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Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive1, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2,

L'allegato III della direttiva 2008/98/CE elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti.

La direttiva 2008/98/CE stabilisce che la classificazione dei rifiuti come pericolosi debba essere basata, tra l'altro, sulla normativa dell'Unione relativa alle sostanze chimiche, in particolare per quanto concerne la classificazione dei preparati come pericolosi, inclusi i valori limite di concentrazione usati a tal fine. È inoltre necessario mantenere il sistema con cui sono stati classificati i rifiuti e i rifiuti pericolosi in conformità dell'elenco dei tipi di rifiuti stabilito da ultimo dalla decisione 2000/532/CE della Commissione2, al fine di favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e garantire una determinazione armonizzata dei rifiuti pericolosi all'interno dell'Unione.

L'allegato III della direttiva 2008/98/CE stabilisce che l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo H 4 («irritante»), H 5 («nocivo»), H 6 («tossico» e «molto tossico»), H 7 («cancerogeno»), H 8 («corrosivo»), H 10 («tossico per la riproduzione»), H 11 («mutageno») e H 14 («ecotossico») debba essere effettuata secondo i criteri fissati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio3.

L'allegato III della direttiva 2008/98/CE stabilisce che, ove pertinente, si applichino i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4.

La direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE devono essere abrogate con effetto dal 1o giugno 2015 e sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/2008, che riflette i progressi tecnici e scientifici5. A titolo di deroga, le due direttive possono applicarsi ad alcune miscele fino al 1o giugno 2017, in caso siano state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE e già immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015.

È necessario modificare l'allegato III della direttiva 2008/98/CE per adeguare di conseguenza le definizioni delle caratteristiche di pericolo allineandole, se del caso, al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sostituendo i riferimenti alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE con riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Per garantire l'adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 «ecotossico» con il regolamento (CE) n. 1272/2008, è necessario uno studio supplementare.

Le caratteristiche di pericolo da H 1 a H 15 definite nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE dovrebbero essere ridenominate sostituendo l'attuale sigla H con la sigla HP, per evitare la possibile confusione con i codici delle indicazioni di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Le denominazioni delle caratteristiche di pericolo ex H 5 («nocivo») e ex H 6 («tossico») dovrebbero essere modificate per allinearle con le modifiche della normativa sulle sostanze chimiche e, in particolare, con i nuovi codici di classe e categoria di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

È opportuno introdurre nuove denominazioni per le caratteristiche di pericolo ex H 12 e ex H 15, in modo da assicurare la coerenza con la denominazione delle altre caratteristiche di pericolo.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2015. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker