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Regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione del 18 luglio 2014 che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 11 Procedura di revoca del riconoscimento su richiesta di uno Stato membro

1. Lo Stato membro che intende chiedere alla Commissione di revocare il riconoscimento di un organismo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009 rivolge la richiesta per iscritto alla Commissione.

2. Lo Stato membro richiedente motiva la sua richiesta in maniera molto dettagliata e facendo riferimento, se del caso, ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e alle circostanze di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 391/2009, nonché alle circostanze di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.

3. Lo Stato membro richiedente fornisce alla Commissione tutte le necessarie prove documentali a sostegno della richiesta, debitamente classificate e numerate.

4. La Commissione accusa ricevuta della richiesta dello Stato membro per iscritto.

5. La Commissione, se ritiene che per adottare una decisione le occorrano ulteriori informazioni, chiarimenti o prove, ne informa lo Stato membro richiedente e lo invita a completare debitamente la sua richiesta entro un determinato termine, non inferiore a quattro settimane. La richiesta dello Stato membro non è considerata completa fino a quando non siano state fornite tutte le informazioni necessarie.

6.

Entro un anno dalla data di ricezione della richiesta completa, la Commissione, se ritiene giustificata la richiesta, invia una comunicazione degli addebiti all'organismo in questione a norma dell'articolo 12, al fine di revocare il riconoscimento in conformità del presente regolamento. In tal caso, lo Stato membro richiedente è considerato alla stregua di Stato membro interessato e avente i relativi diritti a titolo del capo IV del presente regolamento.

Se, entro lo stesso termine, la Commissione stabilisce che tale richiesta non è giustificata, ne informa lo Stato membro richiedente, esponendo le proprie ragioni e invitandolo a presentare osservazioni entro un determinato termine, non inferiore a tre mesi. Entro sei mesi dal ricevimento delle osservazioni, la Commissione può confermare che la richiesta non è giustificata o inviare una comunicazione degli addebiti a norma del primo comma.

7. La Commissione, se stabilisce che la richiesta dello Stato membro non è giustificata oppure che continua ad essere incompleta dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 5, può scegliere di inserire la totalità o una parte di tale richiesta e i documenti giustificativi che la corredano nella valutazione dell'organismo riconosciuto effettuata in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 391/2009.

8. La Commissione riferisce annualmente al COSS in merito alle richieste di revoca presentate dagli Stati membri e alle procedure di revoca in corso da essa avviate.

Capo IV. Disposizioni comuni

Art. 12 Comunicazione degli addebiti

1. La Commissione, se ritiene che sussistano validi motivi per imporre ammende e penalità di mora a un organismo riconosciuto in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 391/2009, o per revocare il riconoscimento di un organismo a norma dell'articolo 7 del suddetto regolamento, invia all'organismo una comunicazione degli addebiti e ne informa gli Stati membri interessati.

2. La comunicazione degli addebiti contiene:

  1. a) un resoconto dettagliato delle azioni e delle omissioni dell'organismo riconosciuto, compresa la descrizione dei fatti salienti e il riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009 che la Commissione reputa siano state da esso violate;

  2. b) l'indicazione degli elementi probatori sui quali si basano le conclusioni della Commissione, anche con riferimento a rapporti d'ispezione, relazioni di valutazione, o qualsiasi altro documento pertinente che in precedenza sia stato comunicato all'organismo interessato dalla Commissione o dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima che agisce su mandato della Commissione;

  3. c) un avviso della possibile imposizione, da parte della Commissione, di ammende e penalità di mora o della revoca del riconoscimento a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009.

3. La comunicazione degli addebiti è accompagnata dall'invito della Commissione all'organismo riconosciuto e agli Stati membri interessati a presentare osservazioni scritte entro un determinato termine, tassativamente non inferiore a sei settimane dalla data di ricezione della comunicazione degli addebiti. La Commissione non ha l'obbligo di tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine, fatto salvo il disposto dell'articolo 24, paragrafo 4, del presente regolamento.

4. La comunicazione degli addebiti non sospende la valutazione dell'organismo riconosciuto interessato. In qualsiasi momento prima dell'adozione di una decisione che impone un'ammenda e penalità di mora oppure che revoca il riconoscimento a norma del presente regolamento, la Commissione può decidere di procedere a ulteriori ispezioni degli uffici e degli impianti dell'organismo, visitare le navi da esso certificate o chiedergli per iscritto di fornire informazioni supplementari in relazione al rispetto dei criteri e degli obblighi del regolamento (CE) n. 391/2009.

5. In qualsiasi momento prima dell'adozione di una decisione che impone un'ammenda e penalità di mora oppure che revoca il riconoscimento a norma del presente regolamento, la Commissione può modificare la propria valutazione dell'organismo riconosciuto interessato. Se la nuova valutazione è diversa da quella che ha dato origine alla comunicazione degli addebiti, in quanto sono emersi nuovi elementi o perché sono state individuate nuove infrazioni o nuove circostanze riguardo alla gravità di un'infrazione o alle sue ripercussioni sulla sicurezza e sull'ambiente, la Commissione redige una nuova comunicazione degli addebiti.

Art. 13 Richiesta di informazioni

Per chiarire i fatti ai fini dell'articolo 12, la Commissione può chiedere per iscritto all'organismo riconosciuto di fornire spiegazioni scritte o orali oppure maggiori ragguagli o documenti, entro un determinato termine che, in ogni caso, non può essere inferiore a 4 settimane. In tal caso, la Commissione informa l'organismo riconosciuto delle penalità di mora e delle ammende in cui esso può incorrere se tale richiesta non è soddisfatta, se le informazioni sono fornite con ritardo ingiustificato oppure se le informazioni fornite sono deliberatamente inesatte, incomplete o fuorvianti.

Art. 14 Audizione

1. Su richiesta dell'organismo riconosciuto cui è stata indirizzata una comunicazione degli addebiti, la Commissione offre a tale organismo la possibilità di presentare le proprie argomentazioni nel corso di un'audizione.

2. La Commissione invita le autorità competenti degli Stati membri interessati e può, di propria iniziativa o su richiesta degli Stati membri interessati, invitare qualsiasi altra persona che abbia un interesse legittimo nelle infrazioni in questione, a partecipare all'audizione. La Commissione può scegliere di essere assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

3. I soggetti fisici o giuridici invitati a partecipare compaiono di persona o sono rappresentati da rappresentanti legali o mandatari. Gli Stati membri sono rappresentati da funzionari nazionali.

4. Le audizioni non sono pubbliche. Ciascuno può essere ascoltato separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare, tenendo conto dell'interesse legittimo dell'organismo riconosciuto e delle altre parti a tutelare i propri segreti commerciali e altre informazioni riservate.

5. Le dichiarazioni rese da ciascuno sono registrate. Dietro richiesta, la registrazione dell'audizione è messa a disposizione delle persone che vi hanno partecipato e degli Stati membri interessati.

Art. 15 Penalità di mora per omessa cooperazione

1. La Commissione, quando intende adottare una decisione che impone penalità di mora di cui all'articolo 7, paragrafo 1, ad un organismo riconosciuto che non abbia preso i provvedimenti preventivi e correttivi da essa richiesti o li abbia presi con un ritardo ingiustificato, ne avverte previamente l'organismo riconosciuto per iscritto.

2. La comunicazione della Commissione ai sensi del paragrafo 1, oltre a menzionare i provvedimenti preventivi e correttivi specifici che non sono stati presi dall'organismo riconosciuto e le relative prove a sostegno, informa l'organismo riconosciuto delle penalità di mora che la Commissione sta vagliando.

3. La Commissione fissa un termine entro cui l'organismo riconosciuto può presentare alla Commissione le proprie osservazioni per iscritto. La Commissione non ha l'obbligo di tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

Art. 16 Accesso al fascicolo

1. Su richiesta dell'organismo riconosciuto cui è stata indirizzata una comunicazione degli addebiti, la Commissione autorizza l'accesso al fascicolo sulla presunta infrazione da essa istruito contenente i documenti e gli altri elementi di prova.

2. La Commissione fissa la data e le modalità pratiche per l'accesso al fascicolo, esclusivamente in formato elettronico, da parte dell'organismo riconosciuto.

3. La Commissione mette a disposizione dell'organismo riconosciuto, dietro richiesta, l'elenco dei documenti contenuti nel fascicolo.

4. L'organismo riconosciuto ha il diritto di accedere ai documenti e alle informazioni contenute nel fascicolo. La Commissione, nell'autorizzare tale accesso, tiene debitamente conto del segreto commerciale, delle informazioni riservate o dei documenti d'uso interno redatti dalla Commissione o dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

5. Ai fini del paragrafo precedente, tra i documenti interni della Commissione e dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima rientrano i seguenti:

  1. a) documenti o parti di documenti relativi alle deliberazioni interne della Commissione e dei suoi servizi e dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, compresi i pareri e le raccomandazioni dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima destinati alla Commissione;

  2. b) documenti o parti di documenti che fanno parte della corrispondenza tra la Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima o tra la Commissione e gli Stati membri.

Art. 17 Rappresentanza legale

L'organismo riconosciuto ha diritto alla rappresentanza legale in tutte le fasi del procedimento a norma del presente regolamento.

Art. 18 Riservatezza, segreto professionale e diritto di non rispondere

1. I procedimenti ai sensi del presente regolamento sono condotti nel rispetto dei principi della riservatezza e del segreto professionale.

2. La Commissione, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto la loro supervisione non divulgano le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e del tipo coperto dagli obblighi di segreto professionale e riservatezza.

3. L'organismo riconosciuto o chiunque trasmetta informazioni od osservazioni ai sensi del presente regolamento identifica chiaramente tutto il materiale considerato riservato, ne fornisce le motivazioni e mette a disposizione un'altra versione non riservata entro il termine stabilito dalla Commissione.

4. La Commissione può anche chiedere agli organismi riconosciuti e ad altre parti interessate di indicare le parti di una relazione, della comunicazione degli addebiti o di una decisione adottata dalla Commissione che, a loro avviso, contengono segreti commerciali.

5. In assenza dell'indicazione di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può presumere che i documenti o le osservazioni in questione non contengano informazioni riservate.

6. Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 391/2009, gli organismi riconosciuti hanno il diritto di non rispondere in situazioni nelle quali sarebbero costretti a fornire risposte che possono comportare l'ammissione dell'esistenza di un'infrazione.

Art. 19 Decisione

1. La decisione che impone ammende, penalità di mora o la revoca del riconoscimento ai sensi del presente regolamento è fondata esclusivamente su motivi in merito ai quali l'organismo riconosciuto interessato è stato in grado di presentare le proprie osservazioni.

2. La decisione di imporre un'ammenda o una penalità di mora e la determinazione del relativo importo tiene conto dei principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività.

3. Nell'adottare misure in conformità al presente regolamento e nel decidere in merito alla gravità e agli effetti delle pertinenti azioni o omissioni per la sicurezza e l'ambiente, la Commissione tiene conto delle misure nazionali già adottate per gli stessi fatti nei confronti dell'organismo riconosciuto interessato, in particolare nel caso in cui l'organismo sia già stato oggetto di azioni giudiziarie o procedimenti di esecuzione.

4. Non sono soggette a ulteriori misure le azioni o le omissioni compiute dall'organismo riconosciuto in base alle quali sono stati adottati provvedimenti in conformità del presente regolamento. Tali azioni od omissioni possono tuttavia essere prese in considerazione nelle successive decisioni adottate in conformità del presente regolamento per valutare il ripetersi dell'infrazione.

5. La Commissione adotta le decisioni che impongono penalità di mora e le decisioni che impongono ammende e penalità di mora secondo la procedura applicabile a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 391/2009.

6. La Commissione adotta le decisioni che revocano il riconoscimento di un organismo riconosciuto secondo la procedura applicabile a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009.

Art. 20 Mezzi di ricorso, notifica e pubblicazione

1. La Commissione informa l'organismo riconosciuto interessato dei mezzi di ricorso a sua disposizione.

2. La Commissione notifica la propria decisione all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e a tutti gli Stati membri per informazione.

3. Se giustificato, in particolare per motivi di sicurezza o di protezione dell'ambiente, la Commissione può rendere pubblica la decisione. La Commissione, quando pubblica i dettagli della decisione o ne informa gli Stati membri, tiene conto dei legittimi interessi dell'organismo riconosciuto in questione e degli altri soggetti interessati.

Art. 21 Recupero di ammende e penalità di mora

La Commissione procede al recupero delle ammende e delle penalità di mora stabilendo un ordine di riscossione ed emettendo una nota di addebito nei confronti dell'organismo riconosciuto interessato a norma degli articoli da 78 a 80 e dell'articolo 83 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6 e degli articoli da 80 a 92 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione7.

Art. 22 Termini di prescrizione per l'imposizione di ammende e penalità di mora

1.

Il diritto della Commissione di imporre ammende e/o penalità di mora a un organismo riconosciuto in conformità del presente regolamento decade dopo cinque anni dalla data in cui l'organismo ha commesso l'azione o l'omissione che ha dato origine ad un'infrazione accertata a norma dell'articolo 3 del presente regolamento. Tuttavia, nel caso di azioni od omissioni continuate o ripetute che danno origine a un'infrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l'azione o l'omissione.

Il diritto della Commissione di imporre ammende e/o penalità di mora a un organismo riconosciuto in conformità dell'articolo 15 del presente regolamento decade dopo tre anni dalla data in cui è stata commessa l'azione o l'omissione dell'organismo riconosciuto, per la quale la Commissione ha chiesto di prendere i dovuti provvedimenti preventivi e correttivi.

2. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima ai fini della valutazione o del procedimento d'infrazione nei confronti di un'azione od omissione commessa dall'organismo riconosciuto interrompe il termine di prescrizione fissato a norma del paragrafo 1. L'interruzione del termine di prescrizione prende effetto dalla data in cui l'azione della Commissione o dell'Agenzia è notificata all'organismo riconosciuto.

3. Ogni interruzione fa nuovamente decorrere il termine dal principio. Il termine di prescrizione tuttavia non può superare il doppio del termine di prescrizione originario, tranne quando la prescrizione è sospesa ai sensi del paragrafo 4.

4. Il termine di prescrizione per l'imposizione di penalità di mora è sospeso per tutto il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento in corso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Art. 23 Termini di prescrizione per la riscossione di ammende e penalità di mora

1. Il diritto di avviare un procedimento di recupero delle ammende e/o penalità di mora decade un anno dopo che la decisione di cui all'articolo 19 è diventata definitiva.

2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro che agisce su richiesta della Commissione volta a ottenere il pagamento delle ammende e/o penalità di mora.

3. Ogni interruzione fa nuovamente decorrere il termine dal principio.

4. I termini di prescrizione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospesi:

  1. a) durante il periodo concesso per il pagamento;

  2. b) durante il periodo in cui l'esecuzione del pagamento è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Art. 24 Computo dei termini

1. I termini stabiliti nel presente regolamento decorrono dal giorno successivo al ricevimento o alla consegna brevi manu della comunicazione della Commissione.

2. Nel caso di una comunicazione indirizzata alla Commissione, il termine si considera rispettato quando tale comunicazione sia stata spedita con invio raccomandato prima dello scadere del termine in questione.

3. Nel fissare i termini, la Commissione tiene conto sia del diritto al giusto processo sia delle circostanze specifiche di ogni processo decisionale ai sensi del presente regolamento.

4. All'occorrenza i termini possono essere prorogati su richiesta motivata presentata prima della scadenza.

Art. 25 Cooperazione con le autorità nazionali competenti

La Commissione utilizza le informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti in risposta a propria richiesta solo per i seguenti scopi:

  1. a) per svolgere i compiti ad essa affidati inerenti al riconoscimento e alla sorveglianza degli organismi riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009;

  2. b) quali elementi probanti ai fini del processo decisionale a norma del presente regolamento, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 del medesimo.

Capo V. Disposizioni finali

Art. 26 Applicazione

I fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 391/2009 non danno luogo ad alcuna misura a norma del presente regolamento.

Art. 27 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso