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Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Il regolamento (CE) n. 1405/20063 del Consiglio ha previsto misure specifiche nel settore dell'agricoltura per ovviare alle difficoltà causate dalla particolare situazione geografica delle isole minori del Mar Egeo. Tali misure sono state attuate mediante un programma di sostegno che costituisce uno strumento indispensabile per l'approvvigionamento di prodotti agricoli in tali isole e per il sostegno della produzione agricola locale. In vista della necessità di aggiornare le misure in vigore, anche in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1405/2006 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

È necessario precisare gli obiettivi fondamentali che il regime a favore delle isole minori del Mar Egeo contribuirà a realizzare.

È inoltre necessario precisare il contenuto del programma di sostegno per le isole minori del Mar Egeo («programma di sostegno») che, in applicazione del principio di sussidiarietà, la Grecia dovrebbe elaborare al livello geografico più adeguato e sottoporre alla Commissione per approvazione.

Per conseguire in maniera più efficace gli obiettivi del regime a favore delle isole minori del Mar Egeo, il programma di sostegno dovrebbe includere misure che garantiscano l'approvvigionamento di prodotti agricoli nonché la conservazione e lo sviluppo delle produzioni agricole locali. Occorre armonizzare il livello di programmazione e rendere sistematico l'approccio di partenariato tra la Commissione e la Grecia. La Commissione dovrebbe adottare procedure e indicatori che garantiscano la corretta attuazione e un adeguato controllo del programma.

In applicazione del principio di sussidiarietà e in una prospettiva di flessibilità, i due principi su cui si basa l'approccio in materia di programmazione adottato per il regime a favore delle isole minori del Mar Egeo, le autorità designate dalla Grecia possono proporre modifiche del programma in modo da adattarlo alla realtà di queste isole. A tal fine è opportuno incoraggiare una partecipazione più significativa delle autorità locali e regionali competenti e delle altre parti interessate. Nella stessa prospettiva, la procedura per modificare i programmi dovrebbe essere adeguata al livello pertinente per ciascun tipo di modifica.

La particolare situazione geografica di alcune fra le isole minori del Mar Egeo impone costi aggiuntivi di trasporto per l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità e alla distanza dai mercati impongono inoltre agli operatori economici e ai produttori di tali isole del Mar Egeo vincoli supplementari che ne ostacolano pesantemente le attività. In alcuni casi, operatori e produttori sono soggetti a una «doppia insularità», consistente nella circostanza che l'approvvigionamento avviene attraverso altre isole. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. È dunque opportuno instaurare un regime specifico di approvvigionamento al fine di garantire l'approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo e per compensare i costi aggiuntivi dovuti all'insularità, alle dimensioni ridotte e alla distanza dai mercati.

I problemi che caratterizzano le isole minori dell'Egeo sono accentuati dalle dimensioni ridotte delle isole. Per garantire l'efficacia delle misure proposte, è opportuno che queste si applichino a tutte le isole dell'Egeo eccetto Creta e Evia.

Per realizzare l'obiettivo di ridurre i prezzi nelle isole minori del Mar Egeo, minimizzando i costi aggiuntivi dovuti all'insularità, alle dimensioni ridotte e alla distanza dai mercati salvaguardando nel contempo la competitività dei prodotti dell'Unione, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti dell'Unione alle isole minori del Mar Egeo. Tali aiuti dovrebbero tenere conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le isole minori del Mar Egeo e, nel caso di fattori di produzione agricoli e di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi aggiuntivi connessi all'insularità, alle dimensioni ridotte e alla distanza dai mercati.

Al fine di evitare speculazioni che danneggerebbero gli utilizzatori finali nelle isole minori del Mar Egeo, occorre precisare che soltanto i prodotti che rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità possono beneficiare del regime specifico di approvvigionamento.

Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati alle esigenze di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo, tale regime non dovrebbe nuocere al corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre, i vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero determinare distorsioni degli scambi commerciali per i prodotti interessati. È opportuno, pertanto, vietare la spedizione o l'esportazione di questi prodotti dalle isole minori del Mar Egeo. Tuttavia, è opportuno autorizzare la spedizione o l'esportazione di tali prodotti allorché il vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento è rimborsato.

Per quanto riguarda i prodotti trasformati, è opportuno autorizzare gli scambi commerciali fra le isole minori del Mar Egeo e ridurre i costi di trasporto relativi a tali prodotti, in modo da consentire il commercio tra tali isole. È opportuno inoltre tener conto delle correnti di scambi commerciali nell'ambito del commercio regionale nonché delle esportazioni e delle spedizioni tradizionali con il resto dell'Unione o con i paesi terzi e autorizzare l'esportazione dei prodotti trasformati corrispondenti ai flussi di scambi commerciali tradizionali.

Al fine di realizzare gli obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, i vantaggi economici del regime dovrebbero riflettersi sui costi di produzione e ridurre i prezzi fino allo stadio dell’utilizzatore finale. Essi dovrebbero essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano una ripercussione reale ed è opportuno che siano effettuati adeguati controlli.

È opportuno stabilire norme per il funzionamento del regime, in particolare per quanto riguarda la messa a punto di un registro degli operatori e di un sistema di titoli ispirato ai titoli di cui all'articolo 161 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)4.

La politica dell'Unione a sostegno delle produzioni locali nelle isole minori del Mar Egeo, istituita dal regolamento (CE) n. 1405/2006, ha interessato una molteplicità di prodotti e di misure che ne hanno favorito la produzione, la commercializzazione o la trasformazione. Tali misure si sono dimostrate efficaci e hanno consentito il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole. L'Unione dovrebbe continuare a sostenere dette produzioni, che rappresentano un fattore essenziale per l'equilibrio ambientale, sociale ed economico delle isole minori del Mar Egeo. L'esperienza ha dimostrato che, al pari della politica di sviluppo rurale, un più stretto partenariato con le autorità locali può consentire di affrontare in modo più mirato le problematiche specifiche delle isole interessate. È quindi opportuno continuare a sostenere le produzioni locali attraverso un programma di sostegno, elaborato per la prima volta dal regolamento (CE) n. 1405/2006. A tal riguardo, è opportuno porre l'accento sulla conservazione del patrimonio agricolo tradizionale e delle caratteristiche tradizionali dei metodi di produzione e dei prodotti locali e biologici.

È opportuno stabilire gli elementi minimi che dovrebbero essere forniti nel programma di sostegno per definire le misure a favore delle produzioni agricole locali, tra cui in particolare la descrizione della situazione, della strategia proposta, degli obiettivi e delle misure. È opportuno inoltre precisare i principi intesi a garantire la coerenza di tali misure con le altre politiche dell'Unione, al fine di evitare eventuali incompatibilità e la sovrapposizione degli aiuti.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è opportuno che il programma di sostegno possa prevedere anche misure destinate a finanziare studi, progetti dimostrativi, corsi di formazione e servizi di assistenza tecnica.

È opportuno incoraggiare i produttori agricoli delle isole minori del Mar Egeo a fornire prodotti di qualità e a favorire la commercializzazione di tali prodotti.

La prassi costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato alla produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il «trattato») può essere derogata al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola delle isole minori del Mar Egeo, dovute all’insularità, alle dimensioni ridotte, al terreno montagnoso, al clima, alla dipendenza economica da un numero limitato di prodotti e alla distanza dai mercati.

L'attuazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il livello del sostegno specifico di cui hanno beneficiato finora le isole minori del Mar Egeo. Per l'attuazione delle misure necessarie, la Grecia dovrebbe disporre di fondi equivalenti agli aiuti già concessi dall'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006.

Dal 2007 in poi, il fabbisogno in prodotti essenziali è aumentato nelle isole minori del Mar Egeo a causa dell'incremento del patrimonio zootecnico e della pressione demografica. È opportuno perciò aumentare la quota di bilancio che la Grecia dovrebbe poter utilizzare per il regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo.

Per consentire alla Grecia di valutare tutti gli elementi relativi all'attuazione del programma di sostegno per l'anno precedente e di presentare alla Commissione una relazione di valutazione annuale esauriente, è opportuno rinviare la data di presentazione di tale relazione dal 30 giugno al 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

La Commissione dovrebbe essere tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2016 e successivamente ogni cinque anni, una relazione generale sull’impatto delle misure adottate per dare applicazione al presente regolamento, corredata, se del caso, di idonee raccomandazioni.

Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime introdotto dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo all'integrazione o alla modifica di taluni elementi non essenziali del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma nelle isole minori del Mar Egeo con altri regimi simili ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli operatori, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione5.

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Oggetto e obiettivi

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce misure specifiche nel settore agricolo intese a ovviare alle difficoltà causate dall'insularità, dalle dimensioni ridotte e dalla distanza dai mercati delle isole minori del Mar Egeo («isole minori»).

2. Ai fini del presente regolamento, per «isole minori» si intendono tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia.

Art. 2 Obiettivi

1. Le misure specifiche di cui all'articolo 1 contribuiscono alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

  1. a) garantire alle isole minori l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli, mitigando i costi aggiuntivi dovuti alla loro insularità, alla superficie ridotta e alla distanza dai mercati;

  2. b) preservare e sviluppare l'attività agricola delle isole minori, in particolare la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e il trasporto dei prodotti locali, sia primari che trasformati.

2. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono attuati tramite le misure di cui ai capi III, IV e V.

Capo II. Programma di sostegno

Art. 3 Definizione del programma di sostegno

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono definite mediante un programma di sostegno, che include:

  1. a) un regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III; e

  2. b) misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali di cui al capo IV.

2. Il programma di sostegno è stabilito al livello territoriale geografico giudicato più adeguato dalla Grecia. Esso è elaborato dalle competenti autorità locali e regionali designate dalla Grecia che, previa consultazione delle autorità locali e regionali e delle organizzazioni competenti al livello regionale appropriato, lo trasmette alla Commissione per approvazione conformemente all'articolo 6.

Art. 4 Compatibilità e coerenza

1. Le misure adottate nell'ambito del programma di sostegno sono conformi al diritto dell'Unione. Tali misure sono coerenti con le altre politiche dell'Unione e con le misure adottate in virtù di dette politiche.

2.

Le misure adottate nell'ambito del programma di sostegno devono essere coerenti con quelle poste in essere nel quadro delle altre componenti della politica agricola comune, in particolare le organizzazioni comuni di mercato, lo sviluppo rurale, la qualità dei prodotti, il benessere degli animali e la tutela dell'ambiente.

Più precisamente, nessuna misura ai sensi del presente regolamento è finanziata:

  1. a) a titolo di sostegno integrativo dei regimi di premi o di aiuti istituiti nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, tranne in circostanze eccezionali debitamente giustificate in base a criteri oggettivi;

  2. b) a titolo di sostegno per progetti di ricerca, misure destinate a sostenere progetti di ricerca o misure ammissibili al finanziamento dell'Unione a norma della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario6;

  3. c) a titolo di sostegno alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)7.

Art. 5 Contenuto del programma di sostegno

Il programma di sostegno comporta:

  1. a) un calendario di attuazione delle misure e un prospetto finanziario generale indicativo annuo che riassuma le risorse da mobilitare;

  2. b) una giustificazione della compatibilità e della coerenza tra le diverse misure del programma e i criteri e gli indicatori quantitativi per la sorveglianza e la valutazione;

  3. c) le disposizioni adottate a garanzia di un'attuazione efficace e corretta del programma, anche in materia di pubblicità, controllo e valutazione, nonché la definizione degli indicatori quantificati per la valutazione del programma;

  4. d) la designazione delle autorità e degli organismi competenti per l'attuazione del programma, nonché la designazione, ai livelli pertinenti, delle autorità o degli organismi associati e dei partner socio-economici e i risultati delle consultazioni effettuate.

Art. 6 Approvazione e modifiche del programma

1.

Il programma di sostegno è istituito dal regolamento (CE) n. 1405/2006 ed è finanziato nel quadro della dotazione finanziaria di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

Il programma comprende un bilancio previsionale di approvvigionamento con l'elenco dei prodotti, i relativi quantitativi e gli importi dell'aiuto per l'approvvigionamento in provenienza dall'Unione, nonché un progetto di programma di sostegno a favore delle produzioni locali.

2. In funzione della valutazione annua dell’esecuzione delle misure incluse nel programma di sostegno, la Grecia può sottoporre alla Commissione proposte debitamente motivate per la modifica di tali misure nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, al fine di adeguarle alle esigenze delle isole minori e alla strategia proposta. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure intese a valutare se le modifiche proposte sono conformi al diritto dell'Unione e a decidere in merito alla loro approvazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

3. Le procedure stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 possono tenere conto dei seguenti elementi: la rilevanza delle modifiche proposte dalla Grecia con riferimento all'introduzione di nuove misure, se le modifiche al bilancio stanziato alle misure sono sostanziali, le variazioni nelle quantità e nel livello degli aiuti per i prodotti di cui ai bilanci previsionali per l'approvvigionamento e le eventuali modifiche dei codici e delle descrizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune8.

4. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 stabiliscono altresì, per ciascuna procedura, la frequenza con la quale devono essere presentate le richieste di modifica e i termini entro i quali devono essere attuate le modifiche approvate.

Art. 7 Sorveglianza e accompagnamento

La Grecia procede alle verifiche del caso mediante controlli amministrativi e in loco. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai requisiti minimi dei controlli che la Grecia deve applicare.

La Commissione adotta inoltre atti di esecuzione concernenti le procedure e gli indicatori materiali e finanziari per garantire un'efficace sorveglianza dell'attuazione del programma.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Capo III. Regime specifico di approvvigionamento

Art. 8 Bilancio previsionale di approvvigionamento

1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli dell'Unione di cui all'allegato I del trattato («prodotti agricoli»), essenziali nelle isole minori per il consumo umano, la fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli.

2.

La Grecia elabora, al livello geografico ritenuto più adeguato, un bilancio previsionale di approvvigionamento inteso a quantificare il fabbisogno annuo di approvvigionamento delle isole minori per quanto riguarda i prodotti agricoli.

La valutazione del fabbisogno delle industrie di condizionamento o di trasformazione dei prodotti destinati al mercato locale, spediti verso il resto dell'Unione o esportati verso paesi terzi nell'ambito del commercio regionale ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, o del commercio tradizionale, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.

Art. 9 Funzionamento del regime specifico di approvvigionamento

1.

È concesso un aiuto per la fornitura di prodotti agricoli alle isole minori.

L'importo dell'aiuto è fissato, per ciascun tipo di prodotto, tenendo conto dei costi supplementari di commercializzazione dei prodotti nelle isole minori, calcolati a partire dai porti della Grecia continentale dai quali vengono effettuati gli approvvigionamenti abituali, nonché a partire dai porti delle isole di transito o di carico dei prodotti verso le isole di destinazione finale. Nel caso dei mezzi di produzione o dei prodotti agricoli destinati alla trasformazione, la determinazione dell'aiuto tiene conto dei costi aggiuntivi associati all'insularità, alla superficie ridotta e alla distanza dai mercati.

2. Soltanto i prodotti agricoli che rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità beneficiano del regime specifico di approvvigionamento.

Art. 10 Attuazione

Il regime specifico di approvvigionamento si applica in modo tale da tenere conto in particolare:

  1. a) dei fabbisogni specifici delle isole minori e di precisi requisiti qualitativi;

  2. b) dei flussi degli scambi commerciali tradizionali con i porti della Grecia continentale e fra le isole del Mar Egeo;

  3. c) delle implicazioni economiche degli aiuti previsti;

  4. d) se del caso, della necessità di garantire che lo sviluppo delle produzioni locali non sia ostacolato.

Art. 11 Titoli

1.

Il beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è concesso su presentazione di un titolo.

I titoli sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro tenuto dalle competenti autorità.

I titoli non sono trasferibili.

2.

All'atto della domanda di un titolo non è richiesta alcuna cauzione. Tuttavia, se necessario alla corretta applicazione del presente regolamento, l'autorità competente può richiedere che sia costituita una cauzione pari all'importo del beneficio di cui all'articolo 12. In tali casi, si applica l'articolo 34, paragrafi 1, 4, 5, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli9.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 per determinare le condizioni per l'iscrizione degli operatori nel registro e per assicurare il pieno esercizio da parte degli operatori dei loro diritti a partecipare al regime specifico di approvvigionamento.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle misure necessarie per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo da parte della Grecia con riguardo in particolare all’attuazione del regime di titoli e agli impegni assunti dagli operatori al momento della registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.