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Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)

Testo vigente

INDICE TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALICAPO 1Ambito di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioniCAPO 2Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganaleSezione 1Fornitura di informazioniSezione 2Rappresentanza doganaleSezione 3Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganaleSezione 4Operatore economico autorizzatoSezione 5SanzioniSezione 6RicorsiSezione 7Controllo delle merciSezione 8Conservazione di documenti e di altre informazioni, e oneri e costiCAPO 3Conversione valutaria e terminiTITOLO IIPRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCICAPO 1Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merciCAPO 2Origine delle merciSezione 1Origine non-preferenzialeSezione 2Origine preferenzialeSezione 3Determinazione dell'origine di merci specificheCAPO 3Valore in dogana delle merciTITOLO IIIOBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIECAPO 1Nascita di un obbligazione doganaleSezione 1Obbligazione doganale all'importazioneSezione 2Obbligazione doganale all'esportazioneSezione 3Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all'importazione e all'esportazioneCAPO 2Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistenteCAPO 3Riscossione, pagamento, rimborso e sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazioneSezione 1Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, notifica dell'obbligazione doganale e contabilizzazioneSezione 2Pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazioneSezione 3Rimborso e sgravioCAPO 4Estinzione dell'obbligazione doganaleTITOLO IVMERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONECAPO 1Dichiarazione sommaria di entrataCAPO 2Arrivo delle merciSezione 1Entrata delle merci nel territorio doganale dell'UnioneSezione 2Presentazione, scarico e visita delle merciSezione 3Custodia temporanea delle merciTITOLO VNORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCICAPO 1Posizione doganale delle merciCAPO 2Vincolo delle merci a un regime doganaleSezione 1Disposizioni generaliSezione 2Dichiarazioni normali in doganaSezione 3Dichiarazioni semplificate in doganaSezione 4Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni in doganaSezione 5Altre semplificazioniCAPO 3Verifica e svincolo delle merciSezione 1VerificaSezione 2SvincoloCAPO 4Rimozione delle merciTITOLO VIIMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONECAPO 1Immissione in libera praticaCAPO 2Esenzione dai dazi all'importazioneSezione 1Merci in reintroduzioneSezione 2Pesca marittima e prodotti estratti dal mareTITOLO VIIREGIMI SPECIALICAPO 1Disposizioni generaliCAPO 2TransitoSezione 1Transito esterno e internoSezione 2Transito unionaleCAPO 3DepositoSezione 1Disposizioni generaliSezione 2Custodia temporaneaSezione 3Zone francheCAPO 4Uso specificoSezione 1Ammissione temporaneaSezione 2Uso finaleCAPO 5PerfezionamentoSezione 1Disposizioni generaliSezione 2Perfezionamento attivoSezione 3Perfezionamento passivoTITOLO VIIIUSCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONECAPO 1Formalità preliminari all'uscita delle merciCAPO 2Formalità di uscita delle merciCAPO 3Esportazione e riesportazioneCAPO 4Dichiarazione sommaria di uscitaCAPO 5Notifica di riesportazioneCAPO 6Esenzione dai dazi all'esportazioneTITOLO IXSISTEMI ELETTRONICI, SEMPLIFICAZIONI, DELEGA DI POTERE, PROCEDURA DI COMITATO E DISPOSIZIONI FINALICAPO 1Sviluppo di sistemi elettroniciCAPO 2Semplificazioni nell'applicazione della normativa doganaleCAPO 3Delega di potere e procedura di comitatoCAPO 4Disposizioni finaliALLEGATOTAVOLA DI CONCORDANZA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

È necessario apportare numerose modifiche al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)3. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

È opportuno garantire che il regolamento (CE) n. 450/2008 sia coerente con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare con gli articoli 290 e 291 dello stesso. È opportuno altresì che il regolamento tenga conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione e che alcune sue disposizioni siano adeguate allo scopo di facilitarne l'applicazione.

Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

In particolare, al momento della preparazione e dell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere che gli esperti degli Stati membri e del mondo delle imprese siano consultati in modo trasparente e con largo anticipo.

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di: specificare il formato e il codice dei requisiti comuni in materia di dati per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra operatori economici e autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni e le norme procedurali relative allo scambio e all'archiviazione di informazioni che possono essere effettuati utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici; adottare le decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a utilizzare mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici; specificare l'autorità doganale che è competente per la registrazione degli operatori economici e di altre persone; specificare le disposizioni tecniche per lo sviluppo, la manutenzione e l'impiego di sistemi elettronici; specificare le norme procedurali in materia di concessione e prova dell'abilitazione di un rappresentante doganale a prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito; le norme procedurali concernenti la presentazione e l'accettazione di una richiesta di decisione relativa all'applicazione della normativa doganale nonché l'adozione e al monitoraggio di tale decisione; le norme procedurali relative all'annullamento, alla revoca e alla modifica di decisioni favorevoli; le norme procedurali concernenti l'utilizzo di una decisione relativa a informazioni vincolanti dopo che cessa di essere valida o in seguito alla sua revoca; le norme procedurali concernenti la notifica alle autorità doganali che l'adozione di tali decisioni è sospesa e il ritiro di tale sospensione; adottare le decisioni che impongono a uno Stato membro di revocare decisioni relative a informazioni vincolanti; adottare le modalità per l'applicazione dei criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato; adottare le misure per assicurare l'applicazione uniforme dei controlli doganali, tra cui lo scambio di informazioni attinenti ai rischi e di analisi dei rischi, i criteri e le norme comuni in materia di rischio, le misure di controllo e i settori di controllo prioritari; determinare i porti o gli aeroporti dove devono essere espletati controlli e formalità doganali sui bagagli a mano e sui bagagli registrati; fissare le norme sulla conversione valutaria; adottare le misure relative alla gestione uniforme dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari e la gestione della sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci; adottare le misure per determinare la classificazione tariffaria delle merci; specificare le norme procedurali relative alla fornitura e alla verifica della prova d'origine non preferenziale; le norme procedurali relative all'agevolazione dello stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci; adottare le misure per determinare l'origine di merci specifiche; la concessione di una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale delle merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione; la determinazione dell'origine di merci specifiche; specificare le norme procedurali relative alla determinazione del valore in dogana delle merci; specificare le norme procedurali concernenti la costituzione di una garanzia, la determinazione del suo importo e la verifica di tale importo, nonché lo svincolo, la revoca e la cancellazione di un impegno assunto da un fideiussore; specificare le norme procedurali concernenti divieti temporanei di ricorrere a garanzie globali; adottare le misure per assicurare l'assistenza reciproca tra le autorità doganali in caso di insorgenza di un'obbligazione doganale; specificare le norme procedurali relative al rimborso e allo sgravio di un importo dei dazi all'importazione e all'esportazione e le informazioni da fornire alla Commissione; adottare le decisioni relative al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all'importazione o all'esportazione; specificare le norme procedurali relative alla presentazione, alla modifica e all'invalidamento di una dichiarazione sommaria di entrata; specificare il termine entro il quale deve essere effettuata un'analisi dei rischi sulla base della dichiarazione sommaria di entrata; specificare le norme procedurali concernenti la notifica di arrivo di navi marittime e aeromobili e il trasporto di merci fino al luogo appropriato; specificare le norme procedurali relative alla presentazione delle merci in dogana; le norme procedurali concernenti la presentazione, la modifica e l'invalidamento della dichiarazione per la custodia temporanea e la circolazione di merci in custodia temporanea; le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova della posizione doganale di merci unionali; le norme procedurali concernenti la determinazione di uffici doganali competenti e la presentazione della dichiarazione in dogana laddove siano utilizzati mezzi diversi dai procedimenti informatici; le norme procedurali concernenti la presentazione di una dichiarazione normale in dogana e la disponibilità dei documenti di accompagnamento; le norme procedurali relative alla presentazione di una dichiarazione semplificata e di una dichiarazione complementare; le norme procedurali concernenti la presentazione di una dichiarazione in dogana prima della presentazione in dogana di merci, l'accettazione della dichiarazione in dogana e la modifica della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci; adottare le misure per la determinazione della sottovoce tariffaria delle merci oggetto dell'aliquota più elevata del dazio all'importazione o all'esportazione qualora una spedizione sia composta di merci che rientrano in diverse sottovoci tariffarie; specificare le norme procedurali concernenti lo sdoganamento centralizzato e l'esonero dall'obbligo di presentare le merci in tale contesto; le norme procedurali relative all'iscrizione nelle scritture del dichiarante; le norme procedurali relative a formalità e controlli doganali che devono essere effettuati dal titolare dell'autorizzazione nell'ambito dell'autovalutazione; adottare le misure relative alla verifica della dichiarazione in dogana, all'esame e al campionamento di merci e agli esiti della verifica; le norme procedurali relative alla rimozione delle merci; le norme procedurali relative alla fornitura delle informazioni attestanti che le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione per merci in reintroduzione sono soddisfatte e alla fornitura di prove attestanti che le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione per prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare sono soddisfatte; le norme procedurali relative all'esame delle condizioni economiche nell'ambito di regimi speciali; le norme procedurali relative all'appuramento di un regime speciale; le norme procedurali relative al trasferimenti di diritti e obblighi e alla circolazione di merci nell'ambito di regimi speciali; le norme procedurali relative all'uso di merci equivalenti nell'ambito di regimi speciali; le norme procedurali per l'applicazione delle disposizioni degli strumenti internazionali sul transito nel territorio doganale dell'Unione; le norme procedurali concernenti il vincolo delle merci al regime di transito unionale e la scadenza di tale regime, la gestione delle semplificazioni di tale regime e la vigilanza doganale di merci che attraversano il territorio di un paese o un territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione in regime di transito unionale esterno le norme procedurali concernenti il vincolo delle merci al regime di deposito doganale o di zona franca; fissare il termine entro il quale deve essere effettuata l'analisi dei rischi sulla base della dichiarazione pre-partenza; specificare le norme procedurali relative all'uscita delle merci; le norme procedurali relative alla presentazione, alla modifica e all'invalidamento della dichiarazione sommaria di uscita; le norme procedurali relative alla presentazione, alla modifica e all'invalidamento della notifica di riesportazione; adottare un programma di lavoro a sostegno dello sviluppo di sistemi elettronici pertinenti e che disciplini la fissazione di periodi di transizione; adottare le decisioni che autorizzano gli Stati membri a verificare le semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale, in particolare se tali semplificazioni sono relative alle tecnologie dell'informazione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione4.

Considerando la cooperazione necessaria tra gli Stati membri e la Commissione per lo sviluppo, la manutenzione e l'impiego dei sistemi elettronici richiesti per l'attuazione del codice doganale dell'Unione (il "codice"), la Commissione dovrebbe non adottare il programma di lavoro a sostegno di tale sviluppo e che disciplina la fissazione di periodi di transizione ove il comitato che esamina il progetto di atto di esecuzione non esprima alcun parere.

La procedura consultiva dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di: decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a utilizzare mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici, dal momento che tali decisioni non riguardano tutti gli Stati membri; decisioni che impongono a uno Stato membro di revocare decisioni relative a informazioni vincolanti, dal momento che tali decisioni riguardano solo uno Stato membro e sono intese a garantire l'osservanza della normativa doganale; decisioni relative al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, dal momento che tali decisioni riguardano direttamente il richiedente del rimborso o dello sgravio.

In casi debitamente giustificati, in cui imperativi motivi di urgenza lo richiedono, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili riguardanti: misure per assicurare l'applicazione uniforme dei controlli doganali, tra cui lo scambio di informazioni attinenti ai rischi e di analisi dei rischi, i criteri e le norme comuni in materia di rischio, le misure di controllo e i settori di controllo prioritari. la determinazione della classificazione tariffaria delle merci; la determinazione dell'origine di merci specifiche; le misure che vietano temporaneamente il ricorso a garanzie globali.

L'Unione si fonda sull'unione doganale. Nell'interesse sia degli operatori economici sia delle autorità doganali dell'Unione, è opportuno riunire l'attuale normativa doganale in un codice. Partendo dal principio di un mercato interno, tale codice dovrebbe contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l'applicazione delle misure tariffarie e altre misure di politica comune introdotte a livello dell'Unione in relazione agli scambi di merci tra l'Unione e i paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione, tenendo conto delle esigenze di tali politiche comuni. La normativa doganale dovrebbe essere allineata meglio alle disposizioni in materia di riscossione delle imposizioni all'importazione, senza modifiche dell'ambito d'applicazione delle disposizioni fiscali vigenti.

Al fine di garantire un'efficace semplificazione amministrativa, i punti di vista degli operatori economici dovrebbero essere tenuti debitamente in conto al momento di un'ulteriore modernizzazione della normativa doganale.

Conformemente alla comunicazione della Commissione del 9 agosto 2004 dal titolo "Tutela degli interessi finanziari delle Comunità - Lotta contro le frodi - Programma d'azione 2004-2005", è opportuno adeguare il quadro giuridico per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario5, si fondava sull'integrazione delle procedure doganali applicate separatamente nei rispettivi Stati membri negli anni ‘80. Dalla sua introduzione, esso è stato modificato più volte e in modo sostanziale, per far fronte a specifici problemi quali la tutela della buona fede o la presa in considerazione delle esigenze di sicurezza. Ulteriori modificazioni a tale regolamento sono state introdotte dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 20056 - e inserite successivamente nel regolamento (CE) n. 450/2008 - in seguito agli importanti cambiamenti giuridici intervenuti negli ultimi anni, a livello sia unionale sia internazionale, quali la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'entrata in vigore degli atti di adesione del 2003, del 2005 e del 2011, nonché la modifica della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali ("convenzione riveduta di Kyoto"), l'adesione al quale da parte dell'Unione è stata approvata con decisione 2003/231/CE del Consiglio del 17 marzo 20037.

È opportuno introdurre nel codice un quadro giuridico per l'applicazione di talune disposizioni della normativa doganale agli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto8, o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise9, e parti di tale territorio in cui dette disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti in cui dette disposizioni non si applicano. Considerando che le merci in questione sono merci unionali e tenendo presente la natura fiscale delle misure applicate nell'ambito di questi scambi intraunionali, è giustificato introdurre appropriate semplificazioni delle formalità doganali da applicare alle merci in questione.

Per tener conto del regime fiscale speciale vigente in alcune parti del territorio doganale dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE con riguardo alle formalità e ai controlli doganali che devono essere applicati agli scambi di merci unionali tra le suddette parti del territorio doganale dell'Unione e il resto di tale territorio.

La facilitazione del commercio legale e la lotta antifrode richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi. È pertanto opportuno, in linea con la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2003 dal titolo "Un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio", semplificare la normativa doganale, al fine di consentire l'uso di tecnologie e strumenti moderni e promuovere ulteriormente un'applicazione uniforme della normativa doganale e approcci aggiornati al controllo doganale, contribuendo in tal modo a fornire la base per procedure di sdoganamento semplici ed efficienti. I regimi doganali dovrebbero essere fusi o armonizzati e il loro numero dovrebbe essere ridotto a quelli economicamente giustificati, al fine di accrescere la competitività delle imprese.

Il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l'accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione hanno trasformato il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei paesi e delle società. La normativa doganale dovrebbe pertanto riflettere la nuova realtà economica e la nuova dimensione del ruolo e del compito delle dogane.

L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio10, è un elemento essenziale per assicurare la facilitazione del commercio e, allo stesso tempo, l'efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società. È pertanto necessario stabilire nel codice il quadro giuridico nel quale attuare tale decisione, in particolare il principio giuridico secondo il quale tutte le operazioni doganali e commerciali devono essere effettuate per via elettronica e i sistemi TIC per le operazioni doganali devono offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno Stato membro.

Al fine di garantire un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio occorre che il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE sia delegato alla Commissione per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione di informazioni mediante procedimenti informatici, i casi in cui possono essere utilizzati altri mezzi per tale scambio e archiviazione e la registrazione di persone. Mezzi diversi dai procedimenti elettronici potrebbero in particolare essere utilizzati su base transitoria ove i necessari sistemi elettronici non siano ancora operativi, ma non oltre il 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda lo sdoganamento centralizzato, tali misure transitorie consisterebbero, finché i necessari sistemi elettronici non siano operativi, nella manutenzione del regime attualmente noto come "autorizzazione unica per le procedure semplificate".

L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dovrebbe essere associato a un'applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali operati dagli Stati membri, al fine di assicurare in tutta l'Unione un controllo doganale di livello equivalente che scongiuri il rischio di comportamenti anticoncorrenziali ai vari punti di entrata e di uscita dell'Unione.

Al fine di agevolare l'attività commerciale offrendo allo stesso tempo adeguati livelli di controllo delle merci che entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione, è opportuno che le informazioni fornite dagli operatori economici siano scambiate, tenuto conto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati, tra le autorità doganali e tra queste e altre autorità che intervengono in tale controllo. Occorre che tali controlli siano armonizzati, in modo che l'operatore economico debba fornire le informazioni una volta sola e che le merci siano controllate da tali autorità allo stesso momento e nello stesso posto.

Al fine di agevolare le attività commerciali, occorre preservare per chiunque il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. Non dovrebbe tuttavia essere più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro. Inoltre, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali dovrebbe essere abilitato a prestare tali servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito. Come regola generale, un rappresentante doganale dovrebbe essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione. Tale obbligo dovrebbe essere oggetto di esenzione se il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell'Unione o in altri casi giustificati.

Tutte le decisioni relative all'applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni vincolanti, dovrebbero essere soggette alle stesse norme. Tali decisioni dovrebbero essere valide in tutta l'Unione e poter essere annullate, modificate, salvo che sia altrimenti disposto, o revocate qualora non siano conformi alla normativa doganale o alla sua interpretazione.

La semplificazione dei regimi doganali nell'ambito di un ambiente elettronico richiede la condivisione delle responsabilità tra le autorità doganali dei diversi Stati membri. Occorre garantire sanzioni adeguatamente effettive, dissuasive e proporzionate nell'intero mercato interno.

Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero beneficiare dello status di operatore economico autorizzato soggetto alla concessione di un'autorizzazione per le semplificazioni doganali o di un'autorizzazione per la sicurezza o di entrambe; A seconda del tipo di autorizzazione concessa, gli operatori economici autorizzati dovrebbero poter trarre il massimo vantaggio da un uso esteso delle semplificazioni doganali o beneficiare di agevolazioni in materia di sicurezza. Dovrebbero altresì godere di un trattamento più favorevole per quanto riguarda i controlli doganali, come un numero minore di controlli fisici e basati sui documenti.

Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero beneficiare del mutuo riconoscimento internazionale dello status di operatore economico autorizzato.

Al fine di garantire il giusto equilibrio tra la necessità per le autorità doganali di assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici a un trattamento equo, dovrebbero essere previste ampie possibilità di controllo da parte di tali autorità e la possibilità per gli operatori economici di ricorrere contro le loro decisioni.

Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, occorre prevedere, oltre al diritto di proporre ricorso avverso le decisioni adottate dalle autorità doganali, il diritto per ogni persona di essere sentita prima che sia adottata una decisione che possa nuocerle. Tuttavia, le limitazioni a tale diritto possono essere giustificate in particolare se lo richiedono la natura o il livello della minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori

Al fine di minimizzare i rischi per l'Unione, i suoi cittadini e i suoi partner commerciali, l'applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri dovrebbe essere basata su un quadro comune in materia di gestione del rischio e su un sistema elettronico per la sua attuazione. L'istituzione di un quadro comune a tutti gli Stati membri in materia di gestione del rischio non dovrebbe impedire loro di effettuare controlli casuali delle merci.

Al fine di garantire un trattamento uniforme ed equo delle persone interessate dalle formalità e dai controlli doganali è opportuno delegare alla Commissione, conformemente all'articolo 290 TFUE, il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda la determinazione degli altri casi in cui il rappresentante doganale non è tenuto a essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione e la determinazione delle norme relative alle decisioni adottate dalle autorità doganali, comprese quelle concernenti le informazioni vincolanti, l'operatore economico autorizzato e le semplificazioni.

È necessario stabilire i principi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci. È inoltre opportuno stabilire disposizioni più dettagliate per il rilascio delle prove di origine nell'Unione, qualora le esigenze del commercio lo richiedano.

Al fine di disporre di fattori supplementari sulla base dei quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e altre misure, è opportuno delegare alla Commissione, conformemente all'articolo 290 TFUE, il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda le norme sull'origine delle merci.

È opportuno riunire tutte le circostanze in seguito alle quali sorge un'obbligazione doganale all'importazione diverse dalla presentazione di una dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea con esenzione parziale, per evitare difficoltà nella determinazione della base giuridica della nascita dell'obbligazione doganale. Ciò dovrebbe valere anche per l'insorgenza dell'obbligazione doganale all'esportazione.

È opportuno stabilire il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale e in cui i dazi all'importazione o all'importazione dovrebbero essere riscossi.

Le norme relative ai regimi speciali dovrebbero consentire l'uso di una garanzia unica per tutte le categorie di regimi speciali e permettere che essa sia globale, a copertura di più transazioni.

È opportuno autorizzare, a determinate condizioni, una garanzia globale con importo ridotto, anche per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che sono sorti, o un esonero dalla garanzia. Una garanzia globale con importo ridotto per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che sono sorti dovrebbe essere equivalente alla costituzione di una garanzia per l'intero importo dei dazi all'importazione e all'esportazione dovuti, in particolare ai fini dello svincolo delle merci interessate e della contabilizzazione.

Al fine di garantire una migliore tutela degli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri, una garanzia dovrebbe coprire le merci non dichiarate o dichiarate in modo inesatto incluse in una spedizione o in una dichiarazione per cui essa viene prestata. Per lo stesso motivo, l'impegno del fideiussore dovrebbe coprire anche gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione che risultino da pagare in seguito a controlli a posteriori.

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri e contenere le pratiche fraudolente, sono opportune disposizioni che prevedano misure differenziate per l'applicazione di una garanzia globale. In caso di elevato rischio di frode dovrebbe essere possibile vietare temporaneamente l'applicazione della garanzia globale, tenuto conto della particolare situazione degli operatori economici interessati.

È opportuno tener conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui un'obbligazione doganale sorge in seguito a inosservanza della normativa doganale e minimizzare l'impatto della negligenza da parte del debitore.

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri e di integrare le norme sull'obbligazione doganale e sulle garanzie, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 TFUE, per quanto riguarda il luogo di insorgenza dell'obbligazione doganale, il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione, la garanzia corrispondente a tale importo e la riscossione, il rimborso, lo sgravio e l'estinzione dell'obbligazione doganale.

È necessario sancire il principio in base al quale stabilire se le merci abbiano la posizione doganale di merci unionali e le circostanze che ne determinano la perdita, e fornire una base per stabilire i casi in cui tale posizione rimane immutata quando le merci escono temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione.

Al fine di garantire la libera circolazione delle merci unionali nel territorio doganale dell'Unione e il trattamento doganale delle merci non unionali introdotte in tale territorio dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 TFUE, per quanto riguarda la determinazione della posizione doganale delle merci, la perdita della posizione doganale di merci unionali, il mantenimento di tale posizione per le merci che escono temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione e l'esenzione dai dazi per le merci in reintroduzione.

È opportuno assicurare che, nei casi in cui l'operatore economico fornisce anticipatamente le informazioni necessarie per i controlli sull'ammissibilità delle merci basati sui rischi, il rapido svincolo delle merci costituisca la regola. I controlli previsti dalla politica fiscale e commerciale dovrebbero essere effettuati in primo luogo dall'ufficio doganale competente per i locali dell'operatore economico.

Le norme relative alle dichiarazioni in dogana e al vincolo delle merci a un regime doganale dovrebbero essere modernizzate e semplificate, in particolare richiedendo che, di norma, le dichiarazioni in dogana siano fatte per via elettronica e che vi sia un solo tipo di dichiarazione semplificata, nonché prevedendo la possibilità di presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante.

Poiché la convenzione riveduta di Kyoto promuove la presentazione, la registrazione e il controllo della dichiarazione in dogana prima dell'arrivo delle merci e, inoltre, la separazione del luogo in cui la dichiarazione viene presentata da quello in cui le merci sono fisicamente situate, è opportuno prevedere lo sdoganamento centralizzato nel luogo in cui l'operatore economico è stabilito.

È opportuno stabilire a livello dell'Unione le norme relative alle circostanze che possono comportare la distruzione o rimozione in altro modo delle merci da parte delle autorità doganali, norme che precedentemente dovevano essere adottate a livello nazionale.

Al fine di integrare le norme riguardanti il vincolo delle merci a un regime doganale e di garantire un trattamento equo delle persone interessate dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 TFUE, per quanto riguarda le norme concernenti le dichiarazioni in dogana e lo svincolo delle merci.

È opportuno prevedere norme semplici e comuni per i regimi speciali, integrate da una ristretta serie di norme per ciascuna categoria di regimi speciali, al fine di rendere semplice per l'operatore la scelta del regime appropriato, di evitare errori e di ridurre il numero di recuperi e rimborsi a posteriori.

Dovrebbe essere facilitata la concessione di autorizzazioni per diversi regimi speciali con una garanzia unica e sotto il controllo di un unico ufficio doganale e in tali casi dovrebbero vigere norme semplici riguardo all'insorgenza dell'obbligazione doganale. Il criterio di base deve essere che le merci vincolate a un regime speciale, o i prodotti da esse ottenuti, devono essere oggetto di accertamento nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. Tuttavia, dovrebbe anche essere possibile, se giustificato sul piano economico, valutare le merci relativamente al momento in cui sono state vincolate a un regime speciale. Gli stessi criteri si dovrebbero applicare alle manipolazioni usuali.

In considerazione delle misure necessarie per una maggiore sicurezza, la collocazione delle merci nelle zone franche dovrebbe diventare un regime doganale e le merci dovrebbero essere soggette a controlli doganali all'entrata e relativamente alle scritture.

Dato che l'intenzione di procedere alla riesportazione non è più necessaria, è opportuno fondere il regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, con la trasformazione sotto controllo doganale e abbandonare il regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso. Questo regime unico di perfezionamento attivo dovrebbe coprire anche la distruzione, tranne quando essa sia effettuata dalle dogane o sotto vigilanza doganale.

Al fine di integrare le norme riguardanti i regimi speciali e di garantire un trattamento equo delle persone interessate dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 TFUE, per quanto riguarda le norme concernenti i casi in cui le merci sono vincolate a regimi speciali, i movimenti, le manipolazioni usuali e l'equivalenza di tali merci, nonché l'appuramento di tali regimi.

Le misure in materia di sicurezza relative alle merci unionali che escono dal territorio doganale dell'Unione dovrebbero applicarsi anche alla riesportazione delle merci non unionali. Le stesse norme dovrebbero applicarsi a tutti i tipi di merci, fatta salva la possibilità di eccezioni ove necessario, ad esempio per le merci che si limitano ad attraversare il territorio doganale dell'Unione.

Al fine di garantire la vigilanza doganale delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione o in uscita da esso e l'applicazione delle misure in materia di sicurezza dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 TFUE, per quanto riguarda le norme relative alla dichiarazione sommaria di entrata e alle dichiarazioni pre-partenza.

Al fine di esplorare un'ulteriore facilitazione doganale e commerciale, in particolare mediante il ricorso agli strumenti e alle tecnologie più recenti, occorre autorizzare gli Stati membri, a determinate condizioni e su richiesta, a verificare per un periodo di tempo limitato le semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale. Tale possibilità non dovrebbe compromettere l'applicazione della normativa doganale o creare nuovi obblighi per gli operatori economici, che possono partecipare a tali verifiche unicamente su base volontaria.

In base al principio di proporzionalità, enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE), è necessario e opportuno, per conseguire gli obiettivi fondamentali di consentire l'efficace funzionamento dell'Unione doganale e di attuare la politica commerciale comune, stabilire le norme e le procedure generali applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione o in uscita da esso. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, del trattato sull'Unione europea, ilIl presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire taligli obiettivi.

Allo scopo di semplificare e razionalizzare la normativa doganale, diverse disposizioni contenute in atti dell'Unione autonomi sono state incorporate, a fini di trasparenza, nel codice. È pertanto necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria11, il regolamento (CEE) n. 2913/92, il regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell'origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi12 e il regolamento (CE) n. 450/2008.

È opportuno che le disposizioni del presente regolamento che stabiliscono la delega di poteri e il conferimento di competenze di esecuzione e le disposizioni su "oneri e costi" si applichino a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. È opportuno che le altre disposizioni si applichino a decorrere da 1 giugno 2016.

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le norme vigenti e future dell'Unione relative all'accesso ai documenti adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, TFUE, né dovrebbe pregiudicare le norme nazionali relative all'accesso ai documenti.

La Commissione dovrebbe compiere ogni sforzo per garantire che gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui al presente regolamento entrino in vigore con sufficiente anticipo rispetto alla data di applicazione del codice per consentirne la tempestiva attuazione da parte degli Stati membri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni generali

Capo 1. Ambito di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1.

Il presente regolamento istituisce il codice doganale dell'Unione ("il codice") che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono.

Fatte salve la normativa e le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione vigente in altri settori, il codice si applica in modo uniforme nell'intero territorio doganale dell'Unione.

2. Alcune disposizioni della normativa doganale possono applicarsi al di fuori del territorio doganale dell'Unione nel quadro di normative specifiche o di convenzioni internazionali.

3. Talune disposizioni della normativa doganale, incluse le semplificazioni ivi previste, si applicano agli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale dell'Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano.

Art. 2 Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 che specifichino le disposizioni della normativa doganale e le relative semplificazioni per quanto riguarda la dichiarazione in dogana, la prova della posizione doganale, l'utilizzo del regime di transito interno unionale, fintantoché non incide sulla corretta applicazione delle misure fiscali interessate, che si applicano agli scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Tali atti possono riguardare situazioni particolari inerenti agli scambi di merci unionali che interessano solo uno Stato membro.

Art. 3 Ruolo delle autorità doganali

Le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali dell'Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell'Unione comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell'intera catena logistica. Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti obiettivi:

  1. a) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri;

  2. b) tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime;

  3. c) garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell'ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità, e

  4. d) mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi.

Art. 4 Territorio doganale

1. Il territorio doganale dell'Unione comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:

il territorio del Regno del Belgio,

il territorio della Repubblica di Bulgaria,

il territorio della Repubblica ceca,

il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia,

il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell'isola di Heligoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),

il territorio della Repubblica di Estonia,

il territorio dell'Irlanda,

il territorio della Repubblica ellenica,

il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla,

il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d'oltremare francesi cui si applicano le disposizioni della parte quarta del TFUE,

il territorio della Repubblica di Croazia;

il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno,

il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni dell'atto di adesione del 2003,

il territorio della Repubblica di Lettonia,

il territorio della Repubblica di Lituania,

il territorio del Granducato del Lussemburgo,

il territorio dell'Ungheria,

il territorio di Malta,

il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,

il territorio della Repubblica d'Austria,

il territorio della Repubblica di Polonia,

il territorio della Repubblica portoghese,

il territorio della Romania,

il territorio della Repubblica di Slovenia,

il territorio della Repubblica slovacca,

il territorio della Repubblica di Finlandia,

il territorio del Regno di Svezia, e

il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man.

2. I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale dell'Unione in base alle convenzioni e ai trattati che sono a essi applicabili:

  1. a) FRANCIA Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Journal officiel de la République française (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 27 settembre 1963, pag. 8679);

  2. b) CIPRO Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).

Art. 5 Definizioni

Ai fini del codice, si intende per:

  1. 1) "autorità doganali": le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali;

  2. 2) "normativa doganale": il corpus legislativo costituito da quanto segue: a) il codice e le disposizioni integrative o di attuazione del medesimo adottate a livello dell'Unione o a livello nazionale; b) la tariffa doganale comune; c) la normativa relativa alla fissazione del regime unionale delle franchigie doganali; d) gli accordi internazionali contenenti disposizioni doganali, nella misura in cui siano applicabili nell'Unione; e) il regolamento 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e le disposizioni integrative o di attuazione;

  3. 3) "controlli doganali": atti specifici espletati dall'autorità doganale al fine di garantire la conformità con la normativa doganale e con le altre norme che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, la circolazione, il deposito e l'uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell'Unione e i paesi o territori non facenti parte di tale territorio, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell'Unione delle merci non unionali e delle merci in regime di uso finale;

  4. 4) "persona": una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire;

  5. 5) "operatore economico": una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale;

  6. 6) "rappresentante doganale": qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale;

  7. 7) "rischio": la probabilità che si verifichi un evento, e il suo eventuale impatto, in relazione all'entrata, all'uscita, al transito, alla circolazione o all'uso finale di merci circolanti tra il territorio doganale dell'Unione e paesi o territori non facenti parte di tale territorio o in relazione alla presenza nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali, che: a) impedirebbe la corretta applicazione di misure unionali o nazionali; b) comprometterebbe gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri; oppure c) costituirebbe una minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori;

  8. 8) "formalità doganali": tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale;

  9. 9) "dichiarazione sommaria di entrata": l'atto con il quale una persona informa le autorità doganali, nelle forme e modalità prescritte ed entro un termine specifico, che le merci devono entrare nel territorio doganale dell'Unione;

  10. 10) "dichiarazione sommaria di uscita": l'atto con il quale una persona informa le autorità doganali, nelle forme e modalità prescritte ed entro un termine specifico, che le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione;

  11. 11) "dichiarazione per la custodia temporanea": l'atto con il quale una persona segnala, nelle forme e modalità prescritte, che le merci sono poste in custodia temporanea;

  12. 12) "dichiarazione in dogana": atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l'indicazione, se del caso, dell'eventuale specifica procedura da applicare;

  13. 13) "dichiarazione di riesportazione": atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di far uscire merci non unionali, a eccezione di quelle sottoposte a procedura di zona franca o in custodia temporanea, dal territorio doganale dell'Unione;

  14. 14) "notifica di riesportazione": atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di far uscire merci non unionali, che sono sottoposte alla procedura di zona franca o in custodia temporanea, dal territorio doganale dell'Unione;

  15. 15) "dichiarante": la persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione o notifica;

  16. 16) "regime doganale": uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci conformemente al codice: a) immissione in libera pratica; b) regimi speciali; c) esportazione;

  17. 17) "custodia temporanea": situazione in cui si trovano le merci non unionali custodite temporaneamente sotto vigilanza doganale nel periodo intercorrente tra la loro presentazione in dogana e il loro vincolo a un regime doganale o la loro riesportazione;

  18. 18) "obbligazione doganale": l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore;

  19. 19) "debitore": la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione doganale;

  20. 20) "dazi all'importazione": i dazi doganali dovuti all'importazione delle merci;

  21. 21) "dazi all'esportazione": i dazi doganali dovuti all'esportazione delle merci;

  22. 22) "posizione doganale": la posizione di una merce come merce unionale o come merce non unionale;

  23. 23) "merci unionali": merci che rientrano in una delle categorie seguenti: a) merci interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione; b) merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica; c) merci ottenute o prodotte nel territorio doganale dell'Unione esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui alle lettere a) e b);

  24. 24) "merci non unionali": le merci diverse da quelle di cui al punto 23 o che hanno perso la posizione doganale di merci unionali;

  25. 25) "gestione del rischio": la sistematica identificazione del rischio, anche attraverso controlli casuali, e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi;

  26. 26) "svincolo delle merci": atto con il quale le autorità doganali mettono le merci a disposizione ai fini specificati per il regime doganale al quale sono state vincolate;

  27. 27) "vigilanza doganale": provvedimenti adottati in genere dalle autorità doganali per garantire l'osservanza della normativa doganale e, se del caso, di altre disposizioni applicabili alle merci soggette a tali provvedimenti;

  28. 28) "rimborso": la restituzione di un importo del dazio all'importazione o all'esportazione che sia stato pagato;

  29. 29) "sgravio": esonero dall'obbligo di pagare un importo del dazio all'importazione o all'esportazione che non sia stato pagato;

  30. 30) "prodotti trasformati": merci vincolate a un regime di perfezionamento che sono state sottoposte a operazioni di perfezionamento;

  31. 31) "persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione": a) se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione; b) se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale dell'Unione;

  32. 32) "stabile organizzazione": una sede fissa d'affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in parte le operazioni doganali di una persona;

  33. 33) "presentazione delle merci in dogana": notifica alle autorità doganali dell'avvenuto arrivo delle merci all'ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dalle autorità doganali e della disponibilità di tali merci ai fini dei controlli doganali;

  34. 34) "titolare delle merci": la persona che è proprietaria delle merci o che ha un diritto analogo di disporne o che ne ha il controllo fisico;

  35. 35) "titolare del regime": a) la persona che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione in dogana; oppure b) la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi in relazione a un regime doganale;

  36. 36) "misure di politica commerciale": misure non tariffarie istituite, nell'ambito della politica commerciale comune, sotto forma di disposizioni dell'Unione che disciplinano gli scambi internazionali di merci;

  37. 37) "operazioni di perfezionamento": le operazioni seguenti: a) la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio e il loro adattamento ad altre merci; b) la trasformazione di merci; c) la distruzione di merci; d) la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto; e) l'utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione);

  38. 38) "tasso di rendimento": la quantità o la percentuale di prodotti trasformati ottenuta dal perfezionamento di una determinata quantità di merci vincolate a un regime di perfezionamento;

  39. 39) "decisione": qualsiasi atto delle autorità doganali, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare e che abbia effetti giuridici sulla o sulle persone interessate;

  40. 40) "trasportatore": a) nel contesto dell'entrata, la persona che fa entrare le merci nel territorio doganale dell'Unione o che assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale dell'Unione. Tuttavia: i) nel caso del trasporto combinato, per "trasportatore" si intende la persona la quale gestisce il mezzo di trasporto che, allorché è introdotto nel territorio doganale dell'Unione, circola autonomamente come mezzo di trasporto attivo; ii) nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per "trasportatore" si intende la persona che conclude il contratto ed emette la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione; b) nel contesto dell'uscita, la persona che fa uscire le merci dal territorio doganale dell'Unione o che assume la responsabilità del loro trasporto al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Tuttavia: i) nel caso del trasporto combinato, ove il mezzo di trasporto attivo che esce dal territorio doganale dell'Unione trasporti unicamente un altro mezzo di trasporto che, a seguito dell'arrivo del mezzo di trasporto attivo a destinazione, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, per "trasportatore" si intende la persona che gestirà il mezzo di trasporto che circolerà autonomamente allorché il mezzo di trasporto che esce dal territorio doganale dell'Unione sarà arrivato a destinazione; ii) nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per "trasportatore" si intende la persona che conclude un contratto ed emette una polizza di carico o una lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

  41. 41) "commissioni di acquisto": una somma versata da un importatore a un agente che lo rappresenta al momento dell'acquisto di merci da valutare.

Capo 2. Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale

Sezione 1. Fornitura di informazioni

Art. 6 Mezzi di scambio e archiviazione di informazioni e requisiti comuni in materia di dati

1. Tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici.

2. Ai fini dello scambio e dell'archiviazione di informazioni di cui al paragrafo 1 sono definiti requisiti comuni in materia di dati.

3. I mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati come segue:

  1. a) su base permanente, se debitamente giustificato dal tipo di traffico oppure se l'utilizzo di procedimenti informatici non è appropriato per le formalità doganali in questione;

  2. b) su base temporanea, nell'ipotesi di un guasto temporaneo del sistema informatico delle autorità doganali o degli operatori economici;

4.

In deroga al paragrafo 1, la Commissione può, in casi eccezionali, adottare decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici.

Tale decisione relativa a una deroga è giustificata dalla situazione specifica degli Stati membri che ne fanno richiesta e la deroga è concessa per un periodo di tempo specifico. La deroga è riesaminata periodicamente e può essere prorogata per ulteriori periodi di tempo specifici su ulteriore richiesta dello Stato membro al quale è indirizzata. Essa é revocata qualora non sia più giustificata.

La deroga non pregiudica lo scambio di informazioni tra lo Stato membro al quale è indirizzata e gli altri Stati membri né lo scambio e l'archiviazione di informazioni in altri Stati membri ai fini dell'applicazione della normativa doganale.

Art. 7 Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

  1. a) i requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tenendo conto dell'esigenza di espletare le formalità doganali stabilite nella normativa doganale e considerando altresì la natura e le finalità dello scambio e dell'archiviazione di informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

  2. b) i casi specifici in cui possono essere utilizzati, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici;

  3. c) il tipo di informazioni e le indicazioni che le scritture di cui agli articoli 148, paragrafo 4, e 214, paragrafo 1, devono contenere.

Art. 8 Conferimento di competenze di esecuzione

1.

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione:

  1. a) ove necessario, il formato e il codice dei requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

  2. b) le norme procedurali relative allo scambio e all'archiviazione di informazioni che possono essere effettuati con mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

2.

La Commissione adotta le decisioni relative alle deroghe di cui all'articolo 6, paragrafo 4, mediante atti di esecuzione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 285, paragrafo 2.

Art. 9 Registrazione

1. Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti.

2. In casi specifici, gli operatori economici che non sono stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui presentano una dichiarazione o richiedono una decisione per la prima volta.

3.

Salvo che sia altrimenti disposto, le persone diverse dagli operatori economici non devono registrarsi presso le autorità doganali.

Qualora le persone di cui al primo comma debbano registrarsi, si applica quanto segue:

  1. a) ove siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione, si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabilite;

  2. b) ove non siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione, si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui presentano una dichiarazione o richiedono una decisione per la prima volta.

4. In casi specifici le autorità doganali invalidano la registrazione.

Art. 10 Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

  1. a) i casi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, in cui gli operatori economici che non sono stabiliti nel territorio doganale dell'Unione devono registrarsi presso le autorità doganali;

  2. b) i casi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, in cui persone diverse dagli operatori economici devono registrarsi presso le autorità doganali;

  3. c) i casi di cui all'articolo 9, paragrafo 4, in cui le autorità doganali invalidano una registrazione.

Art. 11 Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, l'autorità doganale competente per la registrazione di cui all'articolo 9.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.