Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Capo II. Commissioni interbancarie
Art. 3 Commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori
1. I prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per qualsiasi operazione tramite carta di debito una commissione interbancaria per ogni operazione superiore allo 0,2 % del valore dell'operazione.
2. Per le operazioni nazionali tramite carta di debito gli Stati membri possono:
a) definire un massimale per operazione sulle commissioni interbancarie a percentuale inferiore a quello di cui al paragrafo 1 e possono imporre un importo massimo fisso di commissione quale limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile; o
b) consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione interbancaria per operazione non superiore a 0,05 EUR, o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale alla data dell'8 giugno 2015, che deve essere rivisto ogni cinque anni o ogniqualvolta vi sia una variazione significativa dei tassi di cambio. Tale commissione interbancaria per operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 %, a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.
3. Fino al 9 dicembre 2020, per quanto riguarda le operazioni nazionali tramite carta di debito, gli Stati membri possono consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento. Gli Stati membri possono stabilire un massimale medio ponderato sulle commissioni interbancarie inferiore applicabile a tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito.
4. I valori annui di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati su base annua, a partire dal 1o gennaio e fino al 31 dicembre, e si applicano a decorrere dal 1o aprile dell'anno successivo. Il periodo di riferimento per il primo calcolo di detto valore ha inizio quindici mesi di calendario prima della data di applicazione dei paragrafi 2 e 3 e si conclude tre mesi di calendario prima di tale data.
5. Le autorità competenti di cui all'articolo 13 impongono, con richiesta scritta, agli schemi di carte di pagamento e/o ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Tali informazioni sono trasmesse all'autorità competente prima del 1o marzo dell'anno successivo al periodo di riferimento di cui al paragrafo 4, prima frase. Ogni altra informazione che sia utile per consentire alle autorità competenti di verificare il rispetto delle disposizioni del presente capo è trasmessa alle autorità competenti su loro richiesta scritta, entro i termini da esse stabiliti. Le autorità competenti possono esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.
Art. 4 Commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di credito a uso dei consumatori
I prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono una commissione interbancaria per operazione superiore allo 0,3 % del valore dell'operazione per ogni operazione tramite carta di credito. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito gli Stati membri possono stabilire un massimale per operazione sulle commissione interbancarie inferiore.
Art. 5 Divieto di elusione
Ai fini dell'applicazione dei massimali di cui agli articoli 3 e 4, ogni remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria, che un emittente riceve dallo schema di carte di pagamento, da un soggetto convenzionatore o da qualunque altro intermediario in relazione alle operazioni di pagamento o ad attività correlate è considerata parte della commissione interbancaria.
Capo III. Regole commerciali
Art. 6 Licenza
1. Negli accordi di licenza o nelle regole degli schemi delle carte di pagamento per l'emissione di carte di pagamento o per il convenzionamento delle operazioni di pagamento basate su carta sono vietate restrizioni territoriali nell'Unione e regole aventi effetto equivalente.
2. Negli accordi di licenza o nelle regole degli schemi di carte di pagamento per l'emissione di carte di pagamento o il convenzionamento di operazioni di pagamento basate su carta sono vietati requisiti e obblighi per l'ottenimento della licenza o dell'autorizzazione specifica per paese al fine di operare a livello transfrontaliero e le regole aventi effetto equivalente.
Art. 7 Separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni
1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni:
a) sono indipendenti sotto i profili contabile, organizzativo e decisionale;
b) non offrono tariffe per attività dello schema di carte di pagamento o di trattamento delle operazioni in forma aggregata e non attuano sovvenzioni incrociate di tali attività;
c) non operano in alcun modo discriminazioni tra le proprie controllate o i propri azionisti, da un lato, e gli utenti delle carte di pagamento e altre controparti contrattuali, dall'altro, e in particolare non condizionano in nessun modo la fornitura di un qualsiasi servizio da essi offerto all'accettazione da parte delle loro controparti contrattuali di un qualsiasi altro servizio da essi offerto.
2. L'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicata la sede legale dello schema può chiedere a uno schema di carte di pagamento di fornire una relazione indipendente in cui si conferma la sua conformità al paragrafo 1.
3. Gli schemi di carte di pagamento prevedono la possibilità che i messaggi di autorizzazione e di compensazione relativi alle singole operazioni di pagamento basate su carta siano distinti e trattati da soggetti incaricati del trattamento diversi.
4. Sono vietate le discriminazioni territoriali nelle regole in materia di trattamento applicate dagli schemi di carte di pagamento.
5. I soggetti incaricati del trattamento delle operazioni nell'Unione assicurano l'interoperabilità tecnica del loro sistema con altri sistemi di soggetti incaricati del trattamento nell'Unione mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione. Inoltre, gli schemi di carte di pagamento non adottano né applicano regole commerciali che limitano l'interoperabilità tra soggetti incaricati del trattamento nell'Unione.
6.
L'autorità bancaria europea (ABE), previa consultazione di un gruppo consultivo di esperti di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio9, può mettere a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui siano stabiliti i requisiti che gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento devono rispettare per assicurare l'applicazione del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 9 dicembre 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 8 Multimarchio in co-badging e scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento
1. Sono vietate le regole dello schema di carte di pagamento e le clausole dei contratti di licenza, o misure aventi effetto equivalente, che impediscono ad un emittente di riunire in co-badging uno o più marchi di strumenti di pagamento o applicazioni di pagamento su di uno strumento di pagamento basato su carta o che creano ostacoli in tal senso.
2. Quando stipula un contratto con un prestatore di servizi di pagamento, il consumatore può chiedere di avere due o più marchi di pagamento diversi sullo strumento di pagamento basato su carta, purché il prestatore di servizi di pagamento offra un siffatto servizio. Prima della firma del contratto, il prestatore di servizi di pagamento fornisce in tempo utile al consumatore informazioni chiare e obiettive su tutti i marchi di strumenti di pagamento disponibili e sulle loro caratteristiche, compresi funzionalità, costi e sicurezza.
3. Il diverso trattamento dei soggetti emittenti e dei soggetti convenzionatori nelle regole dello schema e nelle clausole dei contratti di licenza per quanto riguarda la possibilità di riunire in co-badging diversi marchi di strumenti di pagamento o diverse applicazioni di pagamento su uno strumento di pagamento basato su carta è giustificato da ragioni oggettive e non discriminatorie.
4. Gli schemi di carte di pagamento non impongono obblighi di segnalazione, obblighi di pagare commissioni o obblighi analoghi aventi lo stesso oggetto o effetto a carico dei prestatori di servizi di pagamento emittenti e convenzionatori per le operazioni effettuate con qualsiasi dispositivo sul quale sia presente il loro marchio di pagamento in relazione alle operazioni per le quali lo schema non è utilizzato.
5. I principi di indirizzamento o misure equivalenti intesi a dirigere le operazioni attraverso uno specifico canale o processo e le norme e i requisiti tecnici e di sicurezza relativi al trattamento di due o più marchi di strumenti di pagamento e applicazioni di pagamento su uno strumento di pagamento basato su carta sono non discriminatori e applicati in modo non discriminatorio.
6.
Gli schemi di carte di pagamento, i soggetti emittenti, i soggetti convenzionatori, i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni e gli altri prestatori di servizi tecnici non inseriscono sullo strumento di pagamento o nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita meccanismi, software o dispositivi automatici che limitano la scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento, o entrambi, da parte del pagatore o del beneficiario che utilizzano uno strumento di pagamento multimarchio in co-badging.
I beneficiari si riservano la facoltà di installare meccanismi automatici nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita che effettuano una selezione prioritaria di un particolare marchio di pagamento o applicazione di pagamento ma i beneficiari non impediscono al pagatore di modificare una tale automatica selezione prioritaria per le categorie di carte o dei relativi strumenti di pagamento accettati dal beneficiario.
Art. 9 Applicazione di commissioni differenziate
1. Ogni soggetto convenzionatore offre e applica al suo beneficiario commissioni per i servizi all'esercente differenziate per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di pagamento con livelli diversi di commissioni interbancarie, a meno che i beneficiari chiedano per iscritto ai soggetti convenzionatori di applicare commissioni per i servizi all'esercente non differenziate.
2. I soggetti convenzionatori includono nei loro accordi con i beneficiari informazioni differenziate sull'importo delle commissioni sul servizio all'esercente, delle commissioni interbancarie e delle commissioni dello schema applicabili ad ogni categoria e marchio di carte di pagamento, a meno che i beneficiari formulino successivamente una diversa richiesta per iscritto.
Art. 10 Regole in materia di obbligo di accettare tutte le carte di uno schema
1. Gli schemi di carte di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non applicano regole che obblighino i beneficiari che accettano uno strumento di pagamento basato su carta emesso da un emittente ad accettare anche altri strumenti di pagamento basati su carta emessi nell'ambito dello stesso schema di carte di pagamento.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli strumenti di pagamento basati su carta ad uso dei consumatori dello stesso marchio e della stessa categoria di carte prepagate, di carte di debito o di carte di credito soggette a commissioni interbancarie di cui al capo II del presente regolamento.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità per gli schemi di carte di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento di prevedere che le carte non possano essere rifiutate sulla base dell'identità dell'emittente o del titolare della carta.
4.
I beneficiari che decidono di non accettare tutte le carte o gli altri strumenti di pagamento di uno schema di carte di pagamento ne informano i consumatori in modo chiaro e inequivocabile, informandoli contestualmente delle carte di pagamento e degli altri strumenti di pagamento dello schema di carte di pagamento che accettano. Tali informazioni sono affisse in bella vista all'ingresso del negozio e alla cassa.
In caso di vendite a distanza, le informazioni figurano sul sito web o su altro dispositivo elettronico o mobile a disposizione del beneficiario. Le informazioni sono comunicate in tempo utile al pagatore prima che quest'ultimo concluda un contratto di acquisto con il beneficiario
5. Gli emittenti assicurano che i loro strumenti di pagamento siano identificabili per via elettronica e, in caso di strumenti di pagamento basati su carta di nuova emissione, anche in modo visibile, in modo da consentire ai beneficiari e ai pagatori di individuare in maniera inequivocabile il marchio e la categoria di carta prepagata, di carta di debito, di carta di credito o di carta aziendale scelti dal pagatore.
Art. 11 Norme in materia di orientamento
1. Sono vietate le clausole nei contratti di licenza, nelle regole del circuito applicate dagli schemi di carte di pagamento e negli accordi conclusi tra i soggetti convenzionatori di carte e i beneficiari che impediscono a questi ultimi di orientare i consumatori verso l'uso di un qualsiasi strumento di pagamento preferito dal beneficiario. Il divieto si applica altresì alle regole che vietano ai beneficiari di riservare agli strumenti di pagamento basati su carta di un dato schema di carte di pagamento un trattamento più o meno favorevole rispetto ad altri.
2. Sono vietate le clausole nei contratti di licenza, nelle regole dello schema applicate dagli schemi di carte di pagamento e negli accordi conclusi tra i soggetti convenzionatori di carte e i beneficiari che impediscono a questi ultimi di informare i pagatori sulle commissioni interbancarie e sulle commissioni per i servizi all'esercente.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo lasciano impregiudicate le norme in materia di spese, riduzioni o altri meccanismi di orientamento di cui alla direttiva 2007/64/CE e alla direttiva 2011/83/UE.
Art. 12 Informazioni al beneficiario in merito ad ogni singola operazione di pagamento basata su carta
1.
Dopo l'esecuzione di ogni singola operazione di pagamento basata su carta, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest'ultimo le seguenti informazioni:
a) il riferimento che consente al beneficiario di identificare l'operazione di pagamento basata su carta;
b) l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;
c) l'importo delle eventuali spese per l'operazione di pagamento basata su carta, con indicazione distinta della commissione per i servizi all'esercente e dell'importo della commissione interbancaria.
Con il consenso previo ed esplicito del beneficiario le informazioni di cui al primo comma possono essere aggregate per marchio, applicazione e categoria di strumento di pagamento e per tasso di commissione interbancaria applicabile all'operazione.
2. Il contratto tra soggetto convenzionatore e beneficiario può includere una disposizione secondo cui le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, devono essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al beneficiario di conservare e riprodurre le informazioni immutate.
Capo IV. Disposizioni finali
Art. 13 Autorità competenti
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, a cui siano attribuiti poteri di indagine e di controllo.
2. Gli Stati membri possono designare come autorità competenti organismi già esistenti.
3. Gli Stati membri possono designare una o più autorità competenti.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali autorità competenti entro il 9 giugno 2016. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni cambiamento ulteriore relativo alle autorità.
5. Le autorità competenti designate di cui al paragrafo 1 sono dotate di risorse adeguate per l'esercizio delle loro funzioni.
6. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino efficacemente la conformità con il presente regolamento, anche per contrastare tentativi di elusione del presente regolamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento, e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale conformità.
Art. 14 Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione.
2. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 9 giugno 2016 e notificano senza indugio alla stessa eventuali modifiche successive.
Art. 15 Risoluzione delle controversie, procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso
1. Gli Stati membri garantiscono e promuovono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci o adottano misure equivalenti per la risoluzione delle controversie relative al presente regolamento che insorgano tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine, gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi. Gli organismi sono indipendenti dalle parti.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro il 9 giugno 2017. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi.
Art. 16 Carte universali
1. Ai fini del presente regolamento, per quanto riguarda le operazioni di pagamento nazionali che non sono distinguibili come operazioni tramite carta di debito o carta di credito da parte dello schema di carte di pagamento, si applicano le disposizioni relative alle carte di debito o alle operazioni tramite carta di debito.
2. In deroga al paragrafo 1, fino al 9 dicembre 2016 gli Stati membri possono stabilire una quota non superiore al 30 % delle operazioni nazionali di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo considerate equivalenti alle operazioni tramite carta di credito cui si applica il massimale sulle commissioni interbancarie stabilito all'articolo 4.
Art. 17 Clausola di revisione
Entro il 9 giugno 2019, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione della Commissione valuta in particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e i meccanismi di orientamento, quali le spese, tenendo conto dell'uso e dei costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul mercato di nuovi operatori, di nuove tecnologie e di modelli commerciali innovativi. Nella valutazione si esamina in particolare:
a) gli sviluppi in ordine alle commissioni per i pagatori;
b) il livello di concorrenza tra i prestatori e gli schemi di carte di pagamento;
c) gli effetti sui costi per il pagatore e il beneficiario;
d) la misura in cui gli esercenti hanno trasferito il beneficio della riduzione delle commissioni interbancarie;
e) i requisiti tecnici e le loro implicazioni per tutti i soggetti coinvolti;
f) gli effetti delle carte multimarchio in co-badging sulla facilità di utilizzo, in particolare per le persone più anziane e gli altri utenti vulnerabili;
g) gli effetti sul mercato dell'esclusione delle carte aziendali dal capo II, mediante un confronto tra la situazione negli Stati membri in cui le maggiorazioni sono vietate e quelli in cui sono permesse;
h) gli effetti sul mercato delle disposizioni speciali per le commissioni interbancarie sulle operazioni nazionali tramite carta di debito;
i) gli sviluppi nel convenzionamento transfrontaliero e i relativi effetti sul mercato unico, mediante un confronto tra le carte con massimali sulle commissioni e le carte senza massimali, per valutare la possibilità di chiarire quale commissione interbancaria si applica al convenzionamento transfrontaliero;
j) l'applicazione pratica delle norme relative alla separazione tra schema di carte di pagamento e trattamento e l'esigenza di rivalutare la separazione giuridica;
k) l'eventuale necessità, a seconda degli effetti dell'articolo 3, paragrafo 1, sul valore effettivo delle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito di valore medio e alto, di rivedere detto paragrafo stabilendo che il massimale debba essere limitato all'importo inferiore tra 0,07 EUR e lo 0,2 % del valore dell'operazione.
La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che può contenere una proposta di modifica del massimale sulle commissioni interbancarie.
Art. 18 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dall'8 giugno 2015, ad eccezione degli articoli 3, 4,6 e 12 che si applicano a decorrere dal 9 dicembre 2015, e degli articoli 7, 8, 9 e 10, che si applicano a decorrere dal 9 giugno 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2015 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente Z. Kalniņa-Lukaševica