Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio
Testo vigente
Art. 11 Attuazione
Il regime specifico di approvvigionamento si applica in modo da tenere conto, in particolare:
a) dei fabbisogni specifici delle regioni ultraperiferiche e, per i prodotti destinati alla trasformazione o i fattori di produzione agricoli, dei necessari requisiti qualitativi;
b) dei flussi degli scambi commerciali con il resto dell'Unione;
c) delle implicazioni economiche degli aiuti previsti;
d) della necessità di garantire che la produzione locale esistente non sia destabilizzata né sia ostacolato il suo sviluppo.
Art. 12 Titoli
1.
L'esenzione dal dazio all'importazione o il beneficio dell'aiuto nel quadro del regime specifico di approvvigionamento sono concessi su presentazione di un titolo.
I titoli sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro tenuto dalle autorità competenti.
I titoli non sono trasferibili.
2.
Non è richiesta alcuna cauzione per le domande di titoli d'importazione, di esenzione o di aiuto. Tuttavia, se necessario alla corretta applicazione del presente regolamento, l'autorità competente può richiedere che sia costituita una cauzione pari all'importo del beneficio di cui all'articolo 13. In tali casi, si applica l'articolo 34, paragrafi 1, 4, 5, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli10.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 per determinare le condizioni per l'iscrizione degli operatori nel registro e per assicurare il pieno esercizio da parte degli operatori dei loro diritti a partecipare al regime specifico di approvvigionamento.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle misure necessarie per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo da parte degli Stati membri, con riguardo in particolare all'attuazione del regime di titoli e agli impegni assunti dagli operatori al momento della registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
Art. 13 Ripercussione del vantaggio
1.
Il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è subordinato alla ripercussione effettiva del vantaggio economico, risultante dall'esenzione dal dazio all'importazione o dalla concessione dell'aiuto, fino all'utilizzatore finale il quale, a seconda dei casi, può essere il consumatore se si tratta di prodotti destinati al consumo diretto, l'ultimo trasformatore o il confezionatore se si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione o di condizionamento, oppure l'agricoltore se si tratta di prodotti destinati all'alimentazione animale o di fattori di produzione agricoli.
Il vantaggio di cui al primo comma è pari all'importo corrispondente all'esonero dai dazi d'importazione o all'importo dell'aiuto.
2. Per garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 e, in particolare, alle condizioni per il controllo, da parte degli Stati membri, dell'effettiva ripercussione del vantaggio fino all'utilizzatore finale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
Art. 14 Esportazione verso i paesi terzi e spedizione verso il resto dell'Unione
1.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti in base ai quali i prodotti ammessi al regime specifico di approvvigionamento possono essere esportati verso paesi terzi o spediti verso il resto dell'Unione, che includono il pagamento dei dazi all'importazione o il rimborso dell'aiuto percepito, di cui all'articolo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
L'esportazione verso i paesi terzi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento non è subordinata alla presentazione di un titolo.
Il primo comma non si applica ai flussi di scambio tra i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM).
2.
Il paragrafo 1, primo comma, non si applica ai prodotti trasformati nelle regioni ultraperiferiche a partire da prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, i quali:
a) sono esportati verso i paesi terzi o spediti verso il resto dell'Unione, entro i limiti dei quantitativi corrispondenti alle spedizioni tradizionali e alle esportazioni tradizionali. Questi quantitativi sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione, sulla base della media delle spedizioni o delle esportazioni, prendendo come riferimento la media verificata dei tre migliori anni tra il 2005 e il 2012. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2;
b) sono esportati verso i paesi terzi nell'ambito del commercio regionale;
c) sono spediti tra le regioni delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie;
d) sono spediti tra DOM.
Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per l'esportazione di prodotti di cui al primo comma, lettere a) e b).
L'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti di cui al primo comma, lettere a) e b), non è subordinata alla presentazione di un titolo.
3. Ai fini del presente capo, con «commercio regionale» si intende, per ciascuna regione ultraperiferica, il commercio avente come destinazione paesi terzi appartenenti allo stesso spazio geografico in cui si iscrivono tali regioni ultraperiferiche, nonché i paesi con cui storicamente esistono rapporti commerciali. L'elenco di questi paesi è stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione, tenendo presenti le domande oggettive degli Stati membri e previa consultazione dei settori interessati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
4. I prodotti consegnati nei DOM, nelle Azzorre, a Madera o nelle isole Canarie, che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento e che servono all'approvvigionamento di navi e aeromobili, si considerano consumati localmente.
5. In deroga al paragrafo 2, primo comma, lettera a), i seguenti quantitativi massimi di zucchero (codice NC 1701) possono essere spediti ogni anno dalle Azzorre verso il resto dell'Unione, per i seguenti cinque anni:
— nel 2011: 3000 tonnellate,
— nel 2012: 2500 tonnellate,
— nel 2013: 2000 tonnellate,
— nel 2014: 1500 tonnellate,
— nel 2015: 1000 tonnellate.
6. Le operazioni di trasformazione che possono dare luogo a un'esportazione tradizionale o nell'ambito del commercio regionale o a una spedizione tradizionale soddisfano, mutatis mutandis, le condizioni di trasformazione applicabili in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, di cui alla pertinente legislazione dell'Unione, ad eccezione di tutte le forme comuni di manipolazione.
Art. 15 Zucchero
1. Nel periodo di cui all'articolo 204, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la produzione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 61 del medesimo regolamento beneficia dell'esenzione dai dazi di importazione entro i limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento di cui all'articolo 9 del presente regolamento, per:
a) lo zucchero introdotto per il consumo a Madera o nelle isole Canarie sotto forma di zucchero bianco di cui al codice NC 1701;
b) lo zucchero raffinato e consumato nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio di cui al codice NC 17011210 (zucchero greggio di barbabietola).
2.
Nelle Azzorre a fini di raffinazione i quantitativi di cui al paragrafo 1 possono essere integrati, entro i limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento, da zucchero greggio di cui al codice NC 17011110 (zucchero greggio di canna).
Per l'approvvigionamento di zucchero greggio delle Azzorre, il fabbisogno é valutato prendendo in considerazione l'andamento della produzione locale di barbabietole da zucchero. I quantitativi che fruiscono del regime di approvvigionamento vengono calcolati in modo che il volume totale annuo di zucchero raffinato nelle Azzorre non sia superiore a 10000 tonnellate.
Art. 16 Latte scremato in polvere
In deroga all'articolo 9, le isole Canarie possono continuare ad approvvigionarsi di latte scremato in polvere di cui al codice NC 19019099 (latte scremato in polvere con grasso vegetale) destinato alla trasformazione industriale entro il limite di 800 tonnellate annue. L'aiuto versato per l'approvvigionamento di questo prodotto in provenienza dall'Unione non può superare 210 EUR/t ed è compreso nel limite di cui all'articolo 30. Questo prodotto è destinato esclusivamente al consumo locale.
Art. 17 Riso
Non è riscosso alcun dazio all'importazione nel DOM della Riunione dei prodotti di cui ai codici NC 100610, 100620 e 10064000 destinati al consumo locale.
Art. 18 Controlli e sanzioni
1.
In occasione dell'importazione o dell'introduzione nelle regioni ultraperiferiche nonché dell'esportazione o spedizione da dette regioni, i prodotti oggetto del regime specifico di approvvigionamento sono sottoposti a controlli amministrativi.
La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo ai requisiti minimi dei controlli che gli Stati membri devono applicare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
2. In caso di mancato rispetto da parte dell'operatore di cui all'articolo 12, degli impegni assunti a norma del medesimo articolo, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o di condizioni climatiche eccezionali, l'autorità competente, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili in virtù del diritto nazionale:
a) recupera il vantaggio concesso all'operatore;
b) sospende temporaneamente o revoca la registrazione dell'operatore, a seconda della gravità dell'inadempienza.
3.
Fatta eccezione per i casi di forza maggiore o di condizioni climatiche eccezionali, qualora gli operatori di cui all'articolo 12 non procedano all'importazione o all'introduzione previste, il diritto di richiedere titoli è sospeso dall'autorità competente per un periodo di 60 giorni a decorrere dalla scadenza di tale titolo. Dopo il periodo di sospensione, il rilascio dei titoli successivi è subordinato alla costituzione di una cauzione d'importo pari all'entità del beneficio da concedere nel corso di un periodo che deve essere determinato dall'autorità competente.
L'autorità competente adotta le misure necessarie per la riutilizzazione dei quantitativi di prodotti resi disponibili dalla mancata o parziale esecuzione o dall'annullamento dei titoli rilasciati ovvero dal recupero del beneficio.
Capo IV. Misure a favore delle produzioni agricole locali
Art. 19 Misure
1. I programmi POSEI comprendono misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali che rientrano nell'ambito d'applicazione della terza parte, titolo III, del trattato, necessarie per garantire la continuità e lo sviluppo delle produzioni agricole locali in ciascuna regione ultraperiferica.
2. Le parti del programma comprendenti le misure a favore delle produzioni agricole locali e corrispondenti agli obiettivi di cui all'articolo 2 comportano almeno i seguenti elementi:
a) una descrizione quantificata della situazione relativa alla produzione agricola in oggetto, alla luce delle risultanze delle valutazioni disponibili, che evidenzi le disparità, le lacune e il potenziale di sviluppo, le risorse finanziarie mobilitate e i risultati principali delle azioni in precedenza intraprese;
b) una descrizione della strategia proposta, con indicazione delle priorità selezionate e degli obiettivi generali e operativi quantificati, nonché una valutazione dell'impatto previsto sotto il profilo economico, ambientale e sociale, tra l'altro in termini di occupazione;
c) una descrizione delle misure previste, in particolare i regimi di aiuto per la loro attuazione, nonché eventuali informazioni sulle necessità in materia di studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione e assistenza tecnica connessi alla preparazione, all'attuazione o all'adeguamento delle misure in questione;
d) un elenco degli aiuti che costituiscono pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009;
e) l'importo dell'aiuto stabilito per ciascuna misura e l'importo previsionale per ciascuna azione al fine di conseguire uno o più degli obiettivi previsti dal programma.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo ai requisiti di pagamento degli aiuti di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
4.
Il programma può includere misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli delle regioni ultraperiferiche.
Ogni misura può includere varie azioni. Per ogni azione il programma definisce almeno i seguenti elementi:
a) i beneficiari;
b) le condizioni di ammissibilità;
c) l'importo unitario dell'aiuto.
Per sostenere la commercializzazione dei prodotti al di fuori della rispettiva regione di produzione, alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 riguardo alle condizioni per la determinazione dell'importo dell'aiuto concesso a titolo della commercializzazione e, se del caso, alle condizioni per la determinazione dei quantitativi di prodotti oggetto di tale aiuto.
5. In caso di modifica del programma in conformità dell’articolo 6, paragrafo 5, i beneficiari colpiti dalla calamità naturale eccezionale o dall’evento meteorologico grave possono continuare a beneficiare del sostegno sotto forma di misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo durante tutto il periodo di ripristino, indipendentemente dal livello della loro attività, a condizione che si impegnino formalmente a ripristinare la loro capacità di produzione agricola.
Art. 20 Controlli e pagamenti indebiti
1. I controlli delle misure di cui al presente capo sono effettuati mediante controlli amministrativi e controlli in loco.
2. In caso di pagamento indebito, il beneficiario interessato ha l'obbligo di rimborsare gli importi di cui trattasi. Si applica mutatis mutandis l'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo11.
Capo V. Misure di accompagnamento
Art. 21 Simbolo grafico
1. È istituito un simbolo grafico allo scopo di favorire la conoscenza e il consumo dei prodotti agricoli di qualità, in quanto tali o trasformati, tipici delle regioni ultraperiferiche.
2.
Le condizioni di utilizzazione del simbolo grafico di cui al paragrafo 1 sono proposte dalle organizzazioni professionali interessate. Le autorità nazionali trasmettono queste proposte alla Commissione, unitamente al loro parere.
L'uso del simbolo grafico è controllato da un'autorità pubblica o da un organismo riconosciuto dalle autorità nazionali competenti.
3. Alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 33, riguardo alle condizioni per l'esercizio del diritto di utilizzare il simbolo grafico nonché le condizioni per la sua riproduzione e il suo uso. Tali condizioni sono fissate al fine di migliorare la conoscenza dei prodotti agricoli di qualità delle regioni ultraperiferiche e incoraggiarne il consumo, in quanto tali o trasformati.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle modalità relative all'istituzione del simbolo grafico nonché alle caratteristiche minime dei controlli e della sorveglianza che gli Stati membri devono applicare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
Art. 22 Sviluppo rurale
1. In deroga all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli importi annui massimi ammissibili a titolo di aiuto dell'Unione, previsti nell'allegato I del medesimo regolamento, possono essere aumentati fino al doppio per la misura di protezione dei laghi nelle Azzorre, per la misura di salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli e per la conservazione dei muretti in pietra nelle regioni ultraperiferiche.
2. Le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo sono eventualmente descritte nei programmi di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005, relativi alle regioni in questione.
3. In deroga all’articolo 6 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio5, Mayotte può approvare le domande di sostegno dopo il 30 giugno 2025.
4. Nel programma di sviluppo rurale di Mayotte, il sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) previsto per la misura di cui all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 non supera il contributo totale del FEASR a tale programma di sviluppo rurale per gli anni 2021-2022.
Art. 22 bis Accordi interprofessionali nella Riunione
1. A norma dell'articolo 349 del trattato, in deroga all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e fatto salvo l'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a n), del regolamento (UE) n. 1308/2013, se un'organizzazione interprofessionale riconosciuta a norma dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, opera esclusivamente nella Riunione ed è considerata rappresentativa della produzione, del commercio o della trasformazione di uno dei prodotti specificati, la Francia può, su richiesta di tale organizzazione, estendere ad altri operatori che non aderiscono a tale organizzazione interprofessionale regole dirette a sostenere il mantenimento e la diversificazione della produzione locale al fine di rafforzare la sicurezza alimentare nella Riunione, a condizione che tali regole si applichino unicamente agli operatori le cui attività sono svolte esclusivamente nella Riunione in relazione a prodotti che sono destinati al mercato locale. Fatto salvo l'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa a norma del presente articolo se rappresenta almeno il 70 % del volume della produzione, del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti in questione.
2. In deroga all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, qualora le regole di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta operante esclusivamente nella Riunione siano estese a norma del paragrafo 1 del presente articolo e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono svolte esclusivamente nella Riunione in relazione a prodotti destinati al mercato locale, la Francia può decidere, dopo aver consultato le pertinenti parti interessate, che i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma che operano su tale mercato locale, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle attività in parola.
3. La Francia informa la Commissione di ogni accordo il cui ambito sia esteso a norma del presente articolo.
Art. 23 Aiuti di Stato
1. Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 del trattato, nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, aiuti al funzionamento volti a ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle regioni ultraperiferiche, connesse alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità.
2. Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l'attuazione dei programmi POSEI. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione gli aiuti di Stato e la Commissione può approvarli a norma del presente regolamento come parte integrante dei programmi stessi. Gli aiuti così notificati si considerano notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, del trattato.
3.
La Francia può accordare al settore dello zucchero nelle regioni ultraperiferiche francesi un aiuto che può giungere a 90 milioni di EUR per campagna di commercializzazione.
Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna campagna di commercializzazione, la Francia informa la Commissione dell'importo dell'aiuto effettivamente concesso.
4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in deroga all'articolo 180, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli12, gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri conformemente al presente regolamento, in applicazione del capo IV del presente regolamento, del paragrafo 3 del presente articolo e degli articoli 24 e 28 del presente regolamento.
Art. 24 Programmi fitosanitari
1.
Gli Stati membri presentano alla Commissione programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche. Detti programmi precisano in particolare gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, la loro durata e il loro costo.
La Commissione valuta i programmi presentati. La Commissione adotta atti di esecuzione per approvare o non approvare tali programmi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
2.
L'Unione contribuisce al finanziamento dei programmi di cui al paragrafo 1 sulla base di un'analisi tecnica della situazione regionale.
Detto contributo può raggiungere il 75 % delle spese ammissibili. Il pagamento è effettuato in base alla documentazione fornita dagli Stati membri. Se necessario, la Commissione può organizzare controlli e farli svolgere per proprio conto dagli esperti di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità13.
Il finanziamento da parte dell'Unione dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione è attuato conformemente al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio7.
3.
Sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 2 e del programma presentato in conformità del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione per le singole regioni e programmi che stabiliscono:
a) la partecipazione finanziaria dell'Unione nonché l'importo dell'aiuto;
b) le misure ammissibili al finanziamento dell'Unione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
Art. 25 Vino
1. Le misure di cui agli articoli 103 tervicies, 103 quatervicies, 103 quinvicies e 182 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applicano alle Azzorre e a Madera.
2.
In deroga all'articolo 120 bis, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le uve provenienti dalle varietà di viti di cui alla lettera b) del suddetto comma, raccolte nelle Azzorre e a Madera, possono essere utilizzate per la produzione di vino destinato a essere commercializzato esclusivamente in tali regioni.
Il Portogallo procede all'eliminazione progressiva della coltura degli appezzamenti coltivati a varietà di viti di cui all'articolo 120 bis, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, avvalendosi, se del caso, del sostegno di cui all'articolo 103 octodecies del suddetto regolamento.
3. In deroga all'articolo 85 septies del regolamento (CE) n. 1234/2007, il regime transitorio di diritti di impianto si applica alle isole Canarie fino al 31 dicembre 2012.
Art. 26 Latte
1.
Ai fini della ripartizione del prelievo sulle eccedenze, a norma dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007, si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori di cui all'articolo 65, lettera c), del suddetto regolamento, stabiliti e operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano la rispettiva quota maggiorata della percentuale di cui al terzo comma del presente paragrafo.
Il prelievo sulle eccedenze è dovuto per i quantitativi che superano la quota maggiorata della percentuale prevista al terzo comma, previa ridistribuzione dei quantitativi rimasti inutilizzati all'interno del margine di tale maggiorazione tra tutti i produttori di cui all'articolo 65, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, stabiliti e operanti nelle Azzorre, in proporzione alla quota di cui ciascuno di essi dispone.
La percentuale di cui al primo comma è pari al rapporto tra i quantitativi di 23000 tonnellate a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 e la somma dei quantitativi di riferimento disponibili in ciascuna azienda al 31 marzo 2010. Essa si applica esclusivamente alla quota dell'azienda al 31 marzo 2010.
2. I quantitativi di latte, o equivalente latte, commercializzati, che superano la quota, ma non la percentuale di cui al paragrafo 1, terzo comma, dopo la ridistribuzione ivi prevista, non vengono presi in considerazione per constatare un eventuale superamento da parte del Portogallo della quota calcolata a norma dell'articolo 66 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Il regime del prelievo sulle eccedenze a carico dei produttori di latte previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica ai DOM e neppure, limitatamente a una produzione locale di 4000 tonnellate di latte, a Madera.
4.
In deroga all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e limitatamente al fabbisogno locale, è autorizzata a Madera e nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione la produzione di latte UHT ricostituito da latte in polvere originario dell'Unione, purché ciò non ostacoli la raccolta e lo smercio della produzione locale di latte. Qualora la Francia dimostri l'opportunità di una siffatta misura per i dipartimenti francesi d'oltremare di Martinica, Guadalupa e della Guyana francese, alla Commissione è conferito il potere di adottare, se necessario, atti delegati, conformemente all'articolo 33, per estendere la misura in questione a detti dipartimenti. Questo prodotto è destinato esclusivamente al consumo locale.
Il metodo di ottenimento del latte UHT così ricostituito è chiaramente indicato sull'etichetta di vendita.
Art. 27 Allevamento
1.
Finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare il mantenimento e lo sviluppo della produzione locale di carne nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera, è ammessa l'importazione, in esenzione dai dazi all'importazione della tariffa doganale comune, di bovini originari dei paesi terzi da destinare all'ingrasso e al consumo nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle misure necessarie per l'applicazione del presente comma e in particolare alle modalità di esenzione dai dazi all'importazione di giovani bovini maschi nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
L'articolo 13 e l'articolo 14, paragrafo 1, si applicano agli animali che beneficiano dell'esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo.
2.
Le quantità di animali che possono beneficiare dell'esenzione di cui al paragrafo 1 sono determinate nei programmi POSEI, quando la necessità dell'importazione è giustificata, in funzione dell'evoluzione della produzione locale. Gli animali in questione sono destinati in via prioritaria ai produttori che detengono almeno il 50 % di animali da ingrasso di origine locale.
Alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33, che stabiliscono le condizioni cui è subordinata l'esenzione dai dazi all'importazione. Tali condizioni tengono conto delle specificità locali del settore bovino e della relativa filiera.
3. Qualora si applichino l'articolo 52 e l'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, il Portogallo può ridurre la componente del massimale nazionale corrispondente ai diritti ai pagamenti per le carni ovine e caprine e al premio per vacca nutrice. In questo caso, la Commissione adotta atti di esecuzione concernenti l'importo corrispondente che deve essere trasferito dai massimali fissati a norma dell'articolo 52 e dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 30, paragrafo 2, secondo trattino, del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
Art. 28 Aiuto di Stato a favore della produzione di tabacco
La Spagna è autorizzata a concedere un aiuto alla produzione di tabacco nelle isole Canarie. La concessione di tale aiuto non può comportare discriminazioni tra i produttori dell'arcipelago.
L'importo dell'aiuto non può essere superiore a 2980,62 EUR/t. L'aiuto integrativo è concesso nel limite di 10 tonnellate l'anno.
Art. 29 Esenzione dai dazi doganali per il tabacco
1.
Non vengono applicati dazi doganali all'importazione diretta nelle isole Canarie di tabacchi greggi e semilavorati di cui:
a) al codice NC 2401; e
b) alle sottovoci seguenti:
240110 tabacchi greggi non scostolati,
240120 tabacchi greggi parzialmente o totalmente scostolati,
ex240120 fasce di sigari, presentate su sostegni in bobine, destinate alla fabbricazione di tabacchi,
240130 cascami di tabacco,
ex240210 sigari non finiti sprovvisti di copertura,
ex240310 tabacco spuntato (miscela definitiva di tabacco utilizzata per la fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari),
ex240391 tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti», anche sotto forma di fogli o strisce,
ex240399 tabacchi espansi.
L'esenzione di cui al primo comma è accordata utilizzando i titoli di cui all'articolo 12.
Questa esenzione si applica ai prodotti di cui al primo comma, destinati a essere trasformati nell'arcipelago delle Canarie in prodotti manufatti pronti per il consumo, nei limiti di un quantitativo annuo d'importazione di 20000 tonnellate in equivalente tabacco greggio scostolato.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 e, in particolare, alle modalità di esenzione dai dazi all'importazione del tabacco nelle isole Canarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
Capo VI. Disposizioni finanziarie
Art. 30 Risorse finanziarie
1. Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune14, a eccezione di quelle previste:
a) dall'articolo 22; e
b) dall'articolo 24, a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
2. Per ciascun esercizio finanziario l'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV del presente regolamento per un importo annuo massimo pari a:
— per i dipartimenti francesi d'oltremare: 278,41 milioni di EUR,
— per le Azzorre e Madera: 106,21 milioni di EUR,
— per le isole Canarie: 268,42 milioni di EUR.
3.
Per ciascun esercizio finanziario, gli importi stanziati per finanziare le misure previste al capo III non possono superare i seguenti importi:
— per i dipartimenti francesi d'oltremare: 26,9 milioni di EUR,
— per le Azzorre e Madera: 21,2 milioni di EUR,
— per le isole Canarie: 72,7 milioni di EUR.
La Commissione adotta atti di esecuzione con cui stabilisce i requisiti in base ai quali gli Stati membri possono modificare la destinazione delle risorse assegnate ogni anno ai diversi prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
4. Alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 riguardo alle condizioni per la determinazione dell'importo massimo annuo che può essere assegnato alle misure intese a finanziare studi, progetti dimostrativi, formazione e assistenza tecnica, a condizione che tali stanziamenti siano ragionevoli e proporzionati.
5. Per l'esercizio finanziario 2013, l'Unione concede un finanziamento integrativo per il settore delle banane nelle regioni ultraperiferiche entro i seguenti massimali:
— per i dipartimenti francesi d'oltremare: 18,52 milioni di EUR,
— per le Azzorre e Madera: 1,24 milioni di EUR,
— per le isole Canarie:: 20,24 milioni di EUR.