Regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione della sostanza attiva composti del rame (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE1, in particolare l’articolo 17, primo comma,
La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione2 elenca le sostanze attive che si ritengono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
L’approvazione della sostanza attiva composti del rame scadrà il 30 novembre 2016. È stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza attiva. Poiché a tale sostanza attiva si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione3, è necessario concedere ai richiedenti il tempo sufficiente per completare la procedura di rinnovo nel rispetto di tale regolamento. Di conseguenza è probabile che l’approvazione della suddetta sostanza attiva scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È quindi necessario prorogarne il periodo di approvazione.
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Considerate le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengano presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 al più tardi 30 mesi prima della rispettiva data di scadenza di cui all’allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima possibile data successiva.
Considerate le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotti un regolamento che stabilisce che l’approvazione di una sostanza attiva di cui all’allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso