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Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

Testo vigente

§ 2. Norme generali in materia di decisioni adottate su richiesta

Art. 11 Condizioni per l’accettazione di una domanda (Articolo 22, paragrafo 2, del codice)

1. Una domanda di decisione relativa all’applicazione della normativa doganale è accettata a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) se richiesto nell’ambito del regime oggetto della domanda, il richiedente è registrato conformemente all’articolo 9 del codice;

  2. b) se richiesto nell’ambito del regime oggetto della domanda, il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione;

  3. c) la domanda è stata presentata a un’autorità doganale designata a riceverla nello Stato membro dell’autorità doganale competente di cui all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice;

  4. d) la domanda non riguarda una decisione avente lo stesso oggetto di una precedente decisione indirizzata allo stesso richiedente che, nel periodo di un anno precedente la domanda, è stata annullata o revocata in quanto il richiedente ha omesso di adempiere un obbligo imposto dalla decisione stessa.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera d), il periodo ivi indicato è di tre anni se la decisione precedente è stata annullata conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, del codice, o se la domanda è una domanda per la qualifica di operatore economico autorizzato presentata conformemente all’articolo 38 del codice.

Art. 12 Autorità doganale competente a prendere la decisione (Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

Ove non sia possibile determinare l’autorità doganale competente a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, l’autorità doganale competente è quella del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all’autorità doganale di prendere una decisione (contabilità principale a fini doganali).

Art. 13 Proroga del termine per l’adozione di una decisione (Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1. Se, dopo l’accettazione della domanda, l’autorità doganale competente a prendere la decisione ritiene necessario chiedere al richiedente ulteriori informazioni al fine di adottare una decisione, essa fissa un termine che non può essere superiore a 30 giorni entro cui il richiedente deve fornire dette informazioni. Il termine per l’adozione di una decisione di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del codice è prorogato del corrispondente periodo di tempo. Il richiedente è informato della proroga del termine per l’adozione di una decisione.

2. Ove si applichi l’articolo 8, paragrafo 1, il termine per l’adozione della decisione di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del codice è prorogato di 30 giorni. Il richiedente è informato della proroga.

3. Se l’autorità doganale competente a prendere la decisione ha prorogato il periodo per la consultazione di un’altra autorità doganale, il termine per adottare la decisione è prorogato dello stesso periodo di tempo della proroga del periodo di consultazione. Il richiedente è informato della proroga del termine per l’adozione di una decisione.

4. Qualora sussistano fondati motivi per sospettare una violazione della normativa doganale o fiscale e le autorità doganali e fiscali conducano indagini sulla base di questi motivi, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per completare tali indagini. La durata della proroga non può superare nove mesi. A meno che ciò non comprometta le indagini, il richiedente è informato della proroga.

Art. 14 Data di decorrenza degli effetti (Articolo 22, paragrafi 4 e 5, del codice)

La decisione prende effetto a decorrere da una data diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta nei seguenti casi:

  1. a) se la decisione avrà ripercussioni positive sul richiedente e quest’ultimo ha chiesto una diversa data di decorrenza degli effetti, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dalla data chiesta dal richiedente, a condizione che sia successiva a quella in cui il richiedente riceve la decisione o si ritiene l’abbia ricevuta;

  2. b) se una decisione precedente è stata emanata con una limitazione di tempo e l’unico scopo della decisione attuale è prorogarne la validità, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di validità della decisione precedente;

  3. c) se l’effetto della decisione è subordinato all’espletamento di determinate formalità da parte del richiedente, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve, o si ritiene abbia ricevuto, la comunicazione dell’autorità doganale competente attestante che tutte le formalità sono state espletate in modo soddisfacente.

Art. 15 Riesame di una decisione [Articolo 23, paragrafo 4, lettera a), del codice]

1. L’autorità doganale competente a prendere la decisione riesamina una decisione nei casi seguenti:

  1. a) in caso di modifiche della pertinente normativa dell’Unione che incidono sulla decisione;

  2. b) se necessario, a seguito del monitoraggio effettuato;

  3. c) se necessario, a seguito delle informazioni fornite dal destinatario della decisione in conformità all’articolo 23, paragrafo 2, del codice, o da altre autorità.

2. L’autorità doganale competente a prendere la decisione comunica l’esito del riesame al destinatario della decisione.

Art. 16 Sospensione di una decisione [Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1. L’autorità doganale competente a prendere la decisione sospende la decisione, invece di annullarla, revocarla o modificarla a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, o degli articoli 27 o 28 del codice quando:

  1. a) tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica della decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all’annullamento, alla revoca o alla modifica;

  2. b) tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative alla decisione non siano soddisfatte o che il destinatario della decisione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale decisione e che sia opportuno consentire al destinatario della decisione di adottare provvedimenti per assicurare l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;

  3. c) il destinatario della decisione chiede tale sospensione perché si trova temporaneamente nell’incapacità di soddisfare le condizioni previste per la decisione o di rispettare gli obblighi imposti a norma di tale decisione.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il destinatario della decisione informa l’autorità doganale competente a prendere la decisione dei provvedimenti che adotterà per garantire l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi, nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti.

Art. 17 Periodo di sospensione di una decisione [Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1.

Nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), il periodo di sospensione fissato dall’autorità doganale competente corrisponde al periodo di tempo di cui tale autorità necessita per stabilire se le condizioni per l’annullamento, la revoca o la modifica sono soddisfatte. Tale periodo non può superare i 30 giorni.

Tuttavia, se l’autorità doganale ritiene che il destinatario della decisione possa non soddisfare i criteri di cui all’articolo 39, lettera a), del codice, la decisione è sospesa fino a quando non sia accertato se un’infrazione grave o infrazioni reiterate, compreso un reato grave, sono state commesse da una delle seguenti persone:

  1. a) il destinatario della decisione;

  2. b) la persona responsabile della società che è destinataria della decisione di cui trattasi o che ne esercita il controllo della gestione;

  3. c) il dipendente responsabile delle questioni doganali nella società che è destinataria della decisione di cui trattasi.

2.

Nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), il periodo di sospensione stabilito dall’autorità doganale competente a prendere la decisione corrisponde al periodo di tempo comunicato dal destinatario della decisione conformemente all’articolo 16, paragrafo 2. Il periodo di sospensione può, se del caso, essere ulteriormente prorogato su richiesta del destinatario della decisione.

Il periodo di sospensione può essere ulteriormente prorogato del periodo di tempo di cui l’autorità doganale competente necessita per verificare che tali misure garantiscano il rispetto delle condizioni o l’adempimento degli obblighi. Tale periodo di tempo non può superare i 30 giorni.

3. Se, a seguito della sospensione di una decisione, l’autorità doganale competente a prendere la decisione intende annullare, revocare o modificare tale decisione in conformità all’articolo 23, paragrafo 3, all’articolo 27 o all’articolo 28 del codice, il periodo di sospensione, determinato in conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è prorogato, se del caso, fino a quando la decisione di annullamento, revoca o modifica prende effetto.

Art. 18 Fine del periodo di sospensione [Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1. La sospensione di una decisione cessa allo scadere del periodo di sospensione a meno che, prima della scadenza di tale termine, si verifichi uno dei casi seguenti:

  1. a) la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), non vi sono motivi per l’annullamento, la revoca o la modifica della decisione in conformità all’articolo 23, paragrafo 3, o agli articoli 27 o 28 del codice, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;

  2. b) la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), il destinatario della decisione ha adottato, con soddisfazione dell’autorità doganale competente a prendere la decisione, i provvedimenti necessari per garantire l’adempimento delle condizioni stabilite per la decisione o la conformità agli obblighi imposti a norma di tale decisione, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;

  3. c) la decisione sospesa è annullata, revocata o modificata, nel qual caso la sospensione cessa alla data dell’annullamento, della revoca o della modifica.

2. L’autorità doganale competente a prendere la decisione comunica al destinatario della decisione la fine del periodo di sospensione.

§ 3. Decisioni relative a informazioni vincolanti

Art. 19 Domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti [Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti e tutta la relativa documentazione di accompagnamento o giustificativa sono presentate all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui dette informazioni devono essere utilizzate.

2. Il richiedente che presenta una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti accetta che tutti i dati della decisione, incluse eventuali fotografie, immagini e opuscoli, ad eccezione delle informazioni riservate, siano resi pubblici tramite il sito Internet della Commissione. La divulgazione dei dati è sempre effettuata nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali.

3. Se non esiste un sistema elettronico per la presentazione delle domande di decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine («IVO»), gli Stati membri possono consentire che tali domande siano presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Art. 20 Termini (Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1.

Se la Commissione informa le autorità doganali che l'adozione delle decisioni ITV e IVO è sospesa conformemente all'articolo 34, paragrafo 10, lettera a), del codice, il termine per l'adozione della decisione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice è ulteriormente prorogato fino a quando la Commissione comunica alle autorità doganali che la classificazione tariffaria corretta e uniforme o la determinazione dell'origine è assicurata.

La proroga del termine di cui al primo comma non è superiore a 10 mesi; tuttavia, in circostanze eccezionali può essere concessa un’ulteriore proroga non superiore a cinque mesi.

2. Il periodo di tempo di cui all’articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, del codice può superare i 30 giorni se entro il suddetto periodo non è possibile completare l’analisi che l’autorità doganale competente a prendere una decisione ritiene necessaria per prendere tale decisione.

Art. 21 Notifica delle decisioni IVO [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Se una domanda di decisione IVO è stata presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, le autorità doganali possono notificare la decisione IVO al richiedente utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Art. 22 Limitazione dell’applicazione delle norme in materia di riesame e di sospensione (Articolo 23, paragrafo 4, del codice)

Gli articoli da 15 a 18 relativi al riesame e alla sospensione delle decisioni non si applicano alle decisioni relative a informazioni vincolanti.

Sezione 3. Operatore economico autorizzato

§ 1. Vantaggi risultanti dalla qualifica di operatore economico autorizzato

Art. 23 Agevolazioni relative alle dichiarazioni pre-partenza [Articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1. Se un operatore economico autorizzato per la sicurezza (AEOS) di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice presenta per proprio conto una dichiarazione pre-partenza sotto forma di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione, non sono necessarie indicazioni diverse da quelle riportate in tali dichiarazioni.

2. Se un AEOS presenta per conto di un’altra persona che è anch’essa un AEOS una dichiarazione pre-partenza sotto forma di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione, non sono necessarie indicazioni diverse da quelle riportate in tali dichiarazioni.

Art. 24 Trattamento più favorevole in materia di valutazione dei rischi e controllo (Articolo 38, paragrafo 6, del codice)

1. Un operatore economico autorizzato (AEO) è sottoposto in minor misura a controlli fisici e documentali rispetto ad altri operatori economici.

2.

Se un AEOS ha presentato una dichiarazione sommaria di entrata o, nei casi di cui all’articolo 130 del codice, una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea, oppure se un AEOS ha presentato una notifica di dichiarazione sommaria di entrata e ha fornito l’accesso alle relative indicazioni nel proprio sistema informatico in conformità all’articolo 127, paragrafo 8, del codice e se la spedizione è stata selezionata per un controllo fisico, l’ufficio doganale di prima entrata di cui all’articolo 127, paragrafo 3, primo comma, del codice ne dà notifica all’AEOS. Tale notifica ha luogo prima dell’arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione.

La notifica è messa a disposizione anche del trasportatore, se questi è diverso dall’AEOS di cui al primo comma, a condizione che il trasportatore sia un AEOS e sia collegato ai sistemi informatici relativi alle dichiarazioni di cui al primo comma.

La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati.

3.

Se un AEO presenta una dichiarazione di custodia temporanea o una dichiarazione in dogana conformemente all’articolo 171 del codice e se la spedizione è stata selezionata per il controllo doganale, l’ufficio doganale competente a ricevere la dichiarazione di custodia temporanea o la dichiarazione in dogana ne dà notifica all’AEO. Tale notifica ha luogo prima della presentazione delle merci in dogana.

La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati.

4.

Se spedizioni dichiarate da un AEO sono state selezionate per controlli fisici o documentali, tali controlli sono eseguiti in via prioritaria.

Su richiesta dell’AEO, i controlli possono svolgersi in un luogo diverso da quello in cui le merci devono essere presentate in dogana.

5. Le notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 non riguardano i controlli doganali decisi sulla base della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione in dogana dopo la presentazione delle merci.

Art. 25 Esonero dal trattamento favorevole (Articolo 38, paragrafo 6, del codice)

Il trattamento più favorevole di cui all’articolo 24 non si applica ai controlli doganali connessi a specifici livelli di minaccia elevati o agli obblighi di controllo derivanti da altre normative dell’Unione.

Per le spedizioni dichiarate da un AEOS le autorità doganali effettuano comunque le procedure, le formalità e i controlli necessari in via prioritaria.

§ 2. Domanda per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato

Art. 26 Condizioni per l’accettazione di una domanda per ottenere la qualifica di AEO (Articolo 22, paragrafo 2, del codice)

1. Oltre a soddisfare le condizioni per l’accettazione di una domanda di cui all’articolo 11, paragrafo 1, al fine di ottenere la qualifica di AEO il richiedente presenta, insieme alla domanda, un questionario di autovalutazione messo a disposizione dalle autorità doganali.

2. Per ottenere la qualifica di AEO un operatore economico presenta un’unica domanda valida per tutte le proprie stabili organizzazioni nel territorio doganale dell’Unione.

Art. 27 Autorità doganale competente (Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Se l’autorità doganale competente non può essere determinata a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice o dell’articolo 12 del presente regolamento, la domanda è presentata alle autorità doganali dello Stato membro in cui il richiedente ha una stabile organizzazione e dove le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell’Unione sono conservate o accessibili, come indicato nella domanda.

Art. 28 Termine per l’adozione delle decisioni (Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1. Il termine per l’adozione della decisione di cui all’articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice può essere prorogato per un periodo massimo di 60 giorni.

2. Se è pendente un procedimento penale che pone in dubbio la capacità del richiedente di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 39, lettera a), del codice, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per concludere tale procedimento.

Art. 29 Data di decorrenza dell’autorizzazione AEO (Articolo 22, paragrafo 4, del codice)

In deroga all’articolo 22, paragrafo 4, del codice, l’autorizzazione che concede la qualifica di AEO («autorizzazione AEO») prende effetto il quinto giorno successivo all’adozione della decisione.

Art. 30 Effetti giuridici della sospensione [Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1. Se un’autorizzazione AEO è sospesa a causa della mancata conformità a uno dei criteri di cui all’articolo 39 del codice, qualsiasi decisione adottata con riguardo a tale AEO che sia basata sull’autorizzazione AEO in generale o su uno dei criteri specifici che hanno portato alla sospensione dell’autorizzazione è sospesa dall’autorità doganale che l’ha adottata.

2. La sospensione di una decisione relativa all’applicazione della normativa doganale adottata con riguardo a un AEO non comporta la sospensione automatica dell’autorizzazione AEO.

3.

Se una decisione relativa a una persona che è al tempo stesso un AEOS e un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice (AEOC) è sospesa a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 39, lettera d), del codice, l’autorizzazione AEOC è sospesa, ma l’autorizzazione AEOS resta valida.

Se una decisione relativa a una persona che è al tempo stesso un AEOS e un AEOC è sospesa a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 39, lettera e), del codice, l’autorizzazione AEOS è sospesa, ma l’autorizzazione AEOC resta valida.

Titolo II. Principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure nel quadro degli scambi di merci

Capo 1. Origine delle merci

Sezione 1. Origine non preferenziale

Art. 31 Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio (Articolo 60, paragrafo 1, del codice)

I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio:

  1. a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;

  2. b) i prodotti del regno vegetale coltivati e raccolti unicamente in tale paese o territorio;

  3. c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;

  4. d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;

  5. e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

  6. f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;

  7. g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;

  8. h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

  9. i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;

  10. j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).