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Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17)

Testo vigente

Titolo 3. Procedure per il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi

Capo 1. Procedure per il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nell’ambito dell’MVU

Art. 11 Diritto di stabilimento degli enti creditizi nell’ambito dell’MVU

1. Ogni soggetto vigilato significativo che intenda stabilire una succursale all’interno del territorio di un altro Stato membro partecipante notifica la propria intenzione all’ANC dello Stato membro partecipante in cui il soggetto vigilato significativo ha la propria sede principale. Le informazioni sono fornite in conformità ai requisiti di cui all’articolo 35, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE. L’ANC informa immediatamente la BCE della ricezione di tale notifica.

2. Ogni soggetto vigilato meno significativo che intenda stabilire una succursale all’interno del territorio di un altro Stato membro partecipante, notifica la propria intenzione alla propria ANC in conformità ai requisiti di cui all’articolo 35, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE.

3. Se la BCE non adotta una decisione contraria entro due mesi dalla ricezione della notifica, la succursale di cui al paragrafo 1 può essere stabilita e avviare alla propria attività. La BCE comunica tali informazioni all’ANC dello Stato membro partecipante in cui sarà stabilita la succursale.

4. Se l’ANC dello Stato membro d’origine non adotta una decisione contraria entro due mesi dalla ricezione della notifica, la succursale di cui al paragrafo 2 può essere stabilita e dare avvio alla propria attività. L’ANC comunica tali informazioni alla BCE e all’ANC dello Stato membro partecipante in cui la succursale sarà stabilita.

5. Nel caso di variazioni alle informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il soggetto vigilato notifica per iscritto tali modifiche all’ANC che ha ricevuto le informazioni iniziali, almeno un mese prima di effettuare le modifiche. Tale ANC informa l’ANC dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.

Art. 12 Esercizio della libera prestazione dei servizi da parte degli enti creditizi nell’ambito dell’MVU

1. I soggetti vigilati significativi che intendano esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro partecipante nel quadro della libera prestazione dei servizi, notificano la propria intenzione all’ANC dello Stato membro partecipante in cui il soggetto vigilato significativo ha la propria sede principale. Le informazioni sono fornite in conformità ai requisiti stabiliti dall’articolo 39, paragrafo 1 della Direttiva 2013/36/UE. L’ANC informa immediatamente la BCE della ricezione di tale notifica. L’ANC dà altresì comunicazione di tale notifica all’ANC dello Stato membro partecipante in cui i servizi saranno forniti.

2. I soggetti vigilati meno significativi che intendano esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro partecipante nel quadro della libera prestazione dei servizi notificano la loro intenzione alla propria ANC, in conformità ai requisiti stabiliti dall’articolo 39, paragrafo 1 della Direttiva 2013/36/UE. La notifica è comunicata alla BCE e all’ANC dello Stato membro partecipante in cui i servizi saranno forniti.

Capo 2. Procedure per il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nell’ambito del MVU da parte di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti

Art. 13 Notifica dell’esercizio del diritto di stabilimento nell’ambito dell’MVU da parte di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti

1. Se l’autorità competente di uno Stato membro non partecipante comunica le informazioni di cui all’articolo 35, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE in conformità alla procedura stabilita dall’articolo 35, paragrafo 3, all’ANC dello Stato membro partecipante in cui la succursale deve essere stabilita, tale ANC notifica immediatamente alla BCE la ricezione di tale comunicazione.

2. Entro due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte dell’autorità competente di uno Stato membro non partecipante, la BCE, nel caso di una succursale significativa in base ai criteri stabiliti nell’articolo 6 del regolamento sull’MVU e nella parte IV del presente regolamento, o l’ANC di riferimento, nel caso di una succursale meno significativa sulla base dei criteri stabiliti nell’articolo 6 del regolamento sull’MVU e nella parte IV del presente regolamento, si preparano a esercitare la vigilanza sulla succursale in conformità agli articoli da 40 a 46 della Direttiva 2013/36/UE e, se necessario, indicano le condizioni in presenza delle quali, per motivi di interesse generale, la succursale può esercitare la propria attività nello Stato membro ospitante.

3. Le ANC informano la BCE circa le condizioni in presenza delle quali, a norma del diritto nazionale e per motivi di interesse generale, la succursale può esercitare la propria attività nel relativo Stato membro.

4. Qualsiasi variazione delle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, lettere b), c) o d), della Direttiva 2013/36/UE dall’ente creditizio che intende stabilire una succursale è notificata all’ANC di cui al paragrafo 1.

Art. 14 Autorità dello Stato membro ospitante competente per le succursali

1. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU, la BCE esercita i poteri di autorità competente dello Stato membro ospitante in riferimento alle succursali significative ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

2. Se una succursale è meno significativa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4 del regolamento sull’MVU, l’ANC dello Stato membro partecipante in cui è stabilita la succursale esercita i poteri di autorità competente dello Stato membro ospitante.

Art. 15 Notifica dell’esercizio della libera prestazione dei servizi nell’ambito dell’MVU da parte di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti

Se l’autorità competente di uno Stato membro non partecipante trasmette una notifica ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE, l’ANC dello Stato membro partecipante in cui sarà esercitata la libera prestazione dei servizi è destinataria di tale notifica. L’ANC informa immediatamente la BCE della ricezione di tale notifica.

Art. 16 Autorità dello Stato membro ospitante competente per la libera prestazione dei servizi

1. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, e nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU, la BCE esercita i compiti di autorità competente dello Stato membro ospitante nei confronti degli enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti che esercitano la libera prestazione dei servizi in Stati membri partecipanti.

2. Se la libera prestazione dei servizi è, per motivi di interesse generale, soggetta a talune condizioni in virtù del diritto nazionale degli Stati membri partecipanti, le ANC informano la BCE di tali condizioni.

Capo 3. Procedure per il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi in relazione a Stati membri non partecipanti

Art. 17 Diritto di stabilimento ed esercizio della libera prestazione dei servizi in relazione a Stati membri non partecipanti

1. Un soggetto vigilato significativo che intenda stabilire una succursale o esercitare la libera prestazione dei servizi nel territorio di uno Stato membro non partecipante notifica la propria intenzione all’ANC di riferimento, in conformità alle disposizioni normative dell’Unione applicabili. L’ANC, ricevuta tal notifica, ne informa immediatamente la BCE. La BCE esercita i poteri di autorità competente dello Stato membro d’origine.

2. Un soggetto vigilato meno significativo che intenda stabilire una succursale o esercitare la libera prestazione dei servizi nel territorio di uno Stato membro non partecipante notifica la propria intenzione all’ANC di riferimento, in conformità alle disposizioni normative dell’Unione applicabili. L’ANC di riferimento esercita i poteri di autorità competente dello Stato membro d’origine.

Titolo 4. Vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari

Art. 18 Coordinatore

1. La BCE assume il compito di coordinatore di un conglomerato finanziario, in conformità ai criteri fissati nel pertinente diritto dell’Unione, in relazione a un soggetto vigilato significativo.

2. L’ANC assume il compito di coordinatore di un conglomerato finanziario, in conformità ai criteri fissati nel pertinente diritto dell’Unione, in relazione a un soggetto vigilato meno significativo.

Parte III. Disposizioni generali applicabili al funzionamento dell’mvu

Titolo 1. Principi e obblighi

Art. 19 Aspetti generali

La presente parte detta a) norme generali sul funzionamento dell’MVU, assicurato dalla BCE e dalle ANC, e b) disposizioni che la BCE deve applicare nell’espletamento di una procedura di vigilanza della BCE.

I principi generali e le disposizioni che si applicano tra la BCE e le ANC in cooperazione stretta sono stabiliti nella parte IX.

Art. 20 Dovere di cooperare in buona fede

La BCE e le ANC sono tenute a cooperare in buona fede e scambiarsi informazioni.

Art. 21 Obbligo generale di scambio di informazioni

1. Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente o di avere accesso diretto alle informazioni segnalate da soggetti vigilati su base continuativa, le ANC sono tenute, in particolare, a fornire alla BCE in modo tempestivo e accurato tutte le informazioni di cui la BCE necessita per assolvere i compiti ad essa conferiti dal regolamento sull’MVU. Tali informazioni includono quelle derivanti dalle attività di verifica e in loco delle ANC.

2. Quando la BCE ottiene informazioni direttamente dalle persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU, essa fornisce alle ANC interessate tali informazioni in modo tempestivo e accurato. Tali informazioni comprendono, in particolare, le informazioni di cui le ANC necessitano al fine di svolgere il loro ruolo di assistenza alla BCE.

3. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, la BCE assicura alle ANC regolare accesso a informazioni aggiornate di cui le ANC necessitano al fine di svolgere i loro compiti inerenti alla vigilanza prudenziale.

Art. 22 Diritto della BCE di impartire istruzioni alle ANC o alle AND affinché esercitino i loro poteri e intraprendano azioni nei casi in cui alla BCE sono attribuiti compiti in materia di vigilanza ma non i relativi poteri

1. Nella misura necessaria ad assolvere i compiti ad essa attribuiti dal regolamento sull’MVU, la BCE può richiedere, mediante istruzioni, alle ANC o alle AND o ad entrambe, di esercitare i loro poteri, in virtù e in conformità alle condizioni stabilite dal diritto nazionale e come disposto dall’articolo 9 del regolamento sull’MVU, se il regolamento sull’MVU non attribuisce tali poteri alla BCE.

2. Le ANC e/o, in riferimento all’articolo 5 del regolamento sull’MVU, le AND, informano la BCE circa l’esercizio di tali poteri senza indebito ritardo.

Art. 23 Regime linguistico tra la BCE e le ANC

La BCE e le ANC stipulano accordi in merito alle loro comunicazioni nell’ambito dell’SSM anche in relazione alla/e lingua/e da utilizzare.

Art. 24 Regime linguistico tra la BCE e le persone giuridiche o fisiche, compresi i soggetti vigilati

1. Qualsiasi documento che un soggetto vigilato o una persona giuridica o fisica individualmente vigilata dalla BCE invia a quest’ultima può essere redatto in una delle lingue ufficiali dell’Unione, scelta dal soggetto o dalla persona vigilati.

2.

La BCE, i soggetti vigilati e ogni altra persona giuridica o fisica vigilata dalla BCE possono convenire di utilizzare esclusivamente una lingua ufficiale dell’Unione nelle loro comunicazioni scritte, anche in relazione alle decisioni di vigilanza della BCE.

La revoca di tale accordo sull’uso di una lingua ha effetto sui soli aspetti della procedura di vigilanza della BCE che non sono stati ancora trattati.

Ove i partecipanti a un’audizione richiedano di essere sentiti in una lingua ufficiale dell’Unione diversa dalla lingua della procedura di vigilanza della BCE, la richiesta è comunicata alla BCE con sufficiente preavviso in modo da consentirle di predisporre quanto necessario.

Titolo 2. Disposizioni generali relative alle garanzie procedurali per l’adozione di decisioni di vigilanza della bce

Capo 1. Procedure di vigilanza della BCE

Art. 25 Principi generali

1. Ogni procedura di vigilanza della BCE avviata in conformità all’articolo 4 e al capo III, sezione 2 del regolamento sull’MVU è condotta in conformità all’articolo 22 del regolamento sull’MVU e alle disposizioni del presente titolo.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle procedure condotte dalla Commissione amministrativa del riesame.

Art. 26 Parti

1. Le parti di una procedura di vigilanza della BCE sono:

  1. a) coloro i quali presentano una domanda;

  2. b) coloro nei cui confronti la BCE intende adottare o ha adottato una decisione di vigilanza della BCE.

2. Le ANC non sono considerate parti.

Art. 27 Rappresentanza di una parte

1. Una parte può farsi rappresentare dai propri rappresentanti legali o statutari o da ogni altro rappresentante cui sia stato conferito per iscritto il mandato a intraprendere ogni azione relativa alla procedura di vigilanza della BCE.

2. La revoca del mandato è efficace esclusivamente a seguito della ricezione, da parte della BCE, di una revoca in forma scritta. La BCE accusa ricezione della revoca.

3. Se una parte ha designato un rappresentante in una procedura di vigilanza della BCE, la BCE contatta, nell’ambito di tale procedura di vigilanza, esclusivamente il rappresentante designato, salvo che particolari circostanze richiedano che la BCE contatti direttamente la parte. In tale ultimo caso, il rappresentante ne è informato.

Art. 28 Obblighi generali della BCE e delle parti di una procedura di vigilanza della BCE

1. Una procedura di vigilanza della BCE può essere avviata d’ufficio o su istanza di parte. Fatto salvo il paragrafo 3, la BCE determina i fatti che saranno pertinenti per l’ adozione della sua decisione finale in ogni procedura di vigilanza d’ufficio della BCE.

2. Nella propria valutazione, la BCE tiene conto di tutte le circostanze pertinenti.

3. Fatto salvo il diritto dell’Unione, le parti sono tenute a partecipare a una procedura di vigilanza della BCE e a fornire supporto al fine di chiarire i fatti. Nelle procedure di vigilanza della BCE avviate su istanza di parte, la BCE può limitare la propria determinazione dei fatti alla richiesta formulata nei confronti della parte di fornire le informazioni fattuali pertinenti.

Art. 29 Regime probatorio nelle procedure di vigilanza della BCE

1. Al fine di accertare le circostanze di fatto di un caso, la BCE si avvale degli elementi di prova che, a seguito di debita valutazione, reputa appropriati.

2. Fatto salvo il diritto dell’Unione, le parti assistono la BCE nell’accertamento delle circostanze di fatto del caso. In particolare, fatti salvi i limiti relativi alle procedure sanzionatorie ai sensi del diritto dell’Unione, le parti riferiscono fedelmente i fatti a loro noti.

3. La BCE può fissare un termine entro il quale le parti possono fornire gli elementi di prova.

Art. 30 Testimoni e periti nelle procedure di vigilanza della BCE

1. Se lo ritiene necessario, la BCE può ascoltare testimoni e periti.

2. Quando la BCE nomina un perito, essa ne definisce i compiti in un accordo e fissa un termine entro il quale il perito deve presentare la sua relazione.

3. Quando la BCE ascolta testimoni o periti, questi hanno diritto a richiedere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Dopo aver rilasciato le proprie dichiarazioni, i testimoni hanno diritto a un’indennità compensativa per mancato guadagno, mentre i periti hanno diritto all’onorario concordato per le loro prestazioni. La somma è attribuita in conformità alle disposizioni applicabili, rispettivamente, all’indennità compensativa per i testimoni e alla remunerazione dei periti della Corte di giustizia dell’Unione europea.

4. La BCE può richiedere che le persone menzionate all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull’MVU compaiano in veste di testimoni presso gli uffici della BCE o in qualsiasi altro luogo in uno Stato membro partecipante stabilito dalla BCE. Se una persona menzionata all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull’MVU è una persona giuridica, sono obbligate a comparire le persone fisiche che la rappresentano, ai sensi del periodo precedente

Art. 31 Diritto a essere sentiti

1. Prima che la BCE possa adottare, nei confronti di una parte, una decisione di vigilanza della BCE che possa incidere negativamente sui diritti della stessa, deve essere garantita alla parte la possibilità di presentare alla BCE osservazioni scritte sui fatti e sugli addebiti concernenti la decisione di vigilanza della BCE. Se la BCE lo ritiene opportuno, può concedere alle parti la possibilità di presentare osservazioni sui fatti, sugli addebiti e sui fondamenti giuridici pertinenti alla decisione di vigilanza della BCE nel corso di un incontro. La notifica attraverso la quale la BCE offre alla parte la possibilità di presentare le proprie osservazioni indica il contenuto sostanziale della decisione di vigilanza della BCE che si intenderebbe adottare, nonché i fatti rilevanti, gli addebiti e i fondamenti giuridici sui quali la BCE intende basarla. La sezione 1 del capo III del regolamento sull’MVU non è soggetta alle disposizioni del presente articolo.

2. Se la BCE offre a una parte la possibilità di presentare, nel corso di un incontro, osservazioni sui fatti, sugli addebiti e sui fondamenti giuridici relativi a una decisione di vigilanza della BCE, l’assenza della parte, salvo che sia debitamente giustificata, non costituisce motivo di rinvio dell’incontro. Se la parte è debitamente giustificata, la BCE può rinviare l’incontro o accordare alla parte la possibilità di presentare osservazioni scritte sui fatti, sugli addebiti e sui fondamenti giuridici pertinenti alla decisione di vigilanza della BCE. La BCE predispone un verbale scritto dell’incontro, che le parti sottoscrivono, e ne fornisce copia alle parti.

3.

In linea di principio, alla parte è data facoltà di presentare le proprie osservazioni scritte entro il termine di due settimane dalla ricezione di una comunicazione che espone i fatti, gli addebiti e i fondamenti giuridici sui quali la BCE intende fondare l’adozione della decisione di vigilanza della BCE.

Su domanda della parte, la BCE, se del caso, può prorogare tale termine.

In particolari circostanze, la BCE può ridurre il termine a tre giorni lavorativi. Inoltre, il termine è ridotto a tre giorni lavorativi nelle situazioni contemplate agli articoli 14 e 15 del regolamento sull’MVU.

4. Se una decisione urgente appare necessaria al fine di impedire danni significativi al sistema finanziario, nonostante quanto disposto dal paragrafo 3 e fatto salvo il paragrafo 5, la BCE può adottare, nei confronti di una parte, una decisione di vigilanza della BCE suscettibile di incidere direttamente e negativamente sui diritti di tale parte senza offrire a quest’ultima la possibilità di presentare, prima della sua adozione, osservazioni sui relativi fatti, addebiti e fondamenti giuridici.

5. Se è adottata una decisione urgente di vigilanza in conformità al paragrafo 4, alla parte è offerta, senza indebito ritardo e a seguito dell’adozione della decisione, la possibilità di presentare osservazioni scritte sui fatti, sugli addebiti e sui fondamenti giuridici relativi alla decisione di vigilanza della BCE. In linea di principio, alla parte è data facoltà di presentare le proprie osservazioni scritte entro un termine di due settimane dalla ricezione della decisione di vigilanza della BCE. Su richiesta della parte, la BCE può prorogare tale termine; tuttavia esso non può essere superiore a sei mesi. Alla luce delle osservazioni della parte la BCE effettua un riesame della decisione di vigilanza della BCE e può confermarla, revocarla, modificarla, ovvero revocarla e sostituirla con una nuova decisione di vigilanza della BCE.

6. Per le procedure di vigilanza della BCE relative a sanzioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento sull’MVU e della parte X del presente regolamento, i paragrafi 4 e 5 non trovano applicazione.