Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo, 80 paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 3 febbraio 20093,
La direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime4, ha subito diverse e sostanziali modifiche. In occasione di nuove modifiche è opportuno, per un’esigenza di chiarezza, procedere alla rifusione.
In considerazione della natura delle disposizioni della direttiva 94/57/CE, appare opportuno procedere alla rifusione delle sue disposizioni in due diversi atti giuridici comunitari, vale a dire una direttiva e un regolamento.
È opportuno che gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi siano in grado di offrire i loro servizi in tutta la Comunità e competere fra loro, dando al tempo stesso uguali livelli di sicurezza e di tutela dell’ambiente. È, pertanto, opportuno fissare e applicare uniformemente in tutta la Comunità le norme professionali necessarie per le loro attività.
Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito mediante misure che siano adeguatamente coordinate con i lavori dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) in materia e, se del caso, li sviluppino e li integrino. Inoltre, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero promuovere l’elaborazione a cura dell’IMO di un codice internazionale per gli organismi riconosciuti.
È opportuno fissare criteri minimi per il riconoscimento degli organismi al fine di migliorare la sicurezza delle navi e prevenire l’inquinamento da esse causato. È opportuno pertanto rafforzare i criteri minimi previsti nella direttiva 94/57/CE.
Ai fini del rilascio del primo riconoscimento agli organismi che desiderano essere autorizzati a operare per conto degli Stati membri, la conformità ai criteri minimi di cui al presente regolamento potrebbe essere valutata più efficacemente in modo armonizzato e centralizzato da parte della Commissione, insieme agli Stati membri che chiedono il riconoscimento.
È opportuno concedere il riconoscimento esclusivamente sulla base delle prestazioni dell’organismo in termini di qualità e sicurezza. È opportuno garantire che il grado di tale riconoscimento sia sempre correlato all’effettiva capacità dell’organismo interessato. È inoltre opportuno che il riconoscimento tenga conto delle differenze nelle forme giuridiche e nelle strutture societarie degli organismi riconosciuti, pur continuando a garantire l’applicazione uniforme dei criteri minimi di cui al presente regolamento e l’efficacia dei controlli comunitari. Indipendentemente dalla struttura societaria, l’organismo da riconoscere dovrebbe prestare servizi a livello mondiale e i suoi soggetti giuridici dovrebbero essere soggetti ad una responsabilità solidale in tutto il mondo.
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione5.
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare il presente regolamento al fine di integrarlo con le modifiche successive delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali ad esso attinenti, di aggiornare i criteri di cui all’allegato I e di adottare i criteri minimi intesi a misurare l’efficacia delle norme, delle procedure e delle prestazioni degli organismi riconosciuti quanto alla sicurezza e alla prevenzione dell’inquinamento delle loro navi classificate. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
È di fondamentale importanza poter trattare in modo tempestivo, efficace e proporzionato il mancato rispetto degli obblighi da parte di un organismo riconosciuto. L’obiettivo principale dovrebbe essere correggere eventuali mancanze al fine di eliminare fin dall’inizio qualsiasi potenziale minaccia alla sicurezza o all’ambiente. È opportuno, pertanto, conferire alla Commissione i poteri necessari per imporre all’organismo riconosciuto l’adozione di debite azioni preventive e correttive, nonché per imporre misure coercitive sotto forma di ammende e penalità di mora. La Commissione dovrebbe esercitare tali poteri nel rispetto dei diritti fondamentali e dovrebbe assicurare all’organismo la possibilità di far conoscere la propria posizione per l’interezza della procedura.
Secondo l’approccio comunitario la decisione di revocare il riconoscimento di un organismo che non osservi gli obblighi del presente regolamento, ove le misure di cui sopra si dimostrino prive di efficacia o l’organismo rappresenti, altrimenti, una minaccia inaccettabile alla sicurezza o all’ambiente, deve essere adottata a livello comunitario, vale a dire dalla Commissione, sulla base di una procedura di comitato.
Il continuo controllo a posteriori degli organismi riconosciuti per valutare la loro conformità al presente regolamento può essere più efficacemente garantito in modo armonizzato e centralizzato. Di conseguenza, è opportuno che la Commissione, insieme allo Stato membro che chiede il riconoscimento, si vedano affidare tale compito a nome della Comunità.
Nell’ambito del controllo delle attività degli organismi riconosciuti, è di fondamentale importanza che gli ispettori della Commissione abbiano accesso alle navi e alla documentazione relativa alle navi indipendentemente dalla bandiera che battono, per accertarsi se gli organismi riconosciuti rispettino i criteri minimi stabiliti nel presente regolamento riguardo a tutte le navi nelle rispettive classi di appartenenza.
La capacità degli organismi riconosciuti di individuare e correggere rapidamente i punti deboli presenti nelle loro norme, procedure e controlli interni è di fondamentale importanza per la sicurezza delle navi che gli organismi stessi ispezionano e certificano. È opportuno che tale capacità sia rafforzata per mezzo di un soggetto con funzione di valutazione e certificazione della qualità, che dovrebbe essere indipendente da interessi commerciali e politici, e che possa proporre azioni comuni per il continuo miglioramento di tutti gli organismi riconosciuti e garantire una proficua cooperazione con la Commissione.
Le norme e le procedure degli organismi riconosciuti sono un fattore chiave per aumentare la sicurezza e prevenire gli incidenti e l’inquinamento. Gli organismi riconosciuti hanno avviato un processo che dovrebbe portare all’armonizzazione delle loro norme e procedure. Tale processo dovrebbe essere promosso e sostenuto dalla legislazione comunitaria, in quanto dovrebbe avere un impatto positivo sulla sicurezza marittima nonché sulla competitività dell’industria navale europea.
L’armonizzazione delle norme degli organismi riconosciuti per la progettazione, la costruzione e il controllo periodico delle navi mercantili è un processo in corso. Pertanto, l’obbligo di avere una serie di proprie norme o la comprovata capacità di avere proprie norme dovrebbero essere considerati nel contesto del processo di armonizzazione e non dovrebbero costituire un ostacolo alle attività degli organismi riconosciuti o di potenziali aspiranti al riconoscimento.
È opportuno obbligare gli organismi riconosciuti ad aggiornare le rispettive norme tecniche e ad applicarle in modo coerente al fine di armonizzare le disposizioni relative alla sicurezza e di assicurare un’applicazione uniforme delle norme internazionali all’interno della Comunità. Ove le norme tecniche degli organismi riconosciuti siano identiche o molto simili, sarà opportuno prendere in considerazione il riconoscimento reciproco dei certificati relativi a materiali, equipaggiamenti e componenti nei casi appropriati, prendendo come riferimento le norme più rigorose ed esigenti.
Anche se, in linea teorica, ciascun organismo riconosciuto dovrebbe essere ritenuto responsabile soltanto ed esclusivamente in relazione alle parti che certifica, la responsabilità degli organismi riconosciuti e dei costruttori si conformerà alle condizioni concordate oppure, a seconda del caso, alla legge applicabile in ciascun singolo caso.
Poiché la trasparenza e lo scambio di informazioni tra gli interessati, nonché il diritto del pubblico di accedere alle informazioni, sono strumenti fondamentali per prevenire gli incidenti in mare, gli organismi riconosciuti dovrebbero fornire tutte le informazioni di carattere obbligatorio riguardanti le condizioni delle navi da loro classificate alle autorità di controllo dello Stato di approdo e metterle a disposizione del pubblico.
Al fine di impedire alle navi di cambiare classe per sottrarsi alle riparazioni necessarie, gli organismi riconosciuti dovrebbero procedere allo scambio di tutte le informazioni utili relative alle condizioni delle navi che cambiano classe e coinvolgere, ove necessario, lo Stato di bandiera.
La protezione dei diritti di proprietà intellettuale dei soggetti marittimi interessati, compresi cantieri navali, fornitori di equipaggiamento e armatori non dovrebbe impedire le normali operazioni commerciali e i servizi concordati contrattualmente tra le suddette parti.
L’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio6 dovrebbe fornire il sostegno necessario a garantire l’applicazione del presente regolamento.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire le misure che devono essere adottate dagli organismi preposti all’ispezione, al controllo e alla certificazione delle navi che operano nella Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, vista l’entità dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Le misure che devono adottare gli Stati membri nelle relazioni con gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi sono stabilite nella direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime7,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il presente regolamento stabilisce le misure che devono essere adottate dagli organismi preposti all’ispezione, al controllo e alla certificazione delle navi per conformarsi alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell’inquinamento marino, perseguendo nel contempo l’obiettivo della libera prestazione di servizi. Ciò comprende lo sviluppo e l’applicazione dei requisiti di sicurezza per lo scafo, per i macchinari e per gli impianti elettrici e di controllo delle navi che rientrano nell’ambito di applicazione delle convenzioni internazionali.
Art. 2
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «nave»: qualsiasi nave che rientri nell’ambito di applicazione delle convenzioni internazionali;
b) «convenzioni internazionali»: la convenzione internazionale del 1o novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) ad eccezione del capitolo XI-2 del relativo allegato, la convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico e la convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), con i relativi protocolli ed emendamenti e i codici aventi valore vincolante in tutti gli Stati membri, ad eccezione della parte 2, paragrafi 16.1, 18.1 e 19, del codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO, nonché della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3, del codice IMO per gli organismi riconosciuti, nelle loro versioni aggiornate;
c) «organismo»: un soggetto giuridico, le sue controllate e qualsiasi altro soggetto sotto il suo controllo che, congiuntamente o separatamente, svolgono compiti che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento;
d) «controllo»: ai fini del punto c): i diritti, i contratti o ogni altro mezzo, giuridico o di fatto che, separatamente o in combinazione tra di loro, conferiscono la possibilità di esercitare un’influenza decisiva su un soggetto giuridico oppure consentono a tale soggetto di svolgere i compiti che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento;
e) «organismo riconosciuto»: qualsiasi organismo riconosciuto a norma del presente regolamento;
f) «autorizzazione»: l’atto con cui uno Stato membro autorizza o delega un organismo riconosciuto;
g) «certificato statutario»: il certificato rilasciato da uno Stato di bandiera oppure per suo conto conformemente alle convenzioni internazionali;
h) «norme e procedure»: le prescrizioni fissate da un organismo riconosciuto per la progettazione, la costruzione, l’equipaggiamento, la manutenzione e il controllo tecnico delle navi;
i) «certificato di classe»: il documento rilasciato da un organismo riconosciuto che certifica l’idoneità delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e le procedure da esso fissate e rese pubbliche;
j) «sede»: la località in cui è situata la sede legale, l’amministrazione centrale oppure in cui si svolge l’attività principale di un organismo.
Art. 3
1. Gli Stati membri che desiderano autorizzare un organismo non ancora riconosciuto presentano alla Commissione una richiesta di riconoscimento corredata di informazioni esaurienti e documenti di prova circa il rispetto da parte dell’organismo dei criteri minimi definiti nell’allegato I e il requisito e il suo impegno a conformarsi alle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e agli articoli 9, 10 e 11.
2. La Commissione, unitamente agli Stati membri che hanno presentato le rispettive richieste, procede alla valutazione degli organismi oggetto di una richiesta di riconoscimento al fine di verificarne la conformità e l’impegno a conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 3, rifiuta il riconoscimento agli organismi che non rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1 o le cui prestazioni costituiscano, sulla base dei criteri fissati conformemente all’articolo 14, una minaccia inaccettabile per la sicurezza o l’ambiente.
Art. 4
1. Il riconoscimento è concesso dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 3.
2. Il riconoscimento è concesso esclusivamente agli organismi che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3.
3. Il riconoscimento è concesso al pertinente soggetto giuridico capogruppo dell’insieme di soggetti giuridici che compongono l’organismo riconosciuto. Il riconoscimento include tutti i soggetti giuridici che contribuiscono a che detto organismo assicuri la copertura dei suoi servizi in tutto il mondo.
4. La Commissione, in base a modalità determinate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 3, può limitare il riconoscimento per taluni tipi di navi, per navi di una determinata stazza, per certe operazioni commerciali o per una combinazione di questi elementi, a seconda della capacità e delle competenze dimostrate dell’organismo interessato. In tal caso, la Commissione motiva la limitazione e indica le condizioni alle quali la medesima è eliminata o può essere estesa. La limitazione può essere riesaminata in qualsiasi momento.
5. La Commissione redige e tiene regolarmente aggiornato un elenco di tutti gli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 5
Qualora la Commissione ritenga che un organismo riconosciuto non abbia rispettato i criteri minimi fissati nell’allegato I o i suoi obblighi a norma del presente regolamento, oppure che le prestazioni di un organismo riconosciuto in materia di sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento siano peggiorate significativamente pur non costituendo, tuttavia, una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l’ambiente, essa prescrive all’organismo riconosciuto interessato di adottare i necessari provvedimenti preventivi e correttivi entro i termini fissati al fine di garantire il pieno rispetto di tali criteri minimi e obblighi e, in particolare, eliminare ogni potenziale minaccia per la sicurezza o per l’ambiente o al fine di far fronte, altrimenti, alle cause del peggioramento delle prestazioni.
I provvedimenti preventivi e correttivi possono comprendere misure di protezione provvisorie nel caso in cui la minaccia potenziale per la sicurezza o per l’ambiente sia immediata.
Tuttavia, ferma restando la loro applicazione immediata, la Commissione comunica preliminarmente le misure che intende adottare a tutti gli Stati membri che hanno concesso l’autorizzazione all’organismo riconosciuto interessato.
Art. 6
1. Oltre ai provvedimenti adottati a norma dell’articolo 5, la Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 12, paragrafo 2, infliggere ammende ad un organismo riconosciuto:
a)
ove il mancato rispetto, in forma ripetuta o grave, dei criteri minimi fissati nell’allegato I o degli obblighi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, o degli articoli 9, 10 e 11, oppure
il peggioramento delle prestazioni,
rivelino gravi deficienze nei suoi sistemi, strutture, procedure o controlli interni; o
b) ove esso abbia intenzionalmente fornito alla Commissione informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti nell’ambito della valutazione condotta dalla stessa a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, o abbia altrimenti ostacolato tale valutazione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora l’organismo riconosciuto non intraprenda i provvedimenti preventivi e correttivi prescritti dalla Commissione, o intervenga con un ritardo ingiustificato, la Commissione può infliggere a detto organismo una penalità di mora fino a quando i provvedimenti richiesti non siano pienamente posti in essere.
3.
Le ammende e le penalità di mora di cui ai paragrafi 1 e 2 sono dissuasive e commisurate sia alla gravità del caso che alla capacità economica dell’organismo riconosciuto interessato, tenendo conto, in particolare, della misura in cui la sicurezza o la tutela dell’ambiente ne è risultata compromessa.
Le ammende e le penalità di mora sono inflitte solo dopo che l’organismo riconosciuto e gli Stati membri interessati abbiano avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.
L’importo complessivo delle ammende e delle penalità di mora comminate non deve superare il 5 % del fatturato medio totale dell’organismo riconosciuto nel triennio di attività precedente, relativamente alle attività che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
4. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione ha inflitto un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora inflitta.
Art. 7
1. La Commissione revoca il riconoscimento di un organismo:
a) se il mancato rispetto in forma ripetuta e grave dei criteri minimi fissati nell’allegato I o dei suoi obblighi a norma del presente regolamento è tale da costituire una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l’ambiente;
b) se le mancate prestazioni in materia di sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento sono, in forma ripetuta e grave, tali da costituire una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l’ambiente;
c) se impedisce o ostacola ripetutamente la valutazione da parte della Commissione;
d) se non paga le ammende e/o le penalità di mora di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2; o
e) se cerca di ottenere la copertura finanziaria o il rimborso delle ammende inflittegli ai sensi dell’articolo 6.
2. Ai fini delle lettere a) e b) del paragrafo 1, la Commissione decide sulla base di tutte le informazioni disponibili, ed in particolare in base:
a) ai risultati della propria valutazione dell’organismo riconosciuto interessato, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1;
b) alle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell’articolo 10 della direttiva 2009/15/CE;
c) alle analisi dei sinistri in cui sono state coinvolte navi classificate dagli organismi riconosciuti;
d) ad ogni eventuale ripetersi delle deficienze di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
e) alla misura in cui è colpita la flotta classificata dall’organismo riconosciuto; e
f) all’inefficacia dei provvedimenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
3. La revoca del riconoscimento è decisa dalla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 3, e dopo aver dato all’organismo riconosciuto interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni.
Art. 8
1. Tutti gli organismi riconosciuti sono valutati dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro o gli Stati membri che li hanno autorizzati conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE, su base regolare e almeno ogni due anni, onde verificare se essi rispettino gli obblighi di cui al presente regolamento e se soddisfino i criteri minimi di cui all'allegato I del presente regolamento. La valutazione deve limitarsi alle attività degli organismi riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
2. Nel selezionare gli organismi riconosciuti ai fini della valutazione, la Commissione dedica particolare attenzione alle prestazioni dell’organismo riconosciuto in materia di sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento, alla documentazione sui sinistri e alle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell’articolo 10 della direttiva 2009/15/CE.
3. La valutazione può comprendere una visita alle sedi regionali dell’organismo riconosciuto nonché un’ispezione a campione delle navi, sia in servizio sia in costruzione, a fini di verifica delle prestazioni dell’organismo riconosciuto. In tal caso la Commissione informa, ove opportuno, gli Stati membri in cui sono ubicate le sedi regionali. La Commissione comunica agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.
4. Ciascun organismo riconosciuto mette annualmente a disposizione del comitato di cui all’articolo 12, paragrafo 1, i risultati dell’esame della gestione del suo sistema di qualità.
Art. 9
1. Gli organismi riconosciuti garantiscono che la Commissione abbia accesso alle informazioni necessarie ai fini della valutazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. Nessuna clausola contrattuale può essere invocata per limitare tale accesso.
2. Gli organismi riconosciuti fanno sì che, nei contratti da essi conclusi con armatori o operatori ai fini del rilascio di certificati statutari o di certificati di classe per una determinata nave, il rilascio stesso sia subordinato alla condizione che i soggetti terzi non si oppongano all’accesso degli ispettori della Commissione alla nave ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1.
Art. 10
1.
Gli organismi riconosciuti si consultano periodicamente per mantenere l’equivalenza e tendere all’armonizzazione delle rispettive norme e procedure e della loro applicazione. Essi collaborano tra loro ai fini di un’interpretazione coerente delle convenzioni internazionali, fatti salvi i poteri degli Stati di bandiera. Gli organismi riconosciuti, nei casi in cui ciò sia opportuno, concordano le condizioni tecniche e procedurali in base alle quali essi riconoscono reciprocamente i certificati di classe relativi a materiali, equipaggiamenti e componenti, rilasciati in base a norme equivalenti, prendendo come riferimento le norme più rigorose ed esigenti.
Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sul riconoscimento reciproco per gravi motivi di sicurezza, gli organismi riconosciuti ne indicano chiaramente le ragioni.
Qualora un organismo riconosciuto accerti mediante ispezione o altrimenti che il materiale, un elemento dell’equipaggiamento o un componente non è conforme al suo certificato, detto organismo può rifiutare di autorizzare la sistemazione a bordo di tale materiale, elemento dell’equipaggiamento o componente. L’organismo riconosciuto informa senza indugio gli altri organismi riconosciuti, indicando le ragioni del suo rifiuto.
Gli organismi riconosciuti riconoscono, ai fini della classificazione, i certificati dell’equipaggiamento marittimo recante il marchio di conformità a norma della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo8.
Essi trasmettono periodicamente alla Commissione e agli Stati membri relazioni periodiche sui principali sviluppi relativi alle norme e al riconoscimento reciproco dei certificati per materiali, equipaggiamento e componenti.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 17 giugno 2014, una relazione basata su uno studio indipendente, riguardo al livello raggiunto nel processo di armonizzazione delle norme e delle procedure e al riconoscimento reciproco dei certificati relativi a materiale, equipaggiamento e componenti.
3. Gli organismi riconosciuti collaborano con l’amministrazione del controllo dello Stato d’approdo riguardo alle navi che rientrano nella loro classe, in particolare per agevolare l’eliminazione delle deficienze o delle altre irregolarità accertate.
4.
Gli organismi riconosciuti forniscono alle amministrazioni di tutti gli Stati membri che hanno concesso una delle autorizzazioni previste all’articolo 3 della direttiva 2009/15/CE e alla Commissione tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella loro classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni e alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi.
Le informazioni relative ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni e alle revoche di classe, comprese le informazioni sulle visite programmate, ma non effettuate, o sui ritardi nell’applicazione delle raccomandazioni o delle condizioni di classe, sulle condizioni operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta, sono altresì comunicate elettronicamente alla banca dati comune delle ispezioni utilizzata dagli Stati membri per l’attuazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo9, nello stesso momento in cui sono registrate all’interno dei sistemi dell’organismo riconosciuto e comunque entro 72 ore dall’evento che ha fatto sorgere l’obbligo di comunicare le informazioni. Tali informazioni, ad eccezione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe i cui termini di adempimento non siano ancora scaduti, sono pubblicate nel sito web di detti organismi riconosciuti.
5. Gli organismi riconosciuti non rilasciano certificati statutari ad una nave, indipendentemente dalla bandiera battuta, che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo aver dato l’opportunità all’amministrazione competente dello Stato di bandiera di pronunciarsi entro un termine ragionevole sulla necessità o meno di un’ispezione completa.
6.
In caso di trasferimento della classe di una nave da un organismo riconosciuto ad un altro, l’organismo precedente fornisce senza indugio all’organismo ricevente il fascicolo completo dei precedenti della nave e, in particolare, gli comunica:
a) gli eventuali ritardi nell’esecuzione delle visite;
b) gli eventuali ritardi nell’applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe;
c) le condizioni operative stabilite nei confronti della nave; e
d) le restrizioni operative stabilite nei confronti della nave.
L’organismo ricevente può rilasciare nuovi certificati della nave solo una volta che saranno state effettuate con successo tutte le visite in ritardo e sarà stato dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente pronunciate nei confronti della nave, come stabilito dall’organismo precedente.
Prima del rilascio dei certificati l’organismo ricevente deve notificare al precedente la data di rilascio dei certificati e confermare la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell’esecuzione delle visite o nell’applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe.
Gli organismi riconosciuti fissano e attuano prescrizioni comuni adeguate per i casi di trasferimento di classe che richiedono precauzioni particolari. Tali casi devono comprendere, quanto meno, il trasferimento di classe di navi di quindici anni o più e il trasferimento da un organismo non riconosciuto ad un organismo riconosciuto.
Gli organismi riconosciuti collaborano per dare corretta attuazione alle disposizioni del presente paragrafo.
Art. 11
1. Entro il il 17 giugno 2011, gli organismi riconosciuti istituiscono e mantengono, conformemente alle norme internazionali di qualità applicabili, un soggetto indipendente con funzione di valutazione e di certificazione della qualità, al quale possono partecipare, con funzioni consultive, le associazioni professionali interessate che operano nell’industria della navigazione.
2. Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità espleta i seguenti compiti:
a) valutazione frequente e regolare dei sistemi di gestione della qualità degli organismi riconosciuti, in conformità dei criteri delle norme di qualità ISO 9001;
b) certificazione dei sistemi di gestione della qualità degli organismi riconosciuti, compresi gli organismi per i quali una richiesta di riconoscimento è stata presentata conformemente all’articolo 3;
c) elaborazione di interpretazioni delle norme di gestione della qualità riconosciute a livello internazionale, in particolare per adeguarle alla natura specifica e agli obblighi degli organismi riconosciuti; e
d) adozione di raccomandazioni individuali e collettive in vista del miglioramento delle procedure e dei meccanismi di controllo interno degli organismi riconosciuti.
3. Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità è dotato del regime di autorità interna e delle competenze necessari per operare in modo indipendente rispetto agli organismi riconosciuti e dispone dei mezzi necessari per svolgere efficacemente le sue funzioni conformemente alle norme professionali più elevate, salvaguardando l’indipendenza delle persone che svolgono dette funzioni. Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità stabilisce i suoi metodi di lavoro e le sue norme procedurali.
4. Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità può richiedere l’assistenza di altri organismi esterni di valutazione della qualità.
5. Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità fornisce alle parti interessate, compresi gli Stati di bandiera e la Commissione, tutte le informazioni relative al proprio piano di lavoro annuale, nonché le proprie osservazioni e raccomandazioni, in particolare per quanto riguarda le situazioni in cui la sicurezza possa essere stata compromessa.
6. Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità è oggetto di una valutazione periodica da parte della Commissione.
7. La Commissione riferisce agli Stati membri sui risultati e sulle conseguenze della sua valutazione.