Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione dell'8 ottobre 2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE1, in particolare l'articolo 131, paragrafo 18,
La direttiva 2013/36/UE autorizza le autorità competenti o le autorità designate degli Stati membri a imporre agli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) requisiti di fondi propri più elevati, al fine di compensare il rischio maggiore che i G-SII rappresentano per il sistema finanziario e il potenziale impatto del loro fallimento sui contribuenti. La direttiva definisce alcuni principi di base della metodologia per l'individuazione dei G-SII e per la loro assegnazione alle sottocategorie in base alla rilevanza sistemica. Secondo la sottocategoria cui sono assegnati verrà loro imposto un requisito di capitale primario di classe 1 aggiuntivo, ossia la riserva per i G-SII. La metodologia di individuazione e di assegnazione dei G-SII, che si basa su cinque categorie che misurano la rilevanza sistemica di una banca per i mercati finanziari mondiali, è specificata in dettaglio nel presente regolamento.
Per attenersi all'impostazione seguita dalla direttiva 2013/36/UE il presente regolamento dovrebbe tener conto delle norme elaborate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sulla metodologia di valutazione delle banche di rilevanza sistemica globale e sul requisito addizionale di assorbimento delle perdite, che si basano sul quadro per gli enti finanziari di rilevanza sistemica a livello globale definito dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) in seguito alla relazione «Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions — FSB Recommendations and Time Lines» (Ridurre l'azzardo morale degli enti di rilevanza sistemica a livello globale — raccomandazioni dell'FSB e calendario).
La direttiva 2013/36/UE indica chiaramente che la metodologia di individuazione e di assegnazione è armonizzata in tutti gli Stati membri mediante l'uso di parametri uniformi e trasparenti per determinare il punteggio complessivo del soggetto che ne misura la rilevanza sistemica. Per assicurare che il campione di banche e di gruppi bancari, sia dell'Unione che autorizzati in paesi terzi, che serve da riferimento per riflettere il sistema finanziario mondiale sia uniforme in tutta l'Unione, il compito di stabilire il campione dovrebbe essere affidato all'Autorità bancaria europea (ABE). Esclusioni e integrazioni del campione basate sul giudizio di vigilanza dovrebbero essere decise esclusivamente per assicurarne la funzione di termine di riferimento e non dovrebbero essere basate su altri motivi.
La procedura di individuazione dei G-SII dovrebbe basarsi su dati equiparabili e tenere conto del fatto che gli enti hanno bisogno di sapere con certezza se verranno assoggettati al requisito della riserva e per quale importo, pertanto il calendario e le procedure dovrebbero essere incluse nella metodologia. Tuttavia, poiché l'individuazione dei G-SII dovrebbe basarsi su dati aggiornati relativi al campione di grandi gruppi bancari a dimensione mondiale, alcuni dei quali sono autorizzati in paesi terzi, i dati richiesti saranno disponibili solo nel secondo semestre dell'anno. Per permettere agli enti di rispettare i requisiti derivanti dal loro status di G-SII, il requisito della riserva dovrebbe applicarsi a decorrere da un anno circa dopo la loro individuazione come G-SII.
La direttiva 2013/36/UE stabilisce cinque categorie di misurazione della rilevanza sistemica basate su indicatori quantificabili. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli enti e per le autorità, le categorie sono le stesse applicate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Nel definire in dettaglio gli indicatori quantificabili, il presente regolamento dovrebbe seguire lo stesso approccio. Gli indicatori dovrebbero essere scelti in modo da riflettere i diversi aspetti delle esternalità negative potenziali per la stabilità del sistema finanziario del fallimento del soggetto e delle sue funzioni essenziali. Il sistema di riferimento per la valutazione della rilevanza sistemica dovrebbe essere costituito dai mercati finanziari e dall'economia mondiali.
Per definire una metodologia precisa per l'individuazione e la classificazione dei G-SII conformemente alle regole di base fissate dalla direttiva 2013/36/UE, è importante delimitare chiaramente le nozioni di «soggetto interessato», «valore dell'indicatore», «denominatore» e «punteggio limite», definendoli ai fini del presente regolamento.
La rilevanza sistemica di ciascun gruppo bancario misurata dagli indicatori su base consolidata dovrebbe essere espressa in un unico punteggio complessivo specifico per l'anno che ne misura la posizione rispetto agli altri soggetti del campione. Le banche dovrebbero essere individuate in quanto G-SII e assegnate alle sottocategorie, alle quali si applicheranno requisiti di riserva diversi, sulla base del punteggio complessivo. Per il calcolo del punteggio come la media dei punteggi delle categorie, ciascuna delle cinque categorie dovrebbe ricevere una ponderazione del 20 %. Per il calcolo del punteggio complessivo, alla categoria della sostituibilità dovrebbe essere applicato un massimale, dato che dall'analisi dei dati fino al 2013 incluso è emerso che questa categoria ha un effetto sproporzionatamente elevato sul punteggio delle banche dominanti nella fornitura di servizi di pagamento, sottoscrizione e custodia delle attività.
Le autorità incaricate dovrebbero avere la facoltà di riassegnare, sulla base di un solido giudizio di vigilanza, un G-SII ad una sottocategoria più elevata o di designare in quanto G-SII un soggetto avente un punteggio complessivo inferiore al punteggio limite della sottocategoria più bassa. Poiché l'individuazione sulla base del giudizio di vigilanza mira a conseguire lo stesso obiettivo cui tende la normale procedura di attribuzione del punteggio, anche il giudizio di vigilanza dovrebbe basarsi sulla rilevanza sistemica della banca per i mercati finanziari mondiali e per l'economia mondiale, in linea con la metodologia utilizzata dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Il rischio di fallimento della banca non dovrebbe costituire un criterio, dato che è già preso in considerazione in altri requisiti prudenziali, tra l'altro nell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e, se applicabili, in ulteriori requisiti di fondi propri, quali la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio2.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2015, dato che l'obbligo di mantenere una riserva per i G-SII di cui all'articolo 131, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE si applicherà a decorrere dal 1o gennaio 2016 secondo modalità graduali. Per questi motivi e per assicurare la tempestiva comunicazione agli enti della riserva per i G-SII ad essi applicabile e dare loro il tempo di raccogliere il capitale necessario, si dovrebbe procedere all'individuazione dei G-SII entro i primi mesi del 2015.
Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, il requisito della riserva per i G-SII dovrebbe essere applicato secondo modalità graduali nell'arco di tre anni: la prima fase, specificata all'articolo 162, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2016 e riguardare i G-SII individuati dalle autorità incaricate nei primi mesi del 2015 sulla base di dati di fine esercizio anteriori al luglio 2014; la seconda fase, specificata all'articolo 162, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2017 e riguardare i G-SII individuati dalle autorità incaricate entro la fine del 2015 o al più tardi entro l'inizio del 2016, sulla base di dati di fine esercizio anteriori al luglio 2015,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento precisa la metodologia secondo la quale l'autorità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE (di seguito l'«autorità incaricata») di uno Stato membro individua, su base consolidata, un soggetto interessato in quanto ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e precisa la metodologia per la definizione delle sottocategorie di G-SII e l'assegnazione dei G-SII alle sottocategorie sulla base della loro rilevanza sistemica e, nel quadro della metodologia, il calendario e i dati che devono essere utilizzati per l'individuazione.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «soggetto interessato»: un gruppo guidato da un ente impresa madre nell’UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, o un ente che non è una filiazione di un ente impresa madre nell’UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE;
2) «valore dell'indicatore»: per ogni indicatore di cui all'articolo 6 e per ogni soggetto interessato del campione, il valore individuale dell'indicatore e per ogni banca autorizzata in un paese terzo, un valore individuale equiparabile reso pubblico conformemente a norme concordate a livello internazionale;
3) «denominatore»: per ciascun indicatore, il valore complessivo pari alla somma dei valori degli indicatori dei soggetti interessati e delle banche autorizzate in paesi terzi inclusi nel campione;
4) «punteggio limite»: valore del punteggio che determina il limite più basso e i limiti tra le cinque sottocategorie definite all'articolo 131, paragrafo 9, della direttiva 2013/36/UE.
Art. 3 Parametri comuni della metodologia
1.
L'ABE individua un campione di enti o gruppi i cui valori degli indicatori sono utilizzati come valori di riferimento che rappresentano il settore bancario mondiale per il calcolo dei punteggi, tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, in particolare il campione utilizzato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria per l'individuazione delle banche di rilevanza sistemica globale, e ne informa le autorità incaricate dei soggetti interessati inclusi nel campione entro il 31 luglio di ogni anno.
Il campione comprende soggetti interessati e banche autorizzate in paesi terzi, includendo i 75 più grandi sulla base dell'esposizione complessiva ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, nonché soggetti interessati designati in quanto G-SII e banche di paesi terzi designate in quanto di rilevanza sistemica a livello globale nell'anno precedente.
L'ABE aggiunge o esclude soggetti interessati o banche autorizzate in paesi terzi se e nella misura necessaria ad assicurare un sistema di riferimento adeguato per la valutazione della rilevanza sistemica che rifletta i mercati finanziari mondiali e l'economia mondiale, tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, compreso il campione utilizzato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
2. Entro il 31 luglio di ogni anno l’autorità incaricata segnala all’ABE i valori degli indicatori di ogni soggetto interessato autorizzato nella propria giurisdizione avente una misura dell’esposizione complessiva, calcolata conformemente all’articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1, superiore a 200 miliardi di EUR. I valori degli indicatori sono rilevati dall’autorità incaricata tenendo conto delle ulteriori specifiche dei dati sottostanti secondo quanto stabilito negli orientamenti elaborati dall’ABE a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio2. L’autorità incaricata assicura che i valori degli indicatori siano identici a quelli trasmessi al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
3. L'ABE calcola i denominatori sulla base dei valori degli indicatori segnalati dall'autorità incaricata ai sensi del paragrafo 2, tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, in particolare i denominatori per l'anno pubblicati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, e li comunica alle autorità incaricate. Il denominatore di un indicatore è pari alla somma dei valori degli indicatori di tutti i soggetti interessati e delle banche autorizzate in paesi terzi inclusi nel campione, segnalati per i soggetti interessati ai sensi del paragrafo 2 e resi pubblici dalle banche autorizzate in paesi terzi il 31 luglio dell'anno in questione.
Art. 4 Procedura di individuazione
1. L’autorità incaricata calcola il punteggio dei soggetti interessati inclusi nel campione comunicato dall’ABE e autorizzati nella propria giurisdizione entro il 1o settembre di ogni anno.
2. L’autorità incaricata che, nell’esercizio di un solido giudizio di vigilanza, riassegna un G-SII da una sottocategoria più bassa a una più elevata o designa un soggetto interessato in quanto G-SII, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 10, rispettivamente lettera a) o b), della direttiva 2013/36/UE, fornisce per iscritto all’ABE una dichiarazione dettagliata sui motivi della sua valutazione entro il 1o novembre di ogni anno.
3. L’autorità incaricata che, nell’esercizio di un solido giudizio di vigilanza, riassegna un G-SII da una sottocategoria più elevata a una più bassa, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 10, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, fornisce per iscritto all’ABE una dichiarazione dettagliata sui motivi della sua valutazione entro il 30 settembre di ogni anno.
4. La riassegnazione o la designazione di cui al paragrafo 2 acquista efficacia il 1o gennaio del secondo anno successivo all’anno di calendario in cui i denominatori sono stati comunicati alle autorità incaricate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3. Se un G-SII è riassegnato a una sottocategoria più bassa rispetto al processo di individuazione dell’anno precedente, il requisito della riserva per i G-SII inferiore acquista efficacia il 1o gennaio dell’anno successivo alla riassegnazione, a meno che l’autorità incaricata eserciti un solido giudizio di vigilanza per ritardare l’applicazione di tale obbligo alla data di cui alla prima frase del presente paragrafo.
5. L’individuazione di un soggetto interessato in quanto G-SII da parte dell’autorità incaricata include gli identificativi dei soggetti giuridici (LEI) di tutti i soggetti giuridici che rientrano nell’ambito di consolidamento prudenziale del G-SII. Entro il 1o marzo dell’anno successivo all’anno dell’esercizio di individuazione, il soggetto interessato individuato dall’autorità incaricata comunica a quest’ultima la struttura del proprio gruppo fornendo, se disponibili, i LEI di tutti i soggetti consolidati facenti parte del gruppo. Il soggetto interessato assicura che la struttura del suo gruppo comunicata tramite la banca dati mondiale dei LEI sia costantemente aggiornata.
Art. 5 Individuazione in quanto G-SII, determinazione del punteggio e assegnazione alle sottocategorie
1. I valori degli indicatori si basano sui dati di fine esercizio dell'anno precedente su base consolidata segnalati dal soggetto interessato e, per le banche autorizzate nei paesi terzi, sui dati resi pubblici in conformità alle norme concordate a livello internazionale. Per i soggetti interessati il cui esercizio termina il 30 giugno le autorità incaricate possono utilizzare i valori degli indicatori basati sulla posizione di detti soggetti al 31 dicembre.
1 bis. In deroga al paragrafo 1, i valori degli indicatori di cui all’articolo 6, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 4, lettere a) e b), comprendono anche le filiazioni assicurative.
2.
L’autorità incaricata determina il punteggio di ogni soggetto interessato incluso nel campione come la media semplice dei punteggi delle categorie, fatto salvo un punteggio massimo pari a 500 punti per la categoria che misura la sostituibilità.
Il punteggio di ogni categoria, ad eccezione della categoria che misura la sostituibilità dei servizi e delle infrastrutture finanziarie forniti dal gruppo, è calcolato come la media semplice dei valori ottenuti dividendo ciascun valore dell’indicatore della categoria per il denominatore dell’indicatore comunicato dall’ABE.
Il punteggio per la categoria che misura la sostituibilità dei servizi e delle infrastrutture finanziarie forniti dal gruppo è calcolato come la media ponderata dei valori dell’indicatore della categoria. A tal fine, gli indicatori per le attività in custodia di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e per le attività di pagamento di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), sono ponderati integralmente e gli indicatori per le operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), e per il volume delle negoziazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), sono ponderati al 50 %.
I punteggi sono espressi in punti base e sono arrotondati al punto base intero più vicino.
3. Il punteggio limite più basso è pari a 130 punti base. Le sottocategorie sono ripartite come segue:
a) la sottocategoria 1 comprende i punteggi da 130 a 229 punti base;
b) la sottocategoria 2 comprende i punteggi da 230 a 329 punti base;
c) la sottocategoria 3 comprende i punteggi da 330 a 429 punti base;
d) la sottocategoria 4 comprende i punteggi da 430 a 529 punti base;
e) la sottocategoria 5 comprende i punteggi da 530 a 629 punti base.
4. L'autorità incaricata individua un soggetto interessato in quanto G-SII se il punteggio del soggetto è pari o superiore al punteggio limite più basso. La decisione di designare un soggetto interessato in quanto G-SII, adottata nell'esercizio di un solido giudizio di vigilanza ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 10, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, si basa sulla valutazione della possibilità che il suo fallimento abbia un significativo impatto negativo sui mercati finanziari mondiali e sull'economia mondiale.
5. L'autorità incaricata assegna il G-SII ad una sottocategoria in base al punteggio. La decisione di riassegnare un G-SII ad una sottocategoria superiore, adottata nell'esercizio di un solido giudizio di vigilanza ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 10, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, si basa sulla valutazione della possibilità che il suo fallimento abbia un maggiore impatto negativo sui mercati finanziari mondiali e sull'economia mondiale.
5 bis.
L’autorità incaricata determina un punteggio complessivo aggiuntivo per ciascun soggetto interessato avente attività transfrontaliere negli Stati membri partecipanti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio3 applicando la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ma sostituisce i valori dell’indicatore del soggetto interessato di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e b), con quelli calcolati conformemente al secondo comma del presente paragrafo e sostituisce i denominatori corrispondenti con i denominatori riveduti forniti dall’ABE.
Ai fini del primo comma, l’autorità incaricata considera nazionali tutte le attività e le passività nei confronti delle controparti stabilite negli Stati membri partecipanti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014. Per le categorie di cui all’articolo 131, paragrafo 2, lettere da a) a d), della direttiva 2013/36/UE, l’autorità incaricata prende in considerazione gli stessi valori immutati dell’indicatore comunicati dal soggetto interessato e gli stessi denominatori comunicati dall’ABE.
5 ter.
Sulla base del punteggio complessivo aggiuntivo di cui al paragrafo 5 bis, la decisione di riassegnare un G-SII a una sottocategoria più bassa, adottata nell’esercizio di un solido giudizio di vigilanza ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 10, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, si basa sulla valutazione della possibilità che il fallimento del G-SII abbia un minore impatto negativo sui mercati finanziari mondiali e sull’economia mondiale. Tale valutazione tiene conto, se del caso, di pareri o riserve adottati dal Comitato di Basilea conformemente alla sua metodologia pubblicamente disponibile per la valutazione della rilevanza sistemica delle banche a rilevanza sistemica a livello globale.
Il punteggio complessivo aggiuntivo di cui al paragrafo 5 bis può determinare la riassegnazione del G-SII da parte dell’autorità incaricata alla sottocategoria immediatamente più bassa di cui al paragrafo 3 del presente articolo. La riassegnazione del G-SII a una sottocategoria più bassa è limitata al massimo ad un livello di sottocategoria.
6. Per le decisioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 5 ter sono utilizzati indicatori accessori, che non sono indicatori della probabilità che il soggetto interessato fallisca. Le decisioni si basano su informazioni quantitative e qualitative ben documentate e verificabili.
Art. 6 Indicatori
1. La categoria che misura le dimensioni del gruppo comprende un unico indicatore, ossia l'esposizione complessiva del gruppo.
2. La categoria che misura l'interconnessione del gruppo con il sistema finanziario comprende tutti gli indicatori seguenti:
a) attività verso altri enti finanziari;
b) passività verso altri enti finanziari;
c) titoli in circolazione.
3. La categoria che misura la sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti dal gruppo comprende tutti gli indicatori seguenti:
a) attività in custodia;
b) attività di pagamento;
c) operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari.
d) volume delle negoziazioni.
4. La categoria che misura la complessità del gruppo comprende tutti gli indicatori seguenti:
a) importo nozionale dei derivati OTC;
b) attività incluse nel livello 3 del valore equo, misurate conformemente al regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione4;
c) titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita.
5. La categoria che misura l'attività transfrontaliera del gruppo comprende gli indicatori seguenti:
a) attività transgiurisdizionali;
b) passività transgiurisdizionali.
6. Per i dati segnalati in valute diverse dall'euro, l'autorità incaricata utilizza un tasso di cambio appropriato che tiene conto del tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea applicabile al 31 dicembre e delle norme internazionali. Per l'indicatore delle attività di pagamento di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità incaricata utilizza i tassi di cambio medi per l'anno in questione.
Art. 7 Disposizioni transitorie
Art. 8 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso