diritto.io

Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 ottobre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,

L'Ucraina è un paese partner prioritario nell'ambito della politica europea di vicinato e del partenariato orientale. L'Unione europea da tempo cerca di instaurare un rapporto sempre più stretto con l'Ucraina in vista dell'associazione politica e dell'integrazione economica di quest'ultima con l'Unione. A tale scopo, tra il 2007 e il 2011 l'Unione e l'Ucraina hanno negoziato l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra2 (accordo di associazione), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), siglato da entrambe le parti il 27 giugno 2014. A norma delle disposizioni dell'accordo DCFTA, l'Unione e l'Ucraina sono tenute a istituire una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio massimo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione, conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994.

In considerazione delle problematiche senza precedenti che l'Ucraina si trova ad affrontare sul piano politico, economico e della sicurezza, e con l'obiettivo di sostenerne l'economia, è stato deciso di anticipare l'attuazione dell'elenco delle concessioni di cui all'allegato I-A dell'accordo di associazione tramite le preferenze commerciali autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio3. Alla luce delle sfide che l'Ucraina si trova ancora ad affrontare, l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2015. Ai fini della prevedibilità, per il periodo della proroga i dazi doganali e l'accesso ai contingenti tariffari dovrebbero rimanere uguali a quelli del 2014.

L'articolo 2 dell'accordo di associazione stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo. Inoltre, esso prevede che la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono altresì elementi essenziali di tale accordo. Le preferenze autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 dovrebbero anch'esse essere soggette al rispetto di tali stessi principi da parte dell'Ucraina. Al fine di allineare il regolamento (UE) n. 374/2014 alla prassi dell'Unione e ad altri strumenti di politica commerciale dell'Unione, è opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le preferenze in caso di mancato rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto da parte dell'Ucraina.

Considerata l'urgenza del caso in oggetto, è importante applicare un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (UE) n. 374/2014 è così modificato:

  1. 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Regimi preferenziali I dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina sono ridotti o soppressi conformemente all'allegato I. Nei casi in cui nell'allegato I si fa riferimento a categorie ai fini della soppressione progressiva dei dazi, l'aliquota di base dei dazi per il 2014 e il 2015 è eliminata nel caso della categoria 0, ridotta del 25 % nel caso della categoria 3, del 16,7 % nel caso della categoria 5 e del 12,5 % nel caso della categoria 7.» ;

  2. 2) all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente: «e) rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e rispetto del principio dello stato di diritto di cui all'articolo 2 dell'accordo di associazione4; ;

  3. 3) all'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica fino al 31 dicembre 2015.» ;

  4. 4) gli allegati II e III sono sostituiti dal testo che figura rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2014 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente S. Gozi