Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 290,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione1, in particolare gli articoli 2, 7, 10, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 216, 221, 224, 231, 235, 253 e 265,
Il regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice), coerente con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), delega alla Commissione il potere di integrare determinati elementi non essenziali del codice in conformità all’articolo 290 del TFUE. Al fine di consentire una chiara e corretta applicazione del codice, la Commissione è pertanto chiamata a esercitare nuovi poteri nel contesto successivo al trattato di Lisbona.
Durante i lavori preparatori la Commissione ha svolto adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e con i soggetti interessati, che hanno contribuito attivamente alla stesura del presente regolamento.
Il codice promuove l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2, il quale rappresenta un elemento essenziale per assicurare la facilitazione degli scambi e, allo stesso tempo, l’efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società. Pertanto tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali e l’archiviazione di tali informazioni mediante procedimenti informatici richiedono specifiche relative ai sistemi informativi che coprano l’archiviazione e il trattamento delle informazioni doganali e la necessità di prevedere il campo di applicazione e la finalità dei sistemi elettronici che dovranno essere predisposti di concerto con la Commissione e gli Stati membri. È inoltre necessario che siano fornite informazioni più specifiche per i sistemi specificamente destinati alle formalità o alle procedure doganali o, nel caso di sistemi in cui l’interfaccia armonizzata a livello dell’Unione sia definita come una componente del sistema che offre un accesso agli scambi diretto e armonizzato a livello dell’Unione, sotto forma di un servizio integrato nel sistema doganale elettronico.
Le procedure basate sui sistemi elettronici di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione3 e già applicate nei settori dell’importazione, dell’esportazione e del transito si sono rivelate efficaci. È pertanto opportuno garantire la continuità nell’applicazione di tali norme.
Allo scopo di facilitare l’utilizzo dei procedimenti informatici e di armonizzarne l’uso, dovrebbero essere stabiliti requisiti comuni in materia di dati per ciascuno dei settori in cui tali procedimenti informatici devono essere applicati. I requisiti comuni in materia di dati dovrebbero essere conformi al diritto unionale e nazionale vigente in materia di protezione dei dati.
Al fine di garantire parità di condizioni tra gli operatori postali e gli altri operatori è opportuno adottare un quadro uniforme per lo sdoganamento degli invii di corrispondenza e delle spedizioni postali che consenta l’uso di sistemi elettronici. Al fine di agevolare gli scambi e nel contempo di prevenire le frodi e tutelare i diritti dei consumatori, si dovrebbero stabilire norme opportune e praticabili per la dichiarazione in dogana delle spedizioni postali, che tengano nel debito conto l’obbligo degli operatori postali di fornire un servizio postale universale in conformità agli atti dell’Unione postale universale.
Al fine di conseguire una maggiore flessibilità per gli operatori economici e le autorità doganali, dovrebbe essere possibile consentire l’uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici in situazioni in cui il rischio di frode è limitato. Tali situazioni dovrebbero riguardare in particolare la notifica dell’obbligazione doganale, lo scambio delle informazioni che stabiliscono le condizioni per lo sgravio del dazio all’importazione, la notifica con gli stessi mezzi da parte delle autorità doganali se il dichiarante ha presentato una dichiarazione utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, la presentazione del numero di riferimento principale (Master Reference Number — MRN) per il transito con modalità diverse rispetto al documento d’accompagnamento transito, la possibilità di presentare a posteriori una dichiarazione di esportazione e di presentare le merci all’ufficio doganale di uscita, nonché la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione o lo scambio e l’archiviazione delle informazioni relative a una domanda e a una decisione relative a informazioni vincolanti in materia di origine.
Nei casi in cui il ricorso a procedimenti informatici comporterebbe oneri eccessivi per gli operatori economici, per alleviare tali oneri dovrebbe essere consentito l’uso di altri mezzi, in particolare per la prova della posizione doganale di merci unionali per le spedizioni commerciali di valore limitato o l’uso della dichiarazione verbale anche per l’esportazione di merci di natura commerciale, a condizione che il loro valore non superi la soglia statistica. Lo stesso vale per un viaggiatore che non sia un operatore economico e che presenti una domanda di prova della posizione doganale di merci unionali o per navi da pesca fino a una determinata lunghezza. Imporre l’obbligo di utilizzare procedimenti informatici sarebbe inoltre contrario agli accordi internazionali che impongono di effettuare le procedure su carta.
Al fine di disporre di un’identificazione unica degli operatori economici è opportuno chiarire che ciascun operatore economico deve registrarsi solo una volta con una serie di dati chiaramente definiti. La registrazione degli operatori economici non stabiliti nell’Unione europea e delle persone diverse dagli operatori economici consente il corretto funzionamento dei sistemi elettronici che richiedono un codice EORI come riferimento inequivocabile dell’operatore economico. I dati non dovrebbero essere conservati più a lungo di quanto necessario ed è quindi opportuno prevedere norme per l’annullamento di un codice EORI.
Il termine per esercitare il diritto ad essere sentiti di una persona che presenta una domanda di decisione riguardante l’applicazione della normativa doganale (richiedente) dovrebbe essere sufficiente per consentire al richiedente di preparare il proprio punto di vista e presentarlo alle autorità doganali. Tale termine dovrebbe tuttavia essere ridotto nei casi in cui la decisione riguardi i risultati del controllo di merci non debitamente dichiarate alla dogana.
Al fine di raggiungere un equilibrio tra l’efficacia dei compiti delle autorità doganali e il rispetto del diritto ad essere sentiti, è necessario prevedere alcune deroghe a tale diritto.
Per consentire alle autorità doganali di adottare nel modo più efficiente decisioni che saranno valide in tutta l’Unione, è opportuno stabilire condizioni chiare e uniformi sia per le amministrazioni doganali che per il richiedente. Tali condizioni dovrebbero in particolare riguardare l’accettazione di una domanda di decisione, non solo per quanto riguarda le nuove domande, ma anche tenendo conto di ogni precedente decisione annullata o revocata, in quanto tale accettazione dovrebbe comprendere soltanto le domande che forniscono alle autorità doganali gli elementi necessari per valutare la richiesta.
Nei casi in cui le autorità doganali chiedono ulteriori informazioni di cui necessitano per giungere a una decisione, è opportuno autorizzare una proroga del termine di cui dispongono per adottare tale decisione al fine di garantire un adeguato esame di tutte le informazioni fornite dal richiedente.
In determinati casi una decisione dovrebbe produrre effetti a decorrere da una data diversa da quella in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta, ossia quando il richiedente ha richiesto una diversa data di decorrenza degli effetti o la decorrenza degli effetti è subordinata all’espletamento di determinate formalità da parte del richiedente. Tali casi dovrebbero essere individuati con precisione a fini di chiarezza e di certezza del diritto.
Per gli stessi motivi è opportuno individuare con precisione i casi in cui un’autorità doganale ha l’obbligo di riesaminare e, se del caso, sospendere una decisione.
Al fine di garantire la necessaria flessibilità e per facilitare i controlli basati su revisioni contabili, dovrebbe essere stabilito un criterio supplementare per i casi in cui l’autorità doganale competente non può essere determinata a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice.
Per agevolare gli scambi è auspicabile stabilire che le domande di decisioni relative a informazioni vincolanti possano essere presentate anche nello Stato membro in cui le informazioni sono destinate ad essere utilizzate.
Al fine di evitare l’adozione di decisioni non corrette o non uniformi relative a informazioni vincolanti, è opportuno stabilire che si dovrebbero applicare termini specifici per l’adozione di tali decisioni qualora i termini normali non possano essere rispettati.
Mentre, per motivi di praticità, le semplificazioni per un operatore economico autorizzato (AEO) dovrebbero essere determinate nell’ambito delle specifiche disposizioni in materia di semplificazioni doganali, le agevolazioni per gli AEO devono essere valutate rispetto ai rischi per la sicurezza associati a un processo specifico. Poiché i rischi sono affrontati quando un operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice (AEOS) presenta una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di riesportazione per merci uscite dal territorio doganale dell’Unione, l’analisi dei rischi a fini di sicurezza dovrebbe essere effettuata sulla base di tale dichiarazione senza che siano necessarie indicazioni supplementari in materia di sicurezza. Per quanto riguarda i criteri per la concessione della qualifica, l’AEO dovrebbe godere di un trattamento favorevole nell’ambito dei controlli, a meno che questi siano compromessi o siano richiesti in base a uno specifico livello di minaccia o da altra normativa dell’Unione.
Con la decisione 94/800/CE4 il Consiglio ha approvato l’accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC GATT 1994), allegato all’atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994. L’accordo relativo alle regole in materia di origine stabilisce che le norme specifiche per la determinazione dell’origine di alcuni settori merceologici devono innanzitutto essere basate sul paese in cui il processo di produzione ha comportato una variazione della classificazione tariffaria. Soltanto quando tale criterio non consenta di determinare il paese di ultima trasformazione sostanziale se ne possono applicare altri, ad esempio un criterio relativo al valore aggiunto o la determinazione di un’operazione di trasformazione specifica. Tenuto conto del fatto che l’Unione è parte di tale accordo, è opportuno stabilire disposizioni nella normativa doganale dell’Unione che rispecchino i principi stabiliti nell’accordo stesso per determinare il paese in cui le merci hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale.
Al fine di evitare manipolazioni dell’origine di merci importate allo scopo di eludere l’applicazione di misure di politica commerciale, in alcuni casi l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale dovrebbe essere considerata non economicamente giustificata.
È opportuno stabilire norme di origine applicabili in relazione alla definizione della nozione di «prodotti originari» e al cumulo nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell’Unione (SPG) e delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione per taluni paesi o territori, al fine di assicurare che le preferenze in questione siano concesse unicamente ai prodotti effettivamente originari di paesi beneficiari dell’SPG e in tali paesi o territori, rispettivamente, e vadano quindi a vantaggio dei destinatari effettivi.
Allo scopo di evitare costi amministrativi sproporzionati e assicurare nel contempo la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, è necessario, nel contesto della semplificazione e dell’agevolazione, garantire che l’autorizzazione concessa per determinare gli importi specifici relativi al valore in dogana sulla base di criteri specifici sia soggetta a condizioni adeguate.
È necessario definire metodi di calcolo al fine di determinare l’importo del dazio all’importazione da riscuotere sui prodotti trasformati ottenuti in regime di perfezionamento attivo, nonché nei casi in cui sorge un’obbligazione doganale per i prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo e quando è applicabile un dazio all’importazione specifico.
Non dovrebbe essere richiesta una garanzia per merci vincolate al regime di ammissione temporanea ove ciò non sia giustificato dal punto di vista economico.
I tipi di garanzia più utilizzati per assicurare il pagamento di un’obbligazione doganale sono un deposito in contanti o il suo equivalente o l’impegno assunto da un fideiussore; tuttavia gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di fornire alle autorità doganali altri tipi di garanzia, purché questi garantiscano in modo equivalente che l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e gli altri oneri saranno pagati. È pertanto necessario determinare tali altri tipi di garanzie e norme specifiche per quanto riguarda il loro utilizzo.
Al fine di garantire un’adeguata tutela degli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri e la parità di condizioni tra gli operatori economici, questi ultimi dovrebbero beneficiare di una riduzione del livello della garanzia globale o di un esonero dalla garanzia unicamente se soddisfano determinate condizioni che ne dimostrino l’affidabilità.
Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario integrare le norme del codice relative allo svincolo della garanzia quando le merci sono vincolate al regime di transito unionale e quando è utilizzato un carnet CPD o ATA.
La notifica dell’obbligazione doganale non è giustificata in casi particolari in cui l’importo in questione è inferiore a 10 EUR. In tali casi le autorità doganali dovrebbero pertanto essere esentate dall’obbligo di notifica dell’obbligazione doganale.
Al fine di evitare procedimenti di recupero ove la concessione dello sgravio del dazio all’importazione o all’esportazione sia probabile, è necessario prevedere una sospensione del termine di pagamento dell’importo del dazio fino all’adozione della decisione. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri, dovrebbe essere richiesta una garanzia per beneficiare di tale sospensione, salvo quando ciò provocherebbe gravi difficoltà economiche o sociali. Lo stesso dovrebbe valere quando l’obbligazione doganale è sorta in seguito a inosservanza, a condizione che alla persona interessata non possano essere attribuite manovre fraudolente o negligenza manifesta.
Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del codice e di offrire chiarimenti quanto alle norme dettagliate sulla cui base devono essere applicate le relative disposizioni, comprese le specifiche e le procedure da rispettare, è opportuno includere requisiti e chiarimenti in merito alle condizioni per le domande di rimborso o di sgravio, alla notifica delle decisioni di rimborso o di sgravio nonché alle formalità e al termine per l’adozione delle suddette decisioni. Dovrebbero essere applicabili disposizioni generali per i casi in cui le decisioni devono essere prese dalle autorità doganali degli Stati membri, mentre è opportuno definire una procedura specifica per i casi in cui la decisione deve essere adottata dalla Commissione. Il presente regolamento disciplina la procedura relativa alla decisione di rimborso o di sgravio che deve essere adottata dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda la trasmissione del fascicolo alla Commissione, la notifica della decisione e l’applicazione del diritto ad essere sentiti, tenendo in considerazione l’interesse dell’Unione a garantire il rispetto delle disposizioni doganali e gli interessi degli operatori economici che agiscono in buona fede.
Se l’estinzione dell’obbligazione doganale si verifica a seguito di casi di inadempienza che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale considerato, in tali casi dovrebbero rientrare, in particolare, casi di inosservanza di taluni obblighi, a condizione che sia possibile porvi rimedio successivamente.
L’esperienza acquisita con il sistema elettronico relativo alle dichiarazioni sommarie di entrata e con i requisiti per le dogane derivanti dal piano d’azione dell’UE per la sicurezza degli aerei cargo5 ha evidenziato la necessità di migliorare la qualità dei dati di tali dichiarazioni, in particolare chiedendo agli attori effettivi della catena di approvvigionamento di motivare la transazione e i movimenti di merci. Poiché le disposizioni contrattuali impediscono al vettore di fornire tutte le indicazioni necessarie, è opportuno definire i casi suddetti e le persone che detengono i dati e che sono tenute a fornirli.
Al fine di migliorare ulteriormente l’efficacia dell’analisi dei rischi connessi alla sicurezza per il trasporto aereo e, nel caso dei carichi containerizzati, per il trasporto marittimo, i dati richiesti dovrebbero essere presentati prima del carico dell’aeromobile o della nave, mentre in altri casi di trasporto di merci l’analisi dei rischi può essere effettuata anche quando i dati sono forniti prima dell’arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione. Per lo stesso motivo è giustificato sostituire la deroga generale all’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata per merci trasportate in virtù degli atti dell’Unione postale universale con una deroga per gli invii di corrispondenza e sopprimere l’esenzione basata sul valore delle merci in quanto il valore non può essere un criterio per valutare il rischio di sicurezza.
Al fine di assicurare un flusso regolare nella circolazione delle merci è opportuno applicare talune formalità e controlli doganali agli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale dell’Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio6 o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio7 e il resto del territorio doganale dell’Unione, o agli scambi tra parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano.
Come regola generale, la presentazione delle merci all’arrivo nel territorio doganale dell’Unione e la custodia temporanea delle merci dovrebbero svolgersi nei locali dell’ufficio doganale competente o in strutture di deposito per la custodia temporanea gestite esclusivamente dal titolare di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali. Tuttavia, per offrire maggiore flessibilità agli operatori economici e alle autorità doganali, è opportuno prevedere la possibilità di approvare un luogo diverso dall’ufficio doganale competente per la presentazione delle merci o un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea delle merci.
Al fine di aumentare la chiarezza per gli operatori economici per quanto riguarda il trattamento doganale delle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione, è opportuno definire norme per i casi in cui la presunzione di posizione doganale di merci unionali non si applica. Si dovrebbero inoltre stabilire norme per i casi in cui le merci conservano la loro posizione doganale di merci unionali quando hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono reintrodotte, in modo che gli operatori e le amministrazioni doganali possano trattare tali merci in modo efficiente al rientro delle stesse. Le condizioni per la concessione della facilitazione nella fornitura della prova della posizione doganale di merci unionali dovrebbero essere determinate con l’obiettivo di alleviare l’onere amministrativo per gli operatori economici.
Al fine di facilitare la corretta applicazione del beneficio dell’esenzione dal dazio all’importazione è opportuno stabilire i casi in cui le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate e i casi specifici di merci in reintroduzione che hanno beneficiato di misure stabilite dalla politica agricola comune e beneficiano altresì dell’esenzione dal dazio all’importazione.
Nel caso in cui venga utilizzata regolarmente una dichiarazione semplificata di vincolo delle merci a un regime doganale, il titolare dell’autorizzazione dovrebbe rispettare determinate condizioni e criteri, simili a quelli applicati agli AEO, per garantire l’utilizzo adeguato delle dichiarazioni semplificate. Le condizioni e i criteri dovrebbero essere proporzionati ai benefici derivanti dall’utilizzo regolare di dichiarazioni semplificate. È inoltre opportuno stabilire norme armonizzate per quanto riguarda le scadenze per la presentazione di una dichiarazione complementare e dei documenti di accompagnamento che risultano mancanti al momento della presentazione della dichiarazione semplificata.
Al fine di giungere a un equilibrio tra agevolazione e controllo, dovrebbero essere stabilite condizioni adeguate, diverse da quelle applicabili ai regimi speciali, per l’utilizzo della dichiarazione semplificata e dell’iscrizione nelle scritture del dichiarante, come semplificazioni per il vincolo delle merci a un regime doganale.
A motivo dei requisiti relativi al controllo dell’uscita delle merci, l’iscrizione nelle scritture del dichiarante per l’esportazione o la riesportazione dovrebbe essere possibile soltanto se le autorità doganali sono in grado di espletare le formalità senza una dichiarazione in dogana sulla base di una transazione e dovrebbe essere limitata a casi specifici.
Se l’importo del dazio all’importazione è potenzialmente non esigibile a seguito di una domanda di concessione di un contingente tariffario, lo svincolo delle merci non dovrebbe essere subordinato alla costituzione di una garanzia qualora non vi sia alcun motivo di supporre un esaurimento imminente del contingente.
Allo scopo di conseguire una maggiore flessibilità per gli operatori economici e le autorità doganali, ai pesatori di banane autorizzati dovrebbe essere consentito di compilare note di pesatura delle banane che saranno utilizzate come documenti di accompagnamento per la verifica della dichiarazione doganale ai fini dell’immissione in libera pratica.
In alcune circostanze è opportuno che non sorga un’obbligazione doganale e che il dazio all’importazione non sia dovuto dal titolare dell’autorizzazione. Pertanto, in tali casi dovrebbe essere possibile prorogare il termine per l’appuramento di un regime speciale.
Allo scopo di mantenere il giusto equilibrio tra la necessità di ridurre al minimo l’onere amministrativo per le amministrazioni doganali e gli operatori economici e quella di garantire la corretta applicazione dei regimi di transito e prevenire gli abusi, è opportuno predisporre semplificazioni del transito per gli operatori economici affidabili, sulla base di criteri armonizzati nella misura più ampia possibile. I requisiti per accedere a tali semplificazioni dovrebbero pertanto essere allineati con le condizioni e i criteri applicabili agli operatori economici che desiderano ottenere la qualifica di AEO.
Al fine di prevenire eventuali azioni fraudolente nel caso di taluni movimenti di transito connessi all’esportazione, è opportuno definire norme per i casi specifici in cui merci che hanno la posizione doganale di merci unionali siano vincolate al regime di transito esterno.
L’Unione è parte contraente della convenzione sull’ammissione temporanea8, anche per quanto riguarda le successive modifiche (convenzione di Istanbul). Pertanto, i requisiti relativi all’uso specifico nell’ambito dell’ammissione temporanea che consentono l’utilizzazione temporanea di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione in esenzione totale o parziale dal dazio all’importazione, stabiliti nel presente regolamento, devono essere conformi alla suddetta convenzione.
I regimi doganali di deposito doganale, zone franche, uso finale, perfezionamento attivo e perfezionamento passivo dovrebbero essere semplificati e razionalizzati al fine di accrescere l’attrattiva di tali regimi speciali per gli operatori commerciali. Pertanto, le varie procedure di perfezionamento attivo nel quadro del sistema del rimborso, il sistema della sospensione e la trasformazione sotto controllo doganale dovrebbero essere fusi in un unico regime di perfezionamento attivo.
La certezza del diritto e la parità di trattamento fra gli operatori economici rendono necessario indicare i casi in cui occorre procedere a un esame delle condizioni economiche per il perfezionamento attivo e passivo.
Per offrire agli operatori una maggiore flessibilità per quanto riguarda l’uso di merci equivalenti, il ricorso a tali merci dovrebbe essere possibile nell’ambito del regime di perfezionamento passivo.
Al fine di ridurre i costi amministrativi, è opportuno stabilire un periodo di validità delle autorizzazioni per l’uso specifico e la trasformazione più lungo di quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2454/93.
Il conto di appuramento dovrebbe essere richiesto non solo per il regime di perfezionamento attivo, ma anche per l’uso finale al fine di facilitare il recupero di qualsiasi importo di dazio all’importazione e, di conseguenza, tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.
È opportuno determinare chiaramente i casi in cui è consentito il movimento di merci che sono state vincolate a un regime speciale diverso dal transito, in modo che non sia necessario ricorrere al regime di transito unionale esterno che richiederebbe due dichiarazioni doganali aggiuntive.
Al fine di garantire che l’analisi dei rischi sia il più efficace possibile e rechi il minor disagio possibile, la dichiarazione pre-partenza dovrebbe essere presentata entro termini che tengano conto della particolare situazione del modo di trasporto interessato. Per il trasporto marittimo, nel caso di merci containerizzate, i dati richiesti dovrebbero essere presentati già entro un termine anteriore al carico della nave, mentre per gli altri tipi di trasporto di merci l’analisi dei rischi può essere effettuata anche quando i dati sono presentati entro un termine subordinato all’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione. L’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza dovrebbe essere oggetto di esenzione se il tipo di merci, le loro modalità di trasporto o la loro situazione specifica consentono di valutare che non sono necessari dati relativi ai rischi di sicurezza, fermi restando gli obblighi inerenti alle dichiarazioni di esportazione o di riesportazione.
Al fine di offrire una maggiore flessibilità alle autorità doganali nel trattamento di determinate irregolarità nel quadro del regime di esportazione, è opportuno prevedere la possibilità di invalidare la dichiarazione doganale su iniziativa della dogana.
Al fine di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici e di garantire la validità delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali sulla base delle disposizioni del codice e/o sulla base del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio9 e del regolamento (CEE) n. 2454/93, è necessario stabilire disposizioni transitorie per consentire l’adattamento di tali decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche.
Per concedere agli Stati membri il tempo sufficiente per adeguare i sigilli doganali e i sigilli di modello speciale, utilizzati per garantire l’identificazione delle merci vincolate a un regime di transito, ai nuovi requisiti prescritti dal presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale gli Stati membri possano continuare ad utilizzare sigilli rispondenti alle specifiche tecniche stabilite nel regolamento (CEE) n. 2454/93.
Le norme generali che integrano il codice sono strettamente correlate fra loro; esse non possono essere separate a causa della natura interconnessa del loro oggetto e al tempo stesso contengono norme orizzontali che si applicano a diversi regimi doganali. Al fine di garantire la coerenza giuridica è quindi opportuno raggrupparle in un unico regolamento.
Affinché il codice possa essere applicato pienamente è opportuno che le disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o maggio 2016,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Disposizioni generali
Capo 1. Ambito di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1. «misura di politica agricola»: le disposizioni relative alle attività di importazione e esportazione per i prodotti di cui all’allegato 71-02, punti 1, 2 e 3;
2. «carnet ATA»: un documento doganale internazionale di ammissione temporanea rilasciato in conformità alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul;
3. «convenzione ATA»: la convenzione doganale sul carnet ATA per l’ammissione temporanea delle merci conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961;
4. «convenzione di Istanbul»: la convenzione relativa all’ammissione temporanea conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990;
5. «bagagli»: tutte le merci trasportate, con qualsiasi mezzo, in relazione a un viaggio di una persona fisica;
6. «codice»: il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione;
7. «aeroporto dell’Unione»: qualsiasi aeroporto situato nel territorio doganale dell’Unione;
8. «porto dell’Unione»: qualsiasi porto marittimo situato nel territorio doganale dell’Unione;
9. «convenzione relativa ad un regime comune di transito»: la convenzione relativa ad un regime comune di transito10;
10. «paese di transito comune»: qualsiasi paese diverso da uno Stato membro dell’Unione che sia parte contraente della convenzione relativa ad un regime comune di transito;
11. «paese terzo»: un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
12. «carnet CPD»: un documento doganale internazionale utilizzato per l’ammissione temporanea di mezzi di trasporto rilasciato in conformità alla convenzione di Istanbul;
13. «ufficio doganale di partenza»: l’ufficio doganale nel quale è accettata la dichiarazione doganale di vincolo delle merci a un regime di transito;
14. «ufficio doganale di destinazione»: l’ufficio doganale in cui le merci vincolate al regime di transito sono presentate per porre termine a tale regime;
15. «ufficio doganale di prima entrata»: l’ufficio doganale competente per la vigilanza doganale nel luogo in cui il mezzo di trasporto che trasporta le merci arriva o, se del caso, è destinato ad arrivare, nel territorio doganale dell’Unione in provenienza da un territorio situato al di fuori di esso;
16. «ufficio doganale di esportazione»: l’ufficio doganale in cui è presentata la dichiarazione di esportazione o la dichiarazione di riesportazione per merci che escono dal territorio doganale dell’Unione;
17. «ufficio doganale di vincolo»: l’ufficio doganale indicato nell’autorizzazione di regime speciale di cui all’articolo 211, paragrafo 1, del codice, abilitato allo svincolo delle merci per un regime speciale;
18. «codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI)»: un codice di identificazione, unico nel territorio doganale dell’Unione, assegnato da un’autorità doganale a un operatore economico o a un’altra persona al fine di registrarli ai fini doganali;
19. «esportatore»:
a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;
b) negli altri casi, quando a) non si applica:
i) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;
ii) quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale;
c)
20. «principi di contabilità generalmente ammessi»: i principi che sono oggetto in un paese, e in un momento determinato, di un consenso riconosciuto o di una larga adesione di fonti che fanno testo e che determinano quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all’attivo e al passivo, quali siano i cambiamenti nell’attivo e nel passivo da registrare, come dovrebbero essere valutati l’attivo, il passivo e i cambiamenti intervenuti, quali siano le informazioni da divulgare e in che modo, e quali siano i rendiconti finanziari da preparare;
21. «merci prive di carattere commerciale»:
a) merci contenute in spedizioni inviate da un privato a un altro privato, se tali spedizioni:
i) presentano carattere occasionale,
ii) contengono esclusivamente merci riservate all’uso personale o familiare dei destinatari, che, per la loro natura o quantità, non riflettono alcun intento di carattere commerciale,
iii) sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;
b) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, se tali spedizioni:
i) presentano carattere occasionale e
ii) consistono esclusivamente di merci riservate all’uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura e quantità, non devono essere tali da far ritenere che l’importazione o l’esportazione possano avere finalità commerciali;
22. «numero di riferimento principale (Master Reference Number — MRN)»: il numero di registrazione assegnato dall’autorità doganale competente alle dichiarazioni o notifiche di cui all’articolo 5, punti da 9 a 14, del codice, alle operazioni TIR o alle prove della posizione doganale di merci unionali;
23. «termine per l’appuramento»: il termine entro cui le merci vincolate a un regime speciale, escluso il transito, o i prodotti trasformati devono essere vincolati a un successivo regime doganale, devono essere distrutti, devono essere portati fuori dal territorio doganale dell’Unione o devono essere assegnati all’uso finale previsto. Nel caso del perfezionamento passivo, per termine di appuramento si intende il termine entro il quale merci temporaneamente esportate possono essere reimportate nel territorio doganale dell’Unione sotto forma di prodotti trasformati e vincolate all’immissione in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione;
24. «merci contenute in spedizioni postali»: le merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, vendute nell’ambito di vendite a distanza di beni importati quali definiti all’articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE, esclusi i beni la cui importazione è esente da IVA a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), di tale direttiva, e le merci che beneficiano di misure preferenziali, comprese quelle previste da accordi di unione doganale;
25. «operatore postale»: un operatore stabilito in uno Stato membro e da esso designato per fornire i servizi internazionali disciplinati dalla convenzione postale universale, adottata il 10 luglio 1984 nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, responsabile del trasporto di invii di corrispondenza e merci contenute in un pacchetto o pacco postale;
26. «invii di corrispondenza»: lettere, cartoline postali, cecogrammi e stampati non soggetti al dazio all’importazione o all’esportazione;
27. «perfezionamento passivo IM/EX»: l’importazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti in regime di perfezionamento passivo prima dell’esportazione delle merci che essi sostituiscono, a norma dell’articolo 223, paragrafo 2, lettera d), del codice;
28. «perfezionamento passivo EX/IM»: l’esportazione di merci unionali in regime di perfezionamento passivo prima dell’importazione dei prodotti trasformati;
29. «perfezionamento attivo EX/IM»: l’esportazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti in regime di perfezionamento attivo prima dell’importazione delle merci che essi sostituiscono, a norma dell’articolo 223, paragrafo 2, lettera c), del codice;
30. «perfezionamento attivo IM/EX»: l’importazione di merci non unionali in regime di perfezionamento attivo prima dell’esportazione dei prodotti trasformati;
31. «privato»: persone fisiche diverse dai soggetti passivi che agiscono come i soggetti definiti dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio;
32. «deposito doganale pubblico di tipo I»: un deposito doganale pubblico in cui le responsabilità di cui all’articolo 242, paragrafo 1, del codice spettano al titolare dell’autorizzazione e al titolare del regime;
33. «deposito doganale pubblico di tipo II»: un deposito doganale pubblico in cui le responsabilità di cui all’articolo 242, paragrafo 2, del codice spettano al titolare del regime;
34. «documento di trasporto unico»: nel contesto della posizione doganale, un documento di trasporto rilasciato in uno Stato membro per il trasporto delle merci dal punto di partenza nel territorio doganale dell’Unione al punto di destinazione in tale territorio sotto la responsabilità del trasportatore che rilascia il documento;
35. «territori fiscali speciali»: una parte del territorio doganale dell’Unione cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;
36. «ufficio doganale di controllo»:
a) nel caso del deposito temporaneo di cui al titolo IV del codice o nel caso dei regimi speciali diversi dal transito di cui al titolo VII del codice, l’ufficio doganale designato nell’autorizzazione per il controllo della custodia temporanea delle merci o del regime speciale interessato;
b) nel caso della dichiarazione doganale semplificata di cui all’articolo 166 del codice, dello sdoganamento centralizzato di cui all’articolo 179 del codice, dell’iscrizione nelle scritture di cui all’articolo 182 del codice, l’ufficio doganale designato nell’autorizzazione per il controllo del vincolo delle merci al regime doganale in questione;
37. «convenzione TIR»: la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975;
38. «operazione TIR»: il trasporto delle merci all’interno del territorio doganale dell’Unione in conformità alla convenzione TIR;
39. «trasbordo»: il carico o lo scarico dei prodotti e delle merci presenti a bordo di un mezzo di trasporto verso un altro mezzo di trasporto;
40. «viaggiatore»: una persona fisica che
a) entra temporaneamente nel territorio doganale dell’Unione e non vi risiede normalmente, o
b) ritorna nel territorio doganale dell’Unione in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno al di fuori di tale territorio, o
c) lascia temporaneamente il territorio doganale dell’Unione dove risiede normalmente, o
d) lascia il territorio doganale dell’Unione dopo un soggiorno temporaneo, senza esservi residente normalmente;
41. «cascami e avanzi»:
a) le merci o i prodotti classificati come cascami e avanzi secondo la nomenclatura combinata, oppure
b) nel contesto del regime di uso finale o di perfezionamento attivo, le merci o i prodotti derivanti da un’operazione di trasformazione, privi di valore economico o con scarso valore economico e che non possono essere utilizzati senza ulteriore trasformazione;
42. «paletta»: un dispositivo sul cui ripiano può essere assemblato un quantitativo di merci in modo da costituire un’unità di carico ai fini del trasporto, della movimentazione o dell’accatastamento con l’impiego di apparecchi meccanici. Tale dispositivo è costituito da due ripiani collegati fra loro da traverse o da un singolo ripiano che poggia su piedi; la sua altezza totale è per quanto possibile ridotta, pur permettendone la movimentazione mediante carrelli elevatori a forca o transpalette; può essere munito o no di sovrastruttura;
43. «nave officina unionale»: una nave immatricolata in una parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale dell’Unione, che batte bandiera di uno Stato membro e che non effettua la cattura ma che effettua il trattamento a bordo dei prodotti della pesca marittima;
44. «nave da pesca unionale»: una nave immatricolata in una parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale dell’Unione, che batte bandiera di uno Stato membro e che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima e, eventualmente, il loro trattamento a bordo;
45. «servizio regolare di trasporto marittimo»: un servizio che trasporta merci in imbarcazioni che collegano solamente porti dell’Unione e non provengono, non sono dirette o non fanno scalo in nessun punto al di fuori del territorio doganale dell’Unione né in nessun punto di una zona franca di un porto dell’Unione.
46. «spedizione per espresso»: un singolo articolo trasportato da un corriere espresso o sotto la sua responsabilità;
47. «corriere espresso»: un operatore che fornisce servizi integrati di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna di pacchi in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali articoli per tutta la durata della prestazione;
48. «valore intrinseco»:
a) per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;
b) per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione;
49. «merci da trasportare o utilizzare nell’ambito di attività militari»: le merci da trasportare o da utilizzare:
a) nell’ambito di attività organizzate dalle competenti autorità militari, o sotto il loro controllo, di uno o più Stati membri o di un paese terzo con cui uno o più Stati membri hanno concluso un accordo per lo svolgimento di attività militari nel territorio doganale dell’Unione; oppure
b) in attività militari svolte:
nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione europea (PSDC); oppure
nell’ambito del trattato dell’Atlantico del Nord, firmato a Washington D.C. il 4 aprile 1949;
50. «formulario NATO 302»: il documento a fini doganali previsto nelle pertinenti procedure di attuazione della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
51. «formulario UE 302»: il documento a fini doganali di cui all’allegato 52-01, rilasciato dalle autorità militari competenti di uno Stato membro, o per loro conto, per le merci da trasportare o utilizzare nell’ambito di attività militari;
52. «rifiuti delle navi »: i rifiuti delle navi ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio2;
53. «interfaccia unica marittima nazionale»: l’interfaccia unica marittima nazionale ai sensi dell’articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
54. «operatore postale di un paese terzo»: un operatore stabilito in un paese terzo e da esso designato per fornire servizi internazionali disciplinati dalla convenzione postale universale.
55. «operatore affidabile»: un operatore economico autorizzato a norma degli articoli da 9 a 11 della decisione n. 1/20234 del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica5 («decisione n. 1/2023»);
56. «vettore autorizzato»: un operatore economico che trasporta pacchi, compreso l’operatore postale designato nel Regno Unito, autorizzato a norma dell’articolo 12 della decisione n. 1/2023 a trasportare merci in pacchi verso l’Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto.
57. «identificativo del prodotto»: codice alfanumerico unico assegnato a uno specifico modello, lotto o articolo, a qualsiasi livello di imballaggio, che ne garantisce l’identificazione e la tracciabilità precise e inequivocabili lungo l’intera catena di approvvigionamento, dall’offerta in vendita, compresa la vendita online o a distanza, alla vendita stessa e alla fornitura, fino alle attività successive alla commercializzazione;
58. «identificativo del prodotto del commerciante»: identificativo del prodotto assegnato da un venditore, un mercato o una piattaforma online;
59. «identificativo del prodotto non standardizzato del fabbricante»: un identificativo del prodotto assegnato da un fabbricante, un produttore o un fornitore del prodotto e che non si basa su norme riconosciute a livello internazionale;
60. «identificativo del prodotto standardizzato del fabbricante»: un identificativo del prodotto assegnato da un fabbricante, un produttore o un fornitore del prodotto e che si basa su norme riconosciute a livello internazionale;
61. «articolo»: una o più merci di una spedizione che condividono la stessa classificazione tariffaria, la stessa descrizione e, se fornita conformemente ai requisiti in materia di dati applicabili alla pertinente dichiarazione doganale o ai dati da fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali, la stessa origine.
Capo 2. Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale
Sezione 1. Comunicazione di informazioni
§ 1. Requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l’archiviazione di dati
Art. 2 Requisiti comuni in materia di dati (Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
1. Lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni sono soggetti ai requisiti comuni in materia di dati di cui all’allegato A.
2. Lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti comuni in materia di dati di cui all’allegato B a decorrere dalle date di utilizzazione o di aggiornamento dei sistemi elettronici di cui all’allegato C, come stabilito nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione4.
3.
4.
Lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti in materia di dati di cui all’allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341 con le modalità seguenti:
a) (UE) 2019/2151, per i casi di cui alle colonne A1, A2, B1, B4 e C1 dell’allegato B del presente regolamento;; fino alla data di utilizzazione del sistema automatizzato di esportazione nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione;
(b) fino alla data di introduzione della componente 1 del sistema elettronico per i regimi speciali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne B2 e B3 dell’allegato B del presente regolamento;
(c) fino alla data di avvio della fase 5 del nuovo sistema di transito informatizzato nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alla colonna D1 dell’allegato B del presente regolamento;
(d) fino alla data di avvio della fase 1 del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alla colonna E1 dell’allegato B del presente regolamento;
(e) fino alla data di utilizzazione della versione 2 del sistema di controllo delle importazioni nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne F20 e F30 dell’allegato B del presente regolamento e per la notifica di deviazione degli aeromobili;
(f) fino alla data di utilizzazione della versione 3 del sistema di controllo delle importazioni nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne F10, F50 e F51 dell’allegato B del presente regolamento e per la notifica di deviazione delle navi adibite alla navigazione marittima;
(g) fino all’aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne da H1 a H4 e I1 dell’allegato B del presente regolamento.
Se i requisiti in materia di dati per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale non figurano nell’allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341, gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi requisiti in materia di dati siano tali da garantire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano tali dichiarazioni e notifiche e tale prova della posizione doganale.
4 bis. In deroga ai paragrafi 2 e 4, le autorità doganali possono decidere di applicare i requisiti comuni in materia di dati di cui alle colonne da H1 a H6, I1 e I2 dell’allegato D del presente regolamento fino alla data in cui dette autorità doganali attuano la prima fase dello sdoganamento centralizzato all’importazione nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.
5.
6.
7.
8. Fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell’ambito del CDU o di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, se una domanda di autorizzazione è basata su una dichiarazione doganale in conformità all’articolo 163, paragrafo 1, del presente regolamento, la dichiarazione doganale contiene anche i seguenti dati:
a) requisiti in materia di dati comuni a tutti i regimi:
natura dell'operazione di perfezionamento, di trasformazione o di utilizzo delle merci,
descrizioni tecniche delle merci e/o dei prodotti trasformati e relativi mezzi d'identificazione,
termine previsto per l'appuramento del regime,
ufficio di appuramento proposto (non per uso finale), e
luogo di perfezionamento o di utilizzo,
b) requisiti in materia di dati specifici per il regime del perfezionamento attivo:
codici relativi alle condizioni economiche di cui all'appendice dell'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341,
tasso di rendimento stimato o modalità per la sua determinazione, e
se il calcolo dell'importo del dazio all'importazione dovrebbe essere effettuato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice (indicare «sì» o «no»).
§ 2. Registrazione delle persone presso le autorità doganali
Art. 3 Contenuto dei dati della registrazione EORI (Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
Al momento della registrazione di una persona le autorità doganali raccolgono e conservano i dati stabiliti nell’allegato 12-01 relativi a quella persona. Tali dati costituiscono la registrazione EORI.
In deroga al primo comma, fino alla data di potenziamento del sistema EORI di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i requisiti comuni in materia di dati di cui all'allegato 12-01 non si applicano.
Fino alla data di potenziamento del sistema EORI gli Stati membri raccolgono e archiviano i seguenti dati come indicato nell'allegato 9, appendice E, del regolamento delegato (UE) 2016/341, che costituiscono la registrazione EORI:
a) i dati elencati all'allegato 9, appendice E, punti da 1 a 4, del regolamento delegato (UE) 2016/341;
b) ove richiesto dai sistemi nazionali, i dati elencati all'allegato 9, appendice E, punti da 5 a 12, del regolamento delegato (UE) 2016/341.
Gli Stati membri inseriscono periodicamente nel sistema EORI i dati raccolti conformemente al terzo comma del presente articolo.
In deroga al secondo e terzo comma del presente articolo, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere se raccogliere il dato di cui all'allegato 12-01, titolo I, capitolo 3, punto 4. Se è raccolto dagli Stati membri, tale dato è caricato nel sistema EORI non appena possibile dopo il potenziamento di detto sistema.
Art. 4 Presentazione delle indicazioni per la registrazione EORI (Articolo 6, paragrafo 4, del codice)
Le autorità doganali possono consentire alle persone di presentare le indicazioni necessarie per la registrazione EORI utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Art. 5 Operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell’Unione (Articolo 22, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 2, del codice)
1. Un operatore economico non stabilito nel territorio doganale dell’Unione si registra prima:
a) di presentare nel territorio doganale dell’Unione una dichiarazione doganale diversa dalle seguenti dichiarazioni:
i) una dichiarazione doganale effettuata in conformità agli articoli da135 a 144;
ii) una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea o una dichiarazione di riesportazione per appurare tale regime;
iii) una dichiarazione doganale effettuata ai sensi della convenzione relativa a un regime comune di transito11 da un operatore economico stabilito in un paese di transito comune;
iv) una dichiarazione doganale effettuata nell’ambito del regime di transito unionale da un operatore economico stabilito ad Andorra o a San Marino;
b) doganale tra l’Unione e il paese terzo interessato prevede l’uso di un sistema elettronico dell’UE;. di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nel territorio doganale dell’Unione o in un paese terzo se un accordo sulla sicurezza;
c) di presentare una dichiarazione di custodia temporanea nel territorio doganale dell’Unione;
d) di agire in qualità di trasportatore ai fini del trasporto via mare, per vie navigabili interne o per via aerea;
e) di agire in qualità di trasportatore collegato al sistema doganale, che chiede di ricevere una delle notifiche previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la presentazione o la modifica di dichiarazioni sommarie di entrata.
f) di chiedere la registrazione e l'approvazione della prova della posizione doganale di merci unionali.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto ii), gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell’Unione si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea o una dichiarazione di riesportazione per appurare tale regime se la registrazione è richiesta per l’uso del sistema di gestione delle garanzie.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), gli operatori economici stabiliti in un paese di transito comune si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale ai sensi della convenzione relativa a un regime comune di transito se tale dichiarazione è presentata in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata o utilizzata come una dichiarazione di pre-partenza.
4. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iv), gli operatori economici stabiliti ad Andorra o a San Marino si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale effettuata nell’ambito del regime di transito unionale se tale dichiarazione è presentata in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata o utilizzata come una dichiarazione di pre-partenza.
5. In deroga al paragrafo 1, lettera d), un operatore economico che agisce in qualità di trasportatore ai fini del trasporto via mare, per vie navigabili interne o per via aerea non si registra presso le autorità doganali se dispone di un numero di identificazione unico di un paese terzo, assegnato nell’ambito di un programma di partenariato commerciale di un paese terzo riconosciuto dall’Unione.
6. Se richiesta a norma del presente articolo, la registrazione è effettuata presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui l’operatore economico presenta una dichiarazione o richiede una decisione.
Art. 6 Persone diverse dagli operatori economici (Articolo 9, paragrafo 3, del codice)
1. Le persone diverse dagli operatori economici si registrano presso le autorità doganali quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) la registrazione è richiesta a norma della legislazione dell’Unione o della legislazione di uno Stato membro;
b) la persona effettua operazioni per le quali è necessario un codice EORI a norma dell’allegato A e dell’allegato B.
2. In deroga al paragrafo 1 e se le autorità doganali lo ritengono giustificato, la registrazione non è richiesta se una persona diversa da un operatore economico presenta dichiarazioni doganali soltanto in via occasionale.
Art. 7 Invalidamento di un codice EORI (Articolo 9, paragrafo 4, del codice)
1. Le autorità doganali invalidano un codice EORI in uno dei seguenti casi:
a) su richiesta della persona registrata;
b) quando l’autorità doganale è a conoscenza del fatto che la persona registrata ha cessato le attività che richiedono la registrazione.
2. L’autorità doganale annota la data di invalidamento del codice EORI e la comunica alla persona registrata.
Sezione 2. Decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale
§ 0. Mezzi per lo scambio di informazioni utilizzati per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A
Art. 7 bis Domande presentate e decisioni adottate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A e per eventuali domande ed atti successivi relativi alla gestione di tali decisioni.
§ 1. Diritto a essere sentiti
Art. 8 Periodo cui si applica il diritto a essere sentiti (Articolo 22, paragrafo 6, del codice)
1. Il termine entro il quale il richiedente può esprimere il suo punto di vista prima che venga adottata una decisione che potrebbe arrecargli conseguenze negative è fissato a 30 giorni.
2. In deroga al paragrafo 1, se la decisione riguarda i risultati del controllo di merci per le quali non è stata presentata nessuna dichiarazione sommaria, dichiarazione di custodia temporanea, dichiarazione di riesportazione o dichiarazione in dogana, le autorità doganali possono chiedere alla persona interessata di esprimere il suo punto di vista entro 24 ore.
Art. 9 Mezzi per la comunicazione dei motivi [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Se la comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 6, primo comma, del codice è effettuata nell’ambito del processo di verifica o controllo, essa può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Se la domanda è presentata o la decisione è comunicata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, la comunicazione può essere effettuata utilizzando gli stessi mezzi.
Art. 10 Deroghe al diritto a essere sentiti (Articolo 22, paragrafo 6, secondo comma, del codice)
I casi specifici in cui al richiedente non è data la possibilità di esprimere il suo punto di vista sono i seguenti:
a) se la richiesta di decisione non è accettata in conformità all'articolo 11 del presente regolamento o all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione4;
b) se le autorità doganali comunicano alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata che le merci non devono essere caricate in caso di traffico marittimo containerizzato e di traffico aereo;
c) se la decisione riguarda una notifica al richiedente di una decisione della Commissione di cui all’articolo 116, paragrafo 3, del codice;
d) se un codice EORI deve essere invalidato.