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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1610 della Commissione del 24 settembre 2015 che approva il Pythium oligandrum, ceppo M1, come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 10 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 il 12 luglio 2005 la Repubblica ceca ha ricevuto una domanda di iscrizione del principio attivo Pythium oligandrum, ceppo M1, nell'allegato I ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 10, preservanti per lavori in muratura, quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 10 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

Il 14 maggio 2000 il Pythium oligandrum, ceppo M1, non era presente sul mercato come principio attivo di un biocida.

L'8 novembre 2011 la Repubblica ceca ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche una relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE.

Il 2 dicembre 2014 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 10 e contenenti Pythium oligandrum, ceppo M1, soddisfino i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

È pertanto opportuno approvare il Pythium oligandrum, ceppo M1, destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 10 subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il Pythium oligandrum, ceppo M1, è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 10, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker