Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione del 1o ottobre 2013 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti1, in particolare l’articolo 10,
La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all’etichettatura di prodotti connessi all’energia che offrono un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e che presentano prestazioni di livelli molto diversi con funzionalità equivalenti.
Il consumo di energia elettrica dei forni elettrici rappresenta una parte considerevole della domanda totale di energia elettrica nell’Unione. Oltre ai miglioramenti già ottenuti sul piano dell’efficienza energetica è possibile ridurre ulteriormente e in misura considerevole il consumo energetico di tali apparecchi.
La direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell’8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico contiene disposizioni relative all’etichettatura indicante il consumo d’energia dei forni elettrici per uso domestico2.
Lo sviluppo tecnologico nel settore degli apparecchi di cottura domestici è stato rapido negli ultimi anni. Gli studi preparatori sulla progettazione ecocompatibile hanno dimostrato che i forni a gas e le cappe da cucina per uso domestico presentano un notevole potenziale di risparmio energetico. Al fine di garantire che le etichette energetiche forniscano incentivi dinamici ai fornitori per migliorare ulteriormente l’efficienza energetica di tali apparecchi e per accelerare il passaggio del mercato a tecnologie efficienti sul piano energetico, è opportuno che la direttiva 2002/40/CE sia abrogata e siano fissate nuove disposizioni.
Le disposizioni del presente regolamento sono applicate ai forni a gas ed elettrici per uso domestico, anche quando integrati nelle cucine, e alle cappe da cucina elettriche per uso domestico.
È opportuno che il presente regolamento introduca una scala rivista di efficienza energetica da A+++ a D per tutti i forni in questione, nonché una nuova scala di efficienza energetica da A a G con un «+» aggiunto al massimo della scala ogni due anni fino al raggiungimento della classe A+++ per le cappe da cucina per uso domestico. È necessario che tali classi ulteriori siano aggiunte per accelerare la penetrazione sul mercato degli apparecchi ad alto rendimento.
L’effetto combinato delle disposizioni stabilite nel presente regolamento e nel regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, in materia di specifiche di progettazione ecocompatibile per i forni, le piastre di cottura e le cappe da cucina per uso domestico3 dovrebbe consentire un risparmio di energia primaria annuale di 27 PJ/a nel 2020, fino a raggiungere 60 PJ/a entro il 2030.
Il livello di potenza sonora di una cappa da cucina per uso domestico può costituire un elemento di rilievo per gli utilizzatori finali. È necessario che le informazioni relative ai livelli di potenza sonora siano incluse nelle etichette delle cappe da cucina per uso domestico, al fine di consentire agli utilizzatori finali di decidere con cognizione di causa.
Occorre che le informazioni fornite nelle rispettive etichette siano ottenute mediante procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione e di calcolo più avanzati generalmente riconosciuti, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea4.
Occorre che il presente regolamento specifichi struttura e contenuto uniformi per l’etichettatura dei forni per uso domestico, anche quando integrati nelle cucine, e delle cappe da cucina elettriche per uso domestico.
È opportuno che il presente regolamento indichi i requisiti relativi alla documentazione tecnica e alla scheda per i forni per uso domestico, anche quando integrati nelle cucine, e per le cappe da cucina elettriche per uso domestico, anche quando usati a scopi non domestici.
È necessario che il presente regolamento specifichi i requisiti relativi alle informazioni da fornire per qualsiasi forma di vendita a distanza, pubblicità e materiale tecnico promozionale dei forni per uso domestico, (anche quando integrati nelle cucine,) e delle cappe da cucina elettriche per uso domestico, anche quando usati per scopi non domestici.
È opportuno prevedere un riesame delle disposizioni del presente regolamento che tenga conto del progresso tecnologico e in particolare dell’efficacia e dell’adeguatezza dell’impostazione seguita per la determinazione delle classi di efficienza energetica dei forni per uso domestico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce requisiti per l’etichettatura e la fornitura di informazioni complementari per forni a gas ed elettrici per uso domestico (anche quando integrati nelle cucine) e per cappe da cucina elettriche per uso domestico, anche quando venduti per scopi non domestici.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) ai forni alimentati da fonti diverse dall’energia elettrica e dal gas;
b) ai forni che offrono una funzione di «riscaldamento a microonde»;
c) ai forni di piccole dimensioni;
d) ai forni portatili;
e) ai forni ad accumulo di calore;
f) ai forni che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento;
g) ai forni progettati per essere utilizzati unicamente con gas appartenenti alla «terza famiglia» (propano e butano).
Art. 2 Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/30/UE, ai fini del presente regolamento s’intende per:
1) «forno», un apparecchio o parte di un apparecchio che comprende uno o più compartimenti funzionanti ad energia elettrica o a gas in cui gli alimenti sono preparati mediante il modo convenzionale o ventilato;
2) «compartimento», il compartimento chiuso in cui la temperatura può essere controllata per la preparazione degli alimenti;
3) «forno a compartimenti multipli», un forno con due o più compartimenti, ciascuno dei quali è riscaldato separatamente;
4) «forno di piccole dimensioni», un forno in cui tutti i compartimenti hanno una larghezza e una profondità inferiori a 250 mm o un’altezza inferiore a 120 mm;
5) «forno portatile» un forno con una massa inferiore a 18 kg, a condizione che non sia progettato per installazioni ad incasso;
6) «riscaldamento a microonde», riscaldamento di alimenti mediante energia elettromagnetica;
7) «modo convenzionale», il modo di funzionamento di un forno che utilizza esclusivamente la convezione naturale per la circolazione dell’aria riscaldata all’interno del compartimento del forno;
8) «modo ventilato», una modalità di cottura del forno in cui una ventola integrata fa circolare aria calda all’interno del compartimento del forno;
9) «ciclo», il periodo di riscaldamento di un carico normalizzato nel compartimento del forno in determinate condizioni;
10) «cucina», un apparecchio costituito da un forno e da una piastra di cottura che utilizza gas o energia elettrica;
11) «modo operativo», lo stato di un forno durante il funzionamento;
12) «fonte di calore», la principale forma di energia utilizzata per il riscaldamento di un forno;
13) «cappa da cucina», un apparecchio azionato da un motore controllato dall’apparecchio stesso avente la funzione di raccogliere l’aria contaminata dall’alto di una piastra di cottura o dotato di un sistema a corrente d’aria discendente destinato a essere installato in prossimità di cucine, piastre di cottura e prodotti di cottura simili, che convoglia il vapore in un condotto interno di scarico;
14) «modo di funzionamento automatico durante il periodo di cottura», una condizione in cui il flusso d’aria della cappa da cucina durante il periodo di cottura è automaticamente controllato mediante uno o più sensori, anche per quanto riguarda l’umidità, la temperatura ecc.;
15) «cappa da cucina completamente automatizzata», una cappa da cucina in cui il flusso d’aria e/o altre funzioni sono controllate automaticamente mediante il o i sensori per 24 ore, anche per quanto riguarda il periodo di cottura;
16) «punto di massima efficienza» (BEP), il punto di lavoro della cappa da cucina in cui si verifica la massima efficienza fluidodinamica (FDEhood);
17) «efficienza luminosa» (LEhood), il rapporto fra l’illuminamento medio del sistema di illuminazione della cappa da cucina per uso domestico e la potenza del sistema di illuminazione espressa in lux/W;
18) «efficienza del filtraggio dei grassi» (GFEhood), la percentuale di grasso rimasta nei filtri antigrasso della cappa da cucina;
19) «modo spento», la condizione in cui l’apparecchio è collegato alle fonti principali di alimentazione ma non esegue alcuna funzione o fornisce soltanto un’indicazione della condizione di modo spento, o fornisce unicamente le funzionalità destinate a garantire la compatibilità elettromagnetica a norma della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5;
20) «modo standby», la condizione in cui l’apparecchio è collegato alla fonte di alimentazione principale, dipende dall’energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto e fornisce le seguenti funzioni, che possono continuare per un lasso di tempo indefinito: esclusivamente funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con esclusivamente un’indicazione della funzione di riattivazione attivata e/o visualizzazione delle informazioni o dello stato;
21) «funzione di riattivazione», una funzione che facilita l’attivazione di altri modi, incluso il modo acceso, mediante un interruttore a distanza, compreso un telecomando, un sensore interno, un timer, a una condizione finalizzata a fornire funzioni aggiuntive, inclusa la funzione principale;
22) «visualizzazione di informazioni o dello stato», una funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell’apparecchiatura, compresi gli orologi, su uno schermo;
23) «utilizzatore finale», un consumatore che acquista, o si prevede che acquisti, un prodotto;
24) «punto vendita», un luogo in cui gli apparecchi sono esposti e/o offerti in vendita o a noleggio;
25) «modello equivalente», un modello immesso sul mercato con gli stessi parametri tecnici di un altro modello immesso sul mercato dallo stesso fabbricante o importatore con un numero di codice commerciale diverso.
Art. 3 Responsabilità dei fornitori e calendario
I fornitori provvedono affinché:
1. per quanto riguarda le etichette, le schede e la documentazione tecnica
a) dei forni per uso domestico:
i) ciascun forno per uso domestico sia dotato di un’etichetta o di etichette stampate contenenti informazioni nel formato definito nell’allegato III, punto 1, per ciascun compartimento del forno;
ii) una scheda del prodotto, di cui all’allegato IV, punto A, sia resa disponibile per i forni per uso domestico immessi sul mercato;
iii) la documentazione tecnica di cui all’allegato V, punto A sia messa a disposizione delle autorità degli Stati membri, a richiesta;
iv) qualsiasi pubblicità di un modello specifico di forno per uso domestico, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica;
v) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di forno per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di detto modello;
vi) un’etichetta elettronica che presenti il formato e contenga le informazioni di cui all’allegato III, punto 1, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun compartimento di ciascun modello di forno per uso domestico;
vii) una scheda del prodotto elettronico, a norma dall’allegato IV, punto A, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di forno per uso domestico;
b) delle cappe da cucina per uso domestico:
i) ogni cappa per uso domestico sia corredata di un’etichetta stampata contenente informazioni nel formato definito nell’allegato III, punto 2;
ii) una scheda del prodotto, di cui all’allegato IV, punto B, sia resa disponibile per le cappe per uso domestico immesse sul mercato;
iii) la documentazione tecnica di cui all’allegato V, punto B sia messa a disposizione delle autorità degli Stati membri, a richiesta;
iv) qualsiasi pubblicità di un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica;
v) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica;
vi) un’etichetta elettronica che presenti il formato e contenga le informazioni di cui all’allegato III, punto 2, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di cappa da cucina per uso domestico;
vii) una scheda del prodotto elettronico, a norma dell’allegato IV, punto B, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di cappa da cucina per uso domestico;
2. per quanto riguarda le classi di efficienza energetica:
a) dei forni per uso domestico, la classe del compartimento del forno sia determinata conformemente all’allegato I, punto 1 e all’allegato II, punto 1;
b) delle cappe da cucina per uso domestico:
i) le classi di efficienza energetica siano determinate conformemente allegato I, punto 2.a) e all’allegato II, punto 2.1;
ii) le classi di efficienza fluidodinamica siano determinate conformemente all’allegato I, punto 2.b) e all’allegato II, punto 2.2;
iii) le classi di efficienza luminosa siano determinate conformemente allegato I, punto 2.c) e all’allegato II, punto 2.3;
iv) le classi di efficienza di filtraggio dei grassi siano determinate conformemente all’allegato I, punto 2.d), e all’allegato II, punto 2.4;
3. per quanto riguarda i formati delle etichette:
a) dei forni per uso domestico, il formato dell’etichetta per il compartimento del forno sia conforme a quanto stabilito all’allegato III, paragrafo 1, per gli apparecchi immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2015;
b) delle cappe da cucina per uso domestico, il formato dell’etichetta sia conforme a quanto stabilito nell’allegato III, paragrafo 2, secondo il seguente calendario:
i) per le cappe da cucina per uso domestico immesse sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2015 con classi di efficienza energetica A, B, C, D, E, F, G, le etichette sono conformi all’allegato III, punto 2.1.1 (etichetta 1) o, qualora i fabbricanti lo ritengano opportuno, al punto 2.1.2 di detto allegato (etichetta 2);
ii) per le cappe da cucina per uso domestico immesse sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2016 con classi di efficienza energetica A+, A, B, C, D, E, F, le etichette sono conformi all’allegato III, punto 2.1.2 (etichetta 2) o, qualora i fabbricanti lo ritengano adeguato, al punto 2.1.3 di detto allegato (etichetta 3);
iii) per le cappe da cucina per uso domestico immesse sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2018 con classi di efficienza energetica A++, A+, A, B, C, D, E, le etichette sono conformi all’allegato III, punto 2.1.3 (etichetta 3) o, qualora i fabbricanti lo ritengano adeguato, al punto 2.1.4 di detto allegato (etichetta 4);
iv) per le cappe da cucina per uso domestico immesse sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2020 con classi di efficienza energetica A+++, A++, A+, A, B, C, D, le etichette sono conformi all’allegato III, punto 2.1.4 (etichetta 4).
Art. 4 Responsabilità dei distributori
I distributori provvedono affinché:
1. per quanto riguarda i forni per uso domestico:
a) ciascun forno esposto nel punto vendita rechi l’etichetta per ciascun compartimento messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), presentata sulla parte anteriore o superiore dell’apparecchio, o in prossimità dello stesso, in modo che risulti chiaramente visibile e identificabile come l’etichetta relativa a tale modello, senza che sia necessario leggere il nome della marca o il numero del modello sull’etichetta;
b) i forni offerti in vendita o a noleggio in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzati corredati delle informazioni messe a disposizione dai fornitori ai sensi dell’allegato VI, parte A, del presente regolamento, tranne quando l’offerta è effettuata tramite Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all’allegato VII;
c) qualsiasi pubblicità per qualsiasi forma o mezzo di vendita a distanza e commercializzazione relativa a un modello specifico di forno, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica;
d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di forno che ne descriva i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica;
2. per quanto riguarda le cappe da cucina per uso domestico:
a) ciascuna cappa da cucina per uso domestico esposta nel punto vendita sia provvista dell’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i), presentata sulla parte anteriore o superiore dell’apparecchio, o in prossimità dello stesso, in modo che risulti chiaramente visibile e identificabile come l’etichetta relativa a tale modello, senza che sia necessario leggere il nome della marca o il numero del modello sull’etichetta;
b) le cappe da cucina per uso domestico offerte in vendita o a noleggio in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzate corredate delle informazioni messe a disposizione dai fornitori ai sensi dell’allegato VI, parte B, del presente regolamento, tranne quando l’offerta è effettuata tramite Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all’allegato VII;
c) qualsiasi pubblicità per qualsiasi forma o mezzo di vendita a distanza e commercializzazione relativa a un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica;
d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici, inclusa la classe di efficienza energetica.
Art. 5 Metodi di misurazione e di calcolo
Le informazioni da fornire ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate generalmente riconosciute.
Art. 6 Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato per la conformità ai requisiti di cui al presente regolamento, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato VIII.
Art. 7 Riesame
La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro il 1o gennaio 2021.
Art. 8 Abrogazione
La direttiva 2002/40/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2015.
Art. 9 Disposizioni transitorie
1. I forni per uso domestico conformi alle disposizioni di cui al presente regolamento e immessi sul mercato per vendita, noleggio o vendita a rate anteriormente al 1o gennaio 2015 sono considerati conformi ai requisiti della direttiva 2002/40/CE.
2. Dal 1o gennaio al 1o aprile 2015 i distributori possono applicare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), a forni specifici che rientrino nel campo di applicazione di tale disposizione.
3. Dal 1o gennaio al 1o aprile 2015, i distributori possono applicare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), a cappe da cucina specifiche che rientrino nel campo di applicazione di tale disposizione.
Art. 10 Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti iv) e v), l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punti iv) e v), l’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e l’articolo 4, paragrafo 2, lettere b), c) e d), si applicano a decorrere dal 1o aprile 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso