Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 7 Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale ente analogo ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Per essere considerato un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini del paragrafo 1, l’ente deve avere uno dei seguenti status giuridici:
a) in Austria: «Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken» in forza del «Bundesgesetz über die Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken (Pfandbriefstelle-Gesetz – PfBrStG)»;
b) in Finlandia: «Hypoteekkiyhdistys» oppure «Hypoteksförening» a norma della «Laki hypoteekkiyhdistyksistä» o della «Lag om hypoteksföreningar».
3. Per quanto riguarda il capitale primario di classe 1, per essere considerato un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini del paragrafo 1, l’ente deve essere in grado di emettere ai sensi della normativa nazionale applicabile o dello statuto sociale, a livello di soggetto giuridico, soltanto gli strumenti di capitale di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Perché l’ente sia considerato un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini del paragrafo 1, deve essere inoltre soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
a) se i possessori — membri dell’ente o persone ad esso esterne — degli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui al paragrafo 3 possono ritirarsi, ai sensi della normativa nazionale applicabile, possono anche avere il diritto di restituire lo strumento di capitale all’ente, ma solo nei limiti della normativa nazionale applicabile, dello statuto sociale, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del presente regolamento. Questo non impedisce all’ente di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile, a favore di membri dell’ente o persone ad esso esterne, strumenti di capitale primario di classe 1 conformi all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013 che non concedono il diritto di restituire lo strumento di capitale all’ente;
b) ai sensi della normativa nazionale applicabile, la somma di capitale, riserve e utili di periodo o di fine esercizio non può essere distribuita ai possessori degli strumenti di capitale primario di classe 1. Si ritiene che tale condizione sia soddisfatta anche se l’ente emette strumenti di capitale primario di classe 1 che conferiscono ai possessori, in situazione di continuità aziendale, il diritto a una parte degli utili e delle riserve, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, purché questa parte sia proporzionata al loro contributo al capitale e alle riserve oppure, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, conformemente ad accordi alternativi. L’ente può emettere strumenti di capitale primario di classe 1 che, nel caso di insolvenza o di liquidazione dell’ente, conferiscono ai possessori il diritto ad una parte delle riserve che non deve essere necessariamente proporzionata al contributo al capitale e alle riserve, purché siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 29, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c) l’importo totale o parziale della somma di capitale e riserve è detenuto dai membri dell’ente che, nel normale svolgimento dell’attività, non beneficiano della distribuzione diretta delle riserve, in particolare mediante il pagamento dei dividendi.
Art. 7 bis Distribuzioni multiple che costituiscono un utilizzo sproporzionato dei fondi propri
1. Si ritiene che le distribuzioni sugli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013 non costituiscano un utilizzo sproporzionato del capitale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il dividendo multiplo è un multiplo della distribuzione pagata sugli strumenti con diritto di voto e non è costituito da un importo fisso predeterminato;
b) il dividendo multiplo è fissato contrattualmente o previsto dallo statuto dell'ente;
c) il dividendo multiplo non è suscettibile di modifica;
d) lo stesso dividendo multiplo si applica a tutti gli strumenti con dividendo multiplo;
e) l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo non rappresenta più del 125 % dell'importo della distribuzione su uno strumento di capitale primario di classe 1 con diritto di voto. Questo viene espresso con la seguente formula: l1,25k dove:
k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;
l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;
f) l'importo totale delle distribuzioni pagate su tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1 durante un esercizio non supera il 105 % dell'importo che sarebbe stato pagato se gli strumenti con minori diritti di voto o senza diritti di voto avessero ricevuto le stesse distribuzioni degli strumenti con diritto di voto. Questo viene espresso con la seguente formula: kXlY1,05kXY dove:
k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;
l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;
X rappresenta il numero di strumenti con diritto di voto;
Y rappresenta il numero di strumenti senza diritto di voto.
La formula si applica su base annuale.
2. Se la condizione di cui al paragrafo 1, lettera f), non è soddisfatta, si ritiene che solo l'importo degli strumenti con dividendo multiplo che supera la soglia stabilita alla stessa lettera determini un utilizzo sproporzionato del capitale.
3. Se una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), non è soddisfatta, si ritiene che tutti gli strumenti in essere con dividendo multiplo determinino un utilizzo sproporzionato del capitale.
Art. 7 ter Distribuzioni preferenziali relativamente ai diritti preferenziali per i pagamenti delle distribuzioni
1. Per gli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013, la distribuzione su detti strumenti è considerata preferenziale rispetto ad altri strumenti di capitale primario di classe 1 quando vi sono livelli differenziati di distribuzione, a meno che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7 bis del presente regolamento.
2. Per gli strumenti di capitale primario di classe 1 con minori diritti di voto o senza diritti di voto, emessi dagli enti di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 575/2013, se la distribuzione è un multiplo della distribuzione sugli strumenti con diritti di voto e se detta distribuzione multipla è prevista contrattualmente o per statuto, le distribuzioni non sono considerate preferenziali se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il dividendo multiplo è un multiplo della distribuzione pagata sugli strumenti con diritto di voto e non è costituito da un importo fisso predeterminato;
b) il dividendo multiplo è fissato contrattualmente o previsto dallo statuto dell'ente;
c) il dividendo multiplo non è suscettibile di modifica;
d) lo stesso dividendo multiplo si applica a tutti gli strumenti con dividendo multiplo;
e) l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo non rappresenta più del 125 % dell'importo della distribuzione su uno strumento di capitale primario di classe 1 con diritto di voto. Questo è espresso con la seguente formula: l1,25k dove:
k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;
l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;
f) l'importo totale delle distribuzioni pagate su tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1 durante un esercizio non supera il 105 % dell'importo che sarebbe stato pagato se gli strumenti con minori diritti di voto o senza diritti di voto avessero ricevuto le stesse distribuzioni degli strumenti con diritto di voto. Questo è espresso con la seguente formula: kXlY1,05kXY dove:
k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;
l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;
X rappresenta il numero di strumenti con diritto di voto;
Y rappresenta il numero di strumenti senza diritto di voto.
La formula si applica su base annuale.
3. Se la condizione di cui al paragrafo 2, lettera f), non è soddisfatta, si ritiene che solo l'importo degli strumenti con dividendo multiplo che supera la soglia stabilita alla stessa lettera determini un utilizzo sproporzionato del capitale.
4. Se una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), non è soddisfatta, tutti gli strumenti in essere con dividendo multiplo non sono classificati nel capitale primario di classe 1.
5. Ai fini del paragrafo 2, se le distribuzioni su strumenti di capitale primario di classe 1 sono espresse, per gli strumenti con diritto e senza diritto di voto, con riferimento al prezzo di acquisto dello strumento all'emissione, le formule sono adattate come segue per lo strumento o gli strumenti espressi con riferimento al prezzo di acquisto all'emissione:
a) l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo diviso per il prezzo di acquisto dello strumento all'emissione;
b) k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo diviso per il prezzo di acquisto dello strumento all'emissione.
6. Per gli strumenti di capitale primario di classe 1 con minori diritti di voto o senza diritti di voto, emessi dagli enti di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 575/2013, se la distribuzione non è un multiplo della distribuzione sugli strumenti con diritti di voto, le distribuzioni non sono considerate preferenziali se sono soddisfatte una delle due condizioni di cui al paragrafo 7 ed entrambe le condizioni di cui al paragrafo 8.
7. Ai fini del paragrafo 6, si applica la condizione di cui alla lettera a) o la condizione di cui alla lettera b):
a) sono soddisfatte le condizioni indicate in entrambi i seguenti punti i) e ii):
i) lo strumento con minori diritti di voto o senza diritti di voto può essere sottoscritto e detenuto solo dai possessori di strumenti con diritto di voto;
ii) il numero di diritti di voto di ogni singolo possessore è limitato;
b) alle distribuzioni sugli strumenti con diritto di voto emessi dagli enti si applica un massimale stabilito dalla normativa nazionale applicabile.
8. Ai fini del paragrafo 6, si applicano entrambe le seguenti condizioni:
a) l'ente dimostra che la media delle distribuzioni sugli strumenti con diritto di voto nei precedenti cinque esercizi è bassa rispetto ad altri strumenti analoghi;
b) l'ente dimostra che il tasso di distribuzione, calcolato in conformità dell'articolo 7 quater, è basso. È considerato basso un tasso di distribuzione inferiore al 30 %.
9. Ai fini del paragrafo 7, lettera a), i diritti di voto di ogni singolo possessore sono considerati limitati nei casi seguenti:
a) se ogni possessore riceve solo un diritto di voto, indipendentemente dal numero di strumenti con diritto di voto detenuti;
b) se il numero di diritti di voto è limitato, indipendentemente dal numero di strumenti con diritto di voto del possessore;
c) se il numero di strumenti con diritto di voto che ogni possessore può detenere è limitato a norma dello statuto dell'ente o della normativa nazionale applicabile.
10. Ai fini del presente articolo, si ritiene che l'esercizio prenda fine alla data dell'ultimo bilancio dell'ente.
11. Gli enti valutano la conformità alle condizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 e informano l'autorità competente del risultato della loro valutazione almeno nelle seguenti situazioni:
a) ogni volta che viene adottata una decisione sull'importo delle distribuzioni sugli strumenti di capitale primario di classe 1;
b) ogni volta che viene emessa una nuova classe di strumenti di capitale primario di classe 1 con minori diritti di voto o senza diritti di voto.
12. Se la condizione di cui al paragrafo 8, lettera b), non è soddisfatta, si ritiene che solo l'importo degli strumenti senza diritto di voto per i quali le distribuzioni superano la soglia stabilita alla stessa lettera determini distribuzioni preferenziali.
13. Se la condizione di cui al paragrafo 8, lettera a), non è soddisfatta, le distribuzioni su tutti gli strumenti in essere senza diritto di voto sono considerate preferenziali, a meno che esse soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2.
14. Se nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 7 è soddisfatta, le distribuzioni su tutti gli strumenti in essere senza diritto di voto sono considerate preferenziali, a meno che esse soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2.
15. Il requisito di cui al paragrafo 7, lettera a), punto i), o il requisito di cui al paragrafo 8, lettera b), o entrambi possono essere soggetti a deroga, a seconda dei casi, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) l'ente viola o, a causa tra l'altro del rapido deterioramento della situazione finanziaria, è probabile che violi nel prossimo futuro i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) l'autorità competente ha chiesto all'ente di aumentare con urgenza il capitale primario di classe 1 entro un determinato periodo e ha accertato che l'ente non è in grado di rettificare o evitare la violazione di cui alla lettera a) entro il termine impartito senza avvalersi della deroga di cui al presente paragrafo.
Art. 7 quater Calcolo del tasso di distribuzione ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 8, lettera b)
1. Ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 8, lettera b), per il calcolo del tasso di distribuzione l'ente può scegliere il metodo di cui alla lettera a) o quello di cui alla lettera b), e lo applica in maniera costante nel tempo:
a) come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti cinque esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti cinque esercizi;
b) solo per il periodo tra la data di applicazione del presente regolamento e il 31 dicembre 2017:
i) nel 2014, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nel precedente esercizio divisa per la somma degli utili relativi al precedente esercizio;
ii) nel 2015, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti due esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti due esercizi;
iii) nel 2016, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti tre esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti tre esercizi;
iv) nel 2017, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti quattro esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti quattro esercizi.
2. Ai fini del paragrafo 1, per utili si intende l'importo riportato alla riga 670 del modello 2 dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione7 o, ove applicabile, l'importo riportato alla riga 670 del modello 2 dell'allegato IV dello stesso regolamento di esecuzione riguardante le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.
Art. 7 quinquies Distribuzioni preferenziali relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni
Ai fini dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013, una distribuzione su uno strumento di capitale primario di classe 1 è considerata preferenziale rispetto ad altri strumenti di capitale primario di classe 1 relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni, se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) le distribuzioni sono decise in momenti diversi;
b) le distribuzioni sono pagate in momenti diversi;
c) l'emittente ha l'obbligo di pagare le distribuzioni su un tipo di strumenti di capitale primario di classe 1 prima di pagare le distribuzioni su un altro tipo di strumenti di capitale primario di classe 1;
d) la distribuzione è pagata su alcuni strumenti di capitale primario di classe 1 e non su altri, a meno che sia rispettata la condizione di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, lettera a).
§ 3. Finanziamento indiretto
Art. 8 Finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 63, lettera c), e delle passività ai fini dell’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Il finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 63, lettera c), e delle passività ai sensi dell’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 è considerato finanziamento non diretto.
2. Ai fini del paragrafo 1, il finanziamento diretto si riferisce a situazioni in cui un ente ha concesso a un investitore, in qualsiasi forma, un prestito o altri finanziamenti che sono utilizzati per l’acquisizione della proprietà dei suoi strumenti di capitale o delle sue passività.
3. Il finanziamento diretto comprende anche finanziamenti concessi per scopi diversi dall’acquisizione della proprietà degli strumenti di capitale o delle passività di un ente, a qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga nell’ente una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013, o che sia considerata una parte correlata ai sensi del paragrafo 9 del principio contabile internazionale IAS 24 in merito all’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate applicato nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio3, tenuto conto di qualsiasi orientamento supplementare fornito dall’autorità competente per gli strumenti di capitale, o dall’autorità di risoluzione in consultazione con l’autorità competente per le passività, qualora l’ente non sia in grado di dimostrare che:
a) l’operazione viene effettuata a condizioni simili a quelle di altre operazioni con terzi; e
b) la persona fisica o giuridica o la parte correlata non fanno affidamento sulle distribuzioni o sulla vendita degli strumenti di capitale o delle passività detenuti per coprire il pagamento degli interessi e il rimborso del finanziamento.
Art. 9 Forme e natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 63, lettera c), e delle passività ai fini dell’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto dell’acquisizione della proprietà degli strumenti di capitale e delle passività di un ente comprendono tutti i seguenti elementi:
a) il finanziamento dell’acquisizione della proprietà da parte di un investitore, al momento dell’emissione o successivamente, degli strumenti di capitale o delle passività di un ente, ad opera di soggetti sui quali l’ente esercita un controllo diretto o indiretto oppure di soggetti compresi in uno dei seguenti ambiti:
i) l’ambito del consolidamento contabile o prudenziale dell’ente;
ii) l’ambito dello stato patrimoniale consolidato o del calcolo aggregato esteso, se equivalente al bilancio consolidato di cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, che è redatto dal sistema di tutela istituzionale o dalla rete degli enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l’ente appartiene;
iii) l’ambito della vigilanza supplementare dell’ente ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4;
3)
b) il finanziamento dell’acquisizione della proprietà da parte di un investitore, al momento dell’emissione o successivamente, degli strumenti di capitale o delle passività di un ente, ad opera di soggetti esterni protetti da una garanzia o dall’uso di un derivato su crediti o garantiti in altro modo così da trasferire il rischio di credito all’ente o a qualsiasi soggetto su cui l’ente eserciti un controllo diretto o indiretto oppure a qualsiasi soggetto compreso in uno dei seguenti ambiti:
i) l’ambito del consolidamento contabile o prudenziale dell’ente;
ii) l’ambito dello stato patrimoniale consolidato o del calcolo aggregato esteso, se equivalente al bilancio consolidato di cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, che è redatto dal sistema di tutela istituzionale o dalla rete degli enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l’ente appartiene;
iii) l’ambito della vigilanza supplementare dell’ente ai sensi della direttiva 2002/87/CE;
c) il finanziamento di un mutuatario che trasferisce il finanziamento all’investitore finale per l’acquisizione della proprietà, al momento dell’emissione o successivamente, degli strumenti di capitale o delle passività di un ente.
2.
Perché un finanziamento sia considerato un finanziamento indiretto ai fini del paragrafo 1, devono essere altresì soddisfatte le condizioni seguenti, ove applicabili:
a) l’investitore non è incluso in alcuno dei seguenti ambiti:
i) l’ambito del consolidamento contabile o prudenziale dell’ente;
ii) l’ambito dello stato patrimoniale consolidato o del calcolo aggregato esteso, se equivalente al bilancio consolidato di cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, che è redatto dal sistema di tutela istituzionale o dalla rete degli enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l’ente appartiene;
2)
iii) l’ambito della vigilanza supplementare dell’ente ai sensi della direttiva 2002/87/CE;
b) il soggetto esterno non è incluso in alcuno dei seguenti ambiti:
i) l’ambito del consolidamento contabile o prudenziale dell’ente;
ii) l’ambito dello stato patrimoniale consolidato o del calcolo aggregato esteso, se equivalente al bilancio consolidato di cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, che è redatto dal sistema di tutela istituzionale o dalla rete degli enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l’ente appartiene;
iii) l’ambito della vigilanza supplementare dell’ente ai sensi della direttiva 2002/87/CE.
Ai fini della lettera a), punto ii), si considera che un investitore sia incluso nell’ambito del calcolo aggregato esteso se gli strumenti di capitale o le passività pertinenti sono soggetti al consolidamento o al calcolo aggregato esteso ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, in modo tale da eliminare il computo multiplo degli elementi dei fondi propri o delle passività ammissibili e la creazione di fondi propri o passività ammissibili tra i membri del sistema di tutela istituzionale. Qualora le autorità competenti non abbiano concesso l’autorizzazione di cui all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, tale condizione si considera soddisfatta quando sia i soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), che l’ente sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale e i soggetti deducono i finanziamenti forniti per l’acquisizione della proprietà degli strumenti di capitale o delle passività dell’ente a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettere da f) a i), dell’articolo 56, lettere da a) a d), e dell’articolo 66, lettere da a) a d), per gli strumenti di capitale, e dell’articolo 72 sexies, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013, per le passività, a seconda del caso.
2 bis.
Le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto dell’acquisizione della proprietà degli strumenti di capitale e delle passività di un ente comprendono i finanziamenti circolari infragruppo.
A tal fine, si verifica un finanziamento circolare infragruppo in uno dei seguenti casi:
a) situazioni in cui un ente ha concesso, in qualsiasi forma, a uno dei soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), tramite un altro soggetto di cui al paragrafo 1, lettera a), un prestito o altri finanziamenti che sono utilizzati per l’acquisizione della proprietà degli strumenti di capitale o delle passività dell’ente;
b) finanziamenti concessi a uno dei soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), per scopi diversi dall’acquisizione della proprietà degli strumenti di capitale o delle passività di un ente tramite un altro soggetto di cui al paragrafo 1, lettera a), a condizione che, tenuto conto di qualsiasi orientamento supplementare fornito dall’autorità competente per gli strumenti di capitale, o dall’autorità di risoluzione in consultazione con l’autorità competente per le passività, l’ente non sia in grado di dimostrare che:
i) l’operazione viene effettuata a condizioni simili a quelle di altre operazioni con terzi; e
ii) l’investitore non fa affidamento sulle distribuzioni o sulla vendita degli strumenti di capitale o delle passività detenuti per coprire il pagamento degli interessi e il rimborso del finanziamento.
3. Al momento di stabilire se l’acquisizione della proprietà di uno strumento di capitale o di una passività comporti un finanziamento diretto o indiretto di cui all’articolo 8, l’importo da prendere in considerazione è al netto di qualsiasi riduzione di valore effettuata a seguito di valutazione individuale.
4. Per evitare la qualifica di finanziamento diretto o indiretto di cui all’articolo 8 e qualora il prestito o altra forma di finanziamento o garanzia vengano concessi a persone fisiche o giuridiche che detengono una partecipazione qualificata nell’ente oppure che sono considerate una parte correlata di cui al paragrafo 3 del predetto articolo, l’ente garantisce, su base continuativa, di non aver erogato il prestito né altre forme di finanziamento o garanzia ai fini dell’acquisizione diretta o indiretta della proprietà di strumenti di capitale o passività dell’ente. Se il prestito o altra forma di finanziamento o garanzia sono erogati ad altri tipi di parti, l’ente effettua tale controllo con la massima diligenza possibile.
5. Per quanto riguarda le società mutue o cooperative e gli enti analoghi, qualora la normativa nazionale o lo statuto dell’ente impongano al cliente di sottoscrivere strumenti di capitale per ottenere un prestito, tale prestito non è considerato un finanziamento diretto o indiretto se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:
a) l’autorità competente considera non rilevante l’importo della sottoscrizione;
b) lo scopo del prestito non consiste nell’acquisizione della proprietà di strumenti di capitale o passività dell’ente che eroga il prestito;
c) la sottoscrizione di uno o più strumenti di capitale dell’ente è necessaria affinché il beneficiario del prestito divenga membro della società mutua o cooperativa o dell’ente analogo.
§ 4. Limiti al rimborso di strumenti di capitale
Art. 10 Limiti al rimborso di strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, da enti di risparmio e da enti analoghi ai fini dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Un ente può emettere strumenti di capitale primario di classe 1 con possibilità di rimborso soltanto qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale applicabile.
2. La capacità dell’ente di limitare il rimborso conformemente alle disposizioni che regolano gli strumenti di capitale, di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, riguarda sia il diritto di rinviare il rimborso che il diritto di limitare l’importo rimborsabile. L’ente è in grado di rinviare il rimborso o di limitare l’importo rimborsabile per un periodo illimitato in conformità al paragrafo 3.
3. L’entità dei limiti al rimborso previsti dalle disposizioni che regolano gli strumenti è determinata dall’ente sulla base della sua situazione prudenziale in qualsiasi momento, considerando in particolare, ma non esclusivamente, i seguenti elementi:
a) la situazione complessiva dell’ente in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità;
b) l’importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale rispetto all’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato conformemente ai requisiti fissati all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, agli specifici requisiti di fondi propri di cui all’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell’articolo 128, punto 6, della stessa direttiva.
Art. 11 Limiti al rimborso di strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, da enti di risparmio e da enti analoghi ai fini dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. I limiti al rimborso inclusi nelle disposizioni contrattuali o di legge che regolano gli strumenti non impediscono all’autorità competente di limitare ulteriormente il rimborso degli strumenti su una base appropriata come previsto all’articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Le autorità competenti valutano la base sulla quale è limitato il rimborso ai sensi delle disposizioni contrattuali e di legge che regolano lo strumento. Esse impongono agli enti di modificare le corrispondenti disposizioni contrattuali se non sono convinte che la base sulla quale è limitato il rimborso sia appropriata. Se gli strumenti sono regolati dalla normativa nazionale in assenza di disposizioni contrattuali, perché gli strumenti abbiano i requisiti per essere considerati capitale primario di classe 1 la legislazione deve consentire all’ente di limitare il rimborso come previsto dall’articolo 10, paragrafi da 1 a 3.
3. Qualsiasi decisione di limitare il rimborso è documentata internamente e segnalata per iscritto dall’ente all’autorità competente, specificando i motivi per i quali, alla luce dei criteri fissati nel paragrafo 3, un rimborso è stato rifiutato o rinviato in tutto o in parte.
4. Se nello stesso periodo di tempo si adottano varie decisioni in materia di limitazione del rimborso, gli enti possono documentare tali decisioni in un unico complesso di documenti.
Sezione 2. Filtri prudenziali
Art. 12 Il concetto di plusvalenza ai fini dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Il concetto di plusvalenza di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 indica qualsiasi plusvalenza rilevata per l’ente che sia contabilizzata come aumento di qualsiasi elemento dei fondi propri e sia connessa al reddito futuro atteso derivante dalla vendita di attività cartolarizzate quando queste sono cancellate dallo stato patrimoniale dell’ente nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione.
2. La plusvalenza rilevata è calcolata come differenza tra gli elementi di cui alle seguenti lettere a) e b) determinati in sede di applicazione della pertinente disciplina contabile:
a) il valore netto delle attività ricevute comprensivo di tutte le nuove attività ottenute diminuito di qualsiasi altra attività data o di tutte le nuove passività assunte;
b) il valore contabile delle attività cartolarizzate o della parte eliminata contabilmente.
3. La plusvalenza rilevata connessa al reddito futuro atteso fa riferimento, in tale contesto, al futuro «margine positivo» previsto definito come il flusso di ricavi e ogni altra commissione percepiti in relazione alle esposizioni cartolarizzate al netto di costi e spese.
Sezione 3. Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
Art. 13 Deduzioni delle perdite relative all’esercizio in corso ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Per calcolare il capitale primario di classe 1 durante l’anno, e indipendentemente dal fatto che l’ente chiuda o meno i propri conti finanziari alla fine di ogni periodo intermedio, l’ente redige il conto profitti e perdite e deduce le perdite dagli elementi del capitale primario di classe 1 allorché si verificano.
2. Ai fini della redazione del conto profitti e perdite a norma del paragrafo 1, le entrate e le spese sono determinate secondo la stessa procedura e sulla base degli stessi principi contabili seguiti per la relazione finanziaria di fine anno. Le entrate e le spese sono stimate con prudenza e assegnate al periodo intermedio nel quale si sono verificate, in modo che a ciascun periodo intermedio venga assegnato un importo ragionevole delle entrate e delle spese annuali previste. Degli eventi rilevanti o non ricorrenti si tiene conto integralmente e tempestivamente nel periodo intermedio nel quale si verificano.
3. Se le perdite relative all’esercizio in corso hanno già ridotto gli elementi del capitale primario di classe 1 in seguito a una relazione finanziaria intermedia o di fine anno, la deduzione non è necessaria. Ai fini del presente articolo, per relazione finanziaria si intende che profitti e perdite sono stati determinati dopo la chiusura dei conti intermedi o annuali, conformemente alla disciplina contabile cui l’ente è soggetto a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all’applicazione di principi contabili internazionali e della direttiva 86/635/CEE del Consiglio9 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.
4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano ugualmente ai profitti e alle perdite inclusi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate.
Art. 13 bis Deduzione delle attività sotto forma di software che sono classificate come attività immateriali a fini contabili ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Le attività sotto forma di software che sono attività immateriali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono dedotte dagli elementi del capitale primario di classe 1 in conformità dei paragrafi da 5 a 8 del presente articolo. L’importo da dedurre è determinato sulla base dell’ammortamento accumulato prudenziale calcolato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Gli enti calcolano l’importo dell’ammortamento accumulato prudenziale delle attività sotto forma di software di cui al paragrafo 1 moltiplicando l’importo ottenuto dal calcolo di cui alla lettera a) per il numero di giorni di cui alla lettera b):
a) l’importo al quale l’attività sotto forma di software è stata inizialmente rilevata nello stato patrimoniale dell’ente conformemente alla disciplina contabile applicabile, diviso per il valore inferiore tra:
i) il numero dei giorni di vita utile dell’attività sotto forma di software, quale stimato a fini contabili;
ii) un periodo di tre anni, espresso in giorni, a decorrere dalla data di cui al paragrafo 3;
b) il numero dei giorni trascorsi dalla data di cui al paragrafo 3, purché tale numero non ecceda il periodo di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
3. L’ammortamento accumulato prudenziale di cui al paragrafo 1 è calcolato a decorrere dalla data in cui l’attività sotto forma di software è utilizzabile e inizia a essere ammortizzata a fini contabili.
4. In deroga al paragrafo 3, qualora l’attività sotto forma di software sia stata acquisita da qualsiasi impresa, ivi incluso un soggetto del settore non finanziario, che appartenga allo stesso gruppo dell’ente, l’ammortamento accumulato prudenziale di cui al paragrafo 1 è calcolato a decorrere dalla data in cui l’attività sotto forma di software ha iniziato a essere ammortizzata nello stato patrimoniale di tale impresa conformemente alla disciplina contabile applicabile.
5. Gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1 l’importo risultante dalla differenza, se positiva, tra l’importo di cui alla lettera a) e l’importo di cui alla lettera b):
a) l’ammortamento accumulato prudenziale dell’attività sotto forma di software calcolato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4;
b) la somma dell’ammortamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di valore accumulata in relazione a tale attività sotto forma di software rilevati nello stato patrimoniale dell’ente conformemente alla disciplina contabile applicabile.
6. In deroga al paragrafo 5, fino alla data in cui l’attività sotto forma di software è utilizzabile e inizia a essere ammortizzata a fini contabili, gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1 l’intero importo al quale l’attività è rilevata nello stato patrimoniale dell’ente conformemente alla disciplina contabile applicabile.
7. Gli ammortamenti prudenziali e le deduzioni stabiliti nel presente articolo sono effettuati separatamente per ciascuna attività sotto forma di software.
8.
Gli investimenti dell’ente nella manutenzione, nel miglioramento o nell’aggiornamento di attività sotto forma di software esistenti sono trattati come attività diverse dalle relative attività sotto forma di software, a condizione che tali investimenti siano rilevati come attività immateriali nello stato patrimoniale di tale ente conformemente alla disciplina contabile applicabile.
Fatto salvo il paragrafo 6, l’ammortamento accumulato prudenziale di tali investimenti nella manutenzione, nel miglioramento o nell’aggiornamento di attività sotto forma di software esistenti è calcolato a decorrere dalla data in cui essi iniziano a essere ammortizzati conformemente alla disciplina contabile applicabile.
L’ammortamento accumulato prudenziale delle relative attività sotto forma di software esistenti continua a essere calcolato a decorrere dalla data del loro ammortamento iniziale a fini contabili e fino alla fine del periodo di ammortamento prudenziale determinato in conformità del paragrafo 2, lettera a).
Art. 14 Deduzioni delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Le deduzioni delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono effettuate conformemente ai paragrafi 2 e 3.
2. La compensazione tra le attività fiscali differite e le passività fiscali differite associate si svolge separatamente per ciascun soggetto passivo. Le passività fiscali differite associate si limitano a quelle derivanti dalla normativa fiscale della stessa giurisdizione delle attività fiscali differite. Per calcolare le attività e le passività fiscali differite a livello consolidato, un soggetto passivo comprende, qualunque sia il loro numero, soggetti rientranti nello stesso gruppo fiscale, consolidato fiscale, unità a fini fiscali o dichiarazione dei redditi consolidata ai sensi della normativa nazionale applicabile.
3. L’importo delle passività fiscali differite associate ammissibili alla compensazione delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura è pari alla differenza tra l’importo di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b):
a) l’importo delle passività fiscali differite rilevate conformemente alla disciplina contabile applicabile;
b) l’importo delle passività fiscali differite associate derivanti dalle attività immateriali e dalle attività dei fondi pensione a prestazioni definite.
Art. 15 Deduzioni delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. L’autorità competente concede la preventiva autorizzazione di cui all’articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 soltanto se la facoltà di utilizzare le rispettive attività dei fondi pensione a prestazioni definite senza restrizioni comporta l’accesso immediato e illimitato alle attività, per esempio quando l’uso delle attività non è ristretto da limiti di alcun tipo e non vi è alcun diritto di terzi su tali attività.
2. È presumibile che vi sia accesso illimitato alle attività quando l’ente non è tenuto a chiedere e ottenere un’approvazione specifica del gestore dei fondi pensione o dei beneficiari delle pensioni ogni volta che vuole accedere ai fondi in eccesso del piano.
Art. 15 bis Detenzioni indirette ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Ai fini degli articoli 15 quater, 15 quinquies, 15 sexies e 15 decies, per «soggetto intermedio» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 114, del regolamento (UE) n. 575/2013 si intendono i seguenti soggetti che detengono strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario:
a) gli organismi di investimento collettivo;
b) i fondi pensione diversi dai fondi pensione a prestazioni definite;
c) i fondi pensione a prestazioni definite, quando sostengono il rischio di investimento e quando non sono indipendenti dall'ente promotore;
d) soggetti che sono direttamente o indirettamente sotto il controllo o sotto l'influenza notevole di uno dei seguenti soggetti:
(1) l'ente o le sue filiazioni;
(2) l'impresa madre dell'ente o le filiazioni dell'impresa madre;
(3) la società di partecipazione finanziaria madre dell'ente o le filiazioni della società di partecipazione finanziaria madre;
(4) la società di partecipazione mista madre dell'ente o le filiazioni della società di partecipazione mista madre;
(5) la società di partecipazione finanziaria mista madre dell'ente o le filiazioni della società di partecipazione finanziaria mista madre;
e) i soggetti che sono congiuntamente, direttamente o indirettamente, sotto il controllo o sotto l'influenza notevole di un ente, di vari enti, o di una rete di enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale, o del sistema di tutela istituzionale o della rete di enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l'ente appartiene;
f) le società veicolo;
g) i soggetti la cui attività è detenere strumenti finanziari di soggetti del settore finanziario;
h) tutti i soggetti che l'autorità competente ritiene siano utilizzati al fine di aggirare le norme in materia di deduzione delle detenzioni indirette e sintetiche.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera h), non sono «soggetti intermedi» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 114, del regolamento (UE) n. 575/2013:
a) le società di partecipazione mista, gli enti, le imprese di assicurazione e le imprese di riassicurazione;
b) i soggetti che in virtù della normativa nazionale applicabile sono soggetti ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE;
c) i soggetti del settore finanziario, diversi dai soggetti di cui alla lettera a), tenuti a dedurre dal loro capitale regolamentare le detenzioni dirette e indirette di propri strumenti di capitale e le detenzioni di strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario e che sono soggetti alla relativa vigilanza.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il fondo pensione a prestazioni definite è considerato indipendente dall'ente promotore se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il fondo pensione a prestazioni definite è giuridicamente separato dall'ente promotore e ha una governance indipendente;
b) lo statuto, l'atto costitutivo e i regolamenti interni del fondo pensione, a seconda dei casi, sono stati approvati da un'autorità di regolamentazione indipendente; o le norme applicabili in materia di costituzione e funzionamento dei fondi pensione a prestazioni definite, a seconda dei casi, sono fissate dalla normativa nazionale applicabile dello Stato membro;
c) i gestori fiduciari o gli amministratori del fondo pensione a prestazioni definite hanno l'obbligo ai sensi della normativa nazionale applicabile di agire in modo imparziale nel migliore interesse dei beneficiari del fondo e non nell'interesse del promotore, di gestire le attività del fondo pensione a prestazioni definite in maniera prudente e di conformarsi alle restrizioni previste dallo statuto, dall'atto costitutivo o dai regolamenti interni del fondo pensione, o dalle disposizioni statutarie o regolamentari di cui alla lettera b);
d) lo statuto, l'atto costitutivo o le norme che disciplinano la costituzione e il funzionamento dei fondi pensione a prestazioni definite di cui alla lettera b) prevedono restrizioni agli investimenti che i fondi pensione a prestazioni definite possono effettuare in strumenti di fondi propri emessi dall'ente promotore.
4. Quando il fondo pensione a prestazioni definite di cui al paragrafo 1, lettera c), detiene strumenti di fondi propri dell'ente promotore, quest'ultimo tratta le detenzioni come detenzioni indirette di propri strumenti del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 o del capitale di classe 2, a seconda dei casi. L'importo da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 o del capitale di classe 2, a seconda dei casi, dell'ente promotore è calcolato conformemente all'articolo 15 quater.
Art. 15 ter Detenzioni sintetiche ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Sono considerati detenzioni sintetiche di strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 i seguenti prodotti finanziari:
a) strumenti derivati il cui sottostante è costituito da strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario o per i quali il soggetto del settore finanziario è il soggetto di riferimento;
b) garanzie personali o protezioni del credito fornite ad un terzo in relazione agli investimenti del terzo in strumenti di capitale di un soggetto del settore finanziario.
2. Tra i prodotti finanziari di cui al paragrafo 1 rientrano:
a) gli investimenti in total return swaps sugli strumenti di capitale di un soggetto del settore finanziario;
b) le opzioni call acquistate dall'ente sugli strumenti di capitale di un soggetto del settore finanziario;
c) le opzioni put vendute dall'ente sugli strumenti di capitale di un soggetto del settore finanziario od ogni altro obbligo contrattuale, effettivo o potenziale, dell'ente di acquistare propri strumenti di fondi propri;
d) gli investimenti in accordi di acquisto a termine di strumenti di capitale di un soggetto del settore finanziario.
Art. 15 quater Calcolo delle detenzioni indirette ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo delle detenzioni indirette da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 come previsto all'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è calcolato secondo uno dei seguenti metodi:
a) secondo il metodo di default di cui all'articolo 15 quinquies;
b) se l'ente dimostra con piena soddisfazione dell'autorità competente che il metodo descritto all'articolo 15 quinquies è eccessivamente gravoso, secondo il metodo basato sulla struttura descritto all'articolo 15 sexies. Gli enti non usano il metodo basato sulla struttura descritto all'articolo 15 sexies per calcolare l'importo delle predette deduzioni in relazione a investimenti in soggetti intermedi di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 1, lettere d) ed e).
Art. 15 quinquies Metodo di default per il calcolo delle detenzioni indirette ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. L'importo delle detenzioni indirette di strumenti del capitale primario di classe 1 da dedurre ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è calcolato come segue:
a) se le esposizioni di tutti gli investitori verso il soggetto intermedio sono di pari rango, l'importo è pari alla percentuale di finanziamento moltiplicata per l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio;
b) se le esposizioni di tutti gli investitori verso il soggetto intermedio non sono di pari rango, l'importo è pari alla percentuale di finanziamento moltiplicata per l'importo più basso tra i seguenti:
i) l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio;
ii) l'esposizione dell'ente verso il soggetto intermedio assieme a tutti gli altri finanziamenti forniti al soggetto intermedio di rango pari all'esposizione dell'ente.
2. Il metodo di calcolo di cui al paragrafo 1, lettera b), si applica per ogni segmento di finanziamento di rango pari al finanziamento fornito dall'ente.
3. La percentuale di finanziamento ai fini del paragrafo 1 è pari all'esposizione dell'ente verso il soggetto intermedio divisa per la somma delle esposizioni dell'ente verso il soggetto intermedio e di tutte le altre esposizioni verso il soggetto intermedio di rango pari all'esposizione dell'ente.
4. Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato separatamente per ciascuna partecipazione in un soggetto del settore finanziario detenuta da ogni soggetto intermedio.
5. Quando gli investimenti in strumenti del capitale primario di classe 1 di un soggetto del settore finanziario sono detenuti indirettamente mediante soggetti intermedi successivi o mediante numerosi soggetti intermedi, la percentuale dei finanziamenti di cui al paragrafo 1 è determinata dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b):
a) il risultato della moltiplicazione degli importi dei finanziamenti forniti dall'ente ai soggetti intermedi per gli importi dei finanziamenti forniti da detti soggetti intermedi a soggetti intermedi successivi e per gli importi dei finanziamenti forniti da detti soggetti intermedi successivi al soggetto del settore finanziario;
b) il risultato della moltiplicazione degli importi degli strumenti di capitale o di altri strumenti pertinenti emessi da ogni soggetto intermedio.
6. La percentuale di finanziamento di cui al paragrafo 5 è calcolata separatamente per ogni partecipazione in un soggetto del settore finanziario detenuta da soggetti intermedi e per ogni segmento di finanziamento di rango pari al finanziamento fornito dall'ente e dai soggetti intermedi successivi.
Art. 15 sexies Metodo basato sulla struttura per il calcolo delle detenzioni indirette ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. L'importo da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari alla percentuale di finanziamento, quale definita all'articolo 15 quinquies, paragrafo 3, moltiplicata per l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 dell'ente detenuti dal soggetto intermedio.
2. L'importo da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari alla percentuale di finanziamento, quale definita all'articolo 15 quinquies, paragrafo 3, moltiplicata per l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'ente calcola separatamente per ogni soggetto intermedio l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 dell'ente detenuti dal soggetto intermedio e l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di altri soggetti del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio.
4. L'ente considera l'importo delle detenzioni di strumenti del capitale primario di classe 1 dei soggetti del settore finanziario calcolato conformemente al paragrafo 2 un investimento significativo ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 575/2013 e ne deduce l'importo conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), dello stesso regolamento.
5. Quando gli investimenti in strumenti del capitale primario di classe 1 sono detenuti indirettamente mediante soggetti intermedi successivi o mediante numerosi soggetti intermedi, si applica l'articolo 15 quinquies, paragrafi 5 e 6.
6. Quando non è in grado di determinare gli importi aggregati degli strumenti del capitale primario di classe 1 propri o di soggetti del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio, l'ente stima gli importi che non è in grado di determinare utilizzando gli importi massimi che il soggetto intermedio può possedere sulla base dei suoi mandati di investimento.
7. Quando non è in grado di determinare sulla base dei mandati di investimento l'importo massimo degli strumenti del capitale primario di classe 1 propri o di soggetti del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio, l'ente tratta l'importo del finanziamento che detiene nel soggetto intermedio come un investimento in propri strumenti del capitale primario di classe 1 e lo deduce conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013.
8. In deroga al paragrafo 7, l'ente tratta l'importo del finanziamento che detiene nel soggetto intermedio come investimento non significativo e lo deduce conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) gli importi del finanziamento sono inferiori allo 0,25 % del capitale primario di classe 1 dell'ente;
b) gli importi del finanziamento sono inferiori a 10 milioni di EUR;
c) l'ente non può ragionevolmente determinare gli importi dei propri strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dal soggetto intermedio.
9. Quando il finanziamento del soggetto intermedio è nella forma di quote o azioni di OIC, l'ente può affidarsi ai terzi di cui all'articolo 132, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel rispetto delle condizioni stabilite nello stesso articolo, per il calcolo e la segnalazione degli importi aggregati di cui al paragrafo 6.
Art. 15 septies Calcolo delle detenzioni sintetiche ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. L'importo delle detenzioni sintetiche da dedurre dal capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari:
a) per le detenzioni nel portafoglio di negoziazione:
i) per le opzioni, all'importo equivalente al delta dei pertinenti strumenti calcolato conformemente alla parte tre, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013;
ii) per le altre detenzioni sintetiche, all'importo nominale o nozionale, a seconda dei casi;
b) per le detenzioni esterne al portafoglio di negoziazione:
i) per le opzioni call, al valore corrente di mercato;
ii) per le altre detenzioni sintetiche, all'importo nominale o nozionale, a seconda dei casi.
2. L'ente deduce le detenzioni sintetiche di cui al paragrafo 1 a partire dalla data della firma del contratto tra l'ente e la controparte.
Art. 15 octies Calcolo degli investimenti significativi ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013, per valutare se detiene oltre il 10 % degli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi da un soggetto del settore finanziario ai sensi dell'articolo 43, lettera a), dello stesso regolamento, l'ente somma gli importi delle posizioni lunghe lorde nelle detenzioni dirette e le detenzioni indirette di strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto del settore finanziario di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 1, lettere da d) a h).
2. L'autorità competente tiene conto delle detenzioni indirette e sintetiche per stabilire se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 43, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013.