Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/20051, in particolare l’articolo 6, paragrafo 11,
Il completamento urgente di un mercato interno dell’energia pienamente operativo e interconnesso che contribuisca ad assicurare l’approvvigionamento di energia a prezzi ragionevoli ed in maniera sostenibile per l’economia dell’Unione è fondamentale al fine di accrescere la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia ai prezzi più convenienti.
Per poter procedere verso una maggiore integrazione del mercato, è importante che le norme in materia di bilanciamento del gas nelle reti di trasporto agevolino gli scambi del gas tra le zone di bilanciamento migliorando così lo sviluppo della liquidità del mercato. Pertanto il presente regolamento stabilisce norme armonizzate a livello dell’Unione relative al bilanciamento che hanno l’obiettivo di fornire agli utenti della rete la certezza di poter gestire le loro posizioni di bilanciamento in diverse zone di bilanciamento in tutta l’Unione in un modo non discriminatorio ed efficiente dal punto di vista dei costi.
Il presente regolamento sostiene lo sviluppo di un mercato del gas all’ingrosso di breve termine concorrenziale nell’Unione europea che offra disponibilità di flessibilità nella fornitura del gas, indipendentemente dalla fonte, ai fini dell’acquisto e della vendita tramite i meccanismi di mercato, in modo che gli utenti della rete possano bilanciare i loro portafogli in modo efficiente e il gestore del sistema di trasporto possa utilizzare tale flessibilità nel bilanciare la rete di trasporto.
Il regolamento (CE) n. 715/2009 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno del gas. Le norme di bilanciamento basate sul mercato incentivano finanziariamente gli utenti della rete ad equilibrare i loro portafogli di bilanciamento attraverso oneri di sbilancio commisurati ai costi.
Spetta agli utenti della rete la responsabilità di bilanciare le loro immissioni con i loro prelievi in conformità alle norme di bilanciamento volte a promuovere un mercato del gas all’ingrosso di breve termine, mediante piattaforme di scambio istituite per agevolare gli scambi di gas tra gli utenti della rete e i gestori del sistema di trasporto. I gestori del sistema di trasporto provvedono all’eventuale bilanciamento residuo delle reti di trasporto che possa rivelarsi necessario. A tal fine, i gestori del sistema di trasporto seguono l’ordine di merito. L’ordine di merito è strutturato in modo tale che i gestori del sistema di trasporto reperiranno il gas effettuando considerazioni di carattere sia operativo sia economico, utilizzando prodotti che possono essere erogati dalla più ampia gamma possibile di fonti, compresi i prodotti provenienti da impianti di GNL e di stoccaggio. È opportuno che i gestori del sistema di trasporto abbiano come obiettivo di ottimizzare il loro fabbisogno di bilanciamento del gas mediante la compravendita di prodotti standardizzati di breve termine sul mercato del gas all’ingrosso di breve termine.
Al fine di consentire agli utenti della rete di bilanciare i loro portafogli di bilanciamento il presente regolamento fissa inoltre requisiti minimi per la trasmissione di informazioni per attuare un sistema di bilanciamento basato sul mercato. I flussi di informazioni definiti nell’ambito del presente regolamento mirano pertanto a sostenere il sistema di bilanciamento giornaliero e a costituire un insieme di informazioni allo scopo di aiutare l’utente della rete a gestire i propri rischi e le proprie opportunità in modo efficiente in termini di costi.
In aggiunta alla protezione delle informazioni commercialmente sensibili, a norma del presente regolamento è opportuno che i gestori della rete di trasporto mantengano la riservatezza delle informazioni e dei dati loro trasmessi ai fini dell’attuazione del presente regolamento e non rivelino a terzi alcuna delle suddette informazioni e dei suddetti dati o parte di essi eccetto se e nella misura in cui siano legittimamente autorizzati a farlo.
Il presente regolamento è stato adottato sulla base del regolamento (CE) n. 715/2009 che integra e di cui costituisce parte integrante. I riferimenti al regolamento (CE) n. 715/2009 in altri atti giuridici sono da intendersi anche come riferimenti al presente regolamento. Il presente regolamento si applica alla capacità non esentata nella realizzazione delle nuove grandi strutture che hanno beneficiato di un’esenzione in virtù dell’articolo 32 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 o dell’ex articolo 18 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 nella misura in cui l’applicazione del presente regolamento non pregiudica tale esenzione. Il presente regolamento si applica tenendo conto della natura specifica degli interconnettori.
Il presente regolamento è stabilito conformemente alla procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009. Esso armonizza ulteriormente le norme di bilanciamento di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 715/2009, nell’intento di facilitare gli scambi di gas.
Il presente regolamento contiene disposizioni che si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione e che mirano ad armonizzare i loro ruoli unicamente nella misura necessaria per la corretta attuazione delle presenti disposizioni.
È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori del sistema di trasporto tengano conto delle buone pratiche e si adoperino per armonizzare i processi di attuazione del presente regolamento. In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio4, è necessario che l’Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano che le norme di bilanciamento siano attuate nel modo più efficace in tutta l’Unione.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 51 della direttiva 2009/73/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce un codice di rete che fissa le norme per il bilanciamento del gas, comprese le norme legate alla rete in materia di procedure di nomina, oneri di sbilancio, procedure di liquidazione delle partite economiche associate agli oneri di sbilancio giornalieri e in materia di bilanciamento operativo tra le reti dei gestori del sistema di trasporto.
Art. 2 Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle zone di bilanciamento del gas all’interno dei confini dell’Unione.
2. Il presente regolamento non si applica alle zone di bilanciamento situate negli Stati membri che beneficiano di una deroga a norma dell’articolo 49 della direttiva 2009/73/CE.
3. Il presente regolamento non si applica alla riconciliazione necessaria tra le allocazioni e il consumo reale calcolato dalla lettura dei contatori del cliente finale una volta ottenuto.
4. Il presente regolamento non si applica in situazioni di emergenza, quando il gestore del sistema di trasporto attua misure specifiche definite in virtù delle norme nazionali applicabili e sulla base del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas5, se del caso.
5. I rispettivi diritti e gli obblighi derivanti dal presente regolamento relativamente agli utenti della rete si applicano unicamente agli utenti della rete che hanno concluso un accordo legalmente vincolante che può consistere in un contratto di trasporto o di altra natura e che consenta loro di presentare notifiche di scambio in conformità all’articolo 5.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 715/2009, all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (CE) n. 715/20096, e all’articolo 2 della direttiva 2009/73/CE. Si applicano, inoltre, le definizioni seguenti. Si intende per:
1) «zona di bilanciamento», un sistema entry-exit cui si applica uno specifico regime di bilanciamento e che può comprendere sistemi di distribuzione o parte di essi;
2) «azione di bilanciamento», un’azione mediante la quale il gestore del sistema di trasporto modifica il flusso del gas in immissione o in prelievo nella o dalla rete di trasporto, ad eccezione delle azioni relative al gas non contabilizzato come gas prelevato dal sistema e al gas utilizzato dal gestore del sistema di trasporto per il funzionamento del sistema;
3) «corrispettivo di neutralità per il bilanciamento», corrispettivo pari alla differenza tra gli importi che il gestore del sistema di trasporto ha ricevuto o deve ricevere e quelli che egli ha pagato o deve pagare in relazione all’espletamento delle sue attività di bilanciamento e che deve essere ricevuto o versato dagli utenti della rete interessati;
4) «piattaforma di scambio», piattaforma elettronica fornita e gestita da un gestore della piattaforma di scambio attraverso cui le controparti possono presentare e accettare, con diritto di modifica e cancellazione, offerte di vendita e di acquisto per il gas necessario a far fronte alle fluttuazioni di breve termine della domanda o dell’offerta di gas, conformemente ai termini e alle condizioni applicabili alla piattaforma di scambio e che il gestore del sistema di trasporto è tenuto ad osservare nell’intraprendere azioni di bilanciamento;
5) «controparte», un utente della rete o un gestore del sistema di trasporto che abbiano sottoscritto un contratto con il gestore della piattaforma di scambio e che soddisfino le condizioni necessarie ad eseguire transazioni sulla piattaforma di scambio;
6) «piattaforma di bilanciamento», piattaforma di scambio in cui il gestore del sistema di trasporto è controparte per tutti gli scambi;
7) «servizio di bilanciamento», servizio fornito ad un gestore di sistema di trasporto attraverso un contratto di fornitura di gas necessario a far fronte alle fluttuazioni di breve termine della domanda o dell’offerta di gas, che non è un prodotto di breve termine standard;
8) «quantità confermata», la quantità di gas confermata da un gestore di rete di trasporto il cui flusso deve essere programmato o riprogrammato per il giorno gas G;
9) «onere di sbilancio giornaliero», importo che un utente della rete paga o riceve in relazione ad un quantitativo di sbilancio giornaliero;
10) «misurato su base giornaliera», il quantitativo di gas misurato e rilevato una volta al giorno gas;
11) «misurato su base infragiornaliera», il quantitativo di gas misurato e rilevato almeno due volte nell’arco dello stesso giorno gas;
12) «misurato su base non giornaliera», il quantitativo di gas misurato e rilevato meno di una volta al giorno gas;
13) «portafoglio di bilanciamento», un insieme di immissioni e prelievi di un utente della rete;
14) «quantitativo notificato», quantità di gas trasferita tra un gestore di sistema di trasporto e uno o più utenti della rete o portafogli di bilanciamento,
15) «allocazione», quantità di gas attribuita ad un utente della rete da un gestore di sistema di trasporto come immissione o prelievo espresso in kWh ai fini della determinazione del quantitativo di sbilancio giornaliero;
16) «ciclo di rinomine» (re-nomination), processo effettuato dal gestore del sistema di trasporto per fornire ad un utente della rete il messaggio relativo ai quantitativi confermati a seguito del ricevimento di un nuovo programma di trasporto (rinomina);
17) «corrispettivo infragiornaliero», corrispettivo prelevato da un gestore di sistema di trasporto da un utente della rete o ad essi versato in relazione ad un obbligo infragiornaliero;
18) «obbligo infragiornaliero», insieme di norme relative alle immissioni e ai prelievi infragiornalieri effettuati dagli utenti della rete imposte da un gestore di sistema di trasporto agli utenti della rete;
19) «scenario di base», modello per la trasmissione di informazioni in base al quale le informazioni relative ai prelievi misurati su base non giornaliera consistono in previsioni a un giorno («day-ahead») e infragiornaliere;
20) «variante 1», modello per la trasmissione di informazioni in base al quale le informazioni relative ai prelievi misurati su base non giornaliera e su base giornaliera sono basate sulla ripartizione dei flussi misurati nel corso del giorno gas;
21) «variante 2», modello per la trasmissione di informazioni in base al quale le informazioni sui prelievi misurati su base non giornaliera sono basate su previsioni a un giorno («day-ahead»).
Capo II. Sistema di bilanciamento
Art. 4 Principi generali
1. Gli utenti della rete hanno la responsabilità di bilanciare i loro portafogli di bilanciamento in modo da minimizzare la necessità per gli operatori del sistema di trasporto di intraprendere le azioni di bilanciamento definite nel presente regolamento.
2. Le norme di bilanciamento stabilite in conformità al presente regolamento riflettono il reale fabbisogno del sistema poiché tengono conto delle risorse disponibili per i gestori del sistema di trasporto e incentivano gli utenti della rete a bilanciare i loro portafogli di bilanciamento in modo efficiente.
3. Gli utenti della rete hanno la possibilità di sottoscrivere un accordo vincolante con il gestore del sistema di trasporto che consenta loro di trasmettere le notifiche di scambio indipendentemente dal fatto di aver sottoscritto un contratto di capacità di trasporto.
4. Se in una zona di bilanciamento è attivo più di un gestore di sistema di trasporto, il presente regolamento si applica a tutti i gestori di sistemi di trasporto attivi all’interno della zona suddetta. Nel caso in cui la responsabilità di mantenere le loro reti di trasporto bilanciate sia stata trasferita ad un altro organismo, il presente regolamento si applica a tale organismo in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali applicabili.
Art. 5 Notifiche di scambio e allocazioni
1. Il trasferimento di gas tra due portafogli di bilanciamento all’interno di una zona di bilanciamento è effettuato tramite notifiche di scambio in vendita e in acquisto presentate al gestore del sistema di trasporto per il giorno gas.
2. Il calendario di presentazione, revoca e modifica delle notifiche di scambio è definito dal gestore del sistema di trasporto nel contratto di trasporto o altro accordo vincolante con gli utenti della rete, tenendo conto dei tempi, se del caso, per processare le notifiche di scambio. Il gestore del sistema di trasporto consente agli utenti della rete di presentare notifiche di scambio vicino al momento in cui lo scambio diventa effettivo.
3. Il gestore del sistema di trasporto riduce al minimo il tempo necessario per processare le notifiche di scambio. Il tempo necessario per processare una notifica non supera trenta minuti, salvo nei casi nei quali il tempo in cui lo scambio diventa effettivo permette di aumentare fino a due ore il tempo per processarla.
4. Una notifica di scambio contiene almeno le seguenti informazioni:
a) il giorno gas nel quale il gas è trasferito;
b) l’identificazione dei portafogli di bilanciamento in questione;
c) se si tratta di una notifica di vendita o di acquisto;
d) il quantitativo notificato, espresso in kWh/g per un quantitativo notificato su base giornaliera o in kWh/h per un quantitativo notificato su base oraria, come richiesto dal gestore del sistema di trasporto.
5. Se riceve una serie corrispondente di notifiche di scambio di vendita e di acquisto e i quantitativi notificati sono uguali, il gestore del sistema di trasporto alloca il quantitativo notificato ai portafogli di bilanciamento in questione:
a) come prelievo dal portafoglio di bilanciamento dell’utente della rete che effettua la notifica di vendita; e
b) come immissione nel portafoglio di bilanciamento dell’utente della rete che effettua la notifica di acquisto.
6. Se i quantitativi di notifica di cui al paragrafo 5 non sono uguali, il gestore del sistema di trasporto alloca il quantitativo notificato inferiore specificato nella notifica di scambio pertinente o respinge entrambe le notifiche di scambio. La norma applicabile è definita dal gestore del sistema di trasporto nel contratto di trasporto o altro accordo vincolante.
7. Un fornitore di servizi può agire per conto di un utente della rete ai fini del paragrafo 5, previa approvazione del gestore del sistema di trasporto.
8. Un utente della rete può effettuare una notifica di scambio in un giorno gas indipendentemente dal fatto di aver presentato una nomina per tale giorno gas.
9. I paragrafi da 1 a 8 si applicano, mutatis mutandis, agli operatori del sistema di trasporto che effettuano scambi in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a).
Capo III. Bilanciamento operativo
Art. 6 Disposizioni generali
1. Il gestore del sistema di trasporto adotta azioni di bilanciamento volte a:
a) mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi;
b) raggiungere una posizione di linepack di fine giornata nella rete di trasporto diversa da quella anticipata sulla base delle previsioni di immissioni e prelievi per quel giorno gas, coerente con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto.
2. Nell’adottare azioni di bilanciamento il gestore del sistema di trasporto tiene conto almeno delle seguenti informazioni riguardo alla zona di bilanciamento:
a) le stime del gestore del sistema di trasporto relative alla domanda di gas nel corso e al termine del giorno gas per il quale l’azione o le azioni di bilanciamento sono valutate;
b) le informazioni sulla nomina e l’allocazione nonché sui flussi di gas misurati;
c) le pressioni del gas nella rete o nelle reti di trasporto.
3. Il gestore del sistema di trasporto intraprende azioni di bilanciamento mediante:
a) la compravendita di prodotti standardizzati di breve termine su una piattaforma di scambio, e/o
b) l’utilizzo di servizi di bilanciamento.
4. Nel corso dell’esecuzione delle azioni di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto tiene conto dei seguenti principi:
a) le azioni di bilanciamento sono intraprese in modo non discriminatorio;
b) le azioni di bilanciamento tengono conto di qualsiasi obbligo che incombe sui gestori del sistema di trasporto ai fini di gestire una rete di trasporto economica ed efficiente.
Art. 7 Prodotti standardizzati di breve termine
1. I prodotti standardizzati di breve termine sono scambiati per una consegna su base infragiornaliera o su base day-ahead, sette giorni alla settimana in conformità alle norme applicabili della piattaforma di scambio quali definite tra il gestore della piattaforma di scambio e il gestore del sistema di trasporto.
2. La controparte che propone lo scambio è la controparte che presenta un’offerta di vendita o di acquisto sulla piattaforma di scambio e la controparte che accetta lo scambio è la controparte che accetta l’offerta.
3. Quando è oggetto di scambio un prodotto title:
a) una controparte presenta una notifica di acquisto e l’altra controparte presenta una notifica di vendita;
b) entrambe le notifiche specificano il quantitativo di gas trasferito dalla controparte che presenta una notifica di vendita alla controparte che presenta una notifica di acquisto;
c) quando si notifica un quantitativo su base oraria, esso si applica come valore forfettario a tutte le ore rimanenti del giorno gas a decorrere da un determinato orario d’inizio ed è uguale a zero per tutte le ore precedenti tale orario.
4. Quando è oggetto di scambio un prodotto locational:
a) il gestore del sistema di trasporto determina i punti di entrata-uscita pertinenti o i relativi raggruppamenti che possono essere utilizzati;
b) sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 3;
c) la controparte che propone lo scambio modifica il quantitativo di gas da immettere nella rete di trasporto o prelevare dalla stessa nel punto specifico di entrata o uscita, per un quantitativo pari al quantitativo notificato e fornisce prova al gestore del sistema di trasporto che il quantitativo è stato modificato di conseguenza;
5. Quando è oggetto di scambio un prodotto temporal:
a) le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b) sono soddisfatte;
b) un quantitativo notificato su base oraria è applicato alle ore del giorno gas a decorrere da un determinato orario di inizio fino a un determinato termine ed è pari a zero per tutte le ore precedenti l’orario d’inizio e per tutte le ore successive al termine.
6. Quando è oggetto di scambio un prodotto temporal locational, sono rispettate le condizioni specificate al paragrafo 4, lettere a) e c), e al paragrafo 5.
7. Nel determinare i prodotti standardizzati di breve termine, i gestori del sistema di trasporto delle zone di bilanciamento adiacenti cooperano per determinare i prodotti pertinenti. Ciascun gestore del sistema di trasporto informa, senza ritardi indebiti, i gestori della piattaforma di scambio pertinente del risultato di tale cooperazione.
Art. 8 Servizi di bilanciamento
1. Il gestore del sistema di trasporto è autorizzato a ottenere servizi di bilanciamento per le situazioni in cui prodotti standardizzati di breve termine non saranno o non sono in grado di fornire l’effetto necessario a mantenere la rete di trasporto nei suoi limiti operativi o in assenza di liquidità degli scambi di prodotti standardizzati di breve termine.
2. Al fine di realizzare azioni di bilanciamento mediante l’uso di servizi di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto nell’acquistare tali servizi tiene conto almeno dei seguenti elementi:
a) le modalità tramite le quali i servizi di bilanciamento mantengono la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi;
b) i tempi di reazione dei servizi di bilanciamento rispetto ai tempi di reazione di qualsiasi prodotto standardizzato di breve termine.
c) il costo stimato dell’acquisto e dell’uso di servizi di bilanciamento rispetto al costo stimato dell’uso di qualsiasi prodotto standardizzato di breve termine disponibile;
d) l’area in cui il gas deve essere immesso;
e) i requisiti di qualità del gestore del sistema di trasporto;
f) in quale misura l’acquisto e l’uso di servizi di bilanciamento può influire sulla liquidità del mercato del gas all’ingrosso di breve termine.
3. I servizi di bilanciamento sono acquistati secondo criteri di mercato mediante una procedura di gara pubblica trasparente e non discriminatoria, in conformità alle norme nazionali applicabili, in particolare:
a) prima dell’assegnazione di un contratto per un servizio di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto pubblica un bando di gara non ristretto, indicando l’oggetto, il campo di applicazione e le relative istruzioni per gli offerenti, per consentire loro di partecipare alla procedura di gara;
b) i risultati sono pubblicati senza pregiudicare la protezione delle informazioni commercialmente sensibili e i singoli risultati sono comunicati a ciascun offerente.
4. In determinate circostanze l’autorità nazionale di regolamentazione può approvare una procedura trasparente e non discriminatoria diversa da una gara pubblica.
5. A meno che una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione consenta una maggiore durata di un servizio di bilanciamento, la durata di tale servizio non supera un anno e la data di inizio si situa entro un periodo di dodici mesi dal relativo impegno vincolante delle parti contraenti.
6. Il gestore del sistema di trasporto procede annualmente ad un riesame dell’utilizzo dei propri servizi di bilanciamento al fine di valutare se i prodotti standardizzati di breve termine disponibili possano soddisfare meglio i requisiti operativi del gestore del sistema di trasporto e se l’uso di servizi di bilanciamento possa essere ridotto per l’anno successivo.
7. Il gestore del sistema di trasporto pubblica annualmente le informazioni riguardanti i servizi di bilanciamento acquistati e le relative spese sostenute.
Art. 9 Ordine di merito
1.
Fatti salvi i principi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, nel decidere le opportune azioni di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto:
a) privilegia l’uso dei prodotti title ove necessario e nella misura adeguata rispetto a qualsiasi altro prodotto standardizzato di breve termine disponibile;
b) utilizza gli altri prodotti standardizzati di breve termine quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(1) i prodotti locational quando, al fine di mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi, sono necessarie modifiche nel flusso di gas in determinati punti di entrata e/o uscita e/o a decorrere da un determinato momento del giorno gas;
(2) i prodotti temporal quando, al fine di mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi, sono necessarie modifiche al flusso di gas per un determinato periodo di tempo all’interno del giorno gas. Il gestore del sistema di trasporto utilizza un prodotto temporal unicamente quando risulti più economico ed efficiente dell’acquisto e della vendita di una combinazione di prodotti title o prodotti locational;
(3) i prodotti temporal locational quando, al fine di mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi, sono necessarie modifiche al flusso di gas in determinati punti di entrate e/o uscite e per un determinato periodo di tempo all’interno del giorno gas. Il gestore del sistema di trasporto utilizza un prodotto temporal locational unicamente quando risulti più economico ed efficiente dell’acquisto e della vendita di una combinazione di prodotti locational;
c) utilizza servizi di bilanciamento unicamente nel caso in cui i prodotti standardizzati di breve termine non sono o non saranno in grado di fornire, secondo la sua valutazione, la reazione necessaria al fine di mantenere la rete di trasporto entro i limiti operativi.
Il gestore del sistema di traporto tiene conto dell’efficienza dal punto di vista dei costi secondo i livelli rispettivi dell’ordine di merito di cui alle lettere da (a) a (c).
2. Nel corso dello scambio di prodotti standardizzati di breve termine, il gestore del sistema di trasporto privilegia l’uso di prodotti infragiornalieri rispetto a prodotti day-ahead, ove necessario e nella misura adeguata.
3. Il gestore del sistema di trasporto può ottenere l’autorizzazione dall’autorità nazionale di regolamentazione di effettuare scambi all’interno di una zona di bilanciamento adiacente e trasportare il gas verso e da tale zona di bilanciamento in alternativa allo scambio di prodotti title e/o prodotti locational nella propria zona o nelle proprie zone di bilanciamento. Nel decidere la concessione dell’autorizzazione, l’autorità nazionale di regolamentazione può prendere in considerazione soluzioni alternative per migliorare il funzionamento del mercato nazionale. Le condizioni applicabili sono riesaminate annualmente dal gestore del sistema di trasporto e dall’autorità nazionale di regolamentazione. L’uso di tale azione di bilanciamento non limita l’accesso e l’uso, da parte degli utenti della rete, di capacità nel punto di interconnessione in questione.
4. Il gestore del sistema di trasporto pubblica annualmente le informazioni relative ai costi, alla frequenza e alla quantità delle azioni di bilanciamento intraprese in conformità a ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 1 e delle azioni di bilanciamento intraprese in conformità al paragrafo 3.
Art. 10 Piattaforma di scambio
1. Ai fini dell’approvvigionamento di prodotti standardizzati di breve termine, il gestore del sistema di trasporto effettua gli scambi su una piattaforma di scambio che soddisfa tutti i seguenti criteri:
a) fornisce un sostegno sufficiente per tutto il giorno gas sia agli scambi tra gli utenti della rete, sia ai gestori del sistema di trasporto per intraprendere adeguate azioni di bilanciamento mediante lo scambio di prodotti standardizzati di breve termine adeguati;
b) fornisce un accesso trasparente e non discriminatorio;
c) fornisce servizi garantendo parità di trattamento;
d) garantisce l’anonimato degli scambi almeno fino alla conclusione della transazione;
e) fornisce un elenco dettagliato delle offerte di acquisto e di vendita in corso a tutte le controparti;
f) garantisce che tutti gli scambi siano debitamente notificati al gestore del sistema di trasporto.
2. Il gestore del sistema di trasporto si adopera per garantire che i criteri di cui al paragrafo 1 siano soddisfatti almeno su una piattaforma di scambio. Se non è stato in grado di garantire il rispetto dei criteri summenzionati in almeno una piattaforma di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto adotta le misure necessarie per l’istituzione di una piattaforma di bilanciamento o di una piattaforma di bilanciamento comune ai sensi dell’articolo 47.
3. Dopo che ogni scambio è stato concluso, il gestore della piattaforma di scambio mette a disposizione delle controparti interessate dettagli sufficienti a conferma dello scambio.
4. La controparte è responsabile della presentazione della notifica di scambio al gestore del sistema di trasporto ai sensi dell’articolo 5, a meno che la responsabilità sia assegnata al gestore della piattaforma di scambio o a terzi, in conformità alle norme applicabili della piattaforma di scambio.
5.
Il gestore della piattaforma di scambio:
a) pubblica l’andamento del prezzo marginale di acquisto e del prezzo marginale di vendita dopo ogni scambio senza ritardi indebiti; o
b) fornisce al gestore del sistema di trasporto le informazioni nel caso in cui tale gestore decida di pubblicare l’andamento del prezzo marginale di acquisto e del prezzo marginale di vendita. Il gestore del sistema di trasporto pubblica tali informazioni dopo averne ricevuto la richiesta senza ritardi indebiti.
Se vi è più di un gestore della piattaforma di scambio nella stessa zona di bilanciamento si applica la lettera b).
6. Il gestore della piattaforma di scambio consente lo scambio su tale piattaforma unicamente a condizione che gli utenti della rete abbiano il diritto di effettuare notifiche di scambio.
7. Il gestore del sistema di trasporto informa senza ritardi indebiti il gestore della piattaforma di scambio se l’utente della rete perde il diritto di effettuare notifiche di scambio a norma degli accordi contrattuali in vigore, il che può comportare la sospensione del diritto dell’utente della rete di operare scambi sulla piattaforma di scambio, fatte salve le altre soluzioni a cui potrebbe ricorrere il gestore della piattaforma in tal caso, in conformità alle norme applicabili della piattaforma.
Art. 11 Incentivi
1. Al fine di favorire la liquidità del mercato del gas all’ingrosso di breve termine, l’autorità nazionale di regolamentazione può incentivare il gestore del sistema di trasporto ad adottare azioni di bilanciamento in modo efficiente o a ottimizzare l’adozione di azioni di bilanciamento tramite lo scambio di prodotti standardizzati di breve termine.
2. Il gestore del sistema di trasporto può sottoporre all’approvazione dell’autorità nazionale di regolamentazione un meccanismo di incentivi in linea con i principi generali definiti dal presente regolamento.
3. Prima di sottoporre la proposta di cui al paragrafo 2, il gestore del sistema di trasporto può consultare le parti interessate di propria iniziativa o su richiesta delle autorità nazionali di regolamentazione.
4. Il meccanismo di incentivazione:
a) si basa sulle prestazioni del gestore del sistema di trasporto sotto forma di pagamenti, soggetti a un massimale, versati al gestore del sistema di trasporto nel caso di una buona prestazione oppure versati dal gestore del sistema di trasporto nel caso di una scarsa prestazione; le prestazioni sono misurate in riferimento a obiettivi di prestazione predeterminati i quali possono comprendere, tra l’altro, obiettivi di costo;
b) tiene conto dei mezzi a disposizione del gestore del sistema di trasporto per avere il controllo delle prestazioni;
c) garantisce che la sua applicazione rifletta in modo preciso la ripartizione delle responsabilità tra le parti coinvolte;
d) è adattato in funzione dello stato di sviluppo dei mercati di riferimento nel quale deve essere applicato;
e) è rivisto regolarmente dall’autorità nazionale di regolamentazione in stretta collaborazione col gestore del sistema di trasporto per valutare se e in quale misura possono essere necessarie modifiche dello stesso.