Regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2014 della Commissione del 28 maggio 2014 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica (DOP)]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari1, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea2.
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica» deve essere registrata.
Con lettera di accompagnamento della domanda di registrazione ricevuta il 26 aprile 2012 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che le imprese L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies e Etablissements Semidei avevano legittimamente commercializzato il prodotto che beneficia della denominazione di vendita «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica» utilizzando in modo continuativo tale denominazione da oltre cinque anni e che tale punto era stato sollevato nell'ambito della procedura nazionale d'opposizione. Un periodo di adattamento a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione presso la Commissione era stato pertanto concesso alle suddette imprese ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio3, che era in vigore al momento della presentazione della domanda.
Inoltre, visto che le suddette imprese soddisfacevano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, con la stessa lettera d'accompagnamento della domanda di registrazione le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di fissare un periodo transitorio, ai sensi del suddetto articolo, per permettere alle suddette imprese di utilizzare legittimamente la denominazione di vendita dopo la registrazione.
Il regolamento (CE) n. 510/2006 nel frattempo è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012, in vigore a partire dal 3 gennaio 2013. Le condizioni previste all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono state riprese all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Poiché le imprese L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies e Etablissements Semidei soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, dovrebbe essere concesso loro un periodo transitorio di cinque anni per autorizzarle a utilizzare la denominazione «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica». Tuttavia, poiché hanno già beneficiato del periodo d'adattamento nazionale, occorre che i cinque anni decorrano dalla data di deposito della domanda di registrazione presso la Commissione.
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La denominazione «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica» (DOP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione4.
Art. 2
Le imprese L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies e Etablissements Semidei sono autorizzate a continuare a utilizzare a titolo transitorio la denominazione registrata «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica» (DOP) fino al 27 aprile 2017.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso