Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio3 ha previsto misure specifiche nel settore dell'agricoltura per ovviare alle difficoltà causate dalla particolare situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il «trattato»). Tali misure sono state attuate prevedendo per ciascuna regione programmi di sostegno, che costituiscono uno strumento essenziale per l'approvvigionamento di prodotti agricoli di dette regioni. In vista della necessità di aggiornare le misure in vigore, anche in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 247/2006 e sostituirlo con un nuovo regolamento.
È necessario precisare gli obiettivi fondamentali che il regime a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione contribuirà a realizzare.
È inoltre necessario precisare il contenuto dei programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità («programmi POSEI») che, in applicazione del principio di sussidiarietà, gli Stati membri interessati dovrebbero elaborare al livello geografico più adeguato e sottoporre alla Commissione per approvazione.
Per conseguire in maniera più efficace gli obiettivi del regime a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, i programmi POSEI dovrebbero includere misure che garantiscano l'approvvigionamento di prodotti agricoli nonché la conservazione e lo sviluppo delle produzioni agricole locali. Occorre armonizzare il livello di programmazione delle regioni interessate e rendere sistematico l'approccio di partenariato tra la Commissione e gli Stati membri.
In applicazione del principio di sussidiarietà e in una prospettiva di flessibilità, i due principi su cui si basa l'approccio in materia di programmazione adottato per il regime a favore delle regioni ultraperiferiche, le autorità designate dallo Stato membro possono proporre modifiche al programma in modo da adattarlo alla realtà delle regioni ultraperiferiche. Dette autorità dovrebbero poter modificare i programmi POSEI in linea con il principio della semplificazione amministrativa, purché, così facendo, non compromettano l'efficacia dei programmi POSEI e le corrispondenti risorse finanziarie a essi assegnate. Nella stessa prospettiva, la procedura per modificare i programmi dovrebbe essere adeguata al livello pertinente per ciascun tipo di modifica.
Per garantire l'approvvigionamento di prodotti agricoli essenziali delle regioni ultraperiferiche e per ovviare ai costi aggiuntivi causati dall'ultraperifericità di dette regioni, è opportuno istituire un regime specifico di approvvigionamento. In effetti, la particolare situazione geografica delle regioni ultraperiferiche determina in queste regioni costi aggiuntivi di trasporto per l'approvvigionamento di prodotti essenziali per il consumo umano, per la trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli. Inoltre, altri fattori oggettivi collegati alla condizione di ultraperifericità e, in particolare, l'insularità e le ridotte superfici agricole, impongono agli operatori e ai produttori delle regioni ultraperiferiche vincoli supplementari che ostacolano gravemente le loro attività. Tali svantaggi possono essere mitigati diminuendo il prezzo di detti prodotti essenziali. Tuttavia, il regime specifico di approvvigionamento non dovrebbe in alcun caso recare pregiudizio alle produzioni locali e al loro sviluppo.
A tal fine è opportuno esentare, in deroga all'articolo 28 del trattato, le importazioni di taluni prodotti agricoli provenienti da paesi terzi dai dazi d'importazione applicabili. Per tener conto della loro origine e del trattamento doganale per essi stabilito dalle disposizioni legislative dell'Unione, ai fini della concessione dei vantaggi previsti dal regime specifico di approvvigionamento è opportuno equiparare i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o di deposito doganale nel territorio doganale dell'Unione ai prodotti importati direttamente.
Per realizzare efficacemente l'obiettivo di ridurre i prezzi nelle regioni ultraperiferiche, minimizzando i costi aggiuntivi dovuti all'ultraperifericità, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti dell'Unione nelle regioni ultraperiferiche. Tali aiuti dovrebbero tenere conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli e di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi aggiuntivi connessi all'ultraperifericità, in particolare all'insularità e alla superficie ridotta, alla topografia e al clima difficili e al fatto che si tratta di isole caratterizzate da dispersione.
Il sostegno alle filiere tradizionali si rivela tanto più necessario in quanto consente loro di rimanere competitive sul mercato dell'Unione dinanzi alla concorrenza dei paesi terzi. Al momento di elaborare i rispettivi programmi, gli Stati membri dovrebbero tuttavia, nella misura del possibile, garantire che le attività agricole nelle regioni ultraperiferiche siano diversificate.
Al fine di evitare speculazioni che danneggerebbero gli utilizzatori finali nelle regioni ultraperiferiche, occorre precisare che soltanto i prodotti che rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità possono beneficiare del regime specifico di approvvigionamento.
È opportuno prevedere norme per il funzionamento del regime, con riguardo in particolare a quelle relative all'istituzione di un registro degli operatori e di un sistema di titoli che tenga conto dei titoli di cui agli articoli 130 e 161 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)4.
In considerazione dei requisiti in materia di sorveglianza delle operazioni che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento, dovrebbero essere effettuati controlli amministrativi per i prodotti in questione, in occasione della loro importazione o introduzione nelle regioni ultraperiferiche nonché della loro esportazione o spedizione a partire da dette regioni. Inoltre, per realizzare gli obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, i vantaggi economici di detto regime dovrebbero ripercuotersi a livello dei costi di produzione e determinare una riduzione dei prezzi fino allo stadio dell'utilizzatore finale. Essi dovrebbero essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.
Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati alle esigenze di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, tale regime non dovrebbe nuocere al corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre, i vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero determinare distorsioni degli scambi commerciali per i prodotti interessati. È opportuno, pertanto, vietare la spedizione o l'esportazione di questi prodotti dalle regioni ultraperiferiche. Tuttavia, è opportuno autorizzare la spedizione o l'esportazione di tali prodotti allorché il vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento è rimborsato.
Per quanto riguarda i prodotti trasformati, è opportuno autorizzare gli scambi commerciali tra le regioni ultraperiferiche allo scopo di favorire il commercio tra di esse. È opportuno inoltre tener conto degli scambi commerciali nell'ambito del commercio regionale nonché delle esportazioni e delle spedizioni tradizionali con il resto dell'Unione o con i paesi terzi delle regioni ultraperiferiche e autorizzare per tutte queste regioni l'esportazione dei prodotti trasformati corrispondenti ai flussi di scambi commerciali tradizionali. A fini di chiarezza, è opportuno precisare il periodo di riferimento per la definizione dei quantitativi di tali prodotti tradizionalmente spediti o esportati.
È opportuno adottare misure appropriate per consentire la necessaria ristrutturazione del settore di trasformazione dello zucchero nelle Azzorre. Queste misure dovrebbero tener conto del fatto che, per mantenere vitale il settore dello zucchero nelle Azzorre, è necessario garantire un determinato livello di produzione. In questo contesto, le Azzorre dovrebbero essere autorizzate a titolo eccezionale a spedire nel resto dell'Unione i quantitativi di zucchero e a superare i flussi tradizionali per un periodo limitato di cinque anni e entro quantitativi annui progressivamente ridotti. Poiché i quantitativi che potranno essere rispediti saranno proporzionali e limitati all'entità strettamente necessaria a garantire la vitalità della produzione e della trasformazione locali dello zucchero, la spedizione temporanea di zucchero dalle Azzorre non inciderà negativamente sul mercato interno dell'Unione.
Quanto allo zucchero fuori quota per l'approvvigionamento delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, è opportuno continuare ad applicare il regime di esenzione dai dazi all'importazione. In particolare, è opportuno autorizzare le Azzorre a beneficiare di detto regime per lo zucchero greggio di canna, entro i limiti del loro bilancio previsionale di approvvigionamento.
Le isole Canarie sono state finora approvvigionate di latte scremato in polvere con grasso vegetale rientrante nel codice NC 19019099 (latte scremato in polvere con grasso vegetale), destinato alla trasformazione industriale, nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento. È opportuno consentire la prosecuzione dell'approvvigionamento di questo prodotto che è diventato un elemento tradizionale del regime alimentare locale.
Poiché il riso è un elemento fondamentale del regime alimentare della Riunione, industrie di trasformazione e sbiancamento del riso sono impiantate nella Riunione da molti anni e quest'ultima non produce riso in misura sufficiente a soddisfare il fabbisogno locale, é opportuno continuare a esentare da qualsiasi dazio l'importazione di questo prodotto nell'isola.
La politica dell'Unione a sostegno delle produzioni locali delle regioni ultraperiferiche ha interessato una molteplicità di prodotti e di misure che ne hanno favorito la produzione, la commercializzazione o la trasformazione. Tali misure si sono dimostrate efficaci e hanno consentito il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole. L'Unione dovrebbe continuare a sostenere dette produzioni, che rappresentano un fattore essenziale per l'equilibrio ambientale, sociale ed economico delle regioni ultraperiferiche. L'esperienza ha dimostrato che, al pari della politica di sviluppo rurale, un più stretto partenariato con le autorità locali può consentire di affrontare in modo più mirato le problematiche specifiche delle regioni interessate. È quindi opportuno continuare a sostenere le produzioni locali attraverso i programmi POSEI.
Al fine di sostenere la commercializzazione dei prodotti delle regioni ultraperiferiche, è opportuno istituire un aiuto per la commercializzazione di detti prodotti al di fuori della regione di produzione, tenendo conto degli elevati costi aggiuntivi derivanti dalla grande distanza dai mercati di consumo e dalla necessità del doppio magazzinaggio, fattori che comportano per le regioni ultraperiferiche un grave svantaggio per la competitività di questi prodotti nel mercato interno. Questi fattori giustificano la necessità di rivedere il regime POSEI nel prossimo futuro.
È opportuno stabilire gli elementi minimi da prevedere nei programmi POSEI per definire le misure a favore delle produzioni agricole locali, tra cui in particolare la descrizione della situazione, della strategia proposta, degli obiettivi e delle misure. È opportuno inoltre precisare i principi intesi a garantire la coerenza di tali misure con le altre politiche dell'Unione, al fine di evitare eventuali incompatibilità e la sovrapposizione degli aiuti.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, é opportuno che i programmi POSEI possano prevedere anche misure destinate a finanziare studi, progetti dimostrativi, corsi di formazione e servizi di assistenza tecnica.
I produttori agricoli delle regioni ultraperiferiche andrebbero incoraggiati a continuare a fornire prodotti di qualità e a favorirne la commercializzazione. A tal fine può essere utile l'uso del simbolo grafico previsto dal presente regolamento e di altre forme di certificazione di qualità previste dall'Unione.
Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle regioni ultraperiferiche presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. L'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)5, prevedono, di conseguenza, tassi di finanziamento più favorevoli per alcuni tipi di investimenti nelle regioni ultraperiferiche.
A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, non si applica alle regioni ultraperiferiche la restrizione nella concessione del sostegno al settore forestale previsto in detto regolamento.
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilisce gli importi annui massimi ammissibili a titolo dei pagamenti agroambientali. Per tenere conto della situazione ambientale specifica di talune zone di pascolo molto sensibili nelle Azzorre e della salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, in particolare i terrazzamenti di Madera e delle isole Canarie, nonché la conservazione dei muretti in pietra delle regioni ultraperiferiche, è opportuno prevedere la possibilità, per determinate misure, di aumentare tali importi fino a raddoppiarli.
La prassi costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, può essere derogata al fine di ovviare alle difficoltà specifiche che la produzione agricola delle regioni ultraperiferiche incontra a causa dell'ultraperifericità e, in particolare, della lontananza, dell'insularità, della superficie ridotta, del terreno montagnoso, del clima e della dipendenza economica da un numero limitato di prodotti. La produzione agricola svolge un ruolo vitale nel dinamizzare le zone rurali e nel trattenere le popolazioni in loco, poiché le zone rurali ultraperiferiche sono particolarmente colpite dall'invecchiamento della popolazione, dalla bassa densità demografica e, in alcune aree, dallo spopolamento.
La situazione fitosanitaria delle produzioni agricole delle regioni ultraperiferiche incontra problemi particolari come l'arrivo di parassiti dovuti all'aumento del numero delle importazioni, alle condizioni climatiche e all'insufficienza dei mezzi di lotta precedentemente impiegati. È opportuno pertanto attuare programmi di lotta contro gli organismi nocivi, anche con metodi biologici sostenibili e rispettosi dell'ambiente. È opportuno precisare la partecipazione finanziaria dell'Unione alla realizzazione di detti programmi tenendo conto del fatto che, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, si prevede che con effetto dal 2014 il finanziamento di questi programmi rientrerà in una diversa linea di bilancio.
Il mantenimento dei vigneti, la coltura più diffusa a Madera e nelle isole Canarie e di grande importanza nelle Azzorre, è un imperativo economico, sociale e ambientale. Al fine di sostenere la produzione vitivinicola, in queste regioni non si dovrebbero applicare i premi all'abbandono, i meccanismi di mercato e, nel caso delle isole Canarie, il sistema di diritti di impianto previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007. Tuttavia, nelle isole Canarie dovrebbe poter essere applicata la distillazione di crisi in caso di eccezionale turbativa del mercato dovuta a problemi di qualità. Parimenti, difficoltà di carattere tecnico e socioeconomico hanno impedito di effettuare entro i termini previsti la totale riconversione, a Madera e nelle Azzorre, delle superfici coltivate a varietà di viti ibride vietate dal regolamento (CE) n. 1234/2007. Il vino prodotto da tali vigneti è destinato al consumo locale tradizionale.
Nelle Azzorre la ristrutturazione del settore lattiero-caseario non è ancora ultimata. In considerazione della forte dipendenza delle Azzorre dalla produzione di latte, cui si aggiungono altri svantaggi dovuti all'ultraperifericità dell'arcipelago e alla mancanza di produzioni alternative redditizie, è opportuno mantenere le deroghe ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 concernente i prelievi sulle eccedenze di latte e di prodotti lattiero-caseari.
Dato il carattere insostituibile della produzione di latte nelle Azzorre come principale motore dell'economia, della stabilità sociale, della qualità dell'ambiente e dell'utilizzo del suolo, i programmi POSEI rappresentano gli strumenti privilegiati al fine di adottare le misure eventualmente necessarie per mantenere tale produzione.
A Madera e alla Riunione il sostegno alla produzione del latte di vacca non è risultato sufficiente a mantenere l'equilibrio tra l'approvvigionamento interno e quello esterno, soprattutto a causa delle gravi difficoltà strutturali di cui soffre tale settore e delle difficoltà che esso registra nell'adattarsi a nuovi contesti economici. È quindi opportuno continuare ad autorizzare la produzione di latte UHT ricostituito a partire da latte in polvere originario dell'Unione, per sopperire più largamente al fabbisogno locale, a condizione che tale misura non ostacoli la raccolta e lo smercio della totalità del latte prodotto localmente, né gli sforzi avviati per favorire lo sviluppo della produzione locale. Per informare correttamente il consumatore, è opportuno imporre l'obbligo di indicare sull'etichetta di vendita il metodo di ottenimento del latte UHT ricostituito a partire da latte in polvere. Questa disposizione dovrebbe applicarsi altresì in Martinica, Guyana francese e Guadalupa qualora la Francia lo richieda, motivando la sua richiesta con la volontà degli attori locali di beneficiarne e con la loro capacità di procedere allo sviluppo del settore lattiero.
L'esigenza di incentivare la produzione locale di latte giustifica il fatto che non si applichi il regolamento (CE) n. 1234/2007 nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera. A Madera tale esenzione dovrebbe essere stabilita limitatamente a 4000 tonnellate.
È opportuno incoraggiare gli scambi commerciali tra le regioni ultraperiferiche al fine di soddisfare il consumo locale. È opportuno incoraggiare l'esportazione delle produzioni eccedentarie di ciascuna regione ultraperiferica, come il latte, la carne bovina e i giovani bovini maschi delle Azzorre, verso le regioni ultraperiferiche deficitarie al fine di rafforzare gli scambi commerciali evitando però che ciò possa nuocere all'andamento delle produzioni locali. Dovrebbero altresì essere garantite le condizioni necessarie per un commercio equo e solidale.
È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali. Per sopperire al fabbisogno locale dei dipartimenti francesi d'oltremare e di Madera, è opportuno autorizzare l'importazione dai paesi terzi, in esenzione da dazi doganali, di bovini maschi destinati all'ingrasso, a determinate condizioni e nei limiti di un massimale annuo.
È opportuno prorogare la possibilità introdotta dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori6, per il Portogallo di trasferire i diritti al premio per vacca nutrice dal Portogallo continentale alle Azzorre e adattare detto strumento alla luce del regime di sostegno a favore delle regioni ultraperiferiche.
La coltivazione del tabacco ha sempre avuto una grande importanza nell'arcipelago delle Canarie. Sul piano economico, la lavorazione del tabacco continua a costituire una delle principali attività industriali della regione. Sul piano sociale, si tratta di un'attività caratteristica dei piccoli agricoltori che richiede un impiego assai intensivo di manodopera. Tuttavia, la tabacchicoltura non è sufficientemente remunerativa e corre pertanto il rischio di scomparire. Di fatto, la produzione di tabacco è attualmente circoscritta a una piccola superficie dell'isola di La Palma ed è destinata alla lavorazione artigianale dei sigari. La Spagna dovrebbe essere pertanto autorizzata a proseguire la concessione di un aiuto complementare all'aiuto dell'Unione, per consentire il mantenimento di questa coltura tradizionale e dell'attività artigianale a essa legata. Inoltre, per salvaguardare la fabbricazione locale di prodotti del tabacco, occorre mantenere il regime di esenzione dai dazi doganali all'importazione nell'arcipelago delle Canarie di tabacchi greggi e semilavorati, nei limiti di un massimale annuo di 20000 tonnellate di equivalente tabacco greggio scostolato.
L'attuazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il livello del sostegno specifico di cui hanno beneficiato finora le regioni ultraperiferiche. Gli Stati membri dovrebbero pertanto disporre delle somme corrispondenti al sostegno già assegnato dall'Unione a titolo del regolamento (CE) n. 247/2006 per l'attuazione delle misure opportune.
In considerazione dei potenziali effetti che i negoziati su futuri accordi commerciali e modifiche alla politica agricola comune possono avere sulle regioni ultraperiferiche, dovrebbe essere prestata un'attenzione particolare alle peculiarità di queste regioni nel contesto delle analisi, degli studi e delle valutazioni effettuate in relazione a tali negoziati e modifiche.
A partire dal 2006 il fabbisogno di prodotti essenziali è aumentato in alcune regioni ultraperiferiche, in particolare nelle Azzorre e nei DOM, a causa dell'aumento del patrimonio zootecnico e della pressione demografica. È pertanto opportuno aumentare la quota di bilancio che gli Stati membri possono utilizzare per il regime specifico di approvvigionamento delle regioni interessate.
Il tessuto socio-economico delle regioni ultraperiferiche rimane molto fragile e, per alcune di esse, è spesso strettamente collegato alla filiera della banana che soffre essa stessa chiaramente di una mancanza di competitività e di difficoltà nel rispondere alle mutevoli condizioni del mercato. Il bilancio POSEI destinato alla filiera della banana dovrebbe quindi essere aumentato grazie a un limitato importo una tantum da versare ai produttori di banane nel corso dell'esercizio 2013.
Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime introdotto dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo all'integrazione o alla modifica di taluni elementi non essenziali del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regime POSEI negli Stati membri ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli operatori, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione7.
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Oggetto e obiettivi
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento istituisce misure specifiche nel settore agricolo intese a ovviare alle difficoltà dovute all'ultraperifericità, in particolare alla lontananza, all'insularità, alla superficie ridotta, al terreno, al clima difficile e alla dipendenza economica da un numero limitato di prodotti, delle regioni dell'Unione menzionate all'articolo 349 del trattato («regioni ultraperiferiche»).
Art. 2 Obiettivi
1. Le misure specifiche di cui all'articolo 1 contribuiscono alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) garantire alle regioni ultraperiferiche l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano e alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli, mitigando i costi aggiuntivi sostenuti dovuti alla loro ultraperifericità, senza pregiudicare le produzioni locali e il loro sviluppo;
b) rendere permanenti e sviluppare in un'ottica sostenibile le filiere di «diversificazione animale e vegetale» delle regioni ultraperiferiche, tra cui anche la produzione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti locali;
c) mantenere lo sviluppo e rafforzare la competitività delle filiere agricole delle regioni ultraperiferiche cosiddette tradizionali, tra cui la produzione, la trasformazione e la commercializzazione delle colture e dei prodotti locali.
2. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono attuati tramite le misure di cui ai capi III, IV e V.
Capo II. Programmi posei
Art. 3 Elaborazione dei programmi POSEI
1. Le misure di cui all'articolo 1 sono definite per ciascuna regione ultraperiferica nell'ambito di un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI), («programma POSEI»), che comprende:
a) un regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III; e
b) misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali di cui al capo IV.
2. Il programma POSEI è stabilito al livello geografico giudicato più adeguato dallo Stato membro interessato. Lo Stato membro di cui trattasi designa le autorità competenti per l'elaborazione del programma e, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti all'opportuno livello territoriale, lo sottopone per approvazione alla Commissione in conformità dell'articolo 6.
3. Uno Stato membro può presentare un solo programma POSEI per le proprie regioni ultraperiferiche.
Art. 4 Compatibilità e coerenza
1. Le misure adottate nell'ambito dei programmi POSEI sono conformi al diritto dell'Unione. Tali misure sono coerenti con le altre politiche dell'Unione e con le misure stabilite in virtù di dette politiche.
2.
Le misure adottate nell'ambito dei programmi POSEI devono essere coerenti con le misure poste in essere nel quadro delle altre componenti della politica agricola comune, in particolare le organizzazioni comuni di mercato, lo sviluppo rurale, la qualità dei prodotti, il benessere degli animali e la protezione dell'ambiente.
Più precisamente, nessuna misura ai sensi del presente regolamento è finanziata a titolo di:
a) sostegno integrativo dei regimi di premi o di aiuti istituiti nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, tranne in circostanze eccezionali debitamente giustificate in base a criteri oggettivi;
b) sostegno per progetti di ricerca, misure destinate a sostenere progetti di ricerca o misure ammissibili al finanziamento dell'Unione a norma della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario8;
c) sostegno alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005.
Art. 5 Contenuto dei programmi POSEI
Un programma POSEI comporta:
a) un calendario di attuazione delle misure previste e un prospetto finanziario generale indicativo annuo che riassuma le risorse da mobilitare;
b) una giustificazione della compatibilità e della coerenza tra le diverse misure dei programmi, nonché la definizione dei criteri e degli indicatori quantitativi per la sorveglianza e la valutazione;
c) le disposizioni adottate a garanzia dell'attuazione efficace e corretta dei programmi, anche in materia di pubblicità, controllo e valutazione, nonché la definizione degli indicatori quantificati per la valutazione del programma;
d) la designazione delle autorità e degli organismi competenti per l'attuazione del programma, nonché la designazione, ai livelli pertinenti, delle autorità o degli organismi associati e dei partner socioeconomici e i risultati delle consultazioni effettuate.
Art. 6 Approvazione e modifiche dei programmi POSEI
1.
I programmi POSEI sono istituiti dal regolamento (CE) n. 247/2006 e sono finanziati nel quadro della dotazione finanziaria di cui all'articolo 30, paragrafi 2 e 3.
Ciascun programma comprende un bilancio previsionale di approvvigionamento, con l'elenco dei prodotti, i relativi quantitativi e gli importi dell'aiuto per l'approvvigionamento in provenienza dall'Unione, nonché un progetto di programma di sostegno a favore delle produzioni locali.
2. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione, in funzione della valutazione annua dell'esecuzione delle misure incluse nei programmi POSEI e previa consultazione dei partner socioeconomici interessati, proposte debitamente motivate per la modifica di tali misure nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, al fine di adeguarle maggiormente alle esigenze delle regioni ultraperiferiche e alla strategia proposta. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure intese a valutare se le modifiche proposte sono conformi al diritto dell'Unione e a decidere in merito alla loro approvazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
3. Le procedure stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 possono tenere conto dei seguenti elementi: la rilevanza delle modifiche proposte dagli Stati membri con riferimento all'introduzione di nuove misure, se le modifiche al bilancio stanziato per le misure sono sostanziali, le variazioni nelle quantità e nel livello degli aiuti per i prodotti di cui ai bilanci di previsione per l'approvvigionamento e le eventuali modifiche dei codici e delle descrizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune9.
4. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 stabiliscono altresì, per ciascuna procedura, la frequenza con la quale devono essere presentate le richieste di modifica e i termini entro i quali devono essere attuate le modifiche approvate.
5. Nel caso in cui una calamità naturale eccezionale o un evento meteorologico grave distrugga in tutto o in parte la capacità di produzione agricola in una regione ultraperiferica, uno Stato membro può, applicando il principio di forza maggiore o circostanze eccezionali, presentare alla Commissione una proposta di modifica del programma POSEI per consentire ai beneficiari interessati di continuare a ricevere sostegno nel quadro del programma POSEI durante tutto il periodo di ripristino sotto forma di misure a favore delle produzioni agricole locali di cui all’articolo 19. L’attuazione di tali modifiche del programma POSEI è soggetta a un riesame annuale e al monitoraggio dei progressi compiuti da parte della Commissione e dello Stato membro interessato, che agiscono in stretta collaborazione.
Art. 7 Modifiche delle dotazioni finanziarie
Entro 22 aprile 2013, gli Stati membri presentano alla Commissione i progetti di modifica ai propri programmi POSEI in modo da riflettere le modifiche introdotte dall'articolo 30, paragrafo 5.
Tali modifiche diventano applicabili un mese dopo la loro presentazione se durante questo periodo la Commissione non solleva obiezioni.
Le autorità competenti versano l'aiuto di cui all'articolo 30, paragrafo 5 entro il 30 giugno 2013.
Art. 8 Sorveglianza e accompagnamento
Gli Stati membri procedono alle verifiche del caso mediante controlli amministrativi e in loco. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai requisiti minimi dei controlli che gli Stati membri devono applicare.
La Commissione adotta inoltre atti di esecuzione concernenti le procedure e gli indicatori materiali e finanziari necessari per garantire un'efficace sorveglianza dell'attuazione dei programmi.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
Capo III. Regime specifico di approvvigionamento
Art. 9 Bilancio previsionale di approvvigionamento
1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, essenziali nelle regioni ultraperiferiche per il consumo umano, la fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli.
2.
Lo Stato membro interessato elabora, al livello geografico ritenuto più adeguato, un bilancio previsionale di approvvigionamento inteso a quantificare il fabbisogno annuo di approvvigionamento di ciascuna regione ultraperiferica per quanto concerne i prodotti di cui all'allegato I del trattato.
La valutazione del fabbisogno delle industrie di condizionamento o di trasformazione di prodotti destinati al mercato locale, tradizionalmente spediti verso il resto dell'Unione o esportati verso paesi terzi nell'ambito del commercio regionale ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, o del commercio tradizionale, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.
Art. 10 Funzionamento del regime specifico di approvvigionamento
1.
Limitatamente ai quantitativi stabiliti dal bilancio previsionale di approvvigionamento, non si applica alcun dazio all'importazione nelle regioni ultraperiferiche dei prodotti interessati dal regime specifico di approvvigionamento, provenienti direttamente dai paesi terzi.
Ai fini del presente capo, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale dell'Unione si considerano importati direttamente dai paesi terzi.
2.
Per soddisfare, in termini di qualità e di prezzi, i fabbisogni stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, preservando nel contempo la quota di approvvigionamenti proveniente dall'Unione, è concesso un aiuto per approvvigionare le regioni ultraperiferiche di prodotti dell'Unione detenuti nelle scorte pubbliche a seguito di misure d'intervento o disponibili sul mercato dell'Unione.
L'importo dell'aiuto è fissato, per ciascun tipo di prodotto, tenendo conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei costi aggiuntivi connessi all'ultraperifericità e, in particolare, all'insularità e alla superficie ridotta.
3. Non è concesso alcun aiuto per l'approvvigionamento di prodotti che hanno già fruito del regime specifico di approvvigionamento in un'altra regione ultraperiferica.
4. Soltanto i prodotti che rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità beneficiano del regime specifico di approvvigionamento. I prodotti provenienti da paesi terzi presentano un livello di garanzie equivalente a quelli prodotti in base alle norme veterinarie e fitosanitarie dell'Unione.
Art. 11 Attuazione
Il regime specifico di approvvigionamento si applica in modo da tenere conto, in particolare:
a) dei fabbisogni specifici delle regioni ultraperiferiche e, per i prodotti destinati alla trasformazione o i fattori di produzione agricoli, dei necessari requisiti qualitativi;
b) dei flussi degli scambi commerciali con il resto dell'Unione;
c) delle implicazioni economiche degli aiuti previsti;
d) della necessità di garantire che la produzione locale esistente non sia destabilizzata né sia ostacolato il suo sviluppo.