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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/679 della Commissione del 29 aprile 2015 che sospende la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/360

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1,

visto il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli2, in particolare l'articolo 23, paragrafo 3, lettere a) e c),

Un esame della situazione di mercato e l'utilizzo del regime di aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/360 della Commissione3 rendono consigliabile procedere alla chiusura di tale regime. La Commissione intende presentare il regolamento di chiusura corrispondente al comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli affinché quest'ultimo esprima un parere in proposito. Questa intenzione comporta tuttavia il rischio che venga presentato un numero eccessivo di domande nell'ambito del regime di aiuto.

È pertanto necessario sospendere la presentazione di domande per l'aiuto di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/360 e respingere alcune domande presentate prima del periodo di sospensione.

Onde evitare speculazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. L'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/360 è sospesa per il periodo dal 2 maggio 2015 all'8 maggio 2015. Durante questo periodo non sono accettate domande di stipula di contratti.

2. Sono respinte le domande presentate a partire dal 29 aprile 2015, la cui accettazione sarebbe stata decisa durante il periodo indicato al paragrafo 1.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy Plewa Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale