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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013 che approva il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina come principio attivo destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 20 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione2 fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3. Tale elenco comprende il fosfuro di alluminio.

Il fosfuro di alluminio è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 23 (prodotti per il controllo di altri vertebrati), come definito nell’allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 20 di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

Il 23 luglio 2010 la Germania, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente corredata di una raccomandazione, conformemente all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 27 settembre 2013, nell’ambito del Comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

Dalla relazione di valutazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 23 e contenenti fosfuro di alluminio possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

È pertanto opportuno approvare il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 20.

Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l’approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di una sostanza attiva, al fine di consentire agli Stati membri, ai portatori di interesse e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 20, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso