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Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione1, in particolare l’articolo 26, paragrafi 2 e 3,

Il regolamento (UE) n. 575/2011 della Commissione, del 16 giugno 2011, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi2 (il catalogo), ha sostituito la prima versione del catalogo delle materie prime per mangimi di cui al regolamento (UE) n. 242/2010 della Commissione, del 19 marzo 2010, che istituisce un catalogo delle materie prime per mangimi3.

In consultazione con altre parti interessate, in collaborazione con le autorità nazionali competenti e sulla base della pertinente esperienza ricavata dai pareri emessi dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e dall’evoluzione scientifica o tecnologica, i rappresentanti competenti del settore europeo dei mangimi hanno elaborato una serie di modifiche da apportare al regolamento (UE) n. 575/2011.

Tali modifiche riguardano sia voci nuove relative a processi di trattamento e a materie prime per mangimi che il miglioramento di voci esistenti relative, in particolare, a derivati di oli e grassi.

Le modifiche riguardano inoltre il tenore massimo di impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e dai coadiuvanti tecnologici, che va stabilito ai sensi dell’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 767/2009. Agli ex prodotti alimentari, come eccedenze di produzione, prodotti o alimenti che hanno superato la data di scadenza, se fabbricati in conformità alla legislazione alimentare, si devono applicare norme specifiche.

Le condizioni di cui all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 767/2009 sono soddisfatte.

Dato l’elevato numero di modifiche apportate al regolamento (UE) n. 575/2011, per motivi di coerenza, chiarezza e semplificazione, è opportuno abrogare e sostituire tale regolamento.

È opportuno ridurre l’onere amministrativo per gli operatori dando un periodo di tempo che consenta un’agevole conversione dell’etichettatura per evitare perturbazioni inutili delle pratiche commerciali.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 3

La materie prime per mangimi etichettati in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2011 prima del 19 agosto 2013 possono continuare a essere immesse sul mercato e a essere usate fino a esaurimento delle scorte.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso