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Regolamento di esecuzione (UE) n. 406/2014 della Commissione del 23 aprile 2014 per approvare l'etil butil acetilamino propionato come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione2 fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3. Tale elenco comprende l'etil butil acetilamino propionato.

L'etil butil acetilamino propionato è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 19, repellenti e attrattivi, di cui all'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 19 di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

Il 5 novembre 2009 il Belgio, che è stato designato Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente corredata di una raccomandazione, conformemente all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 13 marzo 2013, nell'ambito del Comitato permanente sui biocidi, i risultati dell'esame sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

In base a tale relazione di valutazione, è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 19 contenenti l'etil butil acetilamino propionato possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni d'uso.

È pertanto opportuno approvare l'etil butil acetilamino propionato destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 19 nel rispetto delle suddette specifiche e condizioni.

Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l'approvazione non riguarda tali materiali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Prima dell'approvazione di un principio attivo si dovrebbe far trascorrere un periodo di tempo ragionevole, tale da consentire ai portatori di interesse di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni previste.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'etil butil acetilamino propionato è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 19, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso