Regolamento di esecuzione (UE) 2015/984 della Commissione del 24 giugno 2015 che approva il rame piritione come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione2 stabilisce un elenco di principi attivi da sottoporre a valutazione ai fini di un loro eventuale uso in biocidi.
Tale elenco comprende il rame piritione.
Il rame piritione è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 21, prodotti antincrostazione, come definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 21 definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
Il 28 gennaio 2011 la Svezia, che è stata designata autorità competente per la valutazione, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione4.
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 3 ottobre 2014 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.
In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 21 contenenti rame piritione possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate condizioni d'uso.
È pertanto opportuno approvare il rame piritione destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, subordinatamente al rispetto delle specifiche condizioni indicate nell'allegato.
L'accettabilità dei rischi connessi all'uso di prodotti antincrostazione, nonché l'idoneità delle misure proposte per la riduzione del rischio, devono essere ancora confermate. Al fine di agevolare il riesame e il confronto dei rischi e dei vantaggi dei principi attivi per prodotti antincrostazione esistenti, nonché delle misure di riduzione del rischio applicate, al momento di rinnovare le approvazioni di tali principi attivi, la data di scadenza dell'approvazione di tali principi attivi dovrebbe essere la stessa.
Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il rame piritione è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker