Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
L'ambito di applicazione della politica comune della pesca ("PCP") si estende alle misure riguardanti il mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ("OCM") è parte integrante della PCP e dovrebbe contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi. Poiché la PCP è attualmente in fase di revisione, l'OCM dovrebbe essere adattata di conseguenza.
Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio4, deve essere rivisto al fine di tener conto delle carenze rilevate nell'attuazione delle disposizioni attualmente in vigore, dei recenti sviluppi sui mercati dell'Unione e del mondo, nonché dell'evoluzione delle attività della pesca e dell'acquacoltura.
La pesca svolge un ruolo particolarmente importante nelle economie delle regioni costiere dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche. Poiché tale attività è la fonte di reddito dei pescatori in queste regioni, è opportuno favorire la stabilità del mercato e una più stretta correlazione tra offerta e domanda.
Le disposizioni sull'OCM dovrebbero essere attuate nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne gli impegni ai sensi delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. Nel commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con i paesi terzi dovrebbero essere assicurate le condizioni per una leale concorrenza, in particolare attraverso il rispetto della sostenibilità e l'applicazione di norme sociali equivalenti a quelle applicate ai prodotti dell'Unione.
È importante che la gestione dell'OCM sia guidata dai principi di buona governance della PCP.
Affinché l'OCM abbia successo, è essenziale che i consumatori siano informati, tramite campagne di commercializzazione ed educative, in merito al valore alimentare del pesce e alla grande varietà di specie disponibili nonché in merito all'importanza della comprensione delle informazioni contenute nelle etichette.
Le organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura ("organizzazioni di produttori") svolgono un ruolo chiave per il raggiungimento degli obiettivi della PCP e dell'OCM. Occorre pertanto rafforzarne le responsabilità e fornire il necessario sostegno finanziario per consentire loro di svolgere un ruolo più significativo nella gestione quotidiana della pesca, nel rispetto del quadro definito dagli obiettivi della PCP. Occorre inoltre garantire che i loro aderenti svolgano le attività di pesca e di acquacoltura in modo sostenibile, migliorino l'immissione sul mercato dei prodotti, raccolgano informazioni sull'acquacoltura e aumentino i propri redditi. Nel conseguire tali obiettivi, le organizzazioni di produttori dovrebbero tener conto delle diverse condizioni di esercizio della pesca e dell'acquacoltura che si presentano nell'Unione, anche nelle regioni ultraperiferiche, e in particolare delle caratteristiche specifiche della pesca artigianale e dell'acquacoltura estensiva. Le autorità nazionali competenti dovrebbero poter essere incaricate dell'attuazione di tali obiettivi, lavorando in stretta collaborazione con le organizzazioni di produttori sulle questioni di gestione, comprese, se del caso, l'assegnazione delle quote e la gestione dello sforzo di pesca, in funzione delle esigenze di ciascun tipo di pesca.
È opportuno adottare misure per incoraggiare una partecipazione adeguata e rappresentativa dei piccoli produttori.
Per rafforzare la competitività e la sostenibilità delle organizzazioni di produttori, è opportuno definire chiaramente criteri adeguati per la loro istituzione.
Le organizzazioni interprofessionali, che consistono di varie categorie di operatori nei settori della pesca e dell'acquacoltura, hanno la capacità di contribuire a migliorare il coordinamento delle attività di commercializzazione lungo la catena di approvvigionamento e ad elaborare misure rilevanti per l'intero settore.
È opportuno stabilire condizioni comuni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali da parte degli Stati membri, per l'estensione delle norme adottate dalle organizzazioni di produttori e dalle organizzazioni interprofessionali e per la ripartizione dei costi derivanti da tale estensione. L'estensione delle norme dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione.
Dato che gli stock ittici sono una risorsa condivisa, il loro sfruttamento può in alcuni casi essere realizzato in modo più sostenibile ed efficiente da organizzazioni con aderenti provenienti da diversi Stati membri e da regioni differenti. Occorre pertanto incoraggiare anche la creazione di organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori a livello nazionale o transnazionale sulla base, ove opportuno, delle regioni biogeografiche. Tali organizzazioni dovrebbero essere dei partenariati volti a stabilire norme comuni e vincolanti e ad assicurare condizioni di parità per tutti gli attori del settore della pesca. Nella costituzione di tali organizzazioni, è necessario garantire che esse restino soggette alle norme di concorrenza previste dal presente regolamento e rispettino la necessità di mantenere il collegamento tra le singole comunità costiere e i tipi di pesca e le acque da esse storicamente sfruttati.
La Commissione dovrebbe incoraggiare misure di sostegno per favorire la partecipazione delle donne alle organizzazioni di produttori dell'acquacoltura.
Per poter orientare i propri aderenti verso attività di pesca e di acquacoltura sostenibili, le organizzazioni di produttori dovrebbero elaborare e sottoporre alle autorità competenti degli Stati membri un piano di produzione e di commercializzazione contenente le misure necessarie per conseguire i propri obiettivi.
Per conseguire gli obiettivi della PCP in materia di rigetti, occorre generalizzare l'impiego di attrezzature da pesca selettive per evitare la cattura di esemplari non conformi ai criteri relativi alle taglie minime.
La natura imprevedibile delle attività di pesca rende opportuno predisporre un meccanismo per l'ammasso dei prodotti della pesca destinati al consumo umano per favorire una maggiore stabilità dei mercati e accrescere le entrate derivanti dai prodotti, in particolare grazie alla creazione di valore aggiunto. Tale meccanismo dovrebbe contribuire alla stabilizzazione e alla convergenza dei mercati locali nell'Unione ai fini della realizzazione degli obiettivi del mercato interno.
Per tener conto della disparità dei prezzi nel territorio dell'Unione, ciascuna organizzazione di produttori ittici dovrebbe avere la facoltà di proporre un prezzo che determini l'attivazione del meccanismo di ammasso. Tale prezzo limite di attivazione dovrebbe essere fissato in modo da mantenere una equa concorrenza tra gli operatori.
L'istituzione e l'applicazione di norme comuni di commercializzazione dovrebbe consentire di approvvigionare il mercato con prodotti sostenibili, di realizzare pienamente il potenziale del mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e di facilitare le attività di mercato basate su una concorrenza equa, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione. A tal fine dovrebbero continuare ad applicarsi le norme di commercializzazione vigenti.
È necessario garantire che i prodotti importati che entrano nel mercato dell'Unione rispettino gli stessi requisiti e le stesse norme di commercializzazione che i produttori dell'Unione sono tenuti a rispettare.
Per garantire un livello elevato di tutela della salute umana, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura immessi sul mercato dell'Unione, indipendentemente dalla loro origine, dovrebbero essere conformi alle norme applicabili in materia di sicurezza degli alimenti e igiene.
Al fine di permettere ai consumatori di effettuare scelte informate, è necessario che vengano loro fornite informazioni chiare e complete, tra l'altro, sull'origine e sul metodo di produzione dei prodotti.
L'utilizzo di un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che provengano dall'Unione o da paesi terzi, offre la possibilità di fornire informazioni chiare sulla sostenibilità ecologica di tali prodotti. È pertanto necessario che la Commissione esamini la possibilità di elaborare e stabilire criteri minimi per la creazione di un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura a livello dell'Unione.
Al fine di tutelare il consumatore, le autorità nazionali competenti a controllare e assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento dovrebbero utilizzare appieno le tecnologie disponibili, incluso l'esame del DNA, per impedire che gli operatori etichettino in maniera ingannevole le catture.
Le norme di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") dovrebbero essere applicate alla produzione e al commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nei limiti in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento dell'OCM e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 39 TFUE.
È opportuno stabilire norme in materia di concorrenza applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore e in particolare della sua frammentazione, del fatto che il pesce è una risorsa condivisa e del volume elevato delle importazioni, alle quali dovrebbero applicarsi le stesse norme che valgono per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione. Nell'interesse della semplificazione, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio5, dovrebbero essere integrate nel presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1184/2006 non dovrebbe pertanto più applicarsi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Occorre migliorare la raccolta, il trattamento e la divulgazione delle informazioni economiche relative ai mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione.
Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento con riguardo a: i termini; le procedure e la presentazione delle domande di riconoscimento di un produttore e di organizzazioni interprofessionali e la revoca di tale riconoscimento; il formato, i termini e le procedure degli Sati membri per comunicare le decisioni di accordare o revocare il riconoscimento; la presentazione e la procedura da rispettare per la notifica da parte degli Stati membri delle regole vincolanti per i produttori e gli operatori; il formato e la struttura dei piani di produzione e di commercializzazione, nonché la procedura e i termini per la presentazione e la loro approvazione; la forma della pubblicazione da parte degli Stati membri dei prezzi limite. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio6.
Il regolamento (CE) n. 104/2000 dovrebbe essere abrogato. Tuttavia, al fine di garantire la continuità nella fornitura di informazioni ai consumatori, è opportuno continuare ad applicarne l'articolo 4 fino al 12 dicembre 2014.
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura comune del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti nonché della necessità di un'azione comune, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ("OCM").
2. L'OCM è composta dai seguenti elementi:
a) organizzazioni professionali;
b) norme di commercializzazione;
c) informazione del consumatore;
d) norme di concorrenza;
e) informazioni sul mercato.
3. Per quanto riguarda gli aspetti esterni, l'OCM è integrata dal regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio7 e dal regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio8.
4. L'attuazione dell'OCM può beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione conformemente al futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020.
Art. 2 Ambito di applicazione
L'OCM si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del presente regolamento, commercializzati nell'Unione.
Art. 3 Obiettivi
Gli obiettivi dell'OCM sono quelli stabiliti all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio9.
Art. 4 Principi
L'OCM è guidata dai principi di buona governance stabiliti all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Art. 5 Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013nonché quelle di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio10, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio11, agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 200212 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio13. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) "prodotti della pesca": gli organismi acquatici ottenuti da qualunque attività di pesca o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato I;
b) "prodotti dell'acquacoltura": gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, ottenuti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato I;
c) "produttore": le persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura ai fini della loro immissione sul mercato;
d) "settore della pesca e dell'acquacoltura": il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura;
e) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
f) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sul mercato dell'Unione;
g) "commercio al dettaglio": la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;
h) "prodotto preimballato della pesca e dell'acquacoltura": i prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono "alimenti preimballati" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1169/2011.
Capo II. Organizzazioni professionali
Sezione I. Costituzione, obiettivi e misure
Art. 6 Costituzione di organizzazioni di produttori del settore della pesca e di organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura
1. Le organizzazioni di produttori del settore della pesca e le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura ("organizzazioni di produttori") possono essere costituite su iniziativa dei produttori, di prodotti della pesca o dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alla sezione II.
2. Ove pertinente, al momento della costituzione delle organizzazioni di produttori si tiene conto, se del caso, della situazione specifica dei piccoli produttori.
3. Un'organizzazione di produttori rappresentativa delle attività della pesca e dell'acquacoltura può essere costituita come organizzazione comune di produttori dei settori della pesca e dell'acquacoltura.
Art. 7 Obiettivi delle organizzazioni di produttori
1. Le organizzazioni di produttori del settore della pesca perseguono i seguenti obiettivi:
a) promuovere l'esercizio di attività di pesca redditizie e sostenibili da parte dei propri aderenti in piena conformità della politica di conservazione prevista, in particolare, dal regolamento (UE) n. 1380/2013 e del diritto ambientale, rispettando nel contempo la politica sociale e, ove lo Stato membro interessato lo preveda, la partecipazione alla gestione delle risorse biologiche marine;
b) evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate di stock commerciali e, ove necessario, farne il miglior uso possibile senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
c) contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e all'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa;
d) contribuire all'eliminazione delle pratiche di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
2. Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura perseguono i seguenti obiettivi:
a) promuovere l'esercizio di attività di acquacoltura sostenibili da parte dei propri aderenti mediante l'offerta di possibilità di sviluppo in piena conformità con, in particolare, il regolamento (UE) n. 1380/2013 e il diritto ambientale, rispettando nel contempo la politica sociale;
b) accertare che le attività dei propri aderenti siano conformi ai piani strategici nazionali di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
c) puntare a garantire che i mangimi per l'acquacoltura di origine ittica provengano da attività di pesca gestite in modo sostenibile.
3. Le organizzazioni di produttori perseguono, oltre agli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, due o più dei seguenti obiettivi:
a) migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dei propri aderenti;
b) migliorare il rendimento economico;
c) stabilizzare i mercati;
d) contribuire all'approvvigionamento alimentare e promuovere elevati parametri di qualità e sicurezza alimentare, favorendo nel contempo l'occupazione nelle zone costiere e rurali;
e) ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca.
4. Le organizzazioni di produttori possono perseguire obiettivi complementari.
Art. 8 Misure applicabili dalle organizzazioni di produttori
1. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 7, le organizzazioni di produttori possono, tra le altre, avvalersi delle seguenti misure:
a) adeguare la produzione alle esigenze di mercato;
b) canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti;
c) promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione dei loro aderenti in modo non discriminatorio servendosi, ad esempio, della certificazione dei prodotti, e, in particolare, di denominazioni di origine, marchi di qualità, denominazioni geografiche, specialità tradizionali garantite e meriti dei prodotti in termini di sostenibilità;
d) verificare che le attività dei loro aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori interessata e adottare misure per garantire tale conformità;
e) promuovere programmi di formazione professionale e di cooperazione al fine di incoraggiare i giovani ad entrare nel settore;
f) ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca;
g) promuovere l'uso della tecnologia dell'informazione e della comunicazione per migliorare la commercializzazione ed i prezzi;
h) agevolare l'accesso dei consumatori all'informazione sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono inoltre avvalersi delle seguenti misure:
a) pianificare e gestire collettivamente le attività di pesca dei loro aderenti, fatta salva l'organizzazione della gestione delle risorse biologiche marine da parte degli Stati membri, anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di misure volte a migliorare la selettività delle attività di pesca e la consulenza alle autorità competenti;
b) evitare e ridurre al minimo le catture indesiderate partecipando all'elaborazione e all'applicazione di misure tecniche e fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, in conformità, secondo il caso, dell'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento;
c) gestire l'ammasso temporaneo di prodotti della pesca conformemente agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.
3. Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono inoltre avvalersi delle seguenti misure:
a) promuovere attività di acquacoltura sostenibili, soprattutto in termini di protezione dell'ambiente e di salute e benessere degli animali;
b) raccogliere informazioni sui prodotti commercializzati, incluse informazioni economiche sulle prime vendite nonché sulle previsioni di produzione;
c) raccogliere informazioni di tipo ambientale;
d) pianificare la gestione delle attività di acquacoltura dei loro aderenti;
e) sostenere programmi per operatori professionisti volti a promuovere i prodotti dell'acquacoltura sostenibile.
f) gestire l’ammasso temporaneo di prodotti della pesca conformemente agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.
Art. 9 Costituzione di associazioni di organizzazioni di produttori
1. Un'associazione di organizzazioni di produttori può essere costituita su iniziativa delle organizzazioni di produttori riconosciute in uno o più Stati membri.
2. Salvo indicazione contraria, le disposizioni del presente regolamento applicabili alle organizzazioni di produttori si applicano anche alle associazioni di organizzazioni di produttori.
Art. 10 Obiettivi delle associazioni di organizzazioni di produttori
1. Le associazioni di organizzazioni di produttori perseguono i seguenti obiettivi:
a) realizzare, in modo più efficace e sostenibile, ogni obiettivo delle organizzazioni di produttori aderenti enunciato all'articolo 7;
b) coordinare e sviluppare attività di interesse comune per le organizzazioni di produttori aderenti.
2. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono beneficiare del sostegno finanziario conformemente al futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020.
Art. 11 Costituzione di organizzazioni interprofessionali
Le organizzazioni interprofessionali possono essere costituite su iniziativa dei produttori di prodotti della pesca e dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alla sezione II.