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Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio1, in particolare l'articolo 74, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea2, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate, poiché esse riguardano tutte i requisiti per la preparazione dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea». Al fine di garantire la coerenza interna di tali disposizioni, la cui entrata in vigore dovrà essere simultanea, nonché di facilitare una visione completa e un accesso uniforme da parte dei cittadini dell'Unione, è auspicabile includere nel presente atto di esecuzione disposizioni relative a categorie di intervento nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», poiché la procedura di consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è la stessa prevista per le altre disposizioni rientranti nel presente atto di esecuzione, mentre le categorie di intervento nel quadro dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» sono soggette a una procedura diversa.

A norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. È pertanto necessario stabilire i termini e le condizioni cui tale sistema di scambio elettronico di dati deve conformarsi.

Le modalità di scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione vanno considerate distinte da quelle stabilite per gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità competenti a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che sono oggetto di un altro atto di esecuzione. Al fine di garantire una maggiore qualità delle informazioni relative all'attuazione dei programmi operativi, una migliore utilità del sistema e semplificazione, è necessario precisare i requisiti di base per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni oggetto di scambio.

È necessario precisare i principi, nonché le norme applicabili in materia di funzionamento del sistema per quanto riguarda l'individuazione del soggetto responsabile del caricamento dei documenti e di eventuali aggiornamenti.

Al fine di garantire la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e della Commissione e, nel contempo, di assicurare l'efficace ed efficiente scambio elettronico di informazioni, è necessario stabilire le caratteristiche tecniche per il sistema.

Gli Stati membri e la Commissione devono avere inoltre la possibilità di codificare e trasferire i dati in due modi diversi, da precisare. È altresì necessario prevedere norme in caso di forza maggiore, che ostacolerebbe l'uso del sistema di scambio elettronico di dati, per garantire che sia gli Stati membri che la Commissione possano continuare a scambiarsi informazioni utilizzando metodi alternativi.

Gli Stati membri e la Commissione devono garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di scambio elettronico di dati sia effettuato in modo tale da consentire la disponibilità, l'integrità, l'autenticità, la riservatezza e non la disconoscibilità delle informazioni. Pertanto occorre stabilire norme in materia di sicurezza.

Il presente regolamento deve rispettare i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente regolamento deve essere applicato in conformità di tali diritti e principi. Con riguardo al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3. Con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione nonché alla libera circolazione di tali dati, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1299/2013, è necessario specificare categorie comuni di intervento per i programmi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per consentire agli Stati membri di presentare alla Commissione informazioni coerenti sull'impiego previsto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché informazioni sulla dotazione e la spesa cumulativa del FESR, per categoria e numero di interventi nel corso del periodo di applicazione di un programma. L'obiettivo è permettere alla Commissione di informare le altre istituzioni dell'Unione e i cittadini dell'Unione in modo adeguato circa l'impiego del FESR.

Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure previste nel presente regolamento, esso deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le misure previste dal presente regolamento sono in linea con l'articolo 150, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, poiché il comitato di coordinamento europeo per i fondi strutturali e i fondi di investimento istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento medesimo, ha espresso un parere in tal senso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda i fondi SIE

§. SISTEMA DI SCAMBIO ELETTRONICO DI DATI (a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Art. 1 Istituzione del sistema di scambio elettronico di dati

La Commissione istituisce un sistema di scambio elettronico di dati per tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

Art. 2 Contenuto del sistema di scambio elettronico di dati

1. Il sistema di scambio elettronico di dati (di seguito «SFC2014») contiene almeno le informazioni precisate nei modelli e nei formati stabiliti in conformità del regolamento (UE) n. 1303/2013, del regolamento (UE) n. 1299/2013, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il «regolamento FEAMP»).

2. Le informazioni fornite nei formulari elettronici integrati in SFC2014 (di seguito «dati strutturati») non possono essere sostituite da dati non strutturati, compreso l'uso di collegamenti ipertestuali o altri tipi di dati non strutturati quali immagini o documenti allegati. Se uno Stato membro trasmette le stesse informazioni sotto forma di dati strutturati e di dati non strutturati, in caso di incongruenze si utilizzano i dati strutturati.

Art. 3 Funzionamento di SFC2014

1. La Commissione, le autorità designate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6, dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 1305/2013, nonché gli enti cui sono stati delegati i compiti che spettano a tali autorità, inseriscono le informazioni della cui trasmissione sono responsabili ed eventuali aggiornamenti nel sistema SFC2014.

2. Qualsiasi trasmissione di informazioni alla Commissione è verificata e presentata da una persona diversa dalla persona che ha inserito i dati finalizzati a tale trasmissione. Tale separazione di funzioni è supportata da SFC 2014 o dai sistemi d'informazione per il controllo e la gestione dello Stato membro direttamente collegati a SFC2014.

3. Gli Stati membri nominano, a livello nazionale o regionale, o sia a livello nazionale che regionale, una o più persone responsabili della gestione dei diritti di accesso a SFC2014, incaricate di:

  1. a) identificare gli utenti che chiedono l'accesso, verificando che tali utenti siano impiegati dall'organizzazione;

  2. b) informare gli utenti in merito ai loro obblighi atti a tutelare la sicurezza del sistema;

  3. c) verificare il diritto degli utenti al livello di privilegio richiesto in relazione ai compiti e alla posizione gerarchica;

  4. d) chiedere la cessazione dei diritti di accesso laddove essi non siano più necessari o giustificati;

  5. e) segnalare tempestivamente casi sospetti di eventi che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema;

  6. f) garantire la costante accuratezza dei dati per l'identificazione dell'utente segnalando eventuali modifiche;

  7. g) prendere le necessarie precauzioni in materia di protezione dei dati e riservatezza commerciale, in conformità delle norme dell'Unione e nazionali;

  8. h) informare la Commissione di qualsiasi cambiamento avente un impatto sulla capacità delle autorità degli Stati membri o degli utenti di SFC2014 di assolvere alle responsabilità di cui al paragrafo 1 o sulla loro capacità personale di assolvere alle responsabilità di cui alle lettere da a) a g).

4.

Gli scambi dei dati e le transazioni recano un firma elettronica obbligatoria in conformità della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7. Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l'efficacia giuridica delle firme elettroniche utilizzate in SFC2014 per lo scambio dei dati e la loro ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari.

Le informazioni trattate mediante SFC 2014 rispettano la tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e di quelli commerciali per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8, della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9, della direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10 e del regolamento (CE) n. 45/2001.

Art. 4 Caratteristiche di SFC2014

Al fine di garantire l'efficiente ed efficace scambio elettronico di informazioni, SFC2014 presenta le seguenti caratteristiche:

  1. a) moduli interattivi o formulari precompilati dal sistema sulla base dei dati già precedentemente registrati nel sistema;

  2. b) calcoli automatici, se essi riducono lo sforzo di codifica da parte degli utenti;

  3. c) controlli automatici integrati per verificare la coerenza interna dei dati trasmessi e la coerenza tra tali dati e le norme applicabili;

  4. d) segnalazioni di allarme generate dal sistema che avvisano gli utenti di SFC2014 della possibilità di eseguire o non eseguire determinate azioni;

  5. e) verifica online dello status del trattamento delle informazioni inserite nel sistema;

  6. f) disponibilità di dati storici per tutte le informazioni inserite relativamente ad un programma operativo.

Art. 5 Trasmissione di dati tramite SFC2014

1. SFC2014 è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o tramite un'interfaccia tecnica basata su protocolli predefiniti (servizi web) che consente la sincronizzazione e la trasmissione automatiche di dati tra i sistemi di informazione degli Stati membri e SFC2014.

2. La data della trasmissione elettronica delle informazioni dallo Stato membro alla Commissione e viceversa è considerata la data di presentazione del documento in questione.

3.

In caso di forza maggiore, di malfunzionamento di SFC2014 o della mancanza di collegamento con SFC 2014 per oltre un giorno lavorativo nell'ultima settimana prima di un termine regolamentare per la presentazione di informazioni o nel periodo compreso tra il 23 e il 31 dicembre, oppure per oltre cinque giorni lavorativi in altri momenti, lo scambio di informazioni tra lo Stato membro e la Commissione può avere luogo in forma cartacea utilizzando i modelli e i formati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento.

Quando il sistema di scambio elettronico cessa di malfunzionare, il collegamento a tale sistema è ristabilito o viene meno la causa di forza maggiore, la parte interessata inserisce senza indugio le informazioni già trasmesse in forma cartacea anche in SFC2014.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, la data del timbro postale è considerata la data di presentazione del documento in questione.

Art. 6 Sicurezza dei dati trasmessi tramite SFC2014

1. La Commissione stabilisce una politica in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione (di seguito «politica in materia di sicurezza informatica SFC») per SFC2014 applicabile al personale che utilizza SFC2014 in conformità delle norme pertinenti dell'Unione, in particolare della decisione C(2006) 3602 della Commissione11 e le relative norme di attuazione. La Commissione designa una o più persone responsabili di definire, mantenere e garantire la corretta applicazione della politica in materia di sicurezza per SFC2014.

2. Gli Stati membri e le istituzioni europee (ad eccezione della Commissione) che hanno ricevuto i diritti di accesso a SFC2014 rispettano i termini e le condizioni in materia di sicurezza informatica pubblicati nel portale SFC2014 e le misure attuate in SFC2014 dalla Commissione per la trasmissione sicura dei dati, in particolare in relazione all'uso dell'interfaccia tecnica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.

3. Gli Stati membri e la Commissione attuano e garantiscono l'efficacia delle misure di sicurezza adottate per tutelare i dati conservati e trasmessi tramite SFC2014.

4. Gli Stati membri adottano politiche in materia di sicurezza informatica, a livello nazionale, regionale o locale, che regolamentano l'accesso a SFC2014 e l'introduzione automatica dei dati nel sistema, garantendo una serie minima di requisiti in materia di sicurezza. Queste politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale possono fare riferimento ad altri documenti relativi alla sicurezza. Ciascuno Stato membro garantisce che tali politiche in materia di sicurezza informatica si applichino a tutte le autorità che utilizzano SFC2014.

5.

Tali politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale contemplano:

  1. a) gli aspetti relativi alla sicurezza informatica del lavoro svolto dalla persona o dalle persone responsabili della gestione dei diritti di accesso di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento, in caso di applicazione di uso diretto;

  2. b) in presenza di sistemi informatici nazionali, regionali o locali collegati a SFC2014, attraverso un'interfaccia tecnica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, le misure di sicurezza per tali sistemi che consentano loro di allinearsi ai requisiti in materia di sicurezza per SFC2014.

Ai fini del primo comma, lettera b), sono contemplati i seguenti aspetti, a seconda dei casi:

  1. a) sicurezza fisica;

  2. b) supporti di dati e controllo degli accessi;

  3. c) controllo della conservazione;

  4. d) accesso e controllo delle password;

  5. e) monitoraggio;

  6. f) interconnessione con SFC2014;

  7. g) infrastrutture di comunicazione;

  8. h) gestione delle risorse umane prima dell'assunzione, durante l'impiego e dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

  9. i) gestione degli incidenti.

6. Tali politiche relative alla sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale si basano su una valutazione dei rischi e le misure descritte sono proporzionali ai rischi individuati.

7. I documenti che definiscono le politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale sono messi a disposizione della Commissione su richiesta.

8. Gli Stati membri designano, a livello nazionale o regionale, una o più persone responsabili del mantenimento e garanti dell'applicazione delle politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale. Tale o tali persone fungono da punto di contatto con la o le persone designate dalla Commissione di cui all'articolo 6,paragrafo 1, del presente regolamento.

9. Sia la politica in materia di sicurezza informatica SFC che le politiche pertinenti in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale e locale sono aggiornate in caso di innovazioni tecnologiche, di individuazione di nuove minacce o di altri sviluppi pertinenti. In ogni caso, esse sono riesaminate su base annuale per garantire che continuino a fornire una risposta adeguata.

Capo II. Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 1299/2013

§. NOMENCLATURA DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO (a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1299/2013)

Capo III. Disposizione finale

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso