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Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio del 16 dicembre 2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio» espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (di seguito «PAC») dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1o gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1. Nell'ambito del quadro normativo riformato, occorre adottare misure sulla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative.

A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni in materia di intervento pubblico mantenendo peraltro invariata la politica intrinseca a ciascun settore. A tal fine è appropriato operare una distinzione tra le soglie di riferimento stabilite nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 da un lato, e i prezzi di intervento dall'altro, e definire questi ultimi. Solo i prezzi di intervento per l'intervento pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all'allegato 3, punto 8, prima frase dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (ossia il sostegno dei prezzi di mercato). In questo contesto si intende che l'intervento sul mercato può assumere la forma di un intervento pubblico, ma anche altre forme di intervento che non fanno uso di indicazioni di prezzo stabilite ex ante.

È opportuno prevedere il livello del prezzo di intervento pubblico a cui l'acquisto all'intervento è effettuato a prezzo fisso o mediante procedura di gara, compresi i casi per i quali può essere necessario un adeguamento dei prezzi di intervento pubblico. Allo stesso modo è necessario adottare misure sulle limitazioni quantitative per effettuare l'acquisto all'intervento a prezzo fisso. In entrambi i casi, i prezzi e i limiti quantitativi dovrebbero rispecchiare la prassi e l'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la concessione di aiuti per l'ammasso privato come misura d'intervento sul mercato. Occorre prevedere le misure relative alla fissazione degli importi dell'aiuto. Tenuto conto della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato, è opportuno prevedere la fissazione degli importi dell'aiuto sia in anticipo sia mediante procedura di gara e taluni elementi da tener conto quando l'aiuto è prefissato.

Per garantire una corretta gestione finanziaria del programma a favore del consumo di frutta e verdura nelle scuole è opportuno fissare un massimale per l’aiuto concesso dall’Unione e tassi massimi di cofinanziamento. Per consentire a tutti gli Stati membri di attuare un programma per la frutta e verdura nelle scuole efficace sotto il profilo dei costi, è opportuno fissare un importo minimo determinato dell'aiuto dell'Unione.

Al fine di garantire il buon funzionamento dell'aiuto per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini nelle scuole e di assicurare la flessibilità della gestione del regime, occorre fissare un quantitativo massimo dell'aiuto per la fornitura del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli importi dell'aiuto dell'Unione.

A norma del Il regolamento (UE) n. 1308/2013 molte misure relative al settore dello zucchero scadranno alla fine della campagna di commercializzazione 2016/17 dello zucchero quando il sistema delle quote sarà abolito.

Nel presente regolamento occorre prevedere misure relative alla fissazione della tassa sulla produzione da prelevare per le quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina di cui nel settore dello zucchero in linea con la proroga del sistema delle quote fino al 30 settembre 2017.

Al fine di garantire un sistema efficiente di restituzione alla produzione per determinati prodotti del settore dello zucchero, occorre stabilire condizioni appropriate per fissare l'importo della restituzione alla produzione.

Al fine di garantire un tenore di vita equo ai produttori di barbabietole e di canna da zucchero dell’Unione, è opportuno fissare un prezzo minimo delle barbabietole di quota corrispondenti a una qualità tipo da definire.

Al fine di evitare una minaccia alla situazione del mercato dello zucchero dovuta all'accumulo dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina per cui non sono soddisfatte le condizioni applicabili, dovrebbe essere prevista una disposizione per il prelievo sulle eccedenze.

Nel regolamento (UE) n. 1308/2013 è stato creato un meccanismo per consentire una fornitura di zucchero sufficiente ed equilibrata ai mercati dell'Unione, disponendo che la Commissione prenda le misure opportune per raggiungere tal fine. Poiché gli strumenti di gestione dei mercati per mettere in atto questo meccanismo sono gli adeguamenti temporanei del dazio all'importazione pagabile sullo zucchero greggio importato nonché l'applicazione temporanea di un prelievo su una produzione fuori quota introdotto sul mercato interno al fine di adeguare l'offerta alla domanda, è opportuno inserire nel presente regolamento una disposizione specifica che permetta alla Commissione di applicare tale prelievo e di fissare il suo importo.

Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di restituzione all'esportazione, occorre stabilire misure appropriate per fissare l'importo delle restituzioni. Inoltre, nel settore dei cereali e del riso occorre adottare misure appropriate per fissare gli importi correttivi e per provvedere all'adeguamento dell'importo delle restituzioni in linea con gli eventuali cambiamenti del livello del prezzo di intervento.

Al fine di garantire una gestione quotidiana efficiente della PAC, le misure sulla fissazione degli aiuti, delle restituzioni e dei prezzi di cui al presente regolamento devono essere limitate alle condizioni quadro che consentano di fissare importi concreti caso per caso e a seconda delle circostanze. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione per la fissazione di detti importi. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate con l'assistenza del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli e conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio3. Inoltre, al fine di garantire una risposta rapida alle mutevoli situazioni di mercato, la Commissione deve essere autorizzata a fissare nuovi livelli di restituzione e, nel settore dei cereali e del riso, ad adeguare l'importo correttivo senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento reca misure per la fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli istituita dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 1 bis Soglie di riferimento

1. Sono fissate le seguenti soglie di riferimento:

  1. a) nel settore dei cereali: 101,31 EUR/t, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;

  2. b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;

  3. c) per lo zucchero della qualità tipo definita nell'allegato III, parte B, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativamente allo zucchero sfuso, franco fabbrica:

    1. i) per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t;

    2. ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;

  4. d) per il settore delle carni bovine: 2224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione/stato di ingrassamento R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi di cui all'allegato IV, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

  5. e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

    1. i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;

    2. ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;

  6. f) nel settore delle carni suine: 1509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte B, del regolamento (UE) n. 1308/2013, come segue:

    1. i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;

    2. ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R;

  7. g) per il settore dell'olio d'oliva:

    1. i) 1779 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine;

    2. ii) 1710 EUR/t per l'olio di oliva vergine;

    3. iii) 1524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questa quantità è diminuita di 36,70/t per ciascun grado di acidità in più.

2. Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare dell'evoluzione della produzione, dei costi di produzione (particolarmente i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE in base all'andamento della produzione e dei mercati.

3. I riferimenti alle soglie di riferimento al regolamento (UE) n. 1308/2013 si intendono come riferimenti fatti alle soglie di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 2 Prezzi di intervento pubblico

1. Il livello del prezzo di intervento pubblico:

  1. a) per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco, il risone e il latte scremato in polvere è pari alla rispettiva soglia di riferimento di cui all'articolo 1 bis, in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera la rispettiva soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara;

  2. b) per il burro, è pari al 90 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 1 bis, in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera il 90 % di tale soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara;

  3. c) per le carni bovine non supera l'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 1 bis.

2. I prezzi di intervento pubblico per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il risone di cui al paragrafo 1 sono adattati applicando le maggiorazioni o le riduzioni a tali prezzi in base ai principali criteri di qualità dei prodotti.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare le maggiorazioni o le riduzioni del prezzo di intervento pubblico dei prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo alle condizioni ivi stabilite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Art. 3 Prezzi di acquisto all'intervento e limitazioni quantitative applicabili

1.

In caso di apertura dell'intervento pubblico ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'acquisto all'intervento è effettuato a prezzo fisso di cui all'articolo 2 del presente regolamento e non eccede le limitazioni quantitative seguenti rispettivamente per ciascun periodo di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

  1. a) 3 milioni di tonnellate di frumento tenero;

  2. b) 50000 tonnellate di burro;

  3. c) 109000 tonnellate di latte scremato in polvere.

In deroga al primo comma, nel 2016, le limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso sono fissate a 100000 tonnellate per il burro e 350000 tonnellate per il latte scremato in polvere. I volumi acquistati nell'ambito di una procedura di gara avviata il 29 giugno 2016 non sono imputati a tali limitazioni quantitative.

In deroga al primo comma, nel 2018 la limitazione quantitativa per gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso è fissata a 0 tonnellate.

In deroga al primo comma, nel 2019 la limitazione quantitativa per gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso è fissata a zero tonnellate.

2.

In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

  1. a) per il frumento tenero, il burro e il latte scremato in polvere oltre le limitazioni quantitative fissate al paragrafo 1 del presente articolo e

  2. b) per il frumento duro, il sorgo, l'orzo, il granturco, il risone e le carni bovine

l'acquisto all'intervento è effettuato mediante gara per determinare il prezzo massimo di acquisto all'intervento.

Il prezzo massimo di acquisto all'intervento non supera il livello di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento ed è fissato mediante atti di esecuzione.

3. In particolari circostanze debitamente giustificate la Commissione può adottare atti di esecuzione:

  1. a) che limitano le procedure di gara a uno Stato membro o a una regione di uno Stato membro oppure

  2. b) fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, che fissano i prezzi di acquisto all'intervento per l'intervento pubblico per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.

4.

I prezzi all'acquisto di cui ai paragrafi 2 e 3 per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il risone sono adattati applicando le maggiorazioni o le riduzioni a tali prezzi in base ai principali criteri di qualità dei prodotti.

La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano tali maggiorazioni o tali riduzioni.

5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

6. La Commissione adotta, senza applicare la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, gli atti di esecuzione necessari per:

  1. a) rispettare le limitazioni di intervento di cui al paragrafo 1 del presente articolo; e

  2. b) applicare la procedura di gara di cui al paragrafo 2 del presente articolo per il frumento tenero, il burro e il latte scremato in polvere oltre le limitazioni quantitative di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 4 Aiuto all’ammasso privato

1. Per stabilire l'importo dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è avviata una procedura di gara per un periodo limitato oppure l'aiuto è fissato in anticipo, qualora l'aiuto sia concesso conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento. L'aiuto può essere fissato per Stato membro o regione di uno Stato membro.

2.

La Commissione adotta atti di esecuzione:

  1. a) nei casi in cui si applica la procedura di gara, che stabiliscono l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato:

  2. b) qualora l'aiuto sia fissato in anticipo, che fissano l'importo dell'aiuto in base alle spese di ammasso e/o ad altri elementi di mercato pertinenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

Art. 5 Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli destinati alle scuole e di latte destinato alle scuole, misure educative di accompagnamento e costi correlati

1. L'aiuto dell'Unione per il finanziamento di misure educative di accompagnamento, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, non supera il 15 % delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

2.

L'aiuto totale dell'Unione per i costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, non supera il 10 % delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano il livello massimo di aiuto dell'Unione per categoria di costi correlati sotto forma di percentuale delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri o di percentuale dei costi dei prodotti interessati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.

3. L'importo di aiuto dell'Unione per il componente lattiero-caseario dei prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non supera i 27 EUR/100 kg.

4.

L'aiuto di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è assegnato a ciascuno Stato membro conformemente al presente paragrafo e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

A decorrere dal 1o agosto 2017 al 31 luglio 2023 le ripartizioni indicative dell'aiuto, di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per ciascuno Stato membro sono stabilite nell'allegato I. Durante tale periodo alla Croazia non si applica l'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

A decorrere dal 1o agosto 2023 la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano, sulla base dei criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 le ripartizioni indicative destinate a ciascuno Stato membro dell'aiuto di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), di tale regolamento. Ciascuno Stato membro riceve tuttavia almeno 290000 EUR di aiuto dell'Unione per la distribuzione di ortofrutticoli destinati alle scuole e almeno 193000 EUR di aiuto dell'Unione per la distribuzione di latte destinato alle scuole, secondo quanto definito all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Successivamente la Commissione valuta almeno a scadenza triennale se tali ripartizioni indicative restino coerenti con i criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Se necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano nuove ripartizioni indicative.

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del presente regolamento.

5.

Qualora uno Stato membro non abbia presentato, per un determinato anno, una richiesta di aiuto dell'Unione a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure abbia richiesto solo parte della propria ripartizione indicativa di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione riassegna tale ripartizione indicativa o la relativa parte non richiesta agli Stati membri che le hanno comunicato di voler utilizzare più della propria ripartizione indicativa.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per effettuare tale riassegnazione, che si basa sui criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed è limitata in funzione del livello di utilizzo della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione, di cui al paragrafo 6 del presente articolo, da parte dello Stato membro interessato nell'anno scolastico terminato prima della domanda annuale di aiuto dell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.

6.

Sulla base delle domande presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ogni anno la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la ripartizione definitiva dell'aiuto per gli ortofrutticoli destinati alle scuole e per il latte destinato alle scuole tra gli Stati membri partecipanti entro i limiti stabiliti nell'articolo 23 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tenendo conto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, di tale regolamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.

Art. 6 Aiuto per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini

Art. 7 Tassa sulla produzione nel settore dello zucchero

1. La tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina di cui all'articolo 128 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari a 12 EUR/t per lo zucchero di quota e lo sciroppo di inulina di quota. Per l’isoglucosio la tassa sulla produzione è pari al 50 % della tassa applicabile allo zucchero.

2.

Lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa sulla produzione, versato a norma del paragrafo 1, alle imprese stabilite nel suo territorio in base alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione.

Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della relativa campagna di commercializzazione.

3. Le imprese dell'Unione produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare il 50 % della relativa tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canna da zucchero o ai fornitori di cicoria.

Art. 8 Restituzione alla produzione nel settore dello zucchero

La restituzione alla produzione dei prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è fissata dalla Commissione mediante atti di esecuzione in base:

  1. a) ai costi derivanti dall'utilizzo di zucchero importato che l'industria avrebbe dovuto sostenere in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale e

  2. b) al prezzo dello zucchero eccedente disponibile nel mercato dell'Unione oppure, in assenza di zucchero eccedente su questo mercato, alla soglia di riferimento dello zucchero fissato all'articolo 1 bis, lettera c).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.

Art. 9 Prezzo minimo della barbabietola

1. Il prezzo minimo della barbabietola di quota di cui all'articolo 135 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari a 26,29 EUR/t fino al termine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2016/17 il 30 settembre 2017.

2. Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero di qualità tipo definita nell'allegato III, parte B del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3. Le imprese produttrici di zucchero che acquistano barbabietole di quota atte ad essere trasformate in zucchero e destinate alla produzione di zucchero di quota sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo, adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. Tali maggiorazioni o riduzioni sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

4. Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale o di zucchero eccedente soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all’articolo 11, le imprese produttrici di zucchero interessate adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota.