Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione del 3 maggio 2013 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti1, in particolare l’articolo 11,
La direttiva 2010/30/CE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all’etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità.
Il consumo di energia elettrica degli aspirapolvere rappresenta una parte considerevole della domanda globale di energia elettrica nell’Unione. È possibile ridurre in misura considerevole il consumo energetico degli aspirapolvere.
Gli aspiraliquidi, gli aspirapolvere aspiraliquidi, i robot aspirapolvere, gli aspirapolvere centralizzati, gli aspirapolvere industriali e a batteria, le lucidatrici per pavimenti e gli aspiratori per esterni presentano caratteristiche particolari e pertanto è opportuno escluderli dal campo di applicazione del presente regolamento.
Occorre che le informazioni riportate sull’etichetta siano ottenute mediante procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dei metodi di misura più avanzati generalmente riconosciuti, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea2.
Il presente regolamento deve specificare una struttura e un contenuto uniformi dell’etichetta relativa agli aspirapolvere.
Oltre a ciò, il presente regolamento deve indicare le specifiche relative al fascicolo tecnico e alla scheda prodotto allegati agli aspirapolvere.
Il presente regolamento deve indicare inoltre i requisiti in materia di informazioni da fornire in caso di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali degli aspirapolvere.
È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce del progresso tecnologico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento fissa i requisiti di etichettatura e fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli aspirapolvere alimentati dalla rete elettrica, compresi gli aspirapolvere di tipo ibrido.
2. Il presente regolamento non si applica:
(a) agli aspiraliquidi, agli aspirapolvere aspiraliquidi, agli aspirapolvere a batteria, ai robot aspirapolvere, agli aspirapolvere industriali o agli aspirapolvere centralizzati;
(b) alle lucidatrici per pavimenti;
(c) agli aspiratori per esterni.
Art. 2 Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/30/EU, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. “aspirapolvere”, un apparecchio che elimina lo sporco da una superficie che viene pulita per mezzo di un flusso d’aria generato da una depressione creata all’interno dell’apparecchio;
2. “aspirapolvere ibrido”, un aspirapolvere che può essere alimentato sia dalla rete elettrica, sia da batterie;
3. “aspiraliquidi”, un aspirapolvere che rimuove materiale secco e/o umido (sporco) da una superficie tramite l’applicazione di detergenti a base di acqua o di vapore sulla superficie da pulire e la loro eliminazione, insieme allo sporco, mediante un flusso d’aria generato da una depressione creata all’interno dell’apparecchio, compresi i tipi comunemente denominati aspiratori a iniezione-estrazione;
4. “aspirapolvere aspiraliquidi”, un aspirapolvere avente la funzione di eliminare un volume superiore a 2,5 litri di liquido, in combinazione con la funzionalità di un aspirapolvere a secco;
5. “aspirapolvere a secco”, un aspirapolvere inteso ad eliminare principalmente lo sporco secco (polvere, fibre, filamenti), compresi i tipi muniti di una bocchetta attiva a batteria;
6. “bocchetta attiva a batteria”, una testa di aspirazione munita di un dispositivo di agitazione alimentato da batterie che facilita l’eliminazione dello sporco;
7. “aspirapolvere a batteria”, un aspirapolvere alimentato unicamente da batterie;
8. “robot aspirapolvere”, un aspirapolvere alimentato a batteria che è in grado di funzionare senza intervento umano entro un perimetro definito, costituito da una parte mobile e da una base di connessione e/o da altri accessori per facilitare il suo funzionamento;
9. “aspirapolvere industriale”, un aspirapolvere progettato per far parte di un processo di produzione, per la rimozione di materiali pericolosi, di polveri pesanti in edifici, fonderie, industrie minerarie o alimentari, parte di un macchinario o strumento industriale e/o un aspirapolvere commerciale con una testa di larghezza superiore a 0,50 m;
10. “aspirapolvere commerciale”, un aspirapolvere per la pulizia di ambienti professionali destinato ad essere utilizzato da utenti non esperti, dal personale o dalle aziende addette alla pulizia, in uffici, negozi, ospedali, hotel, dichiarato tale dal fabbricante nella dichiarazione di conformità di cui alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3;
11. “aspirapolvere centralizzata”, un aspirapolvere con un generatore di depressione e tubi di connessione fissi (non amovibili), situati in posizioni fisse nell’edificio;
12. “lucidatrice per pavimenti”, un apparecchio elettrico destinato a proteggere, uniformare e/o rendere brillanti taluni tipi di pavimento, di solito utilizzata in combinazione con altri agenti di lucidatura da strofinare sul pavimento mediante l’apparecchio stesso e comunemente dotata anche della funzionalità ausiliaria di aspirapolvere;
13. “aspiratore per esterni”, un apparecchio destinato all’uso all’aperto per la raccolta di rifiuti quali l’erba tagliata e le foglie in un collettore mediante un flusso d’aria generato da una depressione creata all’interno dell’apparecchio e che può contenere un dispositivo di frantumazione e può anche essere in grado di funzionare come un soffiatore;
14. “aspirapolvere alimentato da una batteria di grande capacità”, un aspirapolvere a batteria che, se completamente carico, può pulire 15 m2 di superficie con due passaggi doppi su ciascuna parte del pavimento senza ricarica;
15. “aspirapolvere con filtro ad acqua”, un aspirapolvere che utilizza oltre mezzo litro d’acqua come filtro principale, in cui l’aria di aspirazione passa attraverso l’acqua che cattura il materiale secco eliminato;
16. “aspirapolvere domestico”, un aspirapolvere destinato ad essere utilizzato in ambienti domestici, dichiarato dal fabbricante come tale nella dichiarazione di conformità di cui alla direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4;
17. “aspirapolvere per uso generale”, un aspirapolvere dotato di una bocchetta fissa o almeno di una bocchetta amovibile, progettata per la pulizia di tappeti e pavimenti duri, o munito di almeno una bocchetta amovibile progettata appositamente per la pulizia di tappeti e almeno una bocchetta amovibile progettata appositamente per la pulizia di pavimenti duri;
18. “aspirapolvere per pavimenti duri”, un aspirapolvere munito di una bocchetta fissa progettato appositamente per la pulizia di pavimenti duri, o munito unicamente di una o più bocchette amovibili progettate appositamente per la pulizia di pavimenti duri;
19. “aspirapolvere per tappeti”, un aspirapolvere munito di una bocchetta fissa progettata appositamente per la pulizia di tappeti, o munito unicamente di una o più bocchette amovibili progettate appositamente per la pulizia di tappeti;
20. “aspirapolvere equivalente”, un modello di aspirapolvere immesso sul mercato con potenza di ingresso, consumo annuo di energia, capacità di cattura della polvere su tappeti e pavimenti duri, (ri)emissione di polvere, livello di potenza acustica, durabilità dei tubi e durata di vita del motore equivalenti ad un altro modello di aspirapolvere immesso sul mercato con un codice commerciale diverso dallo stesso fabbricante.
Art. 3 Responsabilità dei fornitori e calendario
1. I fornitori provvedono affinché a decorrere dal 1o settembre 2014:
(a) ogni aspirapolvere sia corredato di un’etichetta stampata del formato e contenente le informazioni di cui all’allegato II;
(b) sia disponibile una scheda prodotto come indicato nell’allegato III;
(c) il fascicolo tecnico, di cui all’allegato IV, sia fornito alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, previa richiesta;
(d) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di aspirapolvere contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo;
(e) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di aspirapolvere che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello.
(f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto dall'allegato II sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di aspirapolvere immesso sul mercato a partire dal 1o gennaio 2015 con una nuova identificazione del modello. Essa può essere messa a disposizione dei rivenditori anche per altri modelli di aspirapolvere;
(g) una scheda prodotto elettronica come indicato nell'allegato III sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di aspirapolvere immesso sul mercato a partire dal 1o gennaio 2015 con una nuova identificazione del modello. Essa può essere messa a disposizione dei rivenditori anche per altri modelli di aspirapolvere.
2. Il formato dell’etichetta riportato nell’allegato II si applica secondo il seguente calendario:
(a) per gli aspirapolvere immessi sul mercato dal 1o settembre 2014 le etichette sono conformi all’etichetta 1 riportata nell’allegato II;
(b) per gli aspirapolvere immessi sul mercato dal 1o settembre 2017 le etichette sono conformi all’etichetta 2 riportata nell’allegato II.
Art. 4 Responsabilità dei rivenditori
I rivenditori provvedono affinché a decorrere dal 1o settembre 2014:
(a) presso il punto vendita, qualunque modello riporta l’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, fissata o appesa all’esterno dell’apparecchio in modo che sia chiaramente visibile;
(b) gli aspirapolvere offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato V del presente regolamento. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda prodotto elettronica a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano invece le disposizioni dell'allegato VIII;
(c) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di aspirapolvere contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo;
(d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di aspirapolvere che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello.
Art. 5 Metodi di misurazione
Le informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute, come definite all’allegato VI.
Art. 6 Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata, delle classi di efficacia pulente, della classe di (ri)emissione di polvere, del consumo annuo di energia e del livello di potenza acustica conformemente alla procedura stabilita nell’allegato VII.
Art. 7 Revisione
La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame si incentra in particolare sulle tolleranze ammesse ai fini della verifica, di cui all’allegato VII, sull’eventualità di includere gli aspirapolvere alimentati da batteria di grande capacità nel campo di applicazione del regolamento e sulla fattibilità dell’utilizzo di metodi di misurazione che impiegano un contenitore per la raccolta della polvere parzialmente riempito anziché vuoto per il calcolo del consumo annuo di energia, e dell’aspirazione e (ri)emissione di polveri.
Art. 8 Disposizione transitoria
Il presente regolamento si applica agli aspirapolvere con filtro ad acqua a decorrere dal 1o settembre 2017.
Art. 9 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso