Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 ottobre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,
L'Ucraina è un paese partner prioritario nell'ambito della politica europea di vicinato e del partenariato orientale. L'Unione europea da tempo cerca di instaurare un rapporto sempre più stretto con l'Ucraina in vista dell'associazione politica e dell'integrazione economica di quest'ultima con l'Unione. A tale scopo, tra il 2007 e il 2011 l'Unione e l'Ucraina hanno negoziato l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra2 (accordo di associazione), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), siglato da entrambe le parti il 27 giugno 2014. A norma delle disposizioni dell'accordo DCFTA, l'Unione e l'Ucraina sono tenute a istituire una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio massimo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione, conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994.
In considerazione delle problematiche senza precedenti che l'Ucraina si trova ad affrontare sul piano politico, economico e della sicurezza, e con l'obiettivo di sostenerne l'economia, è stato deciso di anticipare l'attuazione dell'elenco delle concessioni di cui all'allegato I-A dell'accordo di associazione tramite le preferenze commerciali autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio3. Alla luce delle sfide che l'Ucraina si trova ancora ad affrontare, l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2015. Ai fini della prevedibilità, per il periodo della proroga i dazi doganali e l'accesso ai contingenti tariffari dovrebbero rimanere uguali a quelli del 2014.
L'articolo 2 dell'accordo di associazione stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo. Inoltre, esso prevede che la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono altresì elementi essenziali di tale accordo. Le preferenze autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 dovrebbero anch'esse essere soggette al rispetto di tali stessi principi da parte dell'Ucraina. Al fine di allineare il regolamento (UE) n. 374/2014 alla prassi dell'Unione e ad altri strumenti di politica commerciale dell'Unione, è opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le preferenze in caso di mancato rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto da parte dell'Ucraina.
Considerata l'urgenza del caso in oggetto, è importante applicare un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (UE) n. 374/2014 è così modificato:
1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Regimi preferenziali I dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina sono ridotti o soppressi conformemente all'allegato I. Nei casi in cui nell'allegato I si fa riferimento a categorie ai fini della soppressione progressiva dei dazi, l'aliquota di base dei dazi per il 2014 e il 2015 è eliminata nel caso della categoria 0, ridotta del 25 % nel caso della categoria 3, del 16,7 % nel caso della categoria 5 e del 12,5 % nel caso della categoria 7.» ;
2) all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente: «e) rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e rispetto del principio dello stato di diritto di cui all'articolo 2 dell'accordo di associazione4; ;
3) all'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica fino al 31 dicembre 2015.» ;
4) gli allegati II e III sono sostituiti dal testo che figura rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2014 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente S. Gozi