organizzativa e le risorse necessarie per l’esecuzione dei servizi che devono prestare al GEFIA o al FIA.

3. Ai fini della valutazione della solidità finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), il GEFIA tiene conto del fatto che l’intermediario principale o la controparte siano o no soggetti a regolamentazione prudenziale, compresi adeguati requisiti patrimoniali, e ad una vigilanza efficace.

4. L’elenco degli intermediari principali selezionati è approvato dall’alta dirigenza del GEFIA. In casi eccezionali possono essere designati intermediari principali non inclusi nell’elenco, a condizione che rispettino i requisiti di cui al paragrafo 2 e previa approvazione dell’alta dirigenza. Il GEFIA è in grado di motivare le ragioni di tale scelta e di dimostrare di avere esercitato la diligenza dovuta nella selezione e nel monitoraggio degli intermediari principali non iscritti nell’elenco.

Art. 21 Agire in modo onesto ed equo e con la competenza dovuta

Per stabilire se il GEFIA svolge le proprie attività in modo onesto ed equo e con la dovuta competenza, le autorità competenti valutano quanto meno se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. a) l’organo di gestione del GEFIA deve disporre di conoscenze, competenze ed esperienze collettive adeguate per poter capire le attività del GEFIA, in particolare i rischi principali inerenti a tali attività e agli attivi in cui il FIA è investito;

  2. b) i membri dell’organo di gestione devono dedicare il tempo necessario per svolgere adeguatamente le proprie funzioni nell’ambito del GEFIA;

  3. c) ogni membro dell’organo di gestione deve agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio;

  4. d) il GEFIA deve dedicare le risorse necessarie all’addestramento e alla formazione dei membri dell’organo di gestione.

Art. 22 Risorse

1. Il GEFIA dispone di personale sufficiente provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per assolvere le responsabilità che gli sono attribuite.

2. Ai fini del paragrafo 1, il GEFIA tiene conto della natura, della scala e della complessità della sua attività commerciale, nonché della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate nel quadro di detta attività commerciale.

3. Ai fini del paragrafo 1 il GEFIA si dota delle risorse e delle competenze necessarie per permettere un’efficace integrazione dei rischi di sostenibilità.

Art. 23 Equità di trattamento degli investitori del FIA

1. Il GEFIA assicura che le sue procedure decisionali e la sua struttura organizzativa di cui all’articolo 57 garantiscano l’equità di trattamento degli investitori.

2. Il trattamento preferenziale eventualmente accordato dal GEFIA ad uno o più investitori non può provocare un danno significativo generale ad altri investitori.

Art. 24 Incentivi

1. Si ritiene che il GEFIA non agisca in modo onesto, equo e nel miglior interesse dei FIA da esso gestiti o degli investitori di tali FIA se, in relazione alle attività svolte ai fini dell’esecuzione delle funzioni di cui all’allegato I della direttiva 2011/61/UE, versa o percepisce competenze o commissioni oppure fornisce o riceve prestazioni non monetarie, ad eccezione di:

  1. a) competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite al FIA o da esso oppure ad una persona per conto del FIA o da essa;

  2. b) competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite a o da un terzo o una persona che operi per conto di un terzo, qualora il GEFIA possa dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    1. i) l’esistenza, la natura e l’importo di competenze, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente agli investitori del FIA, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del relativo servizio;

    2. ii) il pagamento di competenze o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie devono essere volti ad accrescere la qualità del servizio e non devono ostacolare l’adempimento da parte del GEFIA dell’obbligo di agire nel miglior interesse dei FIA da esso gestiti o degli investitori di tali FIA;

  3. c) competenze adeguate che rendano possibile la prestazione di servizi o siano necessarie a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere del GEFIA di agire in modo onesto ed equo e nel miglior interesse dei FIA da esso gestiti o degli investitori di tali FIA.

2. La comunicazione in forma sintetica delle condizioni essenziali delle disposizioni in materia di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie è considerata soddisfacente ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto i), purché il GEFIA si impegni a rendere noti altri dettagli su richiesta degli investitori del FIA da esso gestito e rispetti tale impegno.

Art. 25 Uso efficace di risorse e procedure — gestione degli ordini

1. Il GEFIA istituisce, attua e applica procedure e disposizioni che consentano un’esecuzione pronta, equa e rapida degli ordini per conto dei FIA.

2. Le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1 soddisfano le seguenti condizioni:

  1. a) devono assicurare che gli ordini eseguiti per conto dei FIA siano prontamente ed accuratamente registrati e allocati;

  2. b) devono assicurare l’esecuzione degli ordini dei FIA per il resto comparabili in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei FIA o degli investitori dei FIA richiedano di procedere diversamente.

3. Gli strumenti finanziari, le somme di denaro o altre attività ricevuti per il regolamento degli ordini eseguiti sono prontamente e correttamente trasferiti al FIA interessato o registrati sul suo conto.

4. Il GEFIA non fa un uso scorretto delle informazioni relative a ordini pendenti dei FIA e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei suoi soggetti rilevanti.

Art. 26 Obblighi di informativa sull’esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso

1. Qualora il GEFIA abbia eseguito un ordine di sottoscrizione o, se del caso, di rimborso impartito da un investitore, esso trasmette a quest’ultimo prontamente, su un supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione di tale ordine o l’accettazione dell’offerta di sottoscrizione, a seconda del caso.

2.

Il paragrafo 1 non si applica qualora un terzo sia tenuto a fornire all’investitore la conferma dell’esecuzione dell’ordine e detta conferma contenga le informazioni essenziali.

Il GEFIA garantisce che il terzo rispetti tale obbligo.

3. Le informazioni essenziali di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono quanto segue:

  1. a) l’identificativo del GEFIA;

  2. b) l’identificativo dell’investitore;

  3. c) la data e l’ora di ricevimento dell’ordine;

  4. d) la data di esecuzione;

  5. e) l’identificativo del FIA;

  6. f) il valore lordo dell’ordine, ivi comprese le commissioni di sottoscrizione, o l’importo netto dedotte le spese di rimborso.

4. Il GEFIA fornisce all’investitore, dietro sua richiesta, le informazioni sullo stato dell’ordine o sull’accettazione dell’offerta di sottoscrizione o entrambe, a seconda del caso.

Art. 27 Esecuzione delle decisioni di negoziazione per conto del FIA gestito

1. Il GEFIA agisce nel miglior interesse dei FIA o degli investitori dei FIA che gestisce quando esegue decisioni di negoziazione per conto dei FIA gestiti nel quadro della gestione dei loro portafogli.

2. Quando il GEFIA acquista o vende strumenti finanziari o altre attività per i quali sia pertinente l’esecuzione alle condizioni migliori, e ai fini del paragrafo 1, esso adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il migliore risultato possibile per i FIA gestiti o per gli investitori di tali FIA, tenendo conto del prezzo, delle spese, della rapidità, della probabilità dell’esecuzione e del regolamento, della dimensione e della natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente per l’esecuzione dell’ordine. L’importanza relativa dei predetti fattori è determinata facendo riferimento ai criteri seguenti:

  1. a) gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici del FIA, come indicati nel regolamento, nell’atto costitutivo, nel prospetto o nella documentazione promozionale del FIA;

  2. b) le caratteristiche dell’ordine;

  3. c) le caratteristiche degli strumenti finanziari o delle altre attività oggetto dell’ordine;

  4. d) le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.

3. Il GEFIA stabilisce e attua disposizioni efficaci per conformarsi agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2. In particolare, il GEFIA stabilisce per iscritto e attua una politica di esecuzione che consenta ai FIA e ai loro investitori di ottenere, per gli ordini dei FIA, il migliore risultato possibile conformemente al paragrafo 2.

4. Il GEFIA controlla periodicamente l’efficacia delle sue disposizioni e della sua politica in materia di esecuzione degli ordini per individuarne le carenze e rimediarvi, laddove appropriato.

5. Il GEFIA riesamina ogni anno la sua politica di esecuzione. Un riesame viene anche effettuato ogni volta che si verifica una modifica significativa che influisca sulla capacità del GEFIA di continuare a ottenere il migliore risultato possibile per i FIA gestiti.

6. Il GEFIA è in grado di dimostrare di aver eseguito gli ordini per conto del FIA conformemente alla sua politica di esecuzione.

7. Quando non è possibile una scelta tra diverse sedi di esecuzione, i paragrafi da 2 a 5 non si applicano. Il GEFIA è tuttavia in grado di dimostrare che non vi è possibilità di scelta tra diverse sedi di esecuzione.

Art. 28 Conferimento ad altri soggetti del compito di esecuzione dell’ordine di negoziazione per conto del FIA

1. In caso di acquisto o vendita di strumenti finanziari o altre attività per i quali è pertinente l’esecuzione alle migliori condizioni, il GEFIA agisce nel miglior interesse dei FIA gestiti o dei loro investitori quando colloca ordini di negoziazione per conto dei FIA gestiti ad altri soggetti ai fini della loro esecuzione, nel quadro della gestione dei loro portafogli.

2.

Il GEFIA adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il migliore risultato possibile per il FIA o gli investitori del FIA tenuto conto del prezzo, delle spese, della rapidità, della probabilità di esecuzione e del regolamento, della dimensione, della natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente per la sua esecuzione. L’importanza relativa di tali fattori è determinata facendo riferimento ai criteri di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

Il GEFIA istituisce, attua e applica una politica che gli consenta di rispettare l’obbligo di cui al primo comma. La politica identifica, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti presso i quali gli ordini possono essere collocati. Il GEFIA conclude accordi di esecuzione solo se questi sono conformi agli obblighi fissati nel presente articolo. Il GEFIA mette a disposizione degli investitori dei FIA gestiti informazioni adeguate sulla politica stabilita conformemente al presente paragrafo e su ogni modifica significativa.

3.

Il GEFIA monitora periodicamente l’efficacia della politica stabilita conformemente al paragrafo 2 e in particolare la qualità dell’esecuzione da parte dei soggetti individuati in detta politica e, laddove appropriato, pone rimedio a eventuali carenze.

Il GEFIA riesamina inoltre la politica ogni anno. Tale riesame è altresì effettuato ogni volta che si verifica una modifica significativa che influisce sulla capacità del GEFIA di continuare a ottenere il migliore risultato possibile per i FIA gestiti.

4. Il GEFIA è in grado di dimostrare di aver collocato gli ordini per conto del FIA conformemente alla politica stabilita in applicazione del paragrafo 2.

5. Quando non è possibile una scelta tra diverse sedi di esecuzione, i paragrafi da 2 a 5 non si applicano. Il GEFIA è tuttavia in grado di dimostrare che non vi è possibilità di scelta tra diverse sedi di esecuzione.

Art. 29 Aggregazione e allocazione degli ordini di negoziazione

1. Il GEFIA non può eseguire gli ordini di un FIA aggregandoli a ordini di un altro FIA, di un OICVM, di un cliente o a ordini relativi all’investimento dei propri fondi, a meno che non siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. a) deve essere ragionevole attendersi che l’aggregazione degli ordini non vada nel complesso a discapito di uno dei FIA, degli OICVM o dei clienti i cui ordini sono aggregati;

  2. b) deve essere stabilita e applicata una strategia di allocazione degli ordini che preveda in termini sufficientemente precisi un’allocazione equa degli ordini aggregati, compreso il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determina le allocazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.

2. Quando aggrega un ordine di un FIA con uno o più ordini di altri FIA, OICVM o clienti e l’ordine aggregato è eseguito parzialmente, il GEFIA alloca le operazioni connesse conformemente alla sua strategia di allocazione degli ordini.

3. Il GEFIA che aggrega operazioni per conto proprio con uno o più ordini di FIA, OICVM o altri clienti non effettua allocazioni delle operazioni connesse secondo modalità pregiudizievoli per il FIA, l’OICVM o il cliente.

4.

Quando il GEFIA aggrega un ordine di un FIA, OICVM o altro cliente con un’operazione per conto proprio e l’ordine aggregato è eseguito parzialmente, esegue l’allocazione delle operazioni corrispondenti al FIA, all’OICVM o ad altro cliente in via prioritaria rispetto all’allocazione delle operazioni in conto proprio.

Tuttavia, se il GEFIA è in grado di dimostrare al FIA o al cliente con argomentazioni ragionevoli che senza l’aggregazione non sarebbe stato in grado di eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato in grado di eseguirlo affatto, può eseguire l’allocazione dell’operazione per conto proprio proporzionalmente, conformemente alla strategia di cui al paragrafo 1, lettera b).

Sezione 2. Conflitti di interesse (articolo 14 della direttiva 2011/61/UE)

Art. 30 Tipi di conflitti di interesse

Per individuare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere nel corso della gestione del FIA, il GEFIA considera se il GEFIA stesso, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con il GEFIA si trovi in una delle seguenti situazioni:

  1. a) è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese del FIA o dei suoi investitori;

  2. b) ha un interesse distinto da quello del FIA nel risultato del servizio prestato o dell’attività eseguita a favore del FIA o dei suoi investitori o di un cliente o dell’operazione realizzata per conto del FIA o di un cliente;

  3. c) ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:

    gli interessi di un OICVM, di un cliente o di un gruppo di clienti o di un altro FIA rispetto agli interessi del FIA,

    gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori dello stesso FIA;

  4. d) esegue le stesse attività per il FIA e per un altro FIA, un OICVM o un cliente; o

  5. e) riceve o riceverà da una persona diversa dal FIA o dai suoi investitori un incentivo in relazione alle attività di gestione collettiva di portafogli fornite al FIA, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

Quando individua i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi del FIA, il GEFIA include i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere a seguito dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nei suoi processi, sistemi e controlli interni.

Art. 31 Politica di gestione dei conflitti di interesse

1.

Il GEFIA istituisce, attua e applica un’efficace politica di gestione dei conflitti di interessi. Tale politica è formulata per iscritto ed è adeguata alla dimensione e all’organizzazione del GEFIA e alla natura, alla scala e alla complessità della sua attività.

Qualora il GEFIA appartenga ad un gruppo, tale politica tiene conto anche delle circostanze, di cui il GEFIA è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.

2. La politica di gestione dei conflitti di interesse messa in atto conformemente al paragrafo 1 include quanto segue:

  1. a) l’individuazione, in riferimento alle attività svolte dal GEFIA o per suo conto, comprese quelle svolte da un delegato, un subdelegato, un valutatore esterno o una controparte, delle circostanze che configurano o potrebbero generare un conflitto di interesse che comporti il rischio significativo di danno agli interessi del FIA o dei suoi investitori;

  2. b) le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare tali conflitti.