Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio del 26 maggio 2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (Rifusione)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
vista la proposta della Commissione,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere della Corte dei conti1,
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio2 è stato modificato diverse volte ed in maniera sostanziale. Esso deve essere ora nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
Talune disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 sono state inserite nel regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio3 e non rientrano nel presente regolamento. Si tratta delle disposizioni concernenti il calcolo e l'iscrizione in bilancio del saldo, il controllo e la supervisione delle risorse proprie e i pertinenti requisiti di comunicazione, nonché il comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP).
L'Unione deve avere la disponibilità delle risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio4 nelle migliori condizioni possibili; occorre pertanto stabilire le norme alle quali gli Stati membri forniscono tali risorse proprie alla Commissione. Il presente regolamento riprende le norme in materia di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom, delle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) di tale decisione («risorsa propria basata sull'IVA») e delle risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo (RNL) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale decisione («risorsa propria basata sull'RNL»), precedentemente inserite nel regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.
È opportuno definire il concetto di accertamento e precisare le condizioni nelle quali è realizzato l'obbligo di accertamento per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom.
Per quanto riguarda le risorse proprie provenienti da contributi nel settore dello zucchero per i quali bisogna garantire una coincidenza tra la riscossione delle entrate e dell'esercizio di bilancio, da un lato, e le spese relative alla medesima campagna, dall'altro, è opportuno prevedere che gli Stati membri mettano a disposizione della Commissione le risorse provenienti dai contributi nel settore dello zucchero durante l'esercizio di bilancio nel corso del quale sono stati accertati.
Gli Stati membri dovrebbero tenere a disposizione della Commissione e, se del caso, comunicarle i documenti e le informazioni necessarie all'esercizio delle competenze ad essa attribuite in materia di risorse proprie dell'Unione.
Le amministrazioni nazionali incaricate della riscossione delle risorse proprie dovrebbero tenere a disposizione della Commissione, in ogni momento, i documenti giustificativi di tale riscossione.
È opportuno prevedere una contabilità separata per quanto concerne in particolare i diritti non riscossi. Tale contabilità, con trasmissione di un estratto trimestrale, deve consentire alla Commissione di seguire più da vicino l'attività degli Stati membri nel campo della riscossione delle risorse proprie e in particolare di quelle compromesse da frodi e irregolarità.
È necessario introdurre un termine di prescrizione nei rapporti tra gli Stati membri e la Commissione, restando inteso che i nuovi accertamenti effettuati dallo Stato membro sui soggetti passivi per gli esercizi precedenti si devono considerare come accertamenti dell'esercizio in corso.
Per garantire in ogni caso il finanziamento del bilancio dell'Unione, occorre stabilire una procedura relativa alla risorsa propria basata sull'IVA e alla risorsa propria basata sull'RNL istituita conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio5, affinché gli Stati membri mettano a disposizione dell'Unione, sotto forma di dodicesimi mensili di importo costante, le risorse proprie previste dal bilancio, per poi procedere in un secondo tempo alla regolarizzazione delle somme così messe a disposizione in funzione della base reale della risorsa propria basata sull'IVA e delle pertinenti variazioni dell'RNL non appena queste ultime saranno definitivamente note.
Occorre chiarire l'incidenza che le modifiche dei dati relativi all'RNL intervenute dopo la fine di ciascun esercizio hanno sul finanziamento delle riduzioni lorde.
La messa a disposizione delle risorse proprie può effettuarsi sotto forma di accreditamento degli impegni dovuti in un conto aperto a tale scopo, a nome della Commissione, presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da ogni Stato membro. Al fine di limitare i movimenti di fondi a quanto risulta necessario all'esecuzione del bilancio, l'Unione deve limitarsi ad effettuare sui detti conti prelievi destinati a coprire unicamente i bisogni di tesoreria della Commissione.
La Commissione deve disporre di mezzi di tesoreria sufficienti per conformarsi alle prescrizioni regolamentari relative ai pagamenti concentrati nei primi mesi dell'esercizio, in particolare per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) a titolo del regolamento (CE) n. 73/20096.
Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, occorre provvedere affinché il costo di riscossione degli interessi dovuti sulle risorse proprie messe a disposizione tardivamente non superi l'importo degli interessi da versare.
Occorre armonizzare le modalità di comunicazione dei casi di inesigibilità relativi a diritti accertati che sono stati dichiarati o considerati irrecuperabili.
Una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione può agevolare la corretta applicazione della regolamentazione finanziaria relativa alle risorse proprie,
Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione da esercitare a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio7.
Per l'adozione degli atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle dichiarazioni contabili mensili degli importi accertati a titolo di risorse proprie tradizionali e alle dichiarazioni trimestrali della contabilità separata, nonché ai casi concernenti gli importi irrecuperabili superiori a 50000 EUR, occorre seguire la procedura consultiva, dato il carattere tecnico di detti atti necessari a fini di comunicazione.
Occorre abrogare il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.
Per motivi di coerenza e tenuto conto dell'articolo 11 della decisione 2014/335/UE, Euratom, occorre che il presente regolamento entri in vigore lo stesso giorno della summenzionata decisione e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della decisione 2014/335/UE, Euratom.
Art. 2 Data di accertamento delle risorse proprie tradizionali
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, un diritto dell'Unione sulle risorse proprie tradizionali di cui 1 all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell'importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.
2.
La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.
In quanto ai contributi ed altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero, la data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è quella della comunicazione prevista dalla normativa del settore zucchero.
Qualora tale comunicazione non sia esplicitamente prevista, la data da considerare è quella della liquidazione da parte degli Stati membri degli importi dovuti dai soggetti passivi, eventualmente a titolo di acconto o di pagamento del saldo.
3.
Nei casi di contenzioso, le autorità amministrative competenti devono poter calcolare, ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'importo del dazio dovuto al più tardi in occasione della prima decisione amministrativa che comunica l'obbligazione al soggetto passivo o in occasione della denuncia all'autorità giudiziaria, se tale denuncia interviene precedentemente.
La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della decisione o quella del calcolo da effettuare consecutivamente a tale denuncia.
4. Il paragrafo 1 si applica allorché la comunicazione deve essere rettificata.
Art. 3 Conservazione dei documenti giustificativi
Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi.
I documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 sono conservati dagli Stati membri fino al 30 novembre del quarto anno successivo all'esercizio in questione. I documenti giustificativi relativi alla risorsa propria basata sull'IVA sono conservati per lo stesso periodo.
Qualora la verifica dei documenti giustificativi di cui al primo e al secondo comma, effettuata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 o dell'articolo 11 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio8, palesi la necessità di procedere ad una rettifica, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al primo comma per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo.
Qualora una controversia tra uno Stato membro e la Commissione in merito all'obbligo di mettere a disposizione un determinato importo di risorse proprie venga composta consensualmente o mediante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, lo Stato membro trasmette alla Commissione i documenti giustificativi necessari per il seguito finanziario entro due mesi dalla composizione.
Art. 4 Cooperazione amministrativa
1.
Ogni Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a) la denominazione dei servizi o organismi responsabili dell'accertamento, della riscossione, della messa a disposizione e del controllo delle risorse proprie, nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo e al funzionamento di questi servizi e organismi;
b) le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative all'accertamento, alla riscossione, alla messa a disposizione e al controllo delle risorse proprie;
c) la denominazione esatta di tutti gli estratti amministrativi e contabili nei quali sono iscritti i diritti accertati, specificati all'articolo 2 del presente regolamento, in particolare quelli utilizzati per la tenuta delle contabilità previste all'articolo 6.
Ogni modifica di denominazioni o disposizioni è immediatamente comunicata alla Commissione.
2. La Commissione comunica a tutti gli Stati membri, su richiesta di uno di loro, i dati di cui al paragrafo 1.
Art. 5 Aliquote da applicare
L'aliquota uniforme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom è stabilita nel corso della procedura di bilancio, calcolandola come percentuale della somma dei redditi nazionali lordi (RNL) previsionali degli Stati membri, in modo da coprire integralmente quella parte del bilancio non finanziata mediante le entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2014/335/UE, Euratom, mediante contributi finanziari a programmi supplementari di ricerca e sviluppo tecnologico e altre entrate.
Questa aliquota è espressa nel bilancio da una cifra contenente tanti decimali quanti necessari per ripartire integralmente tra gli Stati membri la risorsa basata sull'RNL.
Capo II. Contabilizzazione delle risorse proprie
Art. 6 Iscrizione nella contabilità e comunicazioni
1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o altro ente pubblico che svolge funzioni analoghe («Tesoro») o presso la banca centrale nazionale di ogni Stato membro viene tenuta una contabilità delle risorse proprie. Tale contabilità è ripartita secondo la natura delle risorse.
2. Per le esigenze della contabilità delle risorse proprie, la chiusura contabile è effettuata non prima delle ore tredici dell'ultimo giorno feriale del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
3.
Con riserva del secondo comma del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all'articolo 2 sono riportati nella contabilità al più tardi il primo giorno feriale dopo il diciannovesimo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l'accertamento.
I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui al primo comma, poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata entro il termine previsto al primo comma. Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte.
Tuttavia, tenuto conto dell’effetto che la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia ha sulla risorsa propria basata sull’IVA e sulla risorsa propria basata sull’RNL, tali risorse sono iscritte nella contabilità secondo quanto specificato al primo comma come segue:
il primo giorno feriale di ogni mese, in ragione del dodicesimo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1,
annualmente per quanto riguarda il risultato del calcolo di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 5, primo comma, a eccezione delle rettifiche particolari previste dall'articolo 10 ter, paragrafo 2, lettera b), le quali sono iscritte nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione.
I diritti accertati relativi ai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero sono riportati nella contabilità di cui al primo comma. Qualora, successivamente, tali diritti non siano riscossi entro i termini previsti, gli Stati membri possono rettificare l'iscrizione effettuata e procedere a titolo eccezionale alla loro iscrizione nella contabilità separata.
4.
Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 3:
a) un estratto mensile della sua contabilità relativa ai diritti di cui al paragrafo 3, primo comma;
b) un estratto trimestrale della contabilità separata di cui al paragrafo 3, secondo comma.
A sostegno degli estratti mensili in questione, gli Stati membri interessati comunicano le indicazioni o gli estratti relativi alle detrazioni apportate alle risorse proprie sulla base delle disposizioni riguardanti i territori a statuto speciale.
Gli Stati membri trasmettono, con l'ultimo estratto trimestrale relativo ad un determinato esercizio, una stima della somma totale dei diritti iscritti nella contabilità separata alla data del 31 dicembre del suddetto esercizio ed il cui recupero risulta improbabile.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità degli estratti mensili e trimestrali. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
Art. 7 Rettifiche contabili
Dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a un determinato esercizio, la somma degli estratti mensili comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, e relativa a tale esercizio, non è più rettificata, salvo per i punti notificati prima di tale scadenza, sia dalla Commissione sia dallo Stato membro interessato.
Art. 8 Rettifiche degli accertamenti
Le rettifiche effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, vengono aggiunte o detratte dall'importo totale dei diritti accertati. Esse vengono riportate nelle contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo e secondo comma, nonché negli estratti di cui all'articolo 6, paragrafo 4, corrispondenti alle date delle rettifiche stesse.
Capo III. Messa a disposizione delle risorse proprie
Art. 9 Disposizioni di tesoreria e contabili
1. Secondo le modalità definite dagli articoli 10, 10 bis e 10 ter, le risorse proprie sono accreditate da ogni Stato membro su un conto liberamente scelto tra:
a) un conto aperto a nome della Commissione presso il Tesoro dello Stato membro;
b) un conto aperto a nome della Commissione presso la banca centrale nazionale; o
c) un conto centrale aperto a tale scopo dalla Commissione presso un istituto finanziario pubblico di sua scelta.
Fatta salva l’applicazione degli interessi negativi di cui al terzo e quarto comma, in quanto applicabili, possono essere operati addebiti su tale conto soltanto dietro istruzione della Commissione. I conti di cui al primo comma, lettere a) e b), sono espressi nella moneta nazionale e sono esenti da spese o interessi. Qualora a detti conti si applichino interessi negativi, lo Stato membro interessato accredita sul rispettivo conto un importo corrispondente agli interessi negativi applicati, al più tardi il primo giorno feriale del secondo mese successivo all’applicazione degli interessi negativi. Gli Stati membri accreditano gli importi sul conto di cui al primo comma, lettera c), nella moneta nazionale. Qualora al conto centrale si applichino interessi negativi, lo Stato membro interessato accredita sul conto centrale un importo corrispondente alla rispettiva quota di risorse proprie accreditata su detto conto, al più tardi il primo giorno feriale del secondo mese successivo all’applicazione degli interessi negativi. La Commissione effettua le sue operazioni di gestione della liquidità sui conti di cui al primo comma conformemente all’articolo 14, paragrafo 4, primo comma. La Commissione presenta un’analisi costi/benefici dettagliata, senza indebito ritardo, riguardo all’utilizzo del conto di cui al primo comma, lettera c), e riferisce al Consiglio in merito all’attuazione del conto centrale entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli Stati membri o le rispettive banche centrali nazionali trasmettono alla Commissione, per via elettronica:
a) il giorno feriale in cui le risorse proprie vengono accreditate sul conto della Commissione, un estratto conto o un avviso di accredito che indichi l'iscrizione delle risorse proprie;
b) fatta salva la lettera a), al più tardi il secondo giorno feriale successivo all'accredito, un estratto conto che indichi l'iscrizione delle risorse proprie.
2 bis. Ogni mese la Commissione trasmette per via elettronica agli Stati membri una previsione dei fabbisogni di tesoreria per i quattro mesi successivi.
3. Le somme iscritte sono contabilizzate in euro ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio9 («regolamento finanziario») e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione10.
Art. 10 Messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali
1.
Dopo la deduzione delle spese di riscossione in applicazione degli articoli 2, paragrafo 3, e 10, paragrafo 3, della decisione 2014/335/UE, Euratom, l'iscrizione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della summenzionata decisione ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato accertato a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.
Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, l'iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti.
2.
Se necessario, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di un mese l'iscrizione delle risorse diverse dalla risorsa propria basata sull'IVA e dalla risorsa propria basata sull'RNL sulla scorta delle informazioni di cui dispongono al 15 dello stesso mese.
La regolarizzazione di ciascuna iscrizione anticipata viene effettuata il mese successivo in occasione dell'iscrizione menzionata nel paragrafo 1. Essa consiste nell'iscrizione negativa di un importo pari a quello che ha formato oggetto dell'iscrizione anticipata.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Art. 10 bis Messa a disposizione delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL
1. L’iscrizione della risorsa propria basata sull’IVA e della risorsa propria basata sull’RNL, tenuto conto dell’effetto che ha su tali risorse la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese. Gli importi da accreditare sono in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell’ultimo giorno di quotazione dell’anno civile precedente l’esercizio, quali pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
2.
Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia nell’ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e della successiva pertinente legislazione dell’Unione e in funzione delle esigenze di tesoreria dell’Unione, la Commissione può invitare gli Stati membri ad anticipare al massimo di due mesi, nel primo trimestre dell’esercizio, l’iscrizione di un dodicesimo, o frazione di esso, degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sull’IVA e della risorsa propria basata sull’RNL, tenuto conto dell’effetto che ha su tali risorse la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia.
Fatto salvo il terzo comma, per le esigenze specifiche del pagamento delle spese dei fondi strutturali e di investimento europei nell’ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e della successiva pertinente legislazione dell’Unione e in funzione delle esigenze di tesoreria dell’Unione, la Commissione può invitare gli Stati membri ad anticipare, nel primo semestre dell’esercizio, l’iscrizione fino a una metà supplementare di un dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sull’IVA e della risorsa propria basata sull’RNL, tenuto conto dell’effetto che ha su tali risorse la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia.
L’importo totale che la Commissione può invitare gli Stati membri ad anticipare lo stesso mese a norma del primo e secondo comma non può, in alcun caso, superare un importo corrispondente a due dodicesimi supplementari.
Trascorso il primo semestre, l'iscrizione mensile richiesta non può superare un dodicesimo delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo.
La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri, al più tardi due settimane prima dell’iscrizione richiesta a norma del primo e secondo comma.
La Commissione comunica agli Stati membri con largo anticipo, e al più tardi sei settimane prima dell’iscrizione richiesta a norma del secondo comma, la propria intenzione di richiedere tale iscrizione.
Alle iscrizioni anticipate si applicano il paragrafo 4 concernente le disposizioni relative all’iscrizione degli importi del mese di gennaio di ogni anno e il paragrafo 5 applicabile quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell’inizio dell’esercizio.
Gli Stati membri, in casi eccezionali e debitamente giustificati, possono chiedere alla Commissione l’autorizzazione ad anticipare la messa a disposizione delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, in particolare nel contesto dei bilanci rettificativi alla fine dell’esercizio, tenuto conto dell’effetto che ha su tali risorse proprie la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia. Qualsiasi versamento anticipato dev’essere preceduto da un preavviso di almeno sette giorni lavorativi e la sua richiesta deve essere debitamente motivata dallo Stato membro interessato. La Commissione valuta la richiesta tenendo conto della posizione di tesoreria e del fabbisogno di liquidità della Commissione. Lo Stato membro può effettuare il versamento anticipato solo previa autorizzazione della Commissione. Gli eventuali costi supplementari connessi alla messa a disposizione anticipata delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL sono a carico dello Stato membro che ne fa richiesta.
3.
Ogni modifica del tasso uniforme della risorsa propria basata sull’IVA, del tasso della risorsa propria basata sull’RNL, nonché del finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia, deve essere motivata dall’adozione definitiva di un bilancio rettificativo e dà luogo a modifiche dei dodicesimi iscritti dopo l’inizio dell’esercizio.
Tali modifiche sono effettuate in occasione della prima iscrizione successiva all’adozione definitiva del bilancio rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, dette modifiche sono effettuate in occasione della seconda iscrizione successiva all’adozione definitiva di cui sopra. In deroga all’articolo 10 del regolamento finanziario, le suddette modifiche sono contabilizzate a titolo dell’esercizio del bilancio rettificativo in questione.
4. I dodicesimi relativi all’iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base alle somme previste dal progetto di bilancio di cui all’articolo 314, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e sono convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell’anno civile precedente l’esercizio. La rettifica è effettuata in occasione dell’iscrizione relativa al mese successivo.
5. Qualora l’adozione definitiva del bilancio non abbia avuto luogo entro le due settimane precedenti l’iscrizione relativa al mese di gennaio dell’esercizio successivo, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi della risorsa propria basata sull’IVA e della risorsa propria basata sull’RNL il primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, tenuto conto dell’effetto che ha su tali risorse la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia, iscritta nell’ultimo bilancio definitivamente adottato. La rettifica è effettuata al momento della prima scadenza successiva all’adozione definitiva del bilancio se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, la rettifica è effettuata alla seconda scadenza successiva all’adozione definitiva del bilancio.
6. Non è prevista alcuna revisione successiva del finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia in caso di modifiche dei dati relativi all’RNL a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio6.