Regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013 che modifica l’approvazione dell’acido nonanoico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
Il regolamento (CE) n. 1451/20072 della Commissione fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE3. Tale elenco comprende l’acido nonanoico.
L’acido nonanoico è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 2 dalla direttiva 2012/41/UE della Commissione4 ed è pertanto considerato approvato per tale tipo di prodotto in virtù dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012.
L’acido nonanoico è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 10, preservanti per lavori in muratura, come definito nell’allegato V di detta direttiva. La valutazione verteva sull’uso come alghicida per il trattamento curativo di materiali edili. Tale uso specifico è ora disciplinato del tipo di prodotto 2 quale definito dall’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
Il 3 aprile 2012 l’Austria è stata designata come Stato membro relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 27 settembre 2013, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
Dalla relazione risulta che i biocidi utilizzati come alghicidi per il trattamento curativo di materiali edili e contenenti acido nonanoico possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.
L’approvazione vigente dell’acido nonanoico per l’utilizzo nel tipo di prodotto 2 non copre le condizioni derivanti dalla valutazione dei prodotti usati come alghicidi nel trattamento curativo di materiali edili. È pertanto opportuno integrare l’approvazione vigente con dette condizioni. Al fine di consentire a tutte le parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti conseguenti alla recente ridefinizione dei tipi di prodotto biocidi, è inoltre opportuno modificare la data dell’approvazione inizialmente stabilita dalla direttiva 2012/41/UE.
Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l’approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L’acido nonanoico è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2, subordinatamente alle specifiche, alle nuove condizioni e alla nuova data di approvazione stabilite di cui all’allegato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso