Regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,
Il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, un accordo commerciale multilaterale con i paesi membri della Comunità andina che condividevano l'obiettivo di concludere un accordo commerciale ambizioso, completo ed equilibrato.
Tali negoziati si sono conclusi e l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra («accordo») è stato firmato il 26 giugno 2012, ha ricevuto il consenso del Parlamento europeo l'11 dicembre 2012 e deve applicarsi come previsto all'articolo 330 dell'accordo.
È necessario fissare le procedure più appropriate per garantire l'applicazione efficace di alcune disposizioni dell'accordo riguardanti la clausola bilaterale di salvaguardia e l'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane che è stato convenuto con la Colombia e il Perù.
È inoltre necessario creare idonei meccanismi di salvaguardia al fine di evitare gravi pregiudizi al settore dell'Unione per la coltura delle banane che riveste grande importanza per i produttori agricoli di numerose regioni ultraperiferiche dell'Unione. La scarsa capacità di diversificazione di tali regioni quale conseguenza delle loro caratteristiche naturali rende particolarmente sensibile il settore delle banane. È quindi indispensabile prevedere meccanismi efficaci nei confronti delle importazioni preferenziali provenienti dai paesi terzi interessati, al fine di assicurare il mantenimento dell'attività di produzione delle banane dell'Unione nelle migliori condizioni possibili, in quanto costituisce un settore d'occupazione fondamentale in talune zone, soprattutto nelle regioni ultraperiferiche.
È opportuno definire i termini «grave pregiudizio», «minaccia di grave pregiudizio» e «periodo transitorio» di cui all'articolo 48 dell'accordo.
Le misure di salvaguardia dovrebbero essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell'Unione in quantitativi così aumentati, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da provocare, o minacciare di provocare, un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall'articolo 48 dell'accordo.
Dovrebbero essere disponibili disposizioni di salvaguardia specifiche nel caso in cui il prodotto in questione sia importato in quantitativi così aumentati e in condizioni tali da provocare, o minacciare di provocare, un grave deterioramento della situazione economica di una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Le misure di salvaguardia dovrebbero assumere una delle forme di cui all'articolo 50 dell'accordo.
Il compito di dare seguito all'accordo e di effettuarne la revisione, di condurre inchieste e, se necessario, di imporre misure di salvaguardia dovrebbe essere svolto nel modo più trasparente possibile.
La Commissione dovrebbe presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'accordo e sull'applicazione delle misure di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane.
Le sfide in Colombia e Perù in materia di diritti umani, sociali, lavorativi e ambientali in relazione ai prodotti provenienti da tali paesi esigono uno stretto dialogo fra la Commissione e le organizzazioni della società civile dell'Unione.
È opportuno sottolineare l'importanza del rispetto delle norme internazionali del lavoro elaborate e controllate dall'Organizzazione internazionale del lavoro.
La Commissione dovrebbe controllare il rispetto, da parte della Colombia e del Perù, delle norme sociali e ambientali di cui al titolo IX dell'accordo.
È opportuno definire disposizioni dettagliate in materia di avvio dei procedimenti. La Commissione dovrebbe ottenere dagli Stati membri le informazioni, comprendenti le prove disponibili, su ogni tendenza nelle importazioni che possa rendere necessaria l'applicazione di misure di salvaguardia.
L'affidabilità delle statistiche relative a tutte le importazioni dalla Colombia e dal Perù nell'Unione è quindi fondamentale per determinare se sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione delle misure di salvaguardia.
In alcuni casi, un incremento delle importazioni concentrato in una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione o in uno o più Stati membri può provocare o minacciare di provocare un grave deterioramento o un grave pregiudizio alla loro situazione economica. Nel caso in cui si registri un aumento delle importazioni concentrato in una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione o in uno o più Stati membri, la Commissione dovrebbe essere in grado di introdurre misure di vigilanza preventiva.
Se emergono elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento, la Commissione dovrebbe pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 51 dell'accordo.
Dovrebbero essere previste disposizioni dettagliate sull'avvio di inchieste, sull'accesso alle informazioni raccolte e sulla relativa verifica da parte delle parti interessate, sulle audizioni delle parti interessate coinvolte, nonché sulla possibilità per tali parti di presentare le proprie osservazioni come previsto dall'articolo 51 dell'accordo.
La Commissione dovrebbe notificare per iscritto alla Colombia e al Perù l'avvio di un'inchiesta e consultare la Colombia e il Perù ai sensi dell'articolo 49 dell'accordo.
È altresì necessario fissare, a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, dell'accordo, i termini per l'avvio di un'inchiesta e per l'adozione di decisioni circa l'opportunità o meno di adottare misure di salvaguardia, in modo che tali decisioni siano adottate rapidamente, al fine di aumentare la certezza del diritto per gli operatori economici interessati.
L'applicazione di tutte le misure di salvaguardia dovrebbe essere preceduta da un'inchiesta, salva la possibilità per la Commissione di adottare misure di salvaguardia provvisorie nelle circostanze critiche di cui all'articolo 53 dell'accordo.
Un attento monitoraggio dovrebbe facilitare la tempestiva assunzione di decisioni relative all'eventuale avvio di un'inchiesta o l'imposizione di misure. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare regolarmente le importazioni di banane a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo. Il monitoraggio dovrebbe essere esteso ad altri settori su richiesta debitamente motivata.
Dovrebbe esistere la possibilità di sospendere rapidamente per un periodo massimo di tre mesi i dazi doganali preferenziali qualora le importazioni superino un determinato volume limite annuale. La decisione di applicare o meno il meccanismo di stabilizzazione per le banane dovrebbe tenere conto della stabilità del mercato delle banane dell'Unione.
Le misure di salvaguardia dovrebbero essere applicate solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e ad agevolare l'adeguamento. È opportuno definire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, secondo quanto stabilito dall'articolo 52 dell'accordo.
La Commissione dovrebbe avviare consultazioni con il paese interessato dalle misure.
L'applicazione della clausola di salvaguardia bilaterale e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo necessita di condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, per l'imposizione di misure di vigilanza preventiva, per la conclusione di un'inchiesta senza l'applicazione di misure e per la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale fissato nel quadro del meccanismo di stabilizzazione per le banane convenuto con la Colombia e il Perù. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione2.
Per l'adozione di misure di vigilanza e di misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti di dette misure e la loro logica sequenziale rispetto all'adozione di misure di salvaguardia definitive, si dovrebbe fare ricorso alla procedura di consultazione. Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione delle misure di salvaguardia provvisorie provocasse un danno difficile da riparare la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.
Date la natura e la durata relativamente breve delle misure previste nel quadro del meccanismo di stabilizzazione per le banane e al fine di evitare un impatto negativo sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione, la Commissione dovrebbe inoltre adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale istituito in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane o per stabilire che tale sospensione temporanea non è appropriata. In caso di applicazione di tali atti di esecuzione immediatamente applicabili, si dovrebbe fare ricorso alla procedura di consultazione.
La Commissione dovrebbe utilizzare in modo attento ed efficace il meccanismo di stabilizzazione per le banane al fine di evitare una minaccia di grave deterioramento o un grave deterioramento per i produttori delle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Dal 1o gennaio 2020 resta applicabile il meccanismo bilaterale di salvaguardia generale, che comprende le disposizioni speciali per le regioni ultraperiferiche.
Ai fini dell'adozione delle disposizioni di attuazione necessarie per l'applicazione delle norme di cui alle appendici 2A e 5 dell'allegato II (definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa) e all'appendice 1 (soppressione dei dazi doganali) dell'allegato I dell'accordo, è opportuno applicare l'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario3.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo a prodotti originari dell'Unione oppure della Colombia o del Perù,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni di salvaguardia
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «prodotto», una merce originaria dell'Unione o della Colombia, dell'Ecuador o del Perù. Un prodotto oggetto di un'inchiesta può interessare una o più linee tariffarie o, a seconda di specifiche circostanze del mercato, un loro sottosegmento oppure una segmentazione di prodotto comunemente applicata nell'industria dell'Unione;
b) «parti interessate», le parti interessate dalle importazioni del prodotto in questione;
c) «industria dell'Unione», il complesso dei produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio dell'Unione, i produttori dell'Unione la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti rappresenti una quota rilevante della produzione totale dell'Unione di tali prodotti o, qualora il prodotto simile o direttamente concorrente sia solo uno tra i vari prodotti dei produttori dell'Unione, le attività specifiche volte alla produzione del prodotto simile o direttamente concorrente;
d) «grave pregiudizio», un deterioramento generale significativo;
e) «minaccia di grave pregiudizio», l'evidente imminenza di un grave pregiudizio;
f) «grave deterioramento», perturbazioni significative in un settore o un'industria dell'Unione;
g) «minaccia di grave deterioramento», l'evidente imminenza di perturbazioni significative;
h) «periodo transitorio», dieci anni a decorrere dalla rispettiva data di applicazione dell’accordo per prodotti la cui tabella di soppressione dei dazi per le merci originarie della Colombia, dell’Ecuador o del Perù, di cui all’allegato I, appendice 1 (soppressione dei dazi doganali), sezione B, sottosezioni 1, 2 e 3, dell’accordo (tabella di soppressione dei dazi), preveda un periodo per la soppressione dei dazi inferiore a dieci anni o il periodo di soppressione dei dazi, maggiorato di tre anni, per un prodotto la cui tabella di soppressione dei dazi preveda un periodo per soppressione dei dazi di dieci o più anni. Il periodo transitorio è applicabile all’Ecuador a decorrere dalla data di applicazione dell’accordo.
L'accertamento dell'esistenza della minaccia di un grave pregiudizio ai sensi del primo comma, lettera e), si basa su fatti verificabili e non su una semplice asserzione, una congettura o una remota possibilità. Al fine di stabilire l'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio si tiene conto, tra l'altro, di previsioni, stime e analisi effettuate sulla base dei fattori di cui all'articolo 5, paragrafo 5.
Art. 2 Principi
1. Una misura di salvaguardia può essere imposta conformemente al presente regolamento se un prodotto originario della Colombia, dell'Ecuador o del Perù, per effetto delle concessioni tariffarie su tale prodotto a norma dell'accordo, è importato nell'Unione in quantitativi così aumentati, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da provocare, o minacciare di provocare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.
2. Una misura di salvaguardia può assumere una delle forme seguenti:
a) sospensione di una ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato prevista dalla tabella di soppressione dei dazi;
b) aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello che non superi quello corrispondente alla più bassa delle seguenti aliquote:
l'aliquota del dazio doganale di nazione più favorita («NPF») applicata al prodotto interessato, in vigore al momento dell'adozione della misura; o
l'aliquota di base, specificata nella tabella di soppressione dei dazi.
Art. 3 Monitoraggio
1. La Commissione provvede a monitorare l'andamento delle statistiche sulle importazioni di banane dalla Colombia, dall'Ecuador e dal Perù. A tal fine, essa coopera e procede a scambi periodici di dati con gli Stati membri e l'industria dell'Unione.
2. Su richiesta debitamente motivata da parte delle industrie interessate, la Commissione può prendere in considerazione di estendere l'ambito di applicazione del monitoraggio ad altri settori.
3. La Commissione presenta una relazione annuale di monitoraggio al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle statistiche aggiornate sulle importazioni di banane dalla Colombia, dall'Ecuador e dal Perù e ai settori cui è stato esteso il monitoraggio.
4. La Commissione controlla il rispetto, da parte della Colombia, dell'Ecuador e del Perù, delle norme sociali e ambientali stabilite nel titolo IX dell'accordo.
Art. 4 Avvio dei procedimenti
1. Un procedimento è avviato su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dell'industria dell'Unione o su iniziativa della Commissione se quest'ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 5, paragrafo 5, che giustifichino l'avvio di tale procedimento.
2. La domanda di avvio di un procedimento contiene elementi di prova indicanti che le condizioni per applicare la misura di salvaguardia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte. In generale, la domanda contiene inoltre le seguenti informazioni: il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nei livelli di vendita, produzione, produttività, utilizzazione della capacità produttiva, perdite e profitti e occupazione.
3. Un procedimento può essere inoltre avviato qualora emerga un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri o in una o più regioni ultraperiferiche, purché esistano sufficienti elementi di prova prima facie che sono soddisfatte le condizioni per l'avvio conformemente all'articolo 5, paragrafo 5.
4. Uno Stato membro informa la Commissione se l'andamento delle importazioni dalla Colombia, dall'Ecuador o dal Perù sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia. Tali informazioni includono gli elementi di prova disponibili conformemente all'articolo 5, paragrafo 5.
5. La Commissione fornisce tali informazioni agli Stati membri qualora riceva una richiesta di avviare un procedimento o qualora consideri appropriato l'avvio di un procedimento di propria iniziativa a norma del paragrafo 1.
6. Se sussistono sufficienti elementi di prova prima facie conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, per giustificare l'avvio di un procedimento, la Commissione avvia il procedimento e pubblica il relativo avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avvio avviene entro un mese dal ricevimento da parte della Commissione della richiesta o delle informazioni ai sensi del paragrafo 1.
7. L'avviso di cui al paragrafo 6:
a) riassume le informazioni ricevute e richiede che ogni informazione pertinente sia comunicata alla Commissione;
b) stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono rendere note le proprie osservazioni per iscritto e fornire informazioni, se tali osservazioni e informazioni devono essere prese in considerazione durante il procedimento;
c) stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere ascoltate dalla Commissione conformemente all'articolo 5, paragrafo 9.
Art. 5 Inchieste
1. In seguito all'avvio del procedimento, la Commissione avvia l'inchiesta. Il periodo fissato al paragrafo 3 decorre a partire dalla data in cui la decisione di avviare l'inchiesta è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni e gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a dar seguito a tale richiesta. Se le informazioni presentano un interesse generale e non sono riservate ai sensi dell'articolo 12, esse sono aggiunte ai fascicoli non riservati secondo quanto previsto al paragrafo 8 del presente articolo.
3. Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro sei mesi dal suo avvio. Tale termine può essere prorogato di altri tre mesi in circostanze eccezionali, quali un numero insolitamente elevato di parti interessate o situazioni di mercato complesse. La Commissione notifica ogni proroga a tutte le parti interessate e ne illustra i motivi.
4. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per stabilire se sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e, ove opportuno, procede alla verifica di tali informazioni.
5. Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita dall'aumento delle importazioni e le variazioni nei livelli di vendita, produzione, produttività, utilizzazione della capacità produttiva, perdite e profitti e occupazione. Tale lista non è esaustiva e anche altri fattori pertinenti possono essere presi in considerazione dalla Commissione per stabilire l'esistenza di un grave pregiudizio o la minaccia di un grave pregiudizio, quali scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che provocano, possono aver provocato un grave pregiudizio o minacciano di provocare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.
6. Le parti interessate che hanno presentato informazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera b), e i rappresentanti della Colombia, dell'Ecuador o del Perù possono esaminare, su domanda scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la presentazione del loro caso, non siano riservate ai sensi dell'articolo 12 e siano usate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. Le parti interessate che hanno presentato informazioni possono comunicare alla Commissione le proprie osservazioni in merito alle suddette informazioni. La Commissione prende in considerazione tali osservazioni se esse sono suffragate da sufficienti elementi di prova prima facie.
7. La Commissione assicura che tutti i dati e le statistiche utilizzati ai fini dell'inchiesta siano disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili.
8. Non appena il quadro tecnico è posto in essere, la Commissione garantisce un accesso online protetto da password al fascicolo non riservato da essa gestito, attraverso il quale diffonde tutte le informazioni pertinenti e non riservate ai sensi dell'articolo 12. Alle parti interessate, agli Stati membri e al Parlamento europeo è garantito l'accesso a tale piattaforma online.
9.
La Commissione sente le parti interessate, in particolare qualora ne abbiano fatto richiesta scritta entro il termine fissato nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dimostrando che i risultati dell'inchiesta potrebbero avere un'incidenza su di esse e che esistono motivi particolari per essere ascoltate.
La Commissione sente nuovamente le parti interessate se ne sussistono particolari motivi.
10. Qualora le informazioni non siano fornite nei termini stabiliti dalla Commissione o se lo svolgimento dell'inchiesta è gravemente ostacolato, la Commissione può formulare conclusioni basate sui fatti disponibili. Se scopre che una parte interessata o un terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, la Commissione non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei fatti disponibili.
11. La Commissione notifica per iscritto alla Colombia, all'Ecuador o al Perù l'avvio di un'inchiesta e l'imposizione di misure di salvaguardia provvisorie o definitive.
Art. 6 Misure di vigilanza preventiva
1. La Commissione può adottare misure di vigilanza preventiva relative alle importazioni dalla Colombia, dall'Ecuador o dal Perù qualora:
a) l'andamento delle importazioni di un prodotto è tale da poter condurre a una delle situazioni di cui agli articoli 2 e 4; o
b) si registri un picco di importazioni di banane concentrato in uno o più Stati membri o in una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione.
2. La Commissione adotta misure di vigilanza preventiva secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
3. Le misure di vigilanza preventiva hanno una durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità cessa alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.
Art. 7 Imposizione di misure di salvaguardia provvisorie
1.
Si applicano misure di salvaguardia provvisorie in circostanze critiche, in cui un ritardo causerebbe danni difficili da riparare, quando sulla base dei fattori di cui all'articolo 5, paragrafo 5, si è determinata in via preliminare l'esistenza di sufficienti elementi di prova prima facie che le importazioni di un prodotto originario della Colombia, dell'Ecuador o del Perù sono aumentate a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale conformemente alla tabella di soppressione dei dazi e che tali importazioni provocano o minacciano di provocare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.
La Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, incluso il caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4.
2. Se uno Stato membro chiede l'intervento immediato della Commissione e se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
3. Le misure di salvaguardia provvisorie non si applicano per più di 200 giorni civili.
4. Qualora le misure di salvaguardia provvisorie fossero abrogate perché dall'inchiesta risulta che non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i dazi riscossi in applicazione di tali misure di salvaguardia provvisorie sono automaticamente rimborsati.
5. Le misure di salvaguardia provvisorie si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dalla data di entrata in vigore di tali misure. Tuttavia, tali misure non pregiudicano l'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione qualora non sia possibile mutare la destinazione di detti prodotti.
Art. 8 Chiusura delle inchieste e procedimenti senza adozione di misure
1. Se dalla constatazione definitiva dei fatti risulta che non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione di chiusura dell'inchiesta e del procedimento secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 3.
2. Tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 12, la Commissione pubblica una relazione in cui illustra i risultati e le conclusioni motivate a cui è pervenuta in merito a tutte le questioni pertinenti di fatto e di diritto.
Art. 9 Imposizione di misure di salvaguardia definitive
1. Se dalla constatazione definitiva dei fatti risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione invita le autorità della Colombia, dell'Ecuador o del Perù a partecipare a consultazioni conformemente all'articolo 49 dell'accordo. Se entro quarantacinque giorni non si perviene a soluzioni soddisfacenti, la Commissione può adottare una decisione che impone misure definitive di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 3.
2. Tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 12, la Commissione pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati di fatto e le considerazioni pertinenti alla decisione.
Art. 10 Durata e riesame delle misure di salvaguardia
1. Una misura di salvaguardia resta in vigore solo per il tempo necessario a impedire o a porre rimedio al grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e per agevolare l'adeguamento. Tale periodo non supera due anni, salvo non sia prorogato a norma del paragrafo 3.
2. Una misura di salvaguardia resta in vigore, in attesa dell'esito del riesame di cui al paragrafo 3, durante ogni periodo di proroga.
3. La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prorogata per due anni al massimo, purché la misura di salvaguardia continui a essere necessaria per impedire o porre rimedio a un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e per agevolare l'adeguamento e purché esistano elementi di prova che l'adeguamento dell'industria dell'Unione è in corso.
4. Ogni proroga a norma del paragrafo 3 del presente articolo è preceduta da un'inchiesta, su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dell'industria dell'Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sulla base dei fattori di cui all'articolo 5, paragrafo 5.
5. L'avvio di un'inchiesta è pubblicato conformemente all'articolo 4, paragrafi 6 e 7. L'inchiesta e tutte le decisioni relative a una proroga a norma del paragrafo 3 del presente articolo sono soggette agli articoli 5, 8 e 9.
6. La durata totale di una misura di salvaguardia non supera quattro anni, ivi incluse eventuali misure di salvaguardia provvisorie.
7. Una misura di salvaguardia non è applicata oltre la scadenza del periodo transitorio.
8. Nessuna misura di salvaguardia è applicata all'importazione di un prodotto già in precedenza assoggettato a una misura di tale tipo, ad eccezione di una volta per un periodo di tempo pari alla metà della durata di applicazione precedente di tale misura, purché il periodo di non applicazione sia pari ad almeno un anno.
Art. 11 Regioni ultraperiferiche dell'Unione
Se un prodotto originario della Colombia, dell'Ecuador o del Perù è importato in quantitativi così aumentati e in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare un grave deterioramento della situazione economica di una o più delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 TFUE, può essere imposta una misura di salvaguardia conformemente al presente capo.