Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 164,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e fissa in particolare gli obiettivi tematici, i principi e le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo. È pertanto necessario precisare la missione e l'ambito di applicazione dell'FSE, nonché le relative priorità d'investimento nel perseguimento degli obiettivi tematici, stabilendo disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dall'FSE.
L'FSE dovrebbe migliorare le possibilità di occupazione, rafforzare l'inclusione sociale, lottare contro la povertà, promuovere l'istruzione, le competenze e la formazione permanente ed elaborare politiche di inclusione attiva globali e sostenibili conformemente ai compiti affidati all'FSE dall'articolo 162 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e contribuire in tal modo alla coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 TFUE. Conformemente all'articolo 9 TFUE, l'FSE dovrebbe tener conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.
Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 ha chiesto che tutte le politiche comuni, compresa la politica di coesione, sostengano la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (la "strategia Europa 2020"). Al fine di allineare totalmente l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, la formazione e la lotta contro l'esclusione sociale, la povertà e la discriminazione, l'FSE dovrebbe sostenere gli Stati membri tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati di Europa 2020 e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE così come, ove appropriato a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma supportati dalle strategie nazionali per l'occupazione, delle relazioni sociali nazionali, delle strategie nazionali sull'integrazione dei rom e delle strategie nazionali sulla disabilità. L'FSE dovrebbe inoltre contribuire agli aspetti rilevanti dell'attuazione delle iniziative faro, in particolare dell'"Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro", di "Youth on the Move" (Gioventù in movimento), e della "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale". Dovrebbe inoltre sostenere le pertinenti attività dell'"Agenda digitale europea" e di "Unione dell'innovazione".
L'Unione affronta problemi strutturali derivanti dalla globalizzazione dell'economia, dai cambiamenti tecnologici, dal sempre maggiore invecchiamento della manodopera e dalle crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni. Queste difficoltà sono state amplificate dalla recente crisi economica e finanziaria che ha provocato un aumento del tasso di disoccupazione, colpendo in particolare i giovani e altre persone svantaggiate come i migranti e le minoranze.
L'obiettivo dell'FSE dovrebbe essere di promuovere l'occupazione, migliorare l'accesso al mercato del lavoro, con particolare riferimento a coloro che sono più distanti dal mercato del lavoro, e sostenere la mobilità professionale volontaria. L'FSE dovrebbe altresì sostenere l'invecchiamento attivo e in buona salute, anche attraverso forme innovative di organizzazione del lavoro, promuovendo la salute e la sicurezza sul lavoro e migliorando l'occupabilità. Promuovendo un miglior funzionamento dei mercati del lavoro grazie al miglioramento della mobilità geografica transnazionale dei lavoratori, l'FSE dovrebbe in particolare sostenere le attività EURES (attività della rete europea di servizi per l’impiego) per quanto riguarda le assunzioni e i servizi di informazione, di consulenza e di orientamento che vi sono associati a livello nazionale e transfrontaliero. Le operazioni finanziate a titolo dell'FSE dovrebbero conformarsi all'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che stabilisce che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
L'FSE dovrebbe altresì promuovere l'inclusione sociale e prevenire e combattere la povertà al fine di spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni, il che comporta la mobilitazione di una serie di politiche rivolte alle persone maggiormente svantaggiate indipendentemente dalla loro età, inclusi bambini, lavoratori poveri e donne anziane. È opportuno prestare attenzione alla partecipazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati. L'FSE può essere utilizzato per rafforzare l'accesso a servizi di interesse generale accessibili, sostenibili e di alta qualità, in particolare nel settore delle cure sanitarie, dei servizi per l'occupazione e la formazione, dei servizi per i senzatetto, dei servizi di custodia al di fuori dell'orario scolastico, delle strutture per l'infanzia e dei servizi di assistenza di lunga durata. I servizi sostenuti possono essere pubblici, privati e/o basati sulla comunità e offerti da diversi tipi di prestatori, vale a dire amministrazioni pubbliche, società private, imprese sociali, organizzazioni non governative.
L'FSE dovrebbe provvedere a contrastare l'abbandono scolastico precoce, a promuovere l'accesso paritario a un insegnamento di buona qualità, ad investire nell'istruzione e nella formazione professionale, ad aumentare l'attinenza dell'istruzione e dei sistemi di formazione al mercato del lavoro e a rafforzare l'apprendimento permanente, compresi i percorsi formativi formali, non formali e informali.
Oltre a queste priorità, nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e al fine di migliorare la crescita economica e le possibilità di occupazione è opportuno migliorare l'efficacia dell'amministrazione pubblica a livello nazionale e regionale, nonché la capacità di un'amministrazione pubblica di agire in una logica partecipativa. La capacità istituzionale dei soggetti interessati, incluse le Organizzazioni non governative, che operano nei settori dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali, incluso il settore della lotta contro la discriminazione dovrebbe essere rafforzata.
Il sostegno a titolo della priorità di investimento "sviluppo locale di tipo partecipativo" può contribuire a tutti gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo supportate dall'FSE dovrebbero essere inclusive nei confronti delle persone svantaggiate presenti sul territorio, sia in termini di governance dei gruppi di azione locale sia in termini di contenuto delle strategie.
Al contempo, è essenziale sostenere lo sviluppo e la competitività delle micro, piccole e medie imprese dell'Unione e garantire che le persone siano in grado di adattarsi, grazie all'acquisizione di adeguate competenze e alle possibilità di formazione permanente, alle nuove sfide come il passaggio verso un'economia basata sulla conoscenza, la strategia digitale e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più efficace a livello energetico. Perseguendo i suoi principali obiettivi tematici, l'FSE dovrebbe contribuire ad affrontare tali sfide. In questo contesto, l'FSE dovrebbe sostenere la transizione della forza lavoro dall'istruzione all'occupazione verso competenze e attività lavorative più ecologiche e dovrebbe affrontare le carenze in termini di competenze, incluse quelle nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del trasporto sostenibile. L'FSE dovrebbe altresì contribuire alla promozione delle capacità culturali e creative. I settori socioculturale, creativo e culturale sono importanti al fine di conseguire indirettamente gli obiettivi dell'FSE e il loro potenziale dovrebbe quindi essere meglio integrato nei progetti e nella programmazione dell'FSE.
Alla luce della necessità persistente di affrontare la disoccupazione giovanile nell'Unione nel suo complesso, è opportuno dar vita a un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) nelle regioni più colpite. In tali regioni l'IOG dovrebbe sostenere i giovani disoccupati o inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET), rafforzando e accelerando in tal modo la realizzazione delle attività finanziate dall'FSE. All'IOG dovrebbero essere specificamente attribuiti fondi aggiuntivi e dovrebbero essere combinati con i finanziamenti dell'FSE nelle regioni di cui sopra. Concentrandosi sulle singole persone anziché sulle strutture, l'IOG dovrebbe mirare a integrare le altre operazioni finanziati dall'FSE e le azioni nazionali destinate ai NEET, anche mediante l'attuazione della garanzia per i giovani in linea con la raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani4, che prevede che i giovani debbano ricevere un'offerta di buona qualità di posti di lavoro, istruzione continua, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dopo aver perso il lavoro o aver lasciato l'istruzione formale. L'IOG può inoltre sostenere azioni volte a combattere l'abbandono scolastico precoce. L'accesso alle prestazioni sociali per i giovani e le loro famiglie o le persone a loro carico non dovrebbe essere condizionato alla partecipazione dei giovani all'IOG.
L'IOG dovrebbe essere pienamente integrata nella programmazione dell'FSE, ma, se del caso, sarebbe opportuno prevedere disposizioni specifiche adeguate correlate all'IOG al fine di conseguire i suoi obiettivi. Occorre semplificare e facilitare l'attuazione dell'IOG, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di gestione finanziaria e gli accordi in materia di concentrazione tematica. Onde garantire che i risultati dell'IOG siano chiaramente dimostrati e comunicati, dovrebbero essere previsti un controllo e una valutazione specifici, nonché disposizioni in materia di informazione e pubblicità. Le organizzazioni giovanili dovrebbero essere coinvolte nelle discussioni dei comitati di controllo sulla preparazione e sull'attuazione, inclusa la valutazione, dell'IOG.
L'FSE dovrebbe contribuire alla strategia Europa 2020, assicurando una maggiore concentrazione del sostegno sulle priorità dell'Unione. Una quota minima di finanziamento a titolo della politica di coesione è stabilita per l'FSE a norma dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [1303/2013.] L'FSE dovrebbe in particolare aumentare il suo sostegno alla lotta contro l'esclusione sociale e la povertà grazie a uno stanziamento minimo separato pari al 20 % delle risorse complessive dell'FSE di ogni Stato membro. La scelta e il numero delle priorità d'investimento individuate per beneficiare del sostegno dell'FSE dovrebbero essere limitati, conformemente al livello di sviluppo delle regioni oggetto di sostegno.
Al fine di consentire una più stretta sorveglianza e una migliore valutazione dei risultati ottenuti a livello dell'Unione dalle attività sostenute dall'FSE, nel presente regolamento dovrebbe essere definito un insieme comune di indicatori di output e di risultato. Tali indicatori dovrebbero corrispondere alla priorità d'investimento e al tipo di azione oggetto di sostegno conformemente al presente regolamento nonché alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. [1303/2013.] Gli indicatori dovrebbero essere completati, se necessario, da indicatori di risultato e/o indicatori di output specifici per ciascun programma.
Gli Stati membri sono incoraggiati a riferire in merito all'effetto degli investimenti dell'FSE sulle pari opportunità, sulla parità di accesso e sull'integrazione dei gruppi emarginati in tutti i programmi operativi.
Tenendo conto della protezione dei dati relativi alla raccolta e alla conservazione di dati sensibili sui partecipanti, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero valutare regolarmente l'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno dell'FSE nel promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, in particolare per quanto riguarda le persone svantaggiate come i rom. Gli Stati membri sono incoraggiati a riferire in merito alle iniziative finanziate dall'FSE nelle relazioni sociali nazionali allegate ai loro programmi nazionali di riforma, in particolare per quanto riguarda le comunità emarginate, come i rom e i migranti.
L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, tenendo in considerazione quanti operano a livello regionale e locale, in particolare le associazioni che rappresentano le autorità locali e regionali, la società civile organizzata, gli operatori economici e, in particolare, le parti sociali e le organizzazioni non governative. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza incoraggiare la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative alla governance strategica dell'FSE, dalla definizione delle priorità per i programmi operativi all'attuazione e alla valutazione dei risultati dell'FSE.
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE contribuisca alla promozione della parità tra donne e uomini, conformemente all'articolo 8 TFUE. Le valutazioni hanno mostrato che è importante prendere in considerazione la dimensione degli obiettivi di parità di genere in tutti gli aspetti e in tutte le fasi della preparazione, della sorveglianza, dell'attuazione e della valutazione dei programmi operativi in modo tempestivo e coerente, garantendo al tempo stesso che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere l'uguaglianza tra i sessi, l'indipendenza economica delle donne, l'istruzione e l'aggiornamento delle competenze e il reinserimento delle donne vittime di violenza nel mercato del lavoro e nella società.
Conformemente all'articolo 10 TFUE, l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE dovrebbe contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, prestando particolare attenzione alle vittime di forme multiple di discriminazione. La discriminazione fondata sul sesso dovrebbe essere interpretata in senso ampio al fine di coprire altri aspetti relativi al genere in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE dovrebbe anche contribuire alla promozione delle pari opportunità. L'FSE dovrebbe sostenere il rispetto dell'obbligo dell'Unione nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili per quanto riguarda, tra l'altro, l'istruzione, il lavoro, l'occupazione e l'accessibilità. L'FSE dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a una di ambito locale. L'FSE non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscano alla segregazione o all'esclusione sociale.
Il sostegno all'innovazione sociale contribuisce ad adeguare maggiormente le politiche ai cambiamenti sociali. L'FSE dovrebbe incoraggiare e sostenere le imprese sociali e gli imprenditori innovativi nonché i progetti innovativi affidati alle organizzazioni non governative e ad altri attori dell'economia sociale. In particolare, la sperimentazione e la valutazione di soluzioni innovative prima di una loro applicazione su larga scala contribuiscono a migliorare l'efficienza delle politiche e giustificano quindi il sostegno specifico da parte dell'FSE. Le soluzioni innovative potrebbero comprendere, sempre che si dimostrino efficaci, lo sviluppo di metriche sociali, quali, a esempio, l'etichettatura sociale.
La cooperazione transnazionale apporta un notevole valore aggiunto e dovrebbe pertanto essere sostenuta da tutti gli Stati membri salvo in casi debitamente giustificati tenendo conto del principio di proporzionalità. È inoltre necessario rafforzare il ruolo della Commissione nel facilitare gli scambi di esperienze e coordinare l'attuazione delle relative iniziative.
Al fine di promuovere un approccio integrato e olistico in termini di occupazione e inclusione sociale, l'FSE dovrebbe sostenere i partenariati trasversali e territoriali.
La mobilitazione dei soggetti regionali e locali dovrebbe contribuire ad attuare la strategia Europa 2020 e a perseguire i suoi principali obiettivi. I patti territoriali, le iniziative locali per l'occupazione e l'inclusione sociale, le strategie di sviluppo locale sostenibili e inclusive realizzate dagli attori locali nelle aree urbane e rurali e le strategie di sviluppo urbano sostenibile possono essere utilizzati e sostenuti al fine di far partecipare più attivamente le autorità regionali e locali, le città, le parti sociali e le organizzazioni non governative attraverso la preparazione e l'attuazione dei programmi operativi.
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative all'FSE.
Al fine di semplificare il ricorso all'FSE e ridurre il rischio di errori e in considerazione delle specificità delle operazioni sostenute dall'FSE, è opportuno prevedere disposizioni che integrino il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese.
L'utilizzo di tabelle standard di costi unitari, di importi forfettari e di finanziamenti a tasso forfettario dovrebbe portare a una semplificazione per il beneficiario e a una riduzione degli oneri amministrativi a carico di tutti i partner di progetti dell'FSE.
È importante garantire la sana gestione finanziaria di ogni programma operativo e un'attuazione dello stesso quanto più possibile efficiente e semplice per l'utente. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'introdurre norme che complichino l'utilizzo dei fondi da parte dei beneficiari.
Gli Stati membri e le regioni dovrebbero essere incoraggiati a far leva finanziaria con l'FSE attraverso strumenti finanziari al fine di sostenere, a esempio, gli studenti, la creazione di posti di lavoro, la mobilità dei lavoratori, l'inclusione sociale e l'imprenditorialità sociale.
L'FSE dovrebbe integrare altri programmi dell'Unione e dovrebbero essere sviluppate strette sinergie tra l'FSE e altri strumenti finanziari dell'Unione.
Gli investimenti nel capitale umano sono la principale leva su cui l'Unione può contare per assicurare la propria competitività a livello internazionale e il rilancio sostenibile della propria economia. Nessun tipo di investimento è in grado di produrre riforme strutturali a meno che non sia integrato da una strategia coerente di sviluppo del capitale umano volta alla crescita. Occorre pertanto assicurare che nel periodo di programmazione 2014-2020 le risorse destinate a migliorare le competenze e a innalzare i livelli occupazionali consentano azioni di portata adeguata.
Al fine di stabilire la definizione delle tabelle standard dei costi unitari e degli importi forfettari, nonché i loro importi massimi in relazione ai vari tipi di operazioni dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
La Commissione dovrebbe essere assistita nell'amministrazione del FSE dal comitato di cui all'articolo 163 TFUE.
Dato che il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio5, è opportuno abrogare tale regolamento. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1081/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Detto regolamento o tali altri atti normativi applicabili dovrebbero quindi continuare ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tali interventi o operazioni fino alla loro chiusura. Le domande di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1081/2006 dovrebbero pertanto rimanere valide,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento definisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE), compresa l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), l'ambito d'applicazione del suo sostegno nonché le disposizioni specifiche e i tipi di spese sovvenzionabili.
Art. 2 Compiti
1. L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, migliora l'accesso al mercato del lavoro, sostiene la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e facilita il loro adattamento ai cambiamenti industriali e ai cambiamenti del sistema produttivo necessari per gli sviluppi sostenibili, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione per tutti e sostiene il passaggio dall'istruzione all'occupazione per i giovani, combatte la povertà, migliora l'inclusione sociale, e promuove l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari opportunità, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.
2. L'FSE svolge i compiti di cui al paragrafo 1 sostenendo gli Stati membri nella realizzazione delle priorità e dei principali obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (la "strategia Europa 2020") e consentendo agli Stati membri di affrontare le loro sfide specifiche per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. L'FSE sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni correlate ai propri compiti, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati e di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato, a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma nonché di altre strategie e relazioni nazionali pertinenti.
3. L'FSE favorisce le persone, comprese le persone svantaggiate quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone di qualsiasi età che devono affrontare la povertà e l'esclusione sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno ai lavoratori, alle imprese, inclusi gli attori dell'economia sociale e gli imprenditori, nonché ai sistemi e alle strutture, al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide, riducendo altresì gli squilibri tra la domanda e l'offerta di competenze, e promuovere la buona governance, il progresso sociale e l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali.
Art. 3 Ambito d'applicazione del sostegno
1. Conformemente agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che corrispondono alle lettere a), b), c) e d) del presente paragrafo e in linea con i suoi compiti, l'FSE sostiene le seguenti priorità d'investimento:
a) per l'obiettivo tematico "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori":
i) l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale;
ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani;
iii) l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative;
iv) l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore;
v) l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti;
vi) l'invecchiamento attivo e in buona salute;
vii) la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati;
b) per l'obiettivo tematico "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione":
i) l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità;
ii) l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i rom;
iii) la lotta contro tutte le forme di discriminazione e la promozione delle pari opportunità;
iv) miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale;
v) la promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale, al fine di facilitare l'accesso all'occupazione;
vi) strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
c) per l'obiettivo tematico "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente":
i) riducendo e prevenendo l'abbandono scolastico precoce e promuovendo l'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione;
ii) migliorando la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati;
iii) rafforzando la parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite;
iv) migliorando l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato;
d) per l'obiettivo tematico "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente":
i) investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance. Questa priorità d'investimento si applica solo negli Stati membri che possono beneficiare del sostegno del Fondo di coesione o negli Stati membri con una o più regioni NUTS di livello 2 di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
ii) rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale.
2. Attraverso le priorità d'investimento elencate nel paragrafo 1, l'FSE contribuisce anche ad altri obiettivi tematici che figurano nell'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in primo luogo:
a) sostenendo il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante un miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione mirato all'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati all'ambiente e all'energia;
b) migliorando l'accesso, l'utilizzo e la qualità delle tecnologie d'informazione e di comunicazione grazie allo sviluppo della cultura digitale e dell'e-learning e all'investimento nell'inclusione digitale, nelle competenze digitali e nelle relative competenze imprenditoriali;
c) rafforzando la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione attraverso lo sviluppo degli studi post-universitari e delle competenze imprenditoriali, la formazione dei ricercatori, la condivisione in rete delle attività e i partenariati tra gli istituti d'insegnamento superiore, i centri di ricerca tecnologici e le imprese;
d) migliorando la competitività e la sostenibilità a lungo termine delle piccole e medie imprese attraverso la promozione della capacità di adattamento delle imprese, dei dirigenti e dei lavoratori e un maggiore investimento nel capitale umano e il sostegno a istituti di istruzione o formazione professionale orientati alla pratica.
Art. 4 Coerenza e concentrazione tematica
1. Gli Stati membri garantiscono che la strategia e le azioni previste nei programmi operativi siano coerenti e conformi alla risoluzione dei problemi individuati nei programmi nazionali di riforma, nonché, se del caso, nelle altre strategie nazionali intese a contrastare la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale e altresì nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di occupazione, di istruzione e di riduzione della povertà.
2. In ciascuno Stato membro almeno il 20 % delle risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo tematico promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e tutti i tipi di discriminazione definito all'articolo 9, primo comma, punto 9), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Gli Stati membri perseguono la concentrazione tematica secondo le seguenti modalità:
a) per quanto riguarda le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno l'80 % della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1;
b) per quanto riguarda le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano almeno il 70 % della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1;
c) per quanto riguarda le regioni meno sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno il 60 % della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.
4. Gli assi prioritari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono esclusi dal calcolo delle percentuali indicate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 5 Indicatori
1.
Gli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del presente regolamento e, se del caso, gli indicatori specifici di ciascun programma sono utilizzati conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tutti gli indicatori comuni di output e di risultato sono comunicati per tutte le priorità di investimento. Gli indicatori di risultato di cui all'allegato II del presente regolamento sono comunicati ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Se del caso, i dati sono disaggregati per genere.
Per quanto concerne gli indicatori di output comuni e specifici del programma, si considera un valore di partenza pari a zero. Se la natura delle operazioni sostenute lo richiede, sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori per il 2023. Gli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.
Per detti indicatori di risultato comuni e specifici per ciascun programma per i quali è stato fissato un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023, i valori di base sono fissati utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. Gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.
2. In aggiunta al paragrafo 1, gli indicatori di risultato definiti nell'allegato II del presente regolamento sono utilizzati per tutte le operazioni sostenute nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per l'attuazione dell'IOG. Tutti gli indicatori di cui all'allegato II del presente regolamento sono collegati a un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023 e a un valore di base.
3. Unitamente alle relazioni annuali di attuazione, ogni autorità di gestione trasmette per via elettronica dati strutturati per ciascun asse prioritario suddivisi per priorità d'investimento. I dati sono presentati per categorie d'intervento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per indicatori di output e di risultato. In deroga all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i dati trasmessi per gli indicatori di output e di risultato si riferiscono ai valori per operazioni attuate parzialmente o integralmente.
Capo II. Disposizioni specifiche per la programmazione e l'attuazione
Art. 6 Coinvolgimento dei partner
1. La partecipazione dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 all'attuazione dei programmi operativi può assumere la forma di sovvenzioni globali quali definite all'articolo 123, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. In questi casi, il programma operativo individua la parte del programma operativo interessata dalla sovvenzione globale, compresa una dotazione finanziaria indicativa a favore di ciascun asse prioritario di tale parte del programma.
2. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione delle parti sociali alle attività sostenute dall'FSE, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che, in base alle esigenze, un adeguato volume delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di condivisione in rete, e al rafforzamento del dialogo sociale e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.
3. Al fine di incoraggiare l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle azioni sostenute dall'FSE, in particolare nei settori dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un volume adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato ad attività di sviluppo delle capacità per le organizzazioni non governative.
Art. 7 Promozione della parità tra uomini e donne
Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne mediante l'integrazione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 mediante la preparazione, l'esecuzione, la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione dei programmi operativi. Attraverso l'FSE gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni mirate specifiche nell'ambito di tutte le priorità di investimento indicate all'articolo 3 e, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del presente regolamento, al fine di aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, di lottare contro la femminilizzazione della povertà, di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro e di lottare contro gli stereotipi di genere nel mercato del lavoro e nell'istruzione e nella formazione, e di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita privata per tutti nonché di implementare una uguale suddivisione delle responsabilità di cura tra donne e uomini.
Art. 8 Promozione delle pari opportunità e non discriminazione
Gli Stati membri e la Commissione promuovono pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, mediante l'integrazione del principio di non discriminazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Attraverso l'FSE gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni specifiche nell'ambito delle priorità di investimento definite all'articolo 3 e, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del presente regolamento. Tali azioni sono volte a lottare contro tutte le forme di discriminazione nonché a migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità al fine di accrescere l'integrazione nell'occupazione, nell'istruzione e nella formazione, migliorando in tal modo l'inclusione sociale, riducendo le disuguaglianze in termini di livelli d'istruzione e di stato di salute e facilitando il passaggio da un'assistenza istituzionale a un'assistenza di tipo partecipativo, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple.
Art. 9 Innovazione sociale
1. L'FSE promuove l'innovazione sociale in tutti i settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione, come definito nell'articolo 3 del presente regolamento, in particolare al fine di sperimentare, valutare e sviluppare soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di affrontare i bisogni di carattere sociale, con la partecipazione di tutti gli attori interessati e, in particolare, delle parti sociali.
2. Gli Stati membri identificano nei loro programmi operativi, o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per l'innovazione sociale che corrispondono alle esigenze specifiche degli Stati membri.
3. La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione e la promozione di buone prassi e metodologie.
Art. 10 Cooperazione transnazionale
1. Gli Stati membri sostengono la cooperazione transnazionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando il tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE. La cooperazione transnazionale coinvolge i partner di almeno due Stati membri.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri con un unico programma operativo sostenuto dall'FSE o un unico programma operativo multifondo, in casi debitamente giustificati e tenendo conto del principio di proporzionalità, possono scegliere in via eccezionale di non sostenere azioni di cooperazione transnazionale.
3. Gli Stati membri, in cooperazione con i relativi partner, possono selezionare i temi per la cooperazione transnazionale tra quelli compresi in un elenco di temi comuni proposto dalla Commissione e approvato dal comitato di cui all'articolo 25 o selezionare altri temi corrispondenti alle loro esigenze specifiche.
4. La Commissione agevola la cooperazione transnazionale per quanto riguarda i temi comuni dell'elenco di cui al paragrafo 3 e, se del caso, altri temi selezionati dagli Stati membri, attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione gestisce in particolare una piattaforma a livello dell'Unione al fine di facilitare l'istituzione di partenariati transnazionali, gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la condivisione in rete, nonché la capitalizzazione e la diffusione dei risultati di maggior rilievo. La Commissione elabora inoltre un quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, i tipi di azioni e il loro calendario, nonché approcci metodologici comuni per la sorveglianza e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale.
Art. 11 Disposizioni specifiche al Fondo per i programmi operativi
1. In deroga all'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i programmi operativi possono definire assi prioritari per l'attuazione dell'innovazione sociale e della cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il tasso massimo di cofinanziamento per un asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali, senza tuttavia superare il 100 %, nei casi in cui un asse prioritario è interamente dedicato all'innovazione sociale, alla cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe.
3. Oltre alla disposizione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i programmi operativi comprendono anche la dotazione delle azioni pianificate sostenute dall'FSE per:
a) gli obiettivi tematici elencati nell'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 1303/2013 per asse prioritario, a seconda dei casi;
b) l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento, nei casi in cui tali settori non siano coperti da un asse prioritario specifico.