Regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 della Commissione del 29 ottobre 2014 che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea,1 in particolare l'articolo 12,
dopo avere consultato gli Stati membri,
A. PROCEDURA
1. Apertura
Il 15 febbraio 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione di trote arcobaleno originarie della Turchia («il paese interessato») sulla base dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 («il regolamento di base») mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea2 («avviso di apertura»). Il 4 settembre 2014 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale3 una rettifica dell'avviso di apertura.
La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 3 gennaio 2014 dalla Danish Aquaculture Association («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di trote iridee dell'Unione. La denuncia conteneva elementi che permettevano di presumere l'esistenza di sovvenzioni alla produzione di trote iridee e di un conseguente pregiudizio grave, considerati dalla Commissione sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.
Conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha informato il governo della Turchia prima dell'apertura del procedimento di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata secondo la quale le importazioni sovvenzionate di trote iridee originarie della Turchia arrecavano un pregiudizio grave all'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato il governo della Turchia a una serie di consultazioni al fine di chiarire la situazione riguardo al contenuto della denuncia e di pervenire a una soluzione di comune accordo.
Il governo della Turchia ha accettato la proposta relativa alle consultazioni, che si sono quindi svolte. Nel corso delle consultazioni non è stato possibile giungere a una soluzione concordata. Dopo le consultazioni sono pervenuti commenti del governo della Turchia, dei quali la Commissione ha preso atto.
2. Procedimento antidumping parallelo
Il 15 febbraio 2014 la Commissione ha annunciato anche l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di trote iridee originarie della Turchia mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea4.
Le analisi del pregiudizio condotte nella presente inchiesta antisovvenzioni e nella parallela inchiesta antidumping sono basate sulla stessa definizione dell'industria dell'Unione, sui medesimi produttori rappresentativi dell'Unione e sullo stesso periodo dell'inchiesta e, salvo diversamente specificato, hanno portato a identiche conclusioni. Ciò è stato considerato appropriato per razionalizzare l'analisi del pregiudizio e per raggiungere risultati coerenti. Per questo motivo le osservazioni riguardanti il pregiudizio avanzate in uno qualunque di questi procedimenti sono state prese in considerazione in entrambe le inchieste.
3. Parti interessate
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. Inoltre la Commissione ha informato in particolare i denunzianti, altri produttori, utilizzatori e importatori noti dell'Unione, i produttori esportatori in Turchia e le autorità turche, nonché le associazioni notoriamente interessate in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere di essere ascoltate dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non sono state formulate osservazioni al riguardo.
4. Campionamento
Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato che avrebbe potuto selezionare un campione delle parti interessate, in particolare dei produttori dell'Unione, degli importatori indipendenti e dei produttori esportatori in Turchia, in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base.
4.1. Campionamento dei produttori dell'Unione
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato provvisoriamente un campione di produttori dell'Unione. A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base e in considerazione del fatto che l'industria dell'Unione è estremamente frammentata, con oltre 700 imprese produttrici di piccole e medie dimensioni (PMI), la Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume rappresentativo della produzione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, tenendo conto anche della distribuzione geografica e di una copertura sufficiente delle diverse fasi e dei diversi tipi di produzione (produzione di trote vive, fresche, congelate, in filetti e affumicate). Tale campione è costituito da nove produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano più del 12 % della produzione totale dell'Unione, secondo i dati della denuncia. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate ad esprimere il proprio parere sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione provvisorio è stato quindi confermato. Il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione.
4.2. Campionamento degli importatori
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare in caso affermativo un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
Tre importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e acconsentito ad essere inclusi nel campione. In considerazione del loro ridotto numero, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario.
4.3. Campionamento dei produttori esportatori
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare in caso affermativo un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Turchia a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre, la Commissione ha chiesto alla missione della Repubblica di Turchia presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori, se esistenti, eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.
Diciotto gruppi di produttori esportatori della Turchia hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. Il volume totale di esportazioni nell'Unione di trote iridee dichiarato da parte di tali società durante il 2013 rappresenta la totalità delle esportazioni dalla Turchia verso l'Unione.
Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di quattro gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, considerando anche la distribuzione geografica. Il gruppo di società facente parte del campione rappresenta quasi il 64 % delle vendite all'esportazione verso l'Unione dichiarate e si situa in due diverse regioni.
A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità turche sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Un'azienda ha contestato la selezione delle società inserite nel campione chiedendo di essere inclusa nel campione stesso. Essa ha sostenuto di occuparsi esclusivamente della produzione, lavorazione e vendita di trote (cioè di non svolgere altre attività), e di farlo dal 1971, essendo quindi il primo produttore del prodotto in esame in Turchia. Essa ha inoltre dichiarato di vendere notevoli quantitativi sul mercato interno e, infine, di essere il più grande produttore della regione di Marmara.
La Commissione ricorda che la selezione delle aziende incluse nel campione è effettuata sulla base del massimo volume ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, tenendo conto del numero di produttori che può essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Poiché il campione proposto rappresenta il 64 % delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione, il campione è rappresentativo della situazione dell'industria turca. Inoltre, le società incluse nel campione sono situate in due diverse regioni (su tre rappresentate), una distribuzione geografica che è considerata sufficiente ai fini dell'inchiesta. Pertanto la Commissione ribadisce che le società incluse nel campione corrispondono al massimo volume rappresentativo di importazioni che può essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.
5. Esame individuale
Undici società o gruppi di società hanno richiesto un esame individuale ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base. In questa fase dell'inchiesta la Commissione non ha adottato alcuna decisione in merito alla richiesta di esame individuale. La Commissione deciderà se concedere un esame individuale nella fase definitiva dell'inchiesta.
6. Risposte al questionario
La Commissione ha inviato questionari al governo turco, a tutte le imprese dell'Unione incluse nel campione, a tre importatori e ai gruppi di produttori esportatori della Turchia inseriti nel campione.
Tre società di un gruppo di produttori esportatori turchi hanno chiesto l'esenzione dall'obbligo di rispondere al questionario. Una delle società ha argomentato di operare principalmente nella produzione di spigole e orate e di produrre soltanto una modesta quantità del prodotto in esame. Un'altra società gestisce un piccolo supermercato e tratta solo marginalmente il prodotto in esame, mentre un'altra società è un importatore collegato che non ha effettuato vendite rilevanti del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha deciso di esonerare la società che gestisce il piccolo supermercato dall'obbligo di rispondere al questionario. Per contro, essa ha mantenuto la sua posizione secondo cui la società che opera principalmente nella produzione di spigola e orata dovesse compilare il questionario, così come l'importatore collegato, poiché i volumi prodotti (nel caso del produttore esportatore) o commercializzati (nel caso dell'importatore collegato) erano comunque notevoli.
Hanno risposto al questionario il governo turco, tutti gli altri gruppi di produttori esportatori della Turchia facenti parte del campione e le società che avevano chiesto un esame individuale.
7. Visite di verifica
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via provvisoria la sovvenzione, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
a) produttori dell'Unione:
Aqualande SAS, Roquefort, Francia
Danaqua, Grindsted, Danimarca
Danforel A/S, Grindsted, Danimarca
Kongeåens Dambrug ApS, Brørup, Danimarca
LaFo Forellen GmbH, Oberndorf, Germania
Hofer Forellen GmbH, Oberndorf, Germania
Zakład Hodowli Pstrąga w Zaporze — Mylof, Rytel, Polonia
Piszolla, S.L., Guadalajara, Spagna
Az.Agr. Trot. Erede Rossi Silvio di Rossi Niccola, Sefro, Italia
Grupo TRES Mares, SA, La Coruña, Spagna
b) produttori esportatori turchi
gruppo di società collegate «GMS», Bodrum, Turchia:
Akyol Su Ürn.Ürt.Taș.Kom.İth.İhr.Paz.San. ve Tic. Ltd. Ști
Asya Söğüt Su Ürünleri Üretim Dahili Paz.ve İhr. Ltd.Ști
GMS Su Ürünleri Üretim İth. Paz. San. ve Tic. Ltd. Ști
Gűműsdoga Su Űrűnleri Űretim Ihracat Ithalat AȘ
Gümüș-Yel Su Ürünleri üretim İhracat ve İthalat Ltd. Ști
Hakan Komandit Șirketi
İskele Su Ürünleri Hayv.Gida Tur.Inș.Paz.Ihr.Ltd.Ști
Karaköy Su Ürünleri Üretim Paz.Tic.İhr. ve İth.Ltd.Ști
Özgü Su Ürün. Üret. Taș. Komis. İth. İhr. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Ști
gruppo di società collegate «Kilic», Bodrum, Turchia:
Bafa Su Ürünleri Yavru Űretim Merkezi San Tic A.S,
Kilic Deniz Űrűnleri Űretimi Ihracat Ithalat ve Ticaret AȘ,
KLC Gida Ürünleri Ith.Ihr.Ve Tic.A.Ș,
Kilic Erșen Su Űrűnleri Ithalat Ihr. San ve Tic, Ltd. Ști,
gruppo di società collegate «Özpekler», Denizli, Turchia:
Özpekler Ins.Taah.Day. Tük. Mall.Su Ürün.San.ve Tic.),
Özpekler Ithalat Ihracat Su Ürünleri San.Ve Tic. Ltd. Sti),
Ternaeben Gida ve Su Ürünleri Ith. Ihr. San. ve Tic. Ltd. Ști («Ternaeben»), Kayseri, Turchia
c) governo turco:
Ministero dell'Economia, Ankara, Turchia
Ministero dell'Alimentazione, dell'agricoltura e dell'allevamento, Ankara, Turchia
d) importatori dell'Unione collegati ad esportatori turchi:
Spador S.R.L. («Spador»)
Ternäben Service GmbH («TSG»),
Ternäben Vertrieb GmbH («TVG»)
e) produttore dell'Unione (impresa di trasformazione) collegato ad un produttore esportatore della Turchia (Ternäben)
Ternäben Spółka z. o.o., Polonia («TPL»)
8. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
L'inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013 («periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
Il prodotto in esame è la trota iridea o trota arcobaleno (Oncorhynchus mykiss):
viva, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure
fresca, refrigerata, congelata e/o affumicata:
intera (con testa), con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure
senza testa, con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1 kg l'una, oppure
in filetti di peso uguale o inferiore a 400 g l'uno,
originaria della Turchia e attualmente classificata ai codici NC ex03019190, ex03021180, ex03031490, ex03044290, ex03048290 ed ex03054300 il prodotto in esame.
Come già menzionato al considerando 1, la definizione del prodotto in esame è stata oggetto di una rettifica. La rettifica è stata puramente redazionale e non ha riguardato il campo di applicazione.
2. Prodotto simile
Dall'inchiesta è emerso che il prodotto ittico prodotto e venduto sul mercato interno della Turchia e/o esportato nell'Unione e il prodotto ittico prodotto e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, nonché gli stessi usi fondamentali.
In questa fase la Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.
3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
Alcune parti interessate hanno affermato che la trota affumicata dovrebbe essere esclusa dalla definizione del prodotto. Secondo queste parti risultavano differenze nel processo di produzione e differenze nelle caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche rispetto alla trota non affumicata. Inoltre le autorità turche hanno affermato che la struttura dei costi dei produttori di filetti affumicati era significativamente diversa da quella degli altri produttori e che questo indicherebbe che i prodotti affumicati e non affumicati non costituivano un unico prodotto. Infine, tali parti hanno fatto riferimento a due precedenti inchieste antidumping relative a prodotti analoghi (trote grosse arcobaleno e salmoni) concluse rispettivamente nel 20045 e nel 2005,6 in cui i prodotti affumicati non rientravano nella definizione del prodotto. Le parti hanno fatto riferimento in particolare al considerando 9 del regolamento (CE) n. 437/2004 del Consiglio7, in cui si riconoscerebbe che il processo di affumicatura avrebbe l'effetto di alterare le caratteristiche di base del prodotto in questione. Su tale base la trota affumicata dovrebbe essere esclusa dalla definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta.
L'inchiesta ha dimostrato che le diverse presentazioni — «viva», «refrigerata», «congelata» o «affumicata» — che rientrano nella definizione del prodotto in esame condividono le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche fondamentali. In particolare, tutte le trote avevano le stesse qualità intrinseche (chimiche, nutritive o altre), la lavorazione non le ha eliminate, ma ha soltanto creato diverse forme di presentazione corrispondenti a diversi mezzi di conservazione del pesce prima dell'ulteriore trasformazione o preparazione, della cottura o del consumo. Pertanto si è concluso che la conservazione tramite affumicatura non altera concretamente le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche fondamentali del prodotto.
Per quanto riguarda le diversità dei processi di produzione e delle strutture dei costi, le parti non hanno spiegato come ciò possa aver avuto un impatto sulla conclusione che i prodotti affumicati e non affumicati costituivano un unico prodotto. In ogni caso, eventuali differenze nei processi di produzione non hanno, in quanto tali, alcuna incidenza sulla definizione del prodotto. Inoltre, in questo caso specifico, il processo di produzione e la struttura dei costi dei filetti affumicati in realtà non erano significativamente diversi dal processo di produzione e dalla struttura dei costi delle altre forme di presentazione delle trote. Il principale elemento di costo di ciascuna forma di presentazione era il costo di allevamento, costituito essenzialmente dal costo del mangime (farina di pesce e olio di pesce), dell'energia e delle uova o novellame. Le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte.
Nelle inchieste precedenti, alle quali hanno fatto riferimento le parti interessate, diversamente dalla presente inchiesta i prodotti affumicati non erano inclusi nella denuncia che ha portato all'apertura dei procedimenti. Per tale motivo i prodotti affumicati non rientravano nell'ambito di applicazione delle inchieste e di conseguenza non sono stati oggetto d'inchiesta. Il considerando 9 del regolamento (CE) n. 437/2004 riguarda una contestazione di una parte interessata secondo la quale si sarebbero dovuti escludere dal procedimento i pesci interi e i filetti congelati. Tuttavia l'inchiesta non ha riscontrato né specificamente concluso che i prodotti affumicati dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto. Dato che dall'inchiesta in questione è risultato che tutte le forme di presentazione delle trote hanno le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche fondamentali, tale argomentazione deve essere respinta.
Per i motivi sopra esposti, l'asserzione secondo cui i prodotti affumicati dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto è stata respinta in questa fase.
C. SOVVENZIONE
1. Introduzione
Il denunziante ha sostenuto che il governo turco sovvenziona il settore dell'acquacoltura della Turchia. La denuncia contiene prove non manifestamente infondate di diverse pratiche di sovvenzione previste sia dalla legislazione, sia da diversi documenti strategici che costituiscono la base del sostegno di Stato a tale settore.
La Commissione ha preso in esame e ha analizzato i documenti contenuti nella denuncia, nonché i documenti aggiuntivi presentati dal governo turco e dai produttori esportatori inclusi nel campione nel corso dell'inchiesta, riscontrando come tali documenti dimostrino tutti che il settore dell'acquacoltura della Repubblica di Turchia beneficia di un trattamento di favore sotto diversi aspetti.
La decisione da parte delle autorità turche di sovvenzionare in modo specifico il settore dell'acquacoltura risale al 2003 e ha comportato il trasferimento di grandi somme di denaro pubblico a produttori ed esportatori turchi negli ultimi dieci anni.
Nel quadro delle consultazioni preliminari tra il governo turco e la Commissione, come indicato ai precedenti considerando 3 e 4, il governo turco non ha contestato l'esistenza dei regimi oggetto dell'inchiesta.
2. Regimi esaminati
La Commissione ha inviato questionari al governo turco e ai produttori esportatori inclusi nel campione per richiedere informazioni sui seguenti regimi che presumibilmente comportavano la concessione di sovvenzioni al settore dell'acquacoltura:
aiuti pubblici agli investimenti nel settore dell'acquacoltura
esenzione dai dazi doganali
esenzione dall'IVA
sgravi fiscali
sgravi dei contributi sociali (contributi dei datori di lavoro)
abbuono d'interessi
assegnazione di terreni
riduzione dell'imposta sul reddito
sgravi dei contributi sociali (contributi dei dipendenti)
sovvenzioni dirette concesse ai produttori di trote
sovvenzioni dirette agli allevatori di trote
sovvenzioni dirette per la produzione biologica di trote
sostegno specifico per il novellame
prestiti e assicurazioni agevolati per i produttori di trote
prestiti a tasso d'interesse agevolato per investimenti e prestiti alle imprese della Ziraat Bankasi
prestiti a tasso d'interesse agevolato per investimenti e prestiti alle imprese delle Cooperative di credito agricolo
pool di assicurazioni agricole e aliquote di contributo al pagamento del premio assicurativo
sovvenzioni per servizi di consulenza
sovvenzioni per le navi da pesca
acquisto di carburante per navi da pesca (rimborso dell'imposta sul carburante per navi)
rottamazione delle navi da pesca
altre sovvenzioni e altri regimi di sovvenzionamento
3. Aiuti pubblici agli investimenti nel settore dell'acquacoltura
3.1. Introduzione
Il governo della Turchia ha introdotto un regime di sostegno per le imprese che investono fondi in determinati settori e regioni, tra cui il settore dell'acquacoltura. Scopo di questo regime è quello di:
incrementare la produzione e l'occupazione,
incoraggiare i grandi investimenti che contribuiscono alla competitività internazionale,
promuovere gli investimenti esteri diretti,
sostenere gli investimenti a favore della tutela dell'ambiente e delle attività di R&S, in linea con gli obiettivi indicati in vari piani di sviluppo e programmi annuali della Turchia specificati qui di seguito.
3.2. Base giuridica
Le disposizioni di legge seguenti disciplinano gli aiuti pubblici agli investimenti nel settore dell'acquacoltura: decreto turco n. 2012/3305 riguardante gli aiuti pubblici agli investimenti e comunicato n. 2012/1 riguardante l'attuazione del decreto sugli aiuti pubblici agli investimenti, pubblicati rispettivamente il 19 giugno 2012 e il 20 giugno 2012 nelle Gazzette ufficiali n. 28328 e n. 28329.
3.3. Risultati dell'inchiesta
Sebbene il decreto turco n. 2012/3305 sia il regime di sostegno pertinente per il periodo dell'inchiesta, disposizioni simili erano in vigore dal 2006 e addirittura prima. Questa circostanza è rilevante, in quanto le sovvenzioni collegate all'acquisto di capitale fisso, quali le sovvenzioni all'investimento, possono essere imputate al periodo dell'inchiesta anche se sono state concesse prima del periodo dell'inchiesta.
L'inchiesta ha confermato l'esistenza di diversi regimi di aiuti di Stato. La produzione acquicola è espressamente elencata nell'allegato 2/A del decreto n. 2012/3305 tra i settori che possono beneficiare di incentivi quali l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'esenzione dal dazio doganale, sgravi fiscali, contributi agli investimenti, sgravi dei contributi sociali (contributi a carico dei datori di lavoro), assegnazione di terreni, abbuoni d'interessi, riduzioni delle imposte sul reddito e sgravi dei contributi sociali (contributi a carico dei lavoratori). L'intensità dell'aiuto può variare in funzione del livello di sviluppo economico delle sei regioni di cui al decreto n. 2012/3305.
Anche se l'esistenza di programmi di «investimento regionale» è stata confermata dall'inchiesta, nessuna delle società incluse nel campione ha beneficiato di tutti i regimi. Alcune hanno beneficiato di esenzioni dall'IVA e dai dazi doganali che si applicano allo stesso modo a tutti le sei regioni della Turchia. Tuttavia, dato che le società incluse nel campione hanno acquistato macchinari ed attrezzature da società dell'Unione all'interno dell'Unione doganale UE-Turchia, il dazio doganale non era dovuto. Inoltre, poiché la Turchia applica un sistema IVA sulle vendite e sugli acquisti, i vantaggi ottenuti durante il periodo dell'inchiesta si limitavano ad un guadagno di tempo di due mesi, fino a quando le autorità fiscali hanno rimborsato l'IVA alle società. Il vantaggio effettivo sarebbe costituito dall'interesse da corrispondere ad una banca commerciale per il periodo che termina con il rimborso dell'IVA. Si tratta di un vantaggio trascurabile, che non è stato esaminato in modo più approfondito.
Una delle società incluse nel campione ha beneficiato di uno sgravio fiscale per l'acquisto di macchinari effettuato nel quadro del regolamento di cui sopra sul sostegno pubblico agli investimenti. La società ha versato un'imposta sulle società al 4 %, mentre l'aliquota generalmente applicabile è del 20 %.
La stessa società inclusa nel campione ha beneficiato anche del regime di sgravi dei contributi sociali. In quanto titolare di un certificato di promozione degli investimenti, ha beneficiato degli sgravi dei contributi sociali per i contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. Dopo aver completato i suoi investimenti, la società ha beneficiato di un'esenzione delle quote dei contributi sociali (contributi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori) corrispondenti al salario minimo concessa dall'ente previdenziale per i nuovi posti di lavoro creati. Il regime è stato finanziato dal ministero dell'Economia.
3.4. Conclusioni
Il sostegno dello Stato agli investimenti è provvisoriamente considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, nel caso in cui il sostegno dello Stato assume la forma di un incentivo fiscale, vale a dire quando la pubblica amministrazione rinuncia ad entrate altrimenti dovute oppure non le riscuote.
La sovvenzione è specifica e compensabile poiché il vantaggio ad essa collegato si limita specificamente ad un elenco di settori economici. L'accesso alla sovvenzione è inoltre limitato a determinate imprese che operano in determinati settori. Oltre a questo, la sovvenzione non soddisfa le condizioni di non specificità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, considerato il numero e la natura delle restrizioni applicabili a determinati settori, in particolare quelle che limitano l'accesso a determinati tipi di imprese o che escludono completamente determinati settori.
L'acquacoltura è espressamente designata nell'allegato 2 A del decreto come una delle attività che possono beneficiare di questo tipo di esenzioni fiscali. L'allegato 4 del decreto reca un elenco dei settori che non possono beneficiare di alcun incentivo nell'ambito di tale regime.
Di conseguenza, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base le sovvenzioni di cui sopra sono considerate un contributo finanziario governativo che conferisce un vantaggio ai beneficiari.
3.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione
Una società ha beneficiato di vantaggi nell'ambito dei regimi summenzionati. Tuttavia, il vantaggio per la società è stato considerato trascurabile.
4. Sovvenzioni dirette concesse ai produttori di trote
4.1. Introduzione
Le sovvenzioni dirette per chilogrammo di trote prodotte costituiscono il principale regime di sovvenzioni di cui beneficia il prodotto in esame. Tali sovvenzioni sono rivedute ogni anno nel quadro del riesame annuale delle sovvenzioni agricole.
4.2. Base giuridica
Le sovvenzioni dirette sono disciplinate dalle disposizioni di legge seguenti: decreto turco n. 2013/4463 sulle sovvenzioni agricole nel 2013, del 7 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 28612 dell'8 aprile 2013 (si applica retroattivamente a partire dal 1o gennaio 2013).
4.3. Risultati dell'inchiesta
L'inchiesta ha confermato l'esistenza di sovvenzioni dirette per le trote e ha consentito di accertare che, nel periodo dell'inchiesta, il livello della sovvenzione per chilogrammo di trote è stato fissato a 0,65 TL/kg per una produzione massima di 250 tonnellate l'anno. La metà di questo importo (0,325 TL/kg) è stata concessa per i quantitativi prodotti tra 251-500 tonnellate/anno, mentre non sono state concesse sovvenzioni per i quantitativi prodotti oltre le 500 tonnellate. La sovvenzione è stata concessa ai produttori del prodotto in esame in possesso di licenza del ministero dell'Alimentazione, dell'agricoltura e dell'allevamento.
Per poter ottenere le suddette sovvenzioni, i produttori devono essere iscritti nel sistema di registrazione delle imprese di acquacoltura del ministero dell'Alimentazione, dell'agricoltura e dell'allevamento. Le imprese sono oggetto di ispezioni regolari e di visite d'ispezione non preannunciate.
Tre dei quattro gruppi di società inclusi nel campione hanno beneficiato di sovvenzioni dirette durante il periodo dell'inchiesta, poiché erano attivi nell'allevamento di trote. Tuttavia il gruppo più ampio, Ternaeben, non allevava trote, ma le acquistava (soprattutto trote vive e pesci interi congelati) da allevatori indipendenti per trasformarle. Per tale motivo il gruppo Ternaeben non ha ricevuto sovvenzioni dirette. Di conseguenza, si è posta la questione se il beneficio della sovvenzione diretta si potesse applicare anche a Ternaeben e agli altri tre gruppi di società inclusi nel campione, che hanno non solo allevato ma anche acquistato trote da società non collegate e le hanno trasformate.
A questo proposito la Commissione sottolinea che il prodotto in esame comprende sia la materia prima sovvenzionata direttamente, vale a dire le trote vive, sia i prodotti a valle (trote fresche, congelate, pesci interi, filetti, trote affumicate). Poiché la produzione di trote vive è sovvenzionata e praticamente tutti gli allevatori di trote in Turchia beneficiano di tale regime, tutti i produttori del prodotto in esame (cioè le trote vive e i prodotti a valle) beneficiano di questo regime di sovvenzioni dirette, a prescindere dal fatto che allevino essi stessi le trote o le acquistino per la successiva trasformazione.
Il vantaggio conferito ai produttori del prodotto in esame può in ogni caso essere dimostrato. A tale riguardo la Commissione ha confrontato il costo di produzione delle tre società incluse nel campione che allevano trote (compreso un ragionevole e moderato importo per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti) con il prezzo pagato per l'acquisto di pesce refrigerato o vivo da fornitori indipendenti. La Commissione ha riscontrato che, per le tre società, il prezzo di acquisto del pesce refrigerato o vivo era inferiore al costo medio di produzione.
Per quanto riguarda il gruppo Ternaeben, la Commissione ha confrontato il costo medio di produzione delle altre tre altre società del campione (compreso un importo ragionevole e moderato per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti) con il prezzo medio di acquisto individuale pagato da Ternaeben per i pesci refrigerati o vivi. Si è rilevato che il costo medio di produzione delle altre tre società incluse nel campione era superiore al prezzo medio di acquisto di Ternaeben. Il suo prezzo medio di acquisto è risultato in linea con le altre società inserite nel campione.
Pertanto la Commissione ritiene che le società del campione, anche quando hanno acquistato trote da società indipendenti, abbiano beneficiato del regime di sovvenzioni dirette.
Il denunziante ha sostenuto che veniva concesso un ulteriore sostegno per la produzione biologica di trote e per unità di produzione di novellame. L'inchiesta ha confermato l'esistenza del sostegno supplementare per la produzione biologica di trote. Tuttavia è risultato che in Turchia soltanto una società effettuava la produzione biologica di trote, ma è fallita di recente. Di conseguenza non sono state versate sovvenzioni per la produzione biologica di trote durante il periodo dell'inchiesta.
Inoltre la Commissione ha constatato che il sostegno specifico per la produzione di novellame esisteva nel 2012 ma è stato abbandonato nel 2013, dato che il livello della produzione di novellame in Turchia riusciva già a soddisfare le esigenze del mercato.
4.4. Conclusioni
Sulla base delle risultanze dell'inchiesta, la Commissione conclude in via provvisoria che il suddetto contributo pubblico assume la forma di una sovvenzione diretta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base e conferisce pertanto un vantaggio diretto ai produttori turchi di trote, in linea con l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. È conferito un «vantaggio» in quanto il finanziamento diretto (sovvenzione) è concesso dalle autorità pubbliche senza alcun tasso di interesse o royalty. Tali finanziamenti a titolo gratuito normalmente non sono disponibili sul mercato.
Il regime di sovvenzioni dirette è specifico e compensabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che solo determinate imprese possono accedervi. Le imprese attive nel settore dell'acquacoltura sono espressamente citate e la trota è chiaramente designata come una delle specie che beneficiano di tale regime di sovvenzioni. Tale sovvenzione diretta è specifica, poiché l'autorità che la concede e la legislazione ai sensi della quale la stessa opera limitano esplicitamente l'accesso alle sovvenzioni alle imprese che operano nel settore dell'acquacoltura.
4.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione
Il vantaggio complessivo per società era pari all'importo medio della sovvenzione diretta ricevuta durante il periodo dell'inchiesta per i propri pesci vivi allevati e all'importo medio della sovvenzione concessa dal governo turco, calcolato sulla base del totale delle sovvenzioni concesse e diviso per la produzione totale di trote in Turchia per il pesce vivo acquistato.
La tabella sotto riportata indica l'importo, stabilito in via provvisoria, del vantaggio costituito dalle sovvenzioni indicate in precedenza, ipotizzando come vantaggio l'importo ricevuto durante il periodo dell'inchiesta dalle società interessate.
| Sovvenzioni dirette e indirette | |
| Nome della società | Margine di sovvenzione |
| GMS | 7,0 % |
| Kilic | 9,6 % |
| Özpekler | 6,8 % |
| Ternaeben | 9,5 % |
5. Prestiti agevolati
5.1. Introduzione
Alcuni soggetti pubblici e privati hanno concesso prestiti agevolati alle società che operano nel settore acquicolo. I principali soggetti interessati sono descritti qui di seguito.
Le Cooperative di credito agricolo (CCA) sono enti di diritto privato, istituiti da produttori agricoli (ovvero dalle persone fisiche o giuridiche che svolgono un'attività di produzione agricola) in Turchia al fine di soddisfare le necessità finanziarie connesse alle loro attività.
La Banca agricola della Repubblica di Turchia (Türkiye Cumhurriyeti Ziraat Bankasi o «Ziraat Bankasi») è una banca di proprietà dello Stato ed è un ente pubblico le cui azioni sono tutte di proprietà del Sottosegretariato del Tesoro. Nel quadro di un programma governativo illustrato nel seguente considerando 70, che si applica anche al periodo dell'inchiesta, Ziraat Bankasi eroga prestiti agevolati al settore dell'acquacoltura per promuovere la produzione agricola e agroindustriale. A tale riguardo il Consiglio dei Ministri determina ogni anno la durata, le procedure e i principi del programma e il Tesoro trasferisce il saldo degli interessi versati, corrispondente al tasso di interesse agevolato, a Ziraat Bankasi. Si ritiene pertanto che Ziraat Bankasi sia dotata di pubblici poteri e che quindi sia da considerare un ente pubblico.
L'organizzazione turca per lo sviluppo delle piccole e medie imprese (KOSGEB) è un ente pubblico il cui obiettivo è ampliare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) allo sviluppo economico e sociale offrendo servizi di qualità e sostegno per lo sviluppo della loro competitività e diffondendo la cultura dell'imprenditorialità. KOSGEB rientra nelle competenze del ministero della Scienza, dell'industria e della tecnologia ed è parzialmente indipendente.
La Türk Eximbank («Eximbank») ha ricevuto la concessione del governo turco il 21 agosto 1987 con il decreto n. 87/11914, in forza della legge n. 3332, ed è una banca interamente di proprietà statale, che agisce in qualità di ente pubblico come importante strumento del governo turco per la promozione delle esportazioni nella sua strategia di esportazione sostenibile. Eximbank ha ricevuto dal governo il mandato di sostenere il commercio estero e gli imprenditori/investitori turchi che operano all'estero, al fine di aumentare le esportazioni delle imprese turche e di rafforzare la loro competitività internazionale. Si ritiene pertanto che Eximbank sia dotata di pubblici poteri e che quindi sia da considerare un ente pubblico.
5.2. Base giuridica
I prestiti agevolati sono disciplinati dalle disposizioni di legge seguenti: decreto turco n. 2013/4271 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 28561, del 16 febbraio 2013, riguardante la concessione dei finanziamenti a basso tasso d'interesse per investimenti e dei prestiti alle imprese da parte di Ziraat Bankasi e delle CCA nel 2013, decreto turco n. 2010/27612 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2010 riguardante prestiti a tasso zero per le PMI e legge turca n. 3332, pubblicata il 31 marzo 1987 nella Gazzetta ufficiale n. 19417 (bis) sui crediti all'esportazione di Eximbank, la banca per i crediti all'esportazione della Turchia.
5.3. Risultati dell'inchiesta
I prestiti agevolati di Eximbank e KOSGEB sono stati esaminati sulla base delle relative dichiarazioni contenute nella denuncia riguardanti i prestiti agevolati. L'inchiesta ha confermato l'esistenza di prestiti a basso tasso di interesse. Tuttavia, nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha beneficiato di prestiti concessi dalle Cooperative di credito agricolo.
La Commissione ha riscontrato che una società inclusa nel campione ha ottenuto quattro prestiti agevolati da Ziraat Bankasi in virtù delle disposizioni del decreto n. 4271/2013 durante il periodo dell'inchiesta. Nell'ambito dei prestiti alle imprese di acquacoltura, Ziraat Bankasi ha concesso finanziamenti per investimenti all'acquisto di macchine e attrezzature e ha inoltre erogato prestiti operativi per il finanziamento dei costi operativi.
Oltre ai prestiti agevolati di Ziraat Bankasi, una delle società incluse nel campione ha beneficiato di un prestito a tasso zero ai sensi del decreto n. 2010/27612, sulla base del quale KOSGEB gestisce vari programmi a sostegno delle PMI. Anche le PMI operanti nel settore dell'acquacoltura hanno il diritto di beneficiare di questi programmi di sostegno.
Inoltre, nel corso dell'inchiesta è emerso che due società incluse nel campione hanno beneficiato rispettivamente di due e sei prestiti a basso tasso d'interesse di Eximbank. Durante la visita di verifica effettuata con il governo turco i rappresentanti di Eximbank hanno confermato di concedere prestiti agli esportatori turchi a condizioni migliori rispetto a quelle generalmente disponibili sul mercato.
5.4. Conclusioni
I succitati prestiti a basso tasso d'interesse sono provvisoriamente considerati una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.
In base ai risultati emersi dall'inchiesta la Commissione conclude che il vantaggio conferito al beneficiario assume la forma di una riduzione dei tassi di interesse dei prestiti contratti per la produzione acquicola. Il regime di prestiti con sostegno dello Stato conferisce un vantaggio al beneficiario dei prestiti, dato che essi sono concessi a condizioni che non corrispondono alle condizioni del mercato per prestiti di durata comparabile. Tali prestiti sono concessi a tassi inferiori a quelli di mercato.
I regimi in questione sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, poiché l'autorità che li concede, o la legislazione secondo cui tale autorità opera, limita esplicitamente l'accesso a determinate imprese.
Tutti i summenzionati prestiti sono pertanto considerati sovvenzioni compensabili, che conferiscono un vantaggio e sono specifiche ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base.
5.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione
L'articolo 6, lettera b), del regolamento di base stabilisce che il vantaggio conferito dai prestiti agevolati va calcolato come differenza tra l'importo degli interessi pagati e l'importo che sarebbe stato pagato nel caso di un analogo prestito commerciale ottenibile sul mercato. Come benchmark la Commissione ha applicato il tasso di interesse medio ponderato dei prestiti in Turchia per il periodo dell'inchiesta utilizzando la piattaforma di trading elettronico Bloomberg (indice WAIRCOMM).
Il vantaggio è stato calcolato per il periodo dell'inchiesta come differenza tra gli interessi effettivamente pagati durante il periodo dell'inchiesta e gli interessi che sarebbero stati pagati applicando il benchmark.
I margini di sovvenzione calcolati con tale metodologia per i produttori esportatori inclusi nel campione sono i seguenti:
| Prestiti agevolati | |
| Nome della società | Margine di sovvenzione |
| Kilic | 0,1 % |
| Özpekler | 0,3 % |
6. Pool di assicurazioni agricole e aliquote di contributo al pagamento del premio assicurativo
6.1. Introduzione
La legislazione sulle assicurazioni agricole e il regolamento sui principi di attuazione del pool di assicurazioni agricole stabiliscono l'obiettivo del governo di fornire una copertura assicurativa contro tutte le perdite di stock ittici e di raccolte dei produttori di trote dovute a molteplici eventuali malattie, calamità naturali, incidenti ecc.
I tipi di assicurazione compresi nel pool di assicurazioni agricole sono i) assicurazione del raccolto, ii) assicurazione delle coltivazioni in serra, iii) assicurazione del bestiame di grandi dimensioni e iv) assicurazione del bestiame di piccole dimensioni v) assicurazione del pollame e vi) assicurazione dell'acquacoltura.
6.2. Base giuridica
La base giuridica di questo regime è la legge sulle assicurazioni agricole n. 5363 e il decreto turco n. 2012/4138 riguardante i rischi, i prodotti e le regioni nell'ambito del pool di assicurazioni agricole e le aliquote di contributo al pagamento del premio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 28537 e datato 23 gennaio 2013.
6.3. Risultati dell'inchiesta
L'inchiesta ha confermato l'esistenza di tale regime di sovvenzione. A norma degli articoli 12 e 13 della legge sulle assicurazioni agricole n. 5363 e del decreto n. 2012/4138 riguardante i rischi, i prodotti e le regioni nell'ambito del pool di assicurazioni agricole e le aliquote di contributo al pagamento del premio (decreto n. 2012/4138), i produttori nel settore dell'acquacoltura possono beneficiare di un contributo al pagamento del premio assicurativo da parte del governo, come stabilito dall'articolo 1/6 del decreto n. 2012/4138.
Le società che intendono presentare una domanda al pool di assicurazioni agricole devono fornire una valutazione preventiva della polizza assicurativa che desiderano. Le società sono quindi ispezionate dal pool di assicurazioni agricole per una valutazione dei rischi e viene loro offerta una polizza di assicurazione, con indicazione dell'importo del premio da pagare. Se le società operanti nel settore agricolo accettano l'offerta, il governo paga la metà del premio assicurativo.
La Commissione ha constatato che in Turchia gli agricoltori in generale non assicurano i loro prodotti. Solo una delle società incluse nel campione ha beneficiato del programma di sostegno al premio assicurativo del governo durante il periodo dell'inchiesta, per tre mesi. Ha poi preferito passare ad un assicuratore privato.
6.4. Conclusioni
In pratica, il vantaggio conferito da tale regime assume la forma di una riduzione delle spese finanziarie sostenute per la copertura assicurativa degli animali allevati. Questo regime costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, sotto forma di una sovvenzione diretta da parte del governo per i produttori di trote e un contributo finanziario ai sensi del regolamento di base, in quanto il destinatario della sovvenzione beneficia di un premio assicurativo favorevole, il cui costo è decisamente inferiore a quello dei premi assicurativi disponibili sul mercato per la copertura di rischi comparabili. Tale regime conferisce un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il vantaggio è pari alla differenza tra i premi offerti nell'ambito di una polizza di assicurazione commerciale e il premio sovvenzionato.
Tale sovvenzione è specifica, poiché l'autorità che la concede e la legislazione ai sensi della quale la stessa opera limitano esplicitamente l'accesso alla sovvenzione alle imprese che operano nel settore dell'acquacoltura e riguarda esplicitamente i rischi cui sono esposti i produttori acquicoli.
6.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione
Una società ha beneficiato di vantaggi nell'ambito del regime summenzionato. Tuttavia, il vantaggio per la società è stato considerato trascurabile.
6.6. Sovvenzioni per servizi di consulenza
Tale regime mira a fornire le conoscenze e il know-how necessari ai produttori acquicoli al fine di ammodernare e aumentare la produzione e di migliorare l'efficienza. Tuttavia, nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha beneficiato di tale regime durante il periodo dell'inchiesta.
6.7. Sovvenzioni per il carburante e per la rottamazione delle navi da pesca
Tali sovvenzioni sono legate all'acquisto di carburante per navi da pesca, oppure alla rottamazione delle navi da pesca. Di tali sovvenzioni beneficiano specificamente le attività di pesca. Nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha beneficiato di tali sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta.
6.8. Conclusioni relative alle sovvenzioni
La Commissione ha calcolato gli importi delle sovvenzioni compensabili in conformità a quanto stabilito dal regolamento di base per le società soggette a inchiesta in relazione ad ogni regime e li ha addizionati per calcolare l'importo totale della sovvenzione per ogni gruppo di società durante il periodo dell'inchiesta.
Per calcolare i margini totali di sovvenzione indicati di seguito la Commissione ha dapprima calcolato la percentuale di sovvenzionamento, rappresentata dall'incidenza delle sovvenzioni sul fatturato totale della società. Tale percentuale è stata poi usata per calcolare la sovvenzione destinata alle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
È stato poi calcolato l'importo della sovvenzione per equivalente pesce intero di prodotto in esame esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e sono stati calcolati i margini sottoindicati in percentuale del valore cif delle stesse esportazioni per equivalente pesce intero.
Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di sovvenzione. Tale margine è stato quindi fissato in base ai margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione.
Per tutti gli altri produttori esportatori, la Commissione ha stabilito il margine di sovvenzione in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, espresso in percentuale del volume totale delle esportazioni — come indicato nelle statistiche delle importazioni di Eurostat — dal paese interessato verso l'Unione.
Il livello di collaborazione a questo procedimento è elevato poiché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito oltre l'80 % delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Su questa base la Commissione ha deciso di stabilire il margine di sovvenzione residuo al livello della società inserita nel campione con il più alto margine di sovvenzione.
| Nome della società | Margine di sovvenzione |
| GMS | 7,0 % |
| Kilic | 9,7 % |
| Özpekler | 7,1 % |
| Ternaeben | 9,5 % |
| MEDIA ponderata del campione | 8,2 % |
| Margine di sovvenzione a livello nazionale | 9,7 % |
D. PREGIUDIZIO
1. Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione
Il prodotto simile è stato fabbricato da più di 700 produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Essi costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.
La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata stimata a circa 170 milioni di kg di «equivalenti pesce intero» (EPI), in base a dati forniti da associazioni di produttori europee e nazionali e singole imprese. Come indicato al considerando 10, è stato selezionato un campione di nove produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 12 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.
2. Consumo dell'Unione
La Commissione ha determinato il consumo dell'Unione sulla base del volume totale stimato delle vendite dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione e del volume totale delle importazioni sulla base dei dati Eurostat.
La stima del volume delle vendite complessive dei produttori dell'Unione è stata effettuata come indicato nel seguente considerando 130.
Per quanto riguarda il volume delle importazioni, Eurostat indica pesi netti per sei diversi codici NC, vale a dire trote vive, fresche, refrigerate, congelate e/o affumicate sotto forma di pesce intero e/o eviscerato o filetti. I pesi netti sono stati convertiti in EPI per un confronto obiettivo, dividendo il volume delle importazioni registrato da Eurostat con i seguenti fattori di conversione. Detti fattori di conversione sono stati forniti nella denuncia e sono comunemente utilizzati nel settore.
Tabella 1 Fattori di conversione
| Presentazione del prodotto | Fattore |
| Vive | 1,00 |
| Fresche/refrigerate/congelate (eviscerate) | 0,85 |
| Filetti: freschi/refrigerati/congelati | 0,47 |
| Filetti: affumicati | 0,40 |
Le pertinenti voci NC comprendono anche altri tipi di pesci esclusi dall'ambito della presente inchiesta, come salmotrota (Salmo trutta), trota golarossa (Oncorhynchus clarki), trota dorata (Oncorhynchus aguabonita) e trota di gila (Oncorhynchus gilae). Tuttavia, dall'inchiesta è emerso che in Turchia non sono state prodotte specie diverse rispetto al prodotto in esame o i quantitativi prodotti erano trascurabili. Questa conclusione è tratta sulla base delle informazioni fornite dall'industria turca alla Federazione europea degli acquacoltori (FEAP) e di altre fonti pubbliche di informazione8 confrontate, ove possibile, con le pertinenti statistiche ufficiali turche. Su tale base si è concluso che le statistiche di Eurostat fornivano dati sufficientemente affidabili e completi sulle importazioni.
Il consumo dell'Unione, come accertato, è rimasto stabile tra il 2010 e il 2011, diminuendo poi del 5 % tra il 2011 e il 2012, ed è ulteriormente calato del 7 % tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta. Complessivamente, il consumo è diminuito del 12 % durante il periodo in esame.
Tabella 2 Consumo dell'Unione (in kg EPI)
| 2010 | 2011 | 2012 | Periodo dell'inchiesta | |
| Consumo totale UE | 183399382 | 183932215 | 173599493 | 162108475 |
| Indice | 100 | 100 | 95 | 88 |
3. Importazioni dal paese interessato
3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato
Come indicato al considerando 103, la Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base dei dati Eurostat, espressi in kg EPI. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al volume delle importazioni dalla Turchia e al consumo totale dell'Unione.
Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 3 Volume delle importazioni (in kg EPI) e quota di mercato
| 2010 | 2011 | 2012 | Periodo dell'inchiesta | |
| Volume delle importazioni dalla Turchia (in kg EPI) | 15664502 | 21510620 | 22113656 | 27008376 |
| Indice | 100 | 137 | 141 | 172 |
| Quota di mercato | 9 % | 12 % | 13 % | 17 % |
| Indice | 100 | 137 | 149 | 195 |
Malgrado il calo del consumo, il volume delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame è aumentato costantemente durante il periodo in esame e, in totale, del 72 %. Ciò ha comportato un aumento della corrispondente quota di mercato dal 9 % nel 2010 al 17 % nel periodo dell'inchiesta, con un aumento di 8 punti percentuali o del 95 % durante il periodo in esame.
3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)
La Commissione ha stabilito i prezzi medi delle importazioni sulla base dei dati Eurostat, dividendo il volume totale delle importazioni turche espresso in kg EPI per il valore totale di tali importazioni. La sottoquotazione dei prezzi delle importazioni è stata determinata sulla base dei dati relativi ai produttori esportatori inseriti nel campione.
Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 4 Prezzi delle importazioni (in EUR/kg EPI)
| 2010 | 2011 | 2012 | Periodo dell'inchiesta | |
| Turchia | 2,63 | 2,78 | 2,83 | 2,75 |
| Indice | 100 | 106 | 108 | 105 |
Il prezzo medio all'importazione del prodotto in esame è aumentato dell'8 % tra il 2010 e il 2012, per poi scendere del 3 % tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta. Il prezzo medio all'importazione è aumentato complessivamente del 5 % nel periodo in esame.
La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando: a) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, con adeguamenti per precisare il livello franco fabbrica; e b) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dai produttori esportatori inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello cif.
Il confronto tra i prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, una volta apportati gli aggiustamenti del caso e dedotti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta e indicava un margine di sottoquotazione medio ponderato tra il 5 % e il 18 % per le importazioni dal paese interessato verso il mercato dell'Unione.
Un produttore esportatore incluso nel campione ha sostenuto che la Commissione dovrebbe prendere in debita considerazione qualsiasi differenza di stadio commerciale. Tuttavia, dall'inchiesta è emerso che non c'erano differenze di stadio commerciale tra i produttori dell'Unione inclusi nel campione e i produttori esportatori in Turchia inseriti nel campione. L'argomentazione è stata quindi respinta.
L'associazione degli esportatori dell'Egeo (che rappresenta gli esportatori turchi) e un produttore esportatore hanno sostenuto che l'industria dell'Unione è incentrata soprattutto sulla produzione di trote biologiche e trote rosa, che hanno un notevole vantaggio in termini di prezzo rispetto alle trote esportate dalla Turchia. Pertanto essi hanno sostenuto che i prezzi non erano comparabili. Tuttavia, come illustrato nel precedente considerando 113, il confronto tra i prezzi è stato effettuato tipo per tipo, per transazioni avvenute nella stessa fase commerciale e con i debiti adeguamenti ove necessario. Di conseguenza, le differenze di prezzo sulla base dei diversi tipi di prodotto sono state debitamente prese in considerazione.
L'associazione degli esportatori dell'Egeo ha inoltre affermato che l'industria dell'Unione ha utilizzato processi di produzione diversi, che si traducono in caratteristiche organolettiche diverse e in una differenza nella durata di conservazione. È stato asserito che le trote prodotte dall'industria dell'Unione avevano anche diverse categorie di peso rispetto alle trote prodotte in Turchia. Tutti questi elementi avrebbero avuto un impatto sul confronto dei prezzi e pertanto dovrebbero essere presi in considerazione. Tuttavia, non è stato fornito alcun elemento atto a dimostrare tali affermazioni, né le prove ottenute nel corso dell'inchiesta le hanno confermate. Come illustrato nel precedente considerando 113, il confronto tra i prezzi è stato effettuato tipo per tipo, per transazioni avvenute nella stessa fase commerciale e con i debiti adeguamenti ove necessario. Di conseguenza, le eventuali differenze di prezzo sulla base dei diversi tipi di prodotto sono state debitamente prese in considerazione.
Le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte.
4. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.1. Osservazioni generali
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria dell'Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo considerato.
Come già indicato al considerando 10, è stato usato il campionamento per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
Per determinare il pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella denuncia o forniti dalla FEAP e da Eurostat. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione facenti parte del campione. I dati riguardavano i produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività e ampiezza del margine di sovvenzione.
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costi di manodopera, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.
4.2. Indicatori macroeconomici
4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti.
Il volume di produzione dell'industria dell'Unione è stato ottenuto dalla FEAP e dal denunziante. La FEAP raccoglie dati su una base franco fabbrica e si riferisce a pesci vivi raccolti in ciascuno Stato membro. Poiché i dati FEAP riguardavano solo una parte del periodo dell'inchiesta, sono stati completati sulla base di stime del denunziante. Inoltre, poiché i dati FEAP sono raccolti su una base franco fabbrica e si riferiscono ai pesci vivi raccolti, e per evitare un doppio conteggio, la quota delle importazioni provenienti da tutte le fonti e destinate a lavorazione ulteriore (circa il 20 % del volume totale delle importazioni, escluse le trote «affumicate», sulla base delle informazioni fornite dai produttori esportatori inclusi nel campione nelle risposte al questionario) è stata aggiunta alla produzione dell'UE di pesci vivi.
Su tale base, la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e il tasso di utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti
| 2010 | 2011 | 2012 | Periodo dell'inchiesta | |
| Volume di produzione (in kg EPI) | 168291314 | 161896836 | 151960522 | 136950842 |
| Indice | 100 | 96 | 90 | 81 |
| Capacità produttiva (in kg EPI) | 220309323 | 215689275 | 209607237 | 183616771 |
| Indice | 100 | 98 | 95 | 83 |
| Utilizzo degli impianti | 76 % | 75 % | 72 % | 75 % |
| Indice | 100 | 98 | 95 | 98 |
Durante il periodo in esame, la capacità di produzione è diminuita ogni anno. Nel periodo dell'inchiesta la produzione è diminuita del 19 % rispetto al 2010. Questo calo è stato più marcato rispetto alla diminuzione del consumo durante il periodo in esame.
La capacità di produzione è stata stimata dividendo il volume della produzione per il tasso di utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è diminuita del 17 % nel corso del periodo in esame. I risultati dell'inchiesta indicano che alcuni produttori dell'Unione hanno chiuso i loro impianti di produzione durante il periodo in esame, riducendo così la capacità di produzione totale dell'Unione.
Il tasso di utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione è stato pari al 75 % circa durante il periodo in esame, con un calo di 1 punto percentuale tra il 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta.
4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e la quota di mercato hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame:
Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato
| 2010 | 2011 | 2012 | Periodo dell'inchiesta | |
| Volume delle vendite sul mercato UE (in kg EPI) | 163321913 | 156440124 | 146677898 | 130729993 |
| Indice | 100 | 96 | 90 | 80 |
| Quota di mercato | 89 % | 85 % | 84 % | 81 % |
| Indice | 100 | 96 | 95 | 91 |
Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è stato stabilito sulla base del volume totale della produzione, come indicato al considerando 123, dal quale sono state detratte le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione.
Il volume delle vendite all'esportazione era basato sui dati di Eurostat convertiti in kg EPI. Altre specie di trota eventualmente comprese nei codici NC in questione sono state considerate trascurabili, poiché non sono state prodotte nell'Unione, o sono state prodotte in piccolissimi quantitativi. Pertanto si è ritenuto che Eurostat abbia fornito dati sufficientemente attendibili per le esportazioni di trote iridee durante il periodo in esame.
Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito costantemente tra il 2010 e il periodo dell'inchiesta e complessivamente del 20 % durante il periodo in esame. Tale andamento negativo è stato più marcato rispetto alla diminuzione del consumo totale nello stesso periodo, come descritto nel considerando 105.
Di conseguenza anche la quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione è diminuita durante il periodo in esame e globalmente si è ridotta di 8 punti percentuali durante lo stesso periodo. Allo stesso tempo le importazioni dalla Turchia sono aumentate del 72 % e la quota di mercato di tali importazioni di 8 punti percentuali, come indicato nel precedente considerando 108, corrispondenti alla quota di mercato persa dall'industria dell'Unione.
4.2.3. Crescita
Il consumo dell'Unione è diminuito tra il 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta. Nonostante il calo della domanda sul mercato dell'Unione, le importazioni dalla Turchia sono quasi raddoppiate e hanno portato a un aumento della quota di mercato durante il periodo in esame. Di conseguenza l'industria dell'Unione ha perso parte della sua quota di mercato, mentre le importazioni in esame sono riuscite ad aumentare la loro sul mercato dell'Unione, caratterizzato da una flessione della domanda. Allo stesso tempo, il volume di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito in misura maggiore della contrazione del mercato, mentre il volume delle importazioni turche è aumentato sia in termini assoluti sia in termini relativi.
4.2.4. Occupazione e produttività
L'occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento durante il periodo in esame:
Tabella 7 Occupazione e produttività
| 2010 | 2011 | 2012 | Periodo dell'inchiesta | |
| Numero di addetti | 3692 | 3413 | 3144 | 2862 |
| Indice | 100 | 92 | 85 | 78 |
| Produttività (in kg EPI per addetto) | 45578 | 47431 | 48332 | 47847 |
| Indice | 100 | 104 | 106 | 105 |
L'occupazione nell'industria dell'Unione è stata stimata sulla base del volume della produzione totale, diviso per la produttività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Tenuto conto del calo del volume di produzione (tabella 5), il livello di occupazione nell'industria dell'Unione è diminuito del 22 % durante il periodo in esame.
Poiché il calo dell'occupazione è stato superiore a quello del volume di produzione, la stima della produttività per addetto, misurata in termini di produzione in kg EPI per addetto, è aumentata del 5 % nel periodo in esame.
4.2.5. Entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni o dumping
Tutti i margini di sovvenzione sono notevolmente superiori al livello de minimis. Riguardo all'incidenza dell'importo relativo alle sovvenzioni compensabili sull'industria dell'Unione, dati i volumi e i prezzi delle importazioni dalla Turchia, tale incidenza va considerata tutt'altro che trascurabile.
Giacché si tratta della prima inchiesta antisovvenzione riguardante il prodotto in esame, non esistono dati per valutare gli effetti di possibili precedenti pratiche di dumping o sovvenzione.
4.3. Indicatori microeconomici
4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'UE ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8 Prezzi di vendita nell'Unione
| 2010 | 2011 | 2012 | Periodo dell'inchiesta | |
| Prezzi di vendita unitari medi applicati ad acquirenti indipendenti in EUR/kg EPI | 2,76 | 2,91 | 2,89 | 2,95 |
| Indice | 100 | 105 | 105 | 107 |
| Costo unitario di produzione (in EUR/kg EPI) | 2,73 | 2,84 | 2,89 | 2,98 |
| Indice | 100 | 104 | 106 | 109 |
Il prezzo di vendita unitario medio dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è dapprima aumentato, passando da 2,76 EUR/kg EPI nel 2010 a 2,91 EUR nel 2011, per poi scendere a 2,89 EUR nel 2012 e aumentare di nuovo a 2,95 EUR nel periodo dell'inchiesta. Nel corso del periodo in esame i prezzi medi di vendita dei produttori dell'Unione inseriti nel campione sono aumentati complessivamente del 7 %. Tale incremento, tuttavia, non è stato sufficiente a far fronte all'aumento parallelo del costo di produzione del 9 % nello stesso periodo. Di conseguenza, il prezzo medio di vendita unitario netto è sceso al di sotto del costo unitario di produzione durante il periodo dell'inchiesta.
Il costo di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato, passando da 2,73 EUR/kg EPI nel 2010 a 2,84 EUR nel 2011. Nel 2012 è stato osservato un aumento più moderato, a 2,89 EUR. Nel periodo dell'inchiesta l'aumento è stato più deciso, fino a 2,98 EUR, e i costi di produzione hanno superato i prezzi medi di vendita unitari, rendendo complessivamente non redditizia la produzione dell'Unione. L'elemento più importante del costo di produzione è il costo del mangime (farina di pesce e olio di pesce), unitamente ai costi dell'energia e al costo delle uova o del novellame, che hanno registrato un incremento durante il periodo in esame, facendo quindi aumentare il costo medio di produzione.
4.3.2. Costo del lavoro
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9 Costo medio del lavoro per addetto
| 2010 | 2011 | 2012 | Periodo dell'inchiesta | |
| Costo medio del lavoro per addetto (in EUR) | 26585 | 26958 | 28276 | 27757 |
| Indice | 100 | 101 | 106 | 104 |
Tra il 2010 e il periodo dell'inchiesta, il costo medio del lavoro per addetto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato del 4 %. L'aumento complessivo durante il periodo in esame è relativamente basso e in ogni caso al di sotto dell'aumento generale del costo del lavoro (7,5 %)9 e del tasso di inflazione (9,6 %)10 nell'Unione durante lo stesso periodo.
4.3.3. Scorte
La trota è un prodotto deperibile che, se non viene congelato, ha una durata di conservazione inferiore alle due settimane. Poiché i produttori dell'Unione inclusi nel campione non tengono scorte di trote dopo la raccolta e non congelano la loro produzione, se non in misura trascurabile, i livelli delle scorte non possono essere considerati un indicatore di pregiudizio rilevante nel quadro della presente inchiesta.
4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 10 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
| 2010 | 2011 | 2012 | Periodo dell'inchiesta | |
| Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) | 1,1 % | 2,5 % | – 0,1 % | – 0,8 % |
| Indice | 100 | 230 | – 13 | – 88 |
| Flusso di cassa (in migliaia di EUR) | – 1242 | 2828 | 1715 | – 5210 |
| Indice | 100 | 428 | 338 | – 220 |
| Investimenti (in migliaia di EUR) | 3952 | 4158 | 4371 | 10265 |
| Indice | 100 | 105 | 111 | 260 |
| Utile sul capitale investito | 1,8 % | 4,3 % | – 0,2 % | – 1,3 % |
| Indice | 100 | 238 | – 13 | – 74 |
La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Nel 2010 e nel 2011 la redditività è aumentata leggermente, mantenendosi tuttavia a livelli bassi, appena superiori al punto di pareggio. La situazione si è ulteriormente deteriorata nel 2012, quando la redditività è diventata negativa, e durante il periodo dell'inchiesta, quando le perdite sono ulteriormente aumentate. Come illustrato nel considerando 142, questo è dovuto alla tendenza al rialzo dei costi di produzione e al fatto che l'industria dell'Unione non ha potuto aumentare i suoi prezzi di conseguenza. Durante tutto il periodo in esame, vari produttori dell'Unione hanno cessato l'attività.
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto è aumentato tra il 2010 e il 2011, ed è poi diminuito. Tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta esso è sceso profondamente, rendendo negativo il flusso di casa totale cumulato del periodo in esame. In generale, l'andamento negativo del flusso di cassa segue la tendenza al ribasso della redditività, anche se i flussi di cassa negativi nel 2010 e il notevole calo verificatosi tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta sono stati anche la conseguenza degli investimenti effettuati a fini di risanamento, come spiegato al considerando 149.
Tra il 2010 e il 2012 gli investimenti sono aumentati solo lievemente, mentre durante il periodo dell'inchiesta l'aumento è stato significativo. Gli investimenti erano legati all'acquisto di impianti di produzione da imprese che avevano cessato l'attività e/o al risanamento di società collegate e non alla sostituzione di beni e attrezzature esistenti o all'acquisto di attrezzature nuove e/o supplementari. Pertanto, il picco degli investimenti osservato nel periodo dell'inchiesta era principalmente dovuto al risanamento. Ciò è confermato dal fatto che la capacità produttiva totale è diminuita del 17 % durante il periodo in esame.
L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L'utile sul capitale investito ha seguito lo stesso andamento della redditività, ovvero è aumentato tra il 2010 e il 2011, restando tuttavia appena sopra il punto di pareggio. L'utile sul capitale investito è poi diminuito, fino a diventare negativo nel 2012. Esso è diminuito ulteriormente durante il periodo dell'inchiesta. Questo andamento negativo è imputabile al fatto che l'industria dell'Unione non ha potuto aumentare i suoi prezzi di vendita per compensare l'aumento dei costi di produzione.
Per quanto concerne la capacità di ottenere capitali, il deterioramento della capacità dei produttori dell'Unione inclusi nel campione di generare liquidità per il prodotto simile ha indebolito la loro situazione finanziaria riducendo i fondi generati internamente. Ottenere finanziamenti dalle banche è diventato sempre più difficoltoso. Dall'inchiesta è emerso che, in generale, la capacità di ottenere capitali è peggiorata.
5. Conclusioni relative al pregiudizio
L'inchiesta ha chiaramente dimostrato, in questa fase, che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio. Il pregiudizio si è tradotto in una perdita di quota di mercato e, in particolare, in un calo della redditività. Allo stesso tempo, le importazioni del prodotto in esame hanno ampliato la loro quota di mercato e i loro prezzi sono risultati inferiori a quelli dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione.
Alcuni indicatori di pregiudizio, quali i prezzi di vendita unitari, il costo medio del lavoro per addetto, la produttività e gli investimenti, hanno registrato un andamento positivo. Per quanto riguarda i prezzi di vendita unitari, l'aumento era dovuto all'aumento dei costi di produzione. Tuttavia, tale aumento non ha compensato pienamente l'incremento del costo unitario, rendendo la redditività negativa nel 2012. Come spiegato al considerando 144, l'incremento del costo medio del lavoro per addetto è stato inferiore all'aumento generale del costo del lavoro e al tasso di inflazione nell'Unione. L'industria dell'Unione ha dovuto ridurre il numero dei dipendenti, determinando in tal modo un aumento della produttività per addetto. L'aumento degli investimenti era prevalentemente dovuto all'acquisto di impianti di produzione da imprese che avevano cessato l'attività e/o al risanamento e non alla sostituzione di beni e attrezzature esistenti o all'acquisto di attrezzature nuove.
La maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha registrato un andamento negativo. L'industria dell'Unione ha subito un calo della redditività, del flusso di cassa e dell'utile sul capitale investito. La redditività e l'utile sul capitale investito, che si trovavano appena sopra il livello di pareggio nel 2010 e nel 2011, sono diventati negativi nel 2012 e hanno subito un ulteriore calo durante il periodo dell'inchiesta. Allo stesso tempo il volume di produzione, la capacità produttiva, l'occupazione e la quota di mercato sono diminuiti sotto la pressione delle importazioni oggetto di sovvenzioni.
In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole secondo quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.
E. NESSO DI CAUSALITÀ
In conformità all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte del paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha altresì verificato se altri fattori noti avessero potuto arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione nello stesso periodo. La Commissione ha operato in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di sovvenzioni del paese interessato alcun pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni stesse. Tali fattori sono:
a) importazioni da altri paesi terzi
b) andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione
c) andamento del consumo
d) concorrenza con altre specie ittiche
e) oneri amministrativi e normativi, limitazioni geografiche
f) pressione sui prezzi esercitata dai grandi dettaglianti
g) investimenti eccessivi, spese finanziarie, fluttuazioni dei tassi di cambio e perdite straordinarie connesse a controversie.
1. Effetti delle importazioni sovvenzionate
Per stabilire l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni del prodotto in esame provenienti dalla Turchia e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, la Commissione ha analizzato il volume e i livelli di prezzo delle importazioni sovvenzionate e la misura in cui esse possano aver contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
Dall'inchiesta è emerso che le importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato erano quasi raddoppiate durante il periodo in esame. Questo ha determinato un incremento della quota di mercato di 8 punti percentuali, ovvero dal 9 % nel 2010 al 17 % nel periodo dell'inchiesta. Tale incremento ha avuto luogo nonostante una tendenza al ribasso del consumo. Al tempo stesso l'industria dell'Unione ha perso 8 punti percentuali della sua quota di mercato.
I prezzi medi delle importazioni sovvenzionate sono aumentati del 5 % tra il 2010 e il periodo dell'inchiesta. Tale rialzo è dovuto all'aumento generale dei costi di produzione. Tuttavia, i prezzi all'importazione sono rimasti a livelli notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Le importazioni sovvenzionate hanno registrato prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, con un margine medio di sottoquotazione del 9 % nel corso del periodo dell'inchiesta. Allo stesso tempo le importazioni sovvenzionate del prodotto in esame sono aumentate, esercitando una forte pressione sui prezzi del mercato dell'Unione, mentre l'industria dell'Unione non è riuscita ad aumentare i suoi prezzi di vendita in modo sufficiente da coprire l'aumento dei costi di produzione e comunque ad un livello non superiore a quello dei prezzi delle importazioni sovvenzionate dalla Turchia.
L'inchiesta ha consentito di accertare che l'aumento delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla Turchia e della loro quota di mercato hanno coinciso chiaramente con la perdita della quota di mercato dell'industria dell'Unione, con il calo dei volumi di produzione, della capacità produttiva e dell'occupazione, con la tendenza al ribasso della redditività, del flusso di cassa e dell'utile sul capitale investito. Pertanto, è stato considerato che le importazioni oggetto di sovvenzioni abbiano esercitato una pressione sull'industria dell'Unione, che ha in seguito contribuito alla sua incapacità di aumentare i prezzi di vendita in linea con i costi, alla perdita di quota di mercato e al deterioramento economico e finanziario globale.
In base alle considerazioni finora esposte, in questa fase la Commissione ha concluso che il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione ha coinciso con l'aumento delle importazioni oggetto di sovvenzioni da parte della Turchia, che sono state determinanti nel causare il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
2. Effetti di altri fattori
2.1. Importazioni da paesi terzi
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi (Cile, Norvegia, Bosnia-Erzegovina e altri) ha avuto il seguente andamento:
Tabella 11 Importazioni da altri paesi terzi
| Paese | 2010 | 2011 | 2012 | Periodo dell'inchiesta | |
| Totale di tutti i paesi terzi eccetto il paese interessato | Volume (in kg EPI) | 4412967 | 5981471 | 4807938 | 4370106 |
| Indice | 100 | 136 | 109 | 99 | |
| Quota di mercato | 2,4 % | 3,3 % | 2,8 % | 2,7 % | |
| Indice | 100 | 135 | 115 | 112 | |
| Prezzo medio (in EUR/kg) | 2,63 | 2,85 | 2,80 | 2,94 | |
| Indice | 100 | 108 | 106 | 112 |
Il volume delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi era modesto ed è addirittura diminuito leggermente durante il periodo in esame. Esso è aumentato tra il 2010 e il 2011, ma è diminuito subito dopo, raggiungendo durante il periodo dell'inchiesta volumi leggermente inferiori rispetto a quelli registrati all'inizio del periodo in esame, nel 2010. La quota di mercato ha seguito un andamento simile. Essa è aumentata tra il 2010 e il 2011, per poi scendere di nuovo nel 2012 e nel periodo dell'inchiesta. Nel complesso, la loro quota di mercato è leggermente aumentata, passando dal 2,4 % al 2,7 % nel periodo in esame. Nello stesso periodo le importazioni dalla Turchia sono state molto più elevate in termini di volume e di quota di mercato e hanno registrato una costante tendenza alla crescita.
I prezzi medi all'importazione sono aumentati durante il periodo in esame. Complessivamente, i prezzi medi all'importazione sono aumentati del 12 % durante il periodo in esame. I prezzi all'importazione da altri paesi terzi erano inferiori ai prezzi di vendita medi unitari dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, ma superiori ai prezzi delle importazioni turche, fatta eccezione per il 2012, anno in cui erano leggermente inferiori.
Considerato il volume delle importazioni basso e stabile, nonché le quote di mercato basse e piuttosto stabili di tutti gli altri paesi terzi, e i loro livelli di prezzo che hanno seguito i livelli globali dei prezzi nell'Unione, in questa fase la Commissione ha concluso che le importazioni da altri paesi terzi non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione ha avuto l'andamento seguente:
Tabella 12 Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione
| 2010 | 2011 | 2012 | Periodo dell'inchiesta | |
| Volume delle esportazioni (in kg EPI) | 4969401 | 5456712 | 5282624 | 6220849 |
| Indice | 100 | 110 | 106 | 125 |
| Prezzo medio (in EUR/kg) | 4,08 | 4,60 | 4,13 | 4,16 |
| Indice | 100 | 113 | 101 | 102 |
Nel corso del periodo in esame, le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione sono aumentate del 25 %. Tuttavia, il mercato dell'Unione è il principale mercato di esportazione dell'industria dell'Unione e quest'ultima vi ha esportato solo il 3 % circa della sua produzione nel 2010-2011 e il 5 % circa nel periodo dell'inchiesta. I prezzi delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione sono stati di circa il 30 % superiori al loro prezzo medio di vendita nell'Unione ed hanno generato profitti più elevati rispetto alle vendite sul mercato dell'Unione.
Per questi motivi la Commissione, in questa fase, ha concluso che l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non ha infranto il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
2.3. Andamento del consumo
Nell'Unione il consumo è rimasto stabile tra il 2010 e il 2011 ed è diminuito del 12 % tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta; complessivamente è diminuito del 12 %. Nel contesto di un calo dei consumi le importazioni turche oggetto di sovvenzioni sono comunque riuscite ad aumentare la propria quota di mercato di 8 punti percentuali, cioè del 95 %, mentre l'industria dell'Unione ha perso una quota di mercato di 8 punti percentuali. Pertanto, il calo del volume delle vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione non potevano essere unicamente imputabili ad una diminuzione globale del consumo. Le importazioni oggetto di sovvenzioni, in costante aumento in un mercato in contrazione ed effettuate a prezzi inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, hanno arrecato indipendentemente un pregiudizio e, come affermato al considerando 160, hanno avuto un ruolo determinante.
Per questi motivi la Commissione, in questa fase, ha concluso che il calo dei consumi, pur avendo potuto contribuire al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, non poteva, da solo, essere la causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e che quindi non poteva rompere il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
2.4. Concorrenza con altre specie ittiche
L'associazione degli esportatori dell'Egeo ha sostenuto che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalla concorrenza con altre specie ittiche, quali il pangasio, la trota grossa e il salmone.
Per quanto riguarda il pangasio, le importazioni sono scese del 24 % circa durante il periodo in esame. Ciò è in contrasto con l'aumento delle importazioni del prodotto in esame nello stesso periodo.
Per quanto riguarda altre specie ittiche si osserva che, in base alle informazioni disponibili, vale a dire uno studio del Fødevareøkonomisk Institut dell'Università di Copenaghen11, trote grosse e salmone sono sostituti concorrenti nello stesso segmento di mercato. Per contro, le trote oggetto della presente inchiesta sono vendute in segmenti di mercato diversi e non vi è alcuna correlazione diretta tra il prezzo delle trote grosse o il prezzo del salmone e quello delle trote oggetto della presente inchiesta.
Di conseguenza, le argomentazioni sono state respinte.
Per questi motivi, in questa fase la Commissione ha concluso che la concorrenza con altre specie ittiche non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
2.5. Oneri amministrativi e normativi, limitazioni geografiche
L'associazione degli esportatori dell'Egeo ha inoltre sostenuto che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato causato da oneri amministrativi e normativi nonché da restrizioni all'uso di determinate aree geografiche a fini di acquacoltura.
Il preteso nesso di causalità tra i citati requisiti amministrativi e normativi e il pregiudizio non è stato suffragato da elementi di prova. In particolare, non è stato dimostrato che il quadro regolamentare e amministrativo, comprese le limitazioni geografiche per quanto riguarda le superfici disponibili per attività di acquacoltura, sia cambiato durante il periodo in esame in modo da poter avere causato il pregiudizio. Infatti, tali elementi citati si limitano a caratterizzare il generale contesto economico e normativo del settore dell'acquacoltura nell'Unione e non possono spiegare il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. L'obiezione è pertanto stata respinta.
Per questi motivi la Commissione, in questa fase, ha concluso che né i presunti oneri amministrativi e normativi, né le limitazioni geografiche hanno infranto il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
2.6. Pressione sui prezzi esercitata dai grandi dettaglianti
L'associazione degli esportatori dell'Egeo e uno dei produttori esportatori inclusi nel campione hanno sostenuto che i grandi dettaglianti nell'Unione hanno un forte potere negoziale e che il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione era dovuto alla pressione sui prezzi esercitata da tali dettaglianti e non alle importazioni dalla Turchia.
Nessuno dei grandi dettaglianti si è manifestato e ha collaborato alla presente inchiesta. In ogni caso, i prezzi delle importazioni turche erano oggetto di sovvenzioni e inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione durante tutto il periodo in esame. Durante il periodo dell'inchiesta, i margini di sottoquotazione erano compresi tra il 5 % e il 18 %. Considerate le circostanze, la presunta pressione esercitata sui prezzi dai grandi dettaglianti non poteva spiegare il deterioramento economico e finanziario globale, e in particolare la perdita di quota di mercato, ma avrebbe potuto eventualmente contribuire in modo marginale al pregiudizio subito.
Per questi motivi la Commissione, in questa fase, ha concluso che l'eventuale pressione sui prezzi esercitata dai grandi dettaglianti non poteva infrangere il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
2.7. Investimenti eccessivi, spese finanziarie, fluttuazioni dei tassi di cambio e perdite straordinarie connesse a controversie
L'associazione degli esportatori dell'Egeo ha sostenuto che il deterioramento dei risultati di almeno alcuni produttori dell'Unione era dovuto ad investimenti eccessivi piuttosto che alle importazioni turche. La stessa parte ha inoltre sostenuto che il calo della redditività dell'industria dell'Unione era in parte dovuto alle accresciute spese finanziarie, a fluttuazioni dei tassi di cambio e ai costi sostenuti in conseguenza di controversie.
Le argomentazioni relative a presunti investimenti eccessivi e a costi sostenuti in conseguenza di controversie non sono state confermate da nessun elemento di prova. Nemmeno i risultati dell'inchiesta hanno confermato che tali fattori avrebbero avuto un impatto significativo sulla redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
Le affermazioni riguardanti l'aumento delle spese finanziarie e le fluttuazioni del tasso di cambio non sono state precisate né provate in alcun modo. Nemmeno i risultati dell'inchiesta hanno confermato che tali fattori avrebbero avuto un impatto significativo sulla redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
Di conseguenza non è stato possibile tenere conto di tali affermazioni.
Per questi motivi, in questa fase la Commissione ha concluso che i presunti investimenti eccessivi, le spese finanziarie, le fluttuazioni dei tassi di cambio e le perdite straordinarie connesse a controversie non hanno contribuito al pregiudizio subito e, di conseguenza, non hanno potuto infrangere il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
3. Conclusioni relative al nesso di causalità
L'analisi che precede ha messo in luce il sostanziale aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato. L'aumento di tali importazioni a prezzi inferiori ai prezzi di vendita dell'Unione ha portato al deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione. Su tale base si è concluso che le importazioni dalla Turchia hanno avuto un ruolo decisivo nel grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
Sono stati analizzati anche altri fattori che potrebbero aver causato un pregiudizio all'industria dell'Unione. A questo riguardo si è concluso che le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, la concorrenza con altre specie ittiche, gli oneri amministrativi e normativi, le limitazioni geografiche, gli investimenti eccessivi, le spese finanziarie, le fluttuazioni dei tassi di cambio e le perdite straordinarie connesse a controversie non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Altri fattori, quali l'andamento del consumo dell'Unione e la pressione sui prezzi esercitata dai grandi rivenditori potrebbero aver contribuito al pregiudizio subito, ma non sono stati tali da rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
In base alle considerazioni esposte, in questa fase la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato e che nessun altro fattore ha inficiato il nesso di causalità. Il pregiudizio consiste in particolare nel calo della produzione e della capacità produttiva, del volume delle vendite, della quota di mercato e dell'occupazione, mentre i profitti e gli utili sul capitale investito sono diventati negativi durante il periodo in esame.
F. INTERESSE DELL'UNIONE
In conformità all'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse ritenere manifestamente contrario all'interesse dell'Unione prendere provvedimenti in questo caso, nonostante l'accertamento di pratiche di sovvenzione pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
1. Interesse dell'industria dell'Unione
L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla Turchia.
L'istituzione di misure ristabilirebbe una concorrenza equa sul mercato. Il deterioramento degli indicatori finanziari dell'industria dell'Unione è dovuto alla sua difficoltà a competere con le importazioni sovvenzionate dal paese interessato. L'istituzione di dazi compensativi dovrebbe quindi permettere all'industria dell'Unione di aumentare i suoi prezzi per coprire i costi di produzione e quindi aumentare la sua quota di mercato, l'occupazione, la sua produzione e migliorare i suoi indicatori finanziari quali redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito.
Qualora non vengano istituite misure, la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni turche è destinata a continuare, con ulteriori effetti negativi sulla redditività dell'industria dell'Unione. Qualsiasi ulteriore calo della performance finirebbe per causare altri tagli della produzione e altre chiusure di impianti, con conseguenti rischi per l'occupazione e gli investimenti nell'Unione.
Su tale base la Commissione, in questa fase, ha ritenuto che le misure compensative fossero nell'interesse dell'industria dell'Unione.
2. Interesse degli importatori indipendenti
Nell'avviso di apertura, la Commissione ha invitato gli importatori e le loro associazioni rappresentative a manifestarsi. Come indicato al considerando 12, tre società si sono manifestate rispondendo al modulo di campionamento per gli importatori indipendenti. Di conseguenza sono stati inviati questionari a tutte e tre le società che si erano manifestate, ma solo una di loro ha risposto. Dalla risposta è emerso che la parte in questione, pur avendo importato un quantitativo esiguo di trote durante il periodo dell'inchiesta, non era in genere un importatore di trote, ma di altri prodotti ittici. Il quantitativo di trote importato da questa società non era tale da poter essere considerato rappresentativo.
In una fase successiva un altro importatore si è manifestato, senza tuttavia rispondere al questionario. Tale importatore ha argomentato che l'istituzione di dazi sulle trote dalla Turchia potrebbe interrompere la sua attività di importazione, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni o informazioni utili per la valutazione di ogni potenziale impatto sulle sue attività, sulla redditività, sui prezzi d'importazione e di rivendita.
Non si può escludere che gli importatori indipendenti saranno colpiti dall'istituzione di dazi compensativi, ma l'obiettivo di tali dazi è ripristinare la parità di condizioni sul mercato dell'Unione. Esistono anche altre fonti di approvvigionamento e gli importatori dell'Unione dovrebbero essere in grado di cambiare fonte per reagire all'istituzione dei dazi. Complessivamente, l'inchiesta non ha rivelato alcun effetto negativo di rilievo dell'istituzione di dazi per gli importatori/operatori commerciali indipendenti dell'Unione.
Alla luce di quanto precede e in assenza di altri dati da parte degli importatori/operatori commerciali indipendenti, la Commissione in questa fase ha ritenuto che l'istituzione di misure non avrebbe un effetto negativo fortemente significativo sugli importatori/operatori commerciali indipendenti.
3. Interesse degli utilizzatori, dei consumatori e dei fornitori
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, nonché le organizzazioni che rappresentano i consumatori, a manifestarsi. Inoltre, la Commissione ha contattato tutti i soggetti interessati noti. Tuttavia nessuna di queste parti si è manifestata.
Dopo la scadenza precisata nell'avviso di apertura, si sono manifestate due parti interessate, affermando di essere fornitori di macchinari ai produttori/trasformatori turchi di trote.
Una parte ha sostenuto che l'istituzione di dazi comporterebbe un aumento dei prezzi per i consumatori finali. Tale parte non ha tuttavia fornito prove a sostegno di tale affermazione. L'inchiesta non ha rivelato alcun effetto negativo di rilievo dell'istituzione di dazi per i consumatori finali. Come indicato in precedenza, le organizzazioni dei consumatori non hanno collaborato all'inchiesta e non hanno fornito informazioni in base alle quali si sarebbe potuto valutare dettagliatamente l'impatto delle misure. In ogni caso, anche se i dazi compensativi possono avere un effetto sui prezzi all'importazione, tale potenziale aumento dei prezzi può essere almeno in parte diluito lungo il circuito di distribuzione e un eventuale aumento dei prezzi per i consumatori finali può pertanto risultare non significativo a livello dei consumatori stessi.
Inoltre, l'obiettivo dei dazi compensativi è ripristinare la parità di condizioni sul mercato dell'Unione, senza però limitare le importazioni a prezzi equi nell'Unione.
In considerazione di quanto precede, nonché della mancanza di collaborazione all'inchiesta da parte degli utilizzatori e delle organizzazioni dei consumatori e, in particolare, visto il livello delle misure, in questa fase la Commissione ha ritenuto che l'istituzione di misure non avrebbe un effetto negativo di rilievo sugli utilizzatori, sui consumatori o sui fornitori.
4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha stabilito che non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'adozione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originario della Turchia in questa fase dell'inchiesta.
G. MISURE COMPENSATIVE PROVVISORIE
Viste le conclusioni della Commissione in merito alla sovvenzione, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure compensative per impedire che le importazioni oggetto di sovvenzioni arrechino ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)
Per determinare il livello delle misure la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione il profitto al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente ottenere un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, ovvero in assenza di importazioni oggetto di sovvenzioni.
Le importazioni dalla Turchia hanno iniziato ad aumentare in modo significativo soprattutto nel 2008, vale a dire prima del periodo in esame. La redditività dell'industria dell'Unione all'inizio del periodo in esame nel 2010 non è stato dunque considerata rappresentativa. Dato che prima del 2008 la pressione delle importazioni dalla Turchia sul mercato dell'Unione non era sostanziale, si è ritenuto che i margini di profitto realizzati prima di tale periodo potessero essere ragionevoli. Secondo la denuncia, nel 2006 e 2007 l'industria delle trote danese ha realizzato un margine di profitto che, in media, raggiungeva o superava il 12 %. Di conseguenza, su tale base, la Commissione ha ritenuto, in questa fase, che un margine di profitto del 12 % sul fatturato potesse essere considerato un livello adeguato, che l'industria dell'Unione avrebbe potuto aspettarsi di ottenere in assenza delle sovvenzioni pregiudizievoli.
L'associazione degli esportatori dell'Egeo e un produttore esportatore hanno sostenuto che il margine di profitto di riferimento dovrebbe essere inferiore al 12 % sulla base del fatto che (i) in inchieste precedenti (salmone, trote grosse arcobaleno) i profitti perseguiti erano inferiori, (ii) il margine di profitto effettivo ottenuto dall'industria dell'Unione all'inizio del periodo in esame è risultato anch'esso più basso e (iii) il margine di profitto del 12 % si riferisce unicamente all'industria delle trote danese e non all'industria dell'Unione nel suo complesso e pertanto non sarebbe rappresentativo. Infine, il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che dovrebbe essere utilizzato un margine di profitto del 3 %, dato che tale profitto era in linea con il margine di profitto medio dell'industria alimentare in generale.
In primo luogo, per quanto concerne il confronto con le inchieste sulle trote grosse arcobaleno e sul salmone, va osservato che ogni inchiesta deve giungere alle sue proprie conclusioni sulla base degli elementi considerati. In questo caso specifico, le informazioni disponibili nel fascicolo della presente inchiesta sono risultate ragionevoli e sono pertanto state usate.
In secondo luogo, il livello del profitto di riferimento sulle vendite del prodotto simile sul mercato dell'Unione deve essere pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza da un'industria di questo tipo operante nel settore, vale a dire in assenza di importazioni oggetto di sovvenzioni. Considerando che, nel corso del periodo in esame e addirittura prima, le importazioni oggetto di sovvenzioni erano presenti in quantitativi sostanziali, non si poteva ritenere che vi fossero condizioni di concorrenza normali. Il margine di profitto del 12 % è stato ottenuto in mancanza di una considerevole presenza di importazioni turche nel mercato dell'Unione ed è stato quindi considerato come profitto di riferimento ragionevole nelle circostanze del procedimento in questione in questa fase.
In terzo luogo, l'industria delle trote danese è stata considerata sufficientemente rappresentativa per il mercato dell'Unione, perché la Danimarca è uno dei principali paesi produttori di trote nell'Unione. In assenza di altre informazioni disponibili in questa fase è stata utilizzata ai fini della determinazione del livello di profitto di riferimento.
Infine, l'affermazione secondo cui il margine di profitto generale realizzato dall'industria alimentare fosse molto più basso non è stata suffragata da elementi di prova. La Commissione ha ritenuto che, in ogni caso, il margine di profitto realizzato dall'industria delle trote danese dovrebbe tenere maggiormente conto delle specificità di questo settore e sarebbe più appropriato. In effetti, l'industria alimentare comprende varie sottocategorie relative ai vari segmenti di mercato, soggetti a diverse condizioni di mercato, che non sono necessariamente applicabili all'industria delle trote.
Per i motivi di cui sopra, in questa fase la Commissione ha concluso che era ragionevole utilizzare il margine di profitto di riferimento pari al 12 % del fatturato.
Su questa base, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione sottraendo dai prezzi di vendita dell'Unione l'effettivo margine di profitto realizzato durante il periodo dell'inchiesta e sostituendolo con il margine di profitto del 12 %.
La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando il prezzo medio ponderato all'importazione dei produttori esportatori della Turchia inseriti nel campione, accertato per calcolare la sottoquotazione del prezzo, con il prezzo medio ponderato non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inseriti nel campione sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore cif all'importazione.
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «società di cui all'allegato I» e per «tutte le altre società» è definito come il margine di sovvenzione per tali società (cfr. considerando 96 e 97).
2. Misure provvisorie
È opportuno istituire dazi compensativi provvisori sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) vive, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg ciascuna, fresche, refrigerate o congelate e/o affumicate, in forma di pesci interi o senza testa o in forma di filetti, originarie della Turchia, in conformità della regola del dazio inferiore di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha messo a confronto i margini di pregiudizio e i margini di sovvenzione. L'importo del dazio dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra i margini di sovvenzione.
In base alle considerazioni esposte, le aliquote del dazio compensativo provvisorio, espresse in percentuale sul prezzo cif alla frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
| Società | Margine di sovvenzione | Margine di pregiudizio | Dazio compensativo |
| GMS | 7,0 % | 27 % | 7,0 % |
| Kilic | 9,7 % | 41 % | 9,7 % |
| Özpekler | 7,1 % | 26 % | 7,1 % |
| Ternaeben | 9,5 % | 20 % | 9,5 % |
| Altre società che hanno collaborato | 8,2 % | 26 % | 8,2 % |
| Tutte le altre società | 9,7 % | 41 % | 9,7 % |
Le misure compensative di cui sopra sono istituite sotto forma di dazi ad valorem, ossia in proporzione al valore dell'importazione.
Le aliquote del dazio compensativo applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e prodotto dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione.
Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette ad alcuna delle aliquote del dazio compensativo individuale.
Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo se essa dovesse modificare in seguito la propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione12. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio applicabile. Se il cambiamento di ragione sociale non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio applicabile, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Al fine di minimizzare i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure particolari per garantire l'applicazione dei dazi compensativi individuali. Le società che possono avvalersi di dazi compensativi individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida. La fattura deve essere conforme ai requisiti indicati nell'allegato II. Le importazioni non corredate da detta fattura dovrebbero essere soggette ai dazi compensativi applicabili a «tutte le altre società».
Per garantire la corretta applicazione dei dazi compensativi, il dazio residuo per tutte le altre società si dovrebbe applicare non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
H. DISPOSIZIONI FINALI
Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro una precisa scadenza.
Le conclusioni relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno (Oncorhynchus mykiss):
vive, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure
fresche, refrigerate, congelate e/o affumicate:
intere (con testa), con o senza branchie, eviscerate o no, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure
senza testa, con o senza branchie, eviscerate o no, di peso uguale o inferiore a 1 kg l'una, oppure
in filetti di peso uguale o inferiore a 400 g l'uno,
attualmente classificate ai codici NC ex03019190, ex03021180, ex03031490, ex03044290, ex03048290 ed ex03054300 (codici TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 e 0305430011) e originarie della Turchia.
2. Le aliquote del dazio compensativo provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
| Società | Dazio compensativo provvisorio | Codice addizionale TARIC |
| Akyol Su Ürn.Ürt.Taş.Kom.İth.İhr.Paz.San. ve Tic. Ltd. Şti Asya Söğüt Su Ürünleri Üretim Dahili Paz.ve İhr. Ltd.Şti GMS Su Ürünleri Üretim İth. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti Gümüşdoga Su Ürünleri Üretim Ihracat Ithalat AŞ Gümüş-Yel Su Ürünleri üretim İhracat ve İthalat Ltd. Şti Hakan Komandit Şirketi İskele Su Ürünleri Hayv.Gida Tur.Inş.Paz.Ihr.Ltd.Şti Karaköy Su Ürünleri Üretim Paz.Tic.İhr. ve İth.Ltd.Şti Özgü Su Ürün. Üret. Taş. Komis. İth. İhr. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti | 7,0 % | B964 |
| BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ | 9,7 % | B965 |
| Özpekler İnşaat Taahhüd Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 7,1 % | B966 |
| Ternaeben Gida ve Su Ürünleri Ithalat ve Ihracat Sanayi Ticaret AŞ | 9,5 % | B967 |
| Società di cui all'allegato I | 8,2 % | |
| Tutte le altre società | 9,7 % | B999 |
3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.