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Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando conformemente a una procedura legislativa speciale,

I massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e i massimali annui degli stanziamenti per pagamenti stabiliti dal presente regolamento devono rispettare i massimali fissati per gli impegni e le risorse proprie nella decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio1.

Tenuto conto della necessità di un adeguato livello di prevedibilità per la preparazione e l’attuazione degli investimenti a medio termine, la durata del quadro finanziario pluriennale (QFP) deve essere fissata a sette anni a partire dal 1o gennaio 2014. Si procederà ad un riesame entro il 2016, dopo le elezioni del Parlamento europeo. Ciò consentirà alle istituzioni, incluso il Parlamento europeo eletto nel 2014, di valutare nuovamente le priorità. I risultati di tale riesame devono essere presi in considerazione in qualsiasi eventuale revisione del presente regolamento per i restanti anni del QFP. Tale procedura sarà in seguito denominata "riesame-revisione".

Nel contesto del riesame/della revisione intermedia del QFP, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di esaminare congiuntamente, prima che la Commissione presenti le sue proposte, la durata più appropriata per il QPF successivo, al fine di raggiungere il giusto equilibrio tra i rispettivi mandati dei membri della Commissione e del Parlamento europeo, e la necessità di stabilità per i cicli di programmazione e la prevedibilità degli investimenti.

Dovrebbe essere applicata una flessibilità specifica e al livello massimo possibile per permettere all'Unione di adempiere ai suoi obblighi in conformità dell'articolo 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

I seguenti strumenti specifici per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per consentire il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche a norma del quadro finanziario, facilitando così la procedura di bilancio: la riserva per aiuti d'urgenza, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, lo strumento di flessibilità, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il margine per imprevisti, la flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca nonché il margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile. È pertanto opportuno adottare disposizioni specifiche che prevedano la possibilità di iscrivere in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP ove sia necessario ricorrere a strumenti speciali.

Se è necessario attivare le garanzie prestate dal bilancio generale dell'Unione per i prestiti concessi a titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti o del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria di cui, rispettivamente, al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio2 e al regolamento (CE) n. 407/2010 del Consiglio3, l'importo necessario deve essere attivato oltre i limiti degli stanziamenti di impegno e di pagamento del QFP nel rispetto del massimale delle risorse proprie.

Il QFP dev'essere fissato a prezzi 2011. Devono inoltre essere stabilite le regole di adeguamento tecnico del QFP per ricalcolare i massimali e i margini disponibili.

Il QFP non deve tener conto delle voci di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/20112 del Parlamento europeo e del Consiglio4 ("regolamento finanziario").

Potrà essere necessario rivedere il presente regolamento in caso di circostanze impreviste che non possono essere gestite entro il limite dei massimali fissati dal QFP. In tali circostanze è pertanto necessario prevedere la revisione del QFP.

Occorre disciplinare altre situazioni che potrebbero richiedere l'adeguamento o la revisione del QFP. Tali adeguamenti o revisioni potrebbero essere connessi all'esecuzione del bilancio, alle misure che collegano l'efficacia dei finanziamenti alla corretta gestione economica, alla revisione dei trattati, agli allargamenti, alla riunificazione di Cipro o all'adozione tardiva di nuove norme che disciplinano determinati settori politici.

Le dotazioni nazionali relative alla politica di coesione vengono fissate sulla base dei dati statistici e delle previsioni utilizzate per l'aggiornamento del luglio 2012 della proposta della Commissione relativa al presente regolamento. In considerazione delle difficoltà di previsione e dell'impatto per gli Stati membri soggetti a livellamento e per tenere conto della situazione particolarmente difficile degli Stati membri colpiti dalla crisi, nel 2016 la Commissione riesaminerà le dotazioni complessive di tutti gli Stati membri nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della politica di coesione per il periodo 2017-2020.

È necessario stabilire le norme generali in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio.

Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche per gestire i grandi progetti infrastrutturali la cui durata è decisamente superiore a quella fissata per il QFP. Devono essere fissati importi massimi per i contributi a tali progetti a carico del bilancio generale dell'Unione garantendo così che non incidano su altri progetti finanziati da tale bilancio.

È opportuno che la Commissione presenti una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del 1o gennaio 2018, onde consentire alle istituzioni di adottarla con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del quadro finanziario pluriennale successivo. Il presente regolamento dovrebbe continuare ad essere applicato qualora un nuovo quadro finanziario non venga adottato prima del termine del periodo di validità del QFP di cui al presente regolamento.

Il Comitato economico e sociale nonché il Comitato delle regioni sono stati consultati e hanno adottato pareri5,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Quadro finanziario pluriennale

Il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ("QFP") è stabilito in allegato.

Art. 2 Riesame/revisione intermedia del QFP

Entro la fine del 2016 la Commissione presenta un riesame del funzionamento del QFP, tenendo pienamente conto della situazione economica in quel momento nonché delle proiezioni macroeconomiche più aggiornate. Tale riesame obbligatorio è, se del caso, accompagnato da una proposta legislativa di revisione del presente regolamento in conformità delle procedure stabilite nel TFUE. Fatto salvo l'articolo 7 del presente regolamento, le dotazioni nazionali preassegnate non sono ridotte nell'ambito di tale revisione.

Art. 3 Rispetto dei massimali del QFP

1.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nel corso di ciascuna procedura di bilancio e durante l'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato, rispettano i massimali annui di spesa stabiliti dal QFP.

Il sottomassimale per la rubrica 2, di cui all'allegato, è stabilito lasciando impregiudicata la flessibilità tra i due pilastri della politica agricola comune (PAC). Il massimale adeguato da applicare al pilastro I della PAC a seguito dei trasferimenti tra il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e i pagamenti diretti è fissato nel pertinente atto giuridico e il QFP è conseguentemente adeguato ai sensi dell'adeguamento tecnico previsto all'articolo 6, paragrafo 1 del presente regolamento.

2. Gli strumenti speciali di cui agli articoli da 9 a 15 garantiscono la flessibilità del QFP e devono essere fissati al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura di bilancio. Possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP per le pertinenti rubriche ove risulti necessario l’utilizzo delle risorse a titolo della riserva per gli aiuti d’urgenza, del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, dello strumento di flessibilità, del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, del margine per imprevisti, della flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca nonché del margine globale per gli impegni, conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio1, al regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e all’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria3.

3. Qualora sia necessario attivare una garanzia per un prestito coperto dal bilancio generale dell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 o del regolamento (UE) n. 407/2010, tale garanzia viene attivata oltre i limiti dei massimali stabiliti dal quadro finanziario.

Art. 4 Rispetto del massimale delle risorse proprie

1. Per ognuno degli esercizi coperti dal QFP, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, nonché l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse in conformità della decisione 2007/436/CE, Euratom.

2. Ove necessario, i massimali del QFP sono ridotti attraverso una revisione per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito dalla decisione 2007/436/CE, Euratom.

Art. 5 Margine globale per i pagamenti

1. Ogni anno, a partire dal 2015, nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 4, la Commissione adegua verso l'alto il massimale di pagamento per gli anni 2015-2020 di un importo equivalente alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento dell'anno n-1 del QFP.

2. Gli adeguamenti annuali non superano i seguenti importi massimi (a prezzi 2011) per il periodo 2018-2020 rispetto al massimale di pagamento originario degli anni in questione:

2018: 7 miliardi di EUR

2019: 11 miliardi di EUR

2020: 13 miliardi di EUR.

3. L'eventuale adeguamento verso l'alto è interamente compensato da una corrispondente riduzione del massimale di pagamento dell'anno n-1.

Art. 6 Adeguamenti tecnici

1. Ogni anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, effettua i seguenti adeguamenti tecnici del QFP:

  1. a) rivalutazione ai prezzi dell'anno n+1 dei massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento;

  2. b) calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della decisione 2007/436/CE, Euratom;

  3. c) calcolo dell'importo assoluto del margine per imprevisti definito all'articolo 13;

  4. d) calcolo del margine globale per i pagamenti previsto all'articolo 5;

  5. e) calcolo del margine globale per gli impegni previsto all'articolo 14;

  6. f) calcolo degli importi da rendere disponibili per lo strumento di flessibilità a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma.

2. La Commissione effettua gli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo.

3. La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 e le sottostanti previsioni economiche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Fatti salvi gli articoli 7 e 8, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

Art. 7 Adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione

1. Per tenere conto della situazione particolarmente difficile degli Stati membri colpiti dalla crisi, nel 2016 la Commissione riesamina, congiuntamente all' adeguamento tecnico per l'anno 2017, le assegnazioni totali di tutti gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della politica di coesione per gli anni dal 2017 al 2020, applicando il metodo di assegnazione definito nel pertinente atto di base sulla base delle statistiche più recenti disponibili in quel momento e della comparazione, per gli Stati membri soggetti a livellamento, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014 e 2015 e il PIL nazionale cumulato stimato nel 2012. Adegua dette assegnazioni totali ogniqualvolta si verifichi una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 %.

2. Gli adeguamenti richiesti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del QFP sono modificati di conseguenza. Anche i massimali di pagamento sono modificati di conseguenza per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.

3. Nel suo adeguamento tecnico per l'anno 2017, a seguito del riesame intermedio dell'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione di cui all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio9, nel caso uno Stato membro diventi ammissibile al Fondo di coesione o perda l'ammissibilità esistente, la Commissione aggiunge o sottrae gli importi risultanti ai/dai fondi assegnati allo Stato membro per gli anni dal 2017 al 2020.

4. Gli adeguamenti richiesti risultanti dal paragrafo 3 sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del QFP sono modificati di conseguenza. Anche i massimali di pagamento sono modificati di conseguenza per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.

5. L'effetto netto totale, positivo o negativo, degli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 3 non supera i 4 miliardi di EUR.

Art. 8 Adeguamenti relativi alle misure che collegano l'efficacia dei finanziamenti alla corretta governance economica

In caso di ritiro da parte della Commissione della sospensione degli impegni di bilancio per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale o il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nel contesto delle misure che collegano l'efficacia dei finanziamenti alla corretta governance economica, la Commissione nel rispetto del pertinente atto di base, riporta gli impegni sospesi agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell’anno non possono essere reiscritti oltre l’anno n+3.

Capo 2. Strumenti speciali

Art. 9 Riserva per gli aiuti d'urgenza

1. La riserva per gli aiuti d'urgenza è destinata a consentire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, a fini di gestione civile delle crisi e protezione civile e in situazioni particolarmente difficili dovute alla pressione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell'Unione.

2. L'importo annuo della riserva è fissato a 300 milioni di EUR (a prezzi 2011) e può essere utilizzato fino all'anno n + 1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n + 1 viene annullata.

Art. 10 Fondo di solidarietà dell'Unione europea

1. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è destinato a consentire un'assistenza finanziaria in caso di catastrofi gravi sul territorio di uno Stato membro o di un paese candidato, come definito nell'atto di base pertinente. È fissato un massimale dell'importo annuo disponibile per tale Fondo pari a 500 milioni di EUR (a prezzi 2011). Il 1o ottobre di ciascun anno almeno un quarto dell'importo annuo deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. La quota dell'importo annuale non iscritta a bilancio può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

2. In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo di solidarietà dell'Unione europea disponibili per l'esercizio in cui si verifica la catastrofe, quali definite nell'atto di base pertinente, non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dagli stanziamenti annuali messi a disposizione per l'esercizio successivo.

Art. 11 Strumento di flessibilità

1.

Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Fatto salvo il secondo comma, per lo strumento di flessibilità è fissato un massimale annuo disponibile pari a 600 milioni di EUR (a prezzi 2011).

Ogni anno, a decorrere dal 2017, l'importo annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è aumentato:

  1. a) di un importo equivalente alla quota dell'importo annuale per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea che è stata annullata nell'esercizio precedente a norma dell'articolo 10, paragrafo 1;

  2. b) di un importo equivalente alla quota dell'importo annuale per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che è stata annullata nell'esercizio precedente.

Gli importi resi disponibili per lo strumento di flessibilità in conformità del secondo comma sono utilizzati alle condizioni definite al presente articolo.

2. La quota dell'importo annuo dello strumento di flessibilità non utilizzata, può essere utilizzata fino all'anno n + 3. La quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata in primo luogo, in ordine cronologico. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n + 3 viene annullata.